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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 381/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Cestari ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione ordinanza-ingiunzione dell' CP_2
Conclusioni
Per la parte ricorrente “piaccia all'ill.mo giudice adito emettere Parte_1 decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti con contestuale assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto stesso, in via cautelare: a. disporre, inaudita altera parte nel medesimo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta in ragione dei gravi motivi illustrati e documentati nel presente atto;
b. in denegata ipotesi l'ill.mo giudice non ritenesse di concedere inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva, previa fissazione di un'apposita e ravvicinata udienza ai soli fini della sospensiva, voglia sospendere
l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale: accogliere l'opposizione dichiarando, per i CP_ motivi esposti in narrativa, l'inesistenza del credito preteso dall e annullare CP_ l'ordinanza ingiunzione emessa dal l' , n. OI-002739938 relativa ad atto di accertamento n.: 6200.08/02/2024.0029877 del 08/02/2024, riferito all'anno 2021 CP_2
CP_ protocollo n.: 6200.28/01/2025.0020625 notificata in data 13 febbraio 2025 con cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.637,27. nel merito, in subordine: limitare l'entità della sanzione pecuniaria dovuta, determinandola in una misura pari al minimo di legge. sempre e comunque: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_2 dell'intervenuto provvedimento di archiviazione degli atti n. OA-000018464, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2025, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' n. OI-002739938, notificata in CP_2 data 13.02.2025 e relativa all'atto di accertamento n.
.6200.08/02/2024.0029877 del 08.02.2024, riferito all'anno 2021 (protocollo CP_2
CP_ n. 6200.28/01/2025.0020625), con cui veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di 2.637,27 euro.
Pag. 2 di 4 2. In data 27.06.2025, si costituiva in giudizio l che riferiva di avere CP_2 provveduto alla notifica dell'atto di accertamento con la compiuta giacenza, perfezionatasi il 28.03.2024. In ogni caso, l'ente previdenziale evidenziava di avere annullato in autotutela l'ordinanza-ingiunzione impugnata sulla base di una valutazione complessiva della vicenda, adottando l'ordinanza di archiviazione n.
OA-000018464 (doc. 5 di parte resistente).
3. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
4. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
5. La parte resistente, in merito alle spese, si rimetteva.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' con provvedimento del 27.06.2025, ha archiviato CP_2
l'ordinanza-ingiunzione impugnata dal ricorrente.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di archiviazione subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_2 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 2) condanna l al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_2
885,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Lara Cestari, dichiaratisi antistataria;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 381/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Cestari ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione ordinanza-ingiunzione dell' CP_2
Conclusioni
Per la parte ricorrente “piaccia all'ill.mo giudice adito emettere Parte_1 decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti con contestuale assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto stesso, in via cautelare: a. disporre, inaudita altera parte nel medesimo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta in ragione dei gravi motivi illustrati e documentati nel presente atto;
b. in denegata ipotesi l'ill.mo giudice non ritenesse di concedere inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva, previa fissazione di un'apposita e ravvicinata udienza ai soli fini della sospensiva, voglia sospendere
l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via principale: accogliere l'opposizione dichiarando, per i CP_ motivi esposti in narrativa, l'inesistenza del credito preteso dall e annullare CP_ l'ordinanza ingiunzione emessa dal l' , n. OI-002739938 relativa ad atto di accertamento n.: 6200.08/02/2024.0029877 del 08/02/2024, riferito all'anno 2021 CP_2
CP_ protocollo n.: 6200.28/01/2025.0020625 notificata in data 13 febbraio 2025 con cui è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.637,27. nel merito, in subordine: limitare l'entità della sanzione pecuniaria dovuta, determinandola in una misura pari al minimo di legge. sempre e comunque: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_2 dell'intervenuto provvedimento di archiviazione degli atti n. OA-000018464, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2025, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' n. OI-002739938, notificata in CP_2 data 13.02.2025 e relativa all'atto di accertamento n.
.6200.08/02/2024.0029877 del 08.02.2024, riferito all'anno 2021 (protocollo CP_2
CP_ n. 6200.28/01/2025.0020625), con cui veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di 2.637,27 euro.
Pag. 2 di 4 2. In data 27.06.2025, si costituiva in giudizio l che riferiva di avere CP_2 provveduto alla notifica dell'atto di accertamento con la compiuta giacenza, perfezionatasi il 28.03.2024. In ogni caso, l'ente previdenziale evidenziava di avere annullato in autotutela l'ordinanza-ingiunzione impugnata sulla base di una valutazione complessiva della vicenda, adottando l'ordinanza di archiviazione n.
OA-000018464 (doc. 5 di parte resistente).
3. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
4. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
5. La parte resistente, in merito alle spese, si rimetteva.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' con provvedimento del 27.06.2025, ha archiviato CP_2
l'ordinanza-ingiunzione impugnata dal ricorrente.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di archiviazione subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_2 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 di 4 2) condanna l al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_2
885,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Lara Cestari, dichiaratisi antistataria;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4