Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2560 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da CO IE Gamacchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SI AL, AR NR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato B, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 222 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti;
- del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all''esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli;
- della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico;
- del verbale del 2016 e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la Sottocommissione di riferimento non ha valutato i titoli presentati dal Ricorrente;
- di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti;
- dell'atto di caducazione dell'11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. CO IE Gamacchio” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali;
- dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\11\2024:
- del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.223 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2025 :
- del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\2\2025 :
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 223 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “ previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “ nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli ”; parimenti è stato annullato il “ prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare ” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierno ricorrente, in particolare, nella prima graduatoria era collocato nella posizione n. 133, avendo conseguito il punteggio totale di 76,42 su 200, di cui punti 0,01 su 100 nella valutazione dei titoli; egli, pertanto, era stato nominato vincitore ed aveva conseguito la qualifica dirigenziale, con sottoscrizione del relativo contratto.
Nella nuova graduatoria, invece, il ricorrente si trova ora collocato nella posizione n. 222 (con un nuovo punteggio per titoli pari a 0,085 su 100), non più utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale, poiché, a seguito della rivalutazione dei titoli dei candidati con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, altri candidati si sono collocati in posizione poziore avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore. Di conseguenza, a seguito della nuova graduatoria anche per il ricorrente è stata dichiarata la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale, ed è stato poi ricostituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento da Funzionario.
3. Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale, il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono, descritte ed esaminate nella parte motiva della presente sentenza:
- 1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI VALUTABILI. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3, T.U.P.I. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, in quanto, in estrema sintesi, la nuova Commissione avrebbe proceduto a rivalutare i titoli dei candidati in esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo sulla base di un criterio gravemente viziato.
- 2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI NEL BANDO. MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL’ART. 7, CO. 2, LETT. C), E) E F) DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, CO. 1, LETT. B), E 18, CO. 2, L. N. 241/1990, DELL’ART. 46, D.P.R. N. 445/2000, E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. In ogni caso il ricorrente ha censurato la mancata valutazione, da parte della nuova Commissione, di alcuni dei titoli dallo stesso presentati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, che – ove invece valutati, anche se con il nuovo criterio come sopra censurato – gli avrebbero permesso di conseguire la posizione di vincitore (oppure, comunque, una migliore posizione).
4. Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso; l’Amministrazione ne ha peraltro preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività, quantomeno con riguardo alla censura sulla mancata valutazione di alcuni dei titoli presentati, che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso la prima graduatoria concorsuale, già sussistendone l’interesse, poiché - anche se all’epoca il ricorrente era risultato tra i vincitori del concorso - l’attribuzione di un punteggio ulteriore, benché minimo, gli avrebbe comunque consentito di ottenere una migliore collocazione in graduatoria.
5. Con ordinanza n. 6903 del 10.04.2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
6. Il ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo; nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. Con atti di motivi aggiunti depositati in data 13.11.2024, 16.01.2025 e 20.02.2025, il ricorrente ha poi impugnato, espressamente per mero tuziorismo difensivo, le rettifiche della graduatoria medio tempore intervenute. Con ordinanze n. 19406/2024 e n. 6852/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio anche per i ricorsi accessori e, nuovamente, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
8. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025, sentite le parti presenti, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
9. Preliminarmente il Collegio ritiene di esaminare il rilievo in rito sollevato dalla difesa erariale, per tardività in relazione ai motivi di ricorso con i quali si contesta la valutazione di singoli titoli, per non avere il ricorrente impugnato la graduatoria emessa nel giugno 2021 che i medesimi titoli aveva già valutato, che deve essere respinto.
Sul punto va, infatti, condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, che ha evidenziato come l’interesse a ricorrere, a suo tempo non sussistente in ragione della satisfattività della posizione conseguita quale vincitore e della sede a quel momento assegnata in dipendenza della posizione conseguita nella vecchia graduatoria, sia sorto solo a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria del 2024, che ha sostituito integralmente a seguito dell’annullamento giurisdizionale e di una rinnovata istruttoria quella precedente, e nella quale egli è risultato idoneo non vincitore, in ciò peggiorando la sua collocazione e le consequenziali aspettative in punto di assegnazione della sede.
Ritiene in proposito il Collegio di aderire all’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, che ha osservato come, poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso e nelle quali la posizione del ricorrente muta in senso deteriore, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria.
Va, in proposito, considerato che “ l’atto di approvazione di una graduatoria concorsuale – ove inteso nella prospettiva individuale del singolo candidato – è morfologicamente composto da due elementi costitutivi essenziali, id est il punteggio e la posizione in graduatoria” così che “va da sé che la modificazione di uno di questi due elementi (nel caso di specie il posizionamento in classifica) basta ad escludere che l’atto derivante da tale modifica coincida con quello precedente ” (cfr. da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II, 3 maggio 2023 n. 7565 ).
Peraltro, va anche considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione.
10. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
11. In primo luogo vanno respinte, in linea con la giurisprudenza consolidata della Sezione alle cui più ampie motivazioni, per motivi di economicità, si rinvia, le censure che contestano in radice la scelta della nuova Commissione di affidarsi al metodo del c.d. moltiplicatore dei punteggi precedentemente assegnati ai vari titoli mediante applicazione del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5.
