Versione
10 aprile 2024
10 aprile 2024
Art. 3. Fondo per favorire il primo insediamento
dei giovani nell'agricoltura 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:
a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attivita' imprenditoriale agricola;
b) all'acquisto di beni strumentali, con priorita' per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
c) all'ampliamento dell'unita' minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
d) all'acquisto di complessi aziendali gia' operativi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
dei giovani nell'agricoltura 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:
a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attivita' imprenditoriale agricola;
b) all'acquisto di beni strumentali, con priorita' per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
c) all'ampliamento dell'unita' minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
d) all'acquisto di complessi aziendali gia' operativi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Giurisprudenza • 3
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- art. 269 d.lgs. 152/2006·
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