TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1092
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Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
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Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
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Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili. Violazione dell’art. 35, co. 3, T.U.P.I. e dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli.

    Le censure che contestano in radice la scelta della nuova Commissione di affidarsi al metodo del moltiplicatore dei punteggi precedentemente assegnati ai vari titoli mediante applicazione del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5 sono state respinte. Il Tribunale ha già affermato che tale metodo non travalica i limiti della discrezionalità della Commissione né quelli di ragionevolezza. L'organo ha rispettato il principio del bando di affidare la formulazione della graduatoria non solo al colloquio, ma anche alla valutazione dei titoli, e ha applicato un criterio correttivo automatico per evitare risultati irragionevoli.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli indicati nel bando. Mancata e/o errata valutazione dei titoli di cui all’art. 7, co. 2, lett. c), e) e f) del bando. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

    La censura relativa alla mancata valutazione della partecipazione del ricorrente al Corso di perfezionamento in “Gestione degli Investimenti finanziari” è fondata. Il titolo accademico, pur non essendo integralmente dedicato al diritto tributario, avrebbe dovuto essere considerato come "altro titolo" valutabile. Le doglianze relative alla mancata valorizzazione dell'incarico di Capo Area dell’Ufficio di Aversa e di direttore dell’ufficio territoriale di Santa Maria Capua Vetere sono invece state respinte, in quanto tali incarichi non sono valutabili secondo i criteri predeterminati dalla Commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1092
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1092
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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