TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. AN PA, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, iscritto al n. 234/2025 R.G. e promosso da
(nata a [...] il [...]), nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia (nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Garacci Mariachiara per mandato in atti parte ricorrente nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso sia Controparte_1 congiuntamente che disgiuntamente dagli Avvocati Angela Maria Ammoscato e Cosimo Di
Girolamo, per mandato in atti parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione rilevato che, all'udienza del giorno 08 ottobre 2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali e che ha insistito in tale richiesta con note di trattazione scritta depositate il 12 novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025; rilevato che parte resistente ha aderito alla predetta richiesta con note di trattazione scritta depositate il 6 novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025;
considerato che
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce fattispecie estintiva del giudizio - creata dalla prassi giurisprudenziale - qualora per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti non si possa far luogo alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, Cass. civ., n. 17896/2012); rilevato che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, è richiesto anche il pieno accordo tra le parti in relazione all'idoneità dell'evento a rimuovere ogni motivo di contenzioso
1 tra le stesse (sul punto, si veda Cass. civ., n. 11038/2002. Cfr. Cass. civ., n. 2063/2014; Cass. civ., n.
16150/2010; Cass. civ., n. 11931/2006); ritenuto, nel caso di specie, che la richiesta di parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere un provvedimento giurisdizionale in questa sede;
ritenuto, alla luce dell'esito del giudizio, di dover compensare integralmente le spese processuali;
per questi motivi
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della causa.
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice
AN PA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN PA.
2