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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 653 del RG dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Mariella Carnevale e dall'avv. Angela Chimenti e nello studio di quest'ultima in Rende (CS) alla Via Bari n. 44, elettivamente domicilia;
- attore -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ganini e nello studio dell'avv. Marco Rosa in
Castrovillari al Corso Garibaldi n. 333, elettivamente domicilia;
- convenuta –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 27.01.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi". RG 653/2022 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore ha citato la società convenuta ed identificata in epigrafe chiedendo di “….accertare e dichiarare l'illegittimo operato di
[...]
e, per l'effetto dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta;
2) condannare la CP_1
società a rimborsare la somma di € 18.000,00 al Sig. (versata illegittimamente dal 2007 al 2019), e /o Pt_1
alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze di lite, da
distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.04.2022 si è
costituita la quale contestava in fatto ed in diritto le richieste e Controparte_1
domande avverse chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testi e all'udienza del
27.01.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
L'istante, assumendo la violazione ad opera della convenuta di obblighi di informazione e di correttezza nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ha instato per la risoluzione del vincolo negoziale inter partes, con le conseguenti pronunce restitutorie,
oltre che per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Orbene, all'esito di una valutazione complessiva del documentale in atti e delle circostanze di fatto incontestate, non appaiono ravvisabili gli inadempimenti denunciati in citazione.
Dato incontestato tra le parti è il contratto di assicurazione stipulato in data 23.09.2002 –
polizza d'oro n. 201227801.
RG 653/2022 Parte attrice ha eccepito l'inadempimento di parte convenuta nella mancata restituzione dei premi versati dal 2007 al 29.01.2020 a seguito della invalidità riconosciuta dall'Inps in data 29.01.2007.
Osserva questo giudicante che al fine di dirimere detta controversia è necessario l'attenta analisi del contratto assicurativo ed in particolare di quanto contenuto nell'art.
4.2 dello stesso.
L'art.
4.2. prescrive che “…in caso di sopravvenuta riconosciuta invalidità dell'Assicurato, il
Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto….. verificatasi
l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente dovrà richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società
allegando un rapporto00 particolareggiato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o
della lesione che ha prodotto l'invalidità …..l'assicurato dovrà fornire tutte le informazioni sulle cause e
conseguenze dell'invalidità e assoggettarsi a tutti gli accertamenti che ola Società giudicasse opportuni.
Ultimati i controlli medici la Società comunicherà per iscritto al Contraente se riconosce o meno
l'invalidità…..Fino al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i premi e i costi
accessori devono essere regolarmente corrisposti. Il riconoscimento dell'invalidità avviene con effetto dal
momento della presentazione agli uffici della Società della richiesta di riconoscimento dello stato invalidità….”.
Orbene risulta evidente che anche dalla semplice lettura l'articolo 4.2 della polizza si stabiliscono i termini e le condizioni per la restituzione dei premi in caso di invalidità e le conseguenze di una mancata comunicazione.
Dalla mancata comunicazione ne deriva il mancato diritto alla restituzione dei premi pagati per il periodo in cui l'invalidità non è stata comunicata.
In conclusione, la non comunicazione dell'invalidità all'assicurazione comporta il diritto dell'assicuratore di non restituire i premi atteso che l'evento, senza dubbio, incide sul rischio assicurato.
RG 653/2022 Nella fattispecie, la comunicazione alla società convenuta relativa all'invalidità è avvenuta in data 29.01.2020 e, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, con riconoscimento da parte di della predetta invalidità con esonero dal pagamento dei premi. CP_1
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, 21.07.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 653/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 653 del RG dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Mariella Carnevale e dall'avv. Angela Chimenti e nello studio di quest'ultima in Rende (CS) alla Via Bari n. 44, elettivamente domicilia;
- attore -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ganini e nello studio dell'avv. Marco Rosa in
Castrovillari al Corso Garibaldi n. 333, elettivamente domicilia;
- convenuta –
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 27.01.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi". RG 653/2022 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore ha citato la società convenuta ed identificata in epigrafe chiedendo di “….accertare e dichiarare l'illegittimo operato di
[...]
e, per l'effetto dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta;
2) condannare la CP_1
società a rimborsare la somma di € 18.000,00 al Sig. (versata illegittimamente dal 2007 al 2019), e /o Pt_1
alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze di lite, da
distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.04.2022 si è
costituita la quale contestava in fatto ed in diritto le richieste e Controparte_1
domande avverse chiedendone l'integrale rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita con produzione documentale ed escussione testi e all'udienza del
27.01.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
L'istante, assumendo la violazione ad opera della convenuta di obblighi di informazione e di correttezza nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ha instato per la risoluzione del vincolo negoziale inter partes, con le conseguenti pronunce restitutorie,
oltre che per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Orbene, all'esito di una valutazione complessiva del documentale in atti e delle circostanze di fatto incontestate, non appaiono ravvisabili gli inadempimenti denunciati in citazione.
Dato incontestato tra le parti è il contratto di assicurazione stipulato in data 23.09.2002 –
polizza d'oro n. 201227801.
RG 653/2022 Parte attrice ha eccepito l'inadempimento di parte convenuta nella mancata restituzione dei premi versati dal 2007 al 29.01.2020 a seguito della invalidità riconosciuta dall'Inps in data 29.01.2007.
Osserva questo giudicante che al fine di dirimere detta controversia è necessario l'attenta analisi del contratto assicurativo ed in particolare di quanto contenuto nell'art.
4.2 dello stesso.
L'art.
4.2. prescrive che “…in caso di sopravvenuta riconosciuta invalidità dell'Assicurato, il
Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto….. verificatasi
l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente dovrà richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società
allegando un rapporto00 particolareggiato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o
della lesione che ha prodotto l'invalidità …..l'assicurato dovrà fornire tutte le informazioni sulle cause e
conseguenze dell'invalidità e assoggettarsi a tutti gli accertamenti che ola Società giudicasse opportuni.
Ultimati i controlli medici la Società comunicherà per iscritto al Contraente se riconosce o meno
l'invalidità…..Fino al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i premi e i costi
accessori devono essere regolarmente corrisposti. Il riconoscimento dell'invalidità avviene con effetto dal
momento della presentazione agli uffici della Società della richiesta di riconoscimento dello stato invalidità….”.
Orbene risulta evidente che anche dalla semplice lettura l'articolo 4.2 della polizza si stabiliscono i termini e le condizioni per la restituzione dei premi in caso di invalidità e le conseguenze di una mancata comunicazione.
Dalla mancata comunicazione ne deriva il mancato diritto alla restituzione dei premi pagati per il periodo in cui l'invalidità non è stata comunicata.
In conclusione, la non comunicazione dell'invalidità all'assicurazione comporta il diritto dell'assicuratore di non restituire i premi atteso che l'evento, senza dubbio, incide sul rischio assicurato.
RG 653/2022 Nella fattispecie, la comunicazione alla società convenuta relativa all'invalidità è avvenuta in data 29.01.2020 e, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, con riconoscimento da parte di della predetta invalidità con esonero dal pagamento dei premi. CP_1
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, 21.07.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 653/2022