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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott.ssa Caterina Santinello Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore ed est.
nel procedimento n. 321-1/2024 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
e Per_1 Controparte_1
promosso dai debitori, rappresentati e difesi dall'avv Alessandro Stievanin
e dall'avv Michele Zandonà
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
premesso che e , coniugi conviventi, adivano Per_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
1 premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa di debiti in parte comuni;
viste le precisazioni fornite dai ricorrenti a seguito di richiesta di chiarimenti del GD;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti;
ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI
che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore,
2 con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II,
CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI).
Documentazione che è stata offerta dai ricorrenti con il ricorso;
rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento;
ricordato che ai sensi dell'art. 66 CCI i membri di una stessa famiglia (quali sono i ricorrenti) possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune (comma 1). Precisa la norma che “le masse attive e passive rimangono distinte” (comma 3);
ritenuto pertanto che appare corretta la prospettazione contenuta in ricorso e nella relazione particolareggiata, ove sono state formate due distinte masse passive. Salvo verifica da parte del Liquidatore della loro effettiva consistenza anche a seguito dello stato passivo delle due masse che verrà
formato;
considerato, sotto tale profilo, che nella formazione dello stato passivo non potrà qualificarsi come prededucibile il credito del procuratore dei sovraindebitati, per l'attività svolta in vista del deposito del ricorso. Ritiene il
3 Collegio che l'art 6 CCI, come modificato dal c.d. secondo correttivo, non legittimi la richiesta in tal senso svolta dal debitore, non rientrando il credito del difensore tra “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di
liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda
di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per
la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali
richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello
strumento” (art 6 comma 1 lettera d), trattandosi di credito sorto prima della procedura di liquidazione controllata e al di fuori di uno “strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza” categoria dalla quale, a mente dell'art. 2 comma 1 lettera m bis), sono testualmente escluse le procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata;
ritenuto che anche con riferimento alle masse attive dovranno dal liquidatore essere formate due masse, indicando:
- per il l'attivo che verrà appreso dalla vendita dei beni già avvenuta CP_1
in sede esecutiva e dai beni mobili in proprietà (salva valutazione, rimessa all'apertura della procedura, di eventuale derelizione se privi di valore),
dalla cessione della quota del 33% della società Elettrosicurezza Srl di cui
è titolare, dal tfr maturato e messo a disposizione dei creditori, dalle somme presenti nei conti a lui intestati, oltre che dalla liquidità che verrà appresa dai futuri redditi di lavoro, dedotta la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare;
- per la Caon l'attivo che verrà ricavato dalla vendita del bene mobile registrato, per la quale vi è già offerta di acquisto, nonché dalla vendita dei beni mobili in proprietà (salva valutazione, anche in questo caso rimessa
4 all'apertura della procedura, di eventuale derelizione se privi di valore), dal tfr maturato e messo a disposizione dei creditori, dalle somme presenti nei conti correnti a lei intestati, oltre che dalla liquidità che verrà appresa dai futuri redditi di lavoro, dedotta anche in questo caso la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare;
rilevato quanto al reddito da lavoro che, da quanto riferito dai ricorrenti e confermato dall'OCC, il percepisce attualmente uno stipendio di CP_1
circa euro 2.000 netti al mese e la uno stipendio di circa euro 1.000 Per_1
netti al mese. Tale reddito pure deve essere acquisito, per l'importo ulteriore rispetto a quello da lasciarsi al nucleo familiare per le esigenze di mantenimento ed acquisito alle rispettive masse;
ritenuto di doversi peraltro determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art
268 comma 4 lettera b CCI la quota di stipendio dei sovraindebitati non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia;
considerato, sotto questo profilo, che i debitori riferiscono e l'OCC
conferma che il nucleo familiare è costituito, oltre che dai ricorrenti, da tre figli a carico e che l'OCC ha riferito che il mantenimento del nucleo, così
costituito, si presume dovrà essere a carico dei coniugi per tutta la durata della procedura;
considerato inoltre che i debitori indicano spese mensili del nucleo familiare di euro 2.800, ritenute congrue con un regime di vita “sobrio” dall'OCC dott.
; Per_2
considerato che, in applicazione dei criteri esposti ed in considerazione dell'entità degli stipendi percepiti dai coniugi, pare congruo allo stato prevedere un contributo alle spese del nucleo familiare che gravi per due
5 terzi sul e per un terzo sulla ragione per cui dovranno essere CP_1 Per_1
apprese alla procedura le somme percepite a titolo di reddito da lavoro superiori, per il , alla quota di euro 1.870 al mese e, per la , CP_1 Pt_1
di euro 930 al mese, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione dei ricorrenti e del nucleo familiare;
ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da lavoro alla procedura,
considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività
liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);
considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento
della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 6 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di
chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così
lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può
essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività
liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio dei debitori possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;
7 ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può
che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;
considerato che il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, essendo iscritto all'albo dei gestori della crisi;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di nata a [...] il [...] e residente in Per_1
San Giorgio delle Pertiche (PD), via Toti n.17 CF e C.F._1
, nato a [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...], CF
C.F._2
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
3) nomina liquidatore il dott (C.F. ) Persona_3 C.F._3
con studio in Padova, via Ugo Foscolo n.10;
8 4) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del sino alla concorrenza dell'importo di CP_1
euro 1.870 mensili nonché il reddito della sino alla concorrenza Per_1
dell'importo di euro 930 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
7) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV
CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio,
via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai
9 sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273
CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2025)
depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se parte ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice,
dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10 - in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280
CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al Liquidatore
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16/1/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Paola Rossi dott.ssa Caterina Santinello
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