Invero, in disparte l’intima contraddittorietà che sussiste tra la formulazione di tali censure e la pretesa di valutazione dei titoli presentati proprio sulla base del c.d. moltiplicatore dei punteggi, sul punto il Tribunale ha già affermato che la nuova Commissione “ certamente non ha travalicato né i limiti posti alla sua discrezionalità dal bando di concorso, né quelli di ragionevolezza della sua azione. L’organo straordinario di valutazione, infatti, ha preso atto della circostanza, sottolineata ripetutamente dalla Sezione, per cui il più alto punteggio per titoli raggiunto dai candidati precedentemente scrutinati è stato pari a 11,60\100; e, partendo da tale dato, ha ritenuto di adottare un mero criterio algebrico per il quale sarebbe stato possibile ai candidati, almeno in astratto, raggiungere il punteggio di 100\100 nella valutazione dei titoli. Tale risultato teorico è stato ritenuto possibile mediante l’applicazione ai criteri precedentemente fissati del coefficiente di moltiplicazione pari a 8,5. Questa semplice operazione aritmetica ha consentito all’Amministrazione, in primo luogo, di rispettare il principio cardine del bando di concorso, che intendeva affidare la formulazione della graduatoria fra gli aspiranti non all’esito del solo colloquio (come, nella sostanza, era accaduta con la precedente edizione dei criteri di valutazione, che aveva, di fatto, svuotato di ogni rilevanza il peso dei titoli rispetto alla collocazione in graduatoria finale dei singoli aspiranti). Invero, la lex specialis aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato. D’altro lato, sono stati nella circostanza rispettati i limiti alla discrezionalità tecnica che erano insiti nel fatto che si trattasse di una riedizione di una parte della procedura a seguito di un annullamento giurisdizionale. Tale annullamento, infatti, aveva ancora più conformato il riesercizio del potere, indicando quale ragione d’illegittimità dei criteri del 2016 la impossibilità matematica di raggiungere, anche per i candidati che vantassero un numero insolitamente alto di titoli, il punteggio massimo di 100; potendo, al contrario, i più meritevoli attestarsi poco oltre il 10% di tale quota. Infatti la Commissione si è avvalsa, per scongiurare tale –obiettivamente irragionevole- risultato, di un criterio correttivo di natura automatica e di assai immediata applicazione, in quanto legato all’applicazione di un unico moltiplicatore a tutte le voci di valutazione. Si tratta, per quanto detto, di una soluzione che non presenta neppure margini di opinabilità, né quanto alla sua stessa scelta (perché, come detto, frutto dell’effetto conformativo delle sentenze che hanno censurato la diluizione dei punteggi operata illegittimamente nel 2016), e tanto meno nella sua pratica utilizzazione, che si è concretata nella mera applicazione di un unico coefficiente di moltiplicazione ai punteggi. ” (in questi termini, da ultimo sentenza n. 11505/2025; si vedano anche, tra le altre, sentenze nn. 20439/2024 e 20445/2024).
12. Le censure che lamentano la mancata attribuzione di punteggio per alcuni titoli sono, invece, parzialmente fondate.
12.1. E’ fondata, in particolare, la censura riferita alla mancata valutazione della partecipazione del ricorrente al Corso di perfezionamento in “Gestione degli Investimenti finanziari”, Area Credito ed Intermediari Finanziari, che è stato conseguito dall’odierno ricorrente all’esito di un corso di perfezionamento di durata annuale (per l’a.a. 2000/2001) organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali), che si è concluso con la discussione di una tesi di laurea dal titolo “Trading Online” e conseguente rilascio di attestazione con profitto.
Invero, per quanto il Corso non fosse integralmente dedicato al diritto tributario/fiscale (ma perlomeno in parte, come da brochure in atti) il titolo accademico avrebbe comunque dovuto essere considerato quel “altro titolo” valutabile, sebbene con un punteggio inferiore.
Si ricorda, infatti, che nell’allegato al verbale n. 39 del 10.05.2016, nel rispondere ai quesiti posti dalle Sottocommissioni di concorso, la Commissione aveva puntualizzato - con argomenti valevoli anche nella fattispecie, sebbene resi nella valutazione svolta in riferimento alla prima graduatoria e riferiti, nell’occasione, ad un corso diverso da quello frequentato dal ricorrente - che “ in base alla norma generale della delibera di determinazione dei criteri (…), i titoli accademici e, in particolare, i master sono soggetti al requisito di valutazione dell’attinenza e pertinenza all’attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Pertinenza e attinenza devono risultare dall’impostazione complessiva del corso che porta al rilascio del master e non possono dedursi dalla presenza di una singola materia compresa nel relativo piano di studi (…)”, nonché che “ per affermarne l’attinenza è necessario che il master, nel suo insieme, sia indirizzato al settore tributario così da consentire una conoscenza specialistica delle attività istituzionali dell’Agenzia ” (cfr. punto 30 del verbale citato) (in questo senso, per fattispecie analoghe, si veda Consiglio di Stato sentenza n. 5706/2024 e Tar Lazio n. 2764/2023).
12.2. Deve invece essere respinta, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, in linea con l’orientamento della Sezione, la censura relativa alla mancata valorizzazione dell’incarico di Capo Area dell’Ufficio di Aversa e di direttore dell’ufficio territoriale di Santa Maria Capua Vetere.
La doglianza, infatti, impinge nella discrezionalità tecnica della Commissione, che – nel predeterminare i criteri di valutazione come da verbale n. 2 del 10.02.2016 – ha previsto che “ non sono valutabili (…) incarichi di capo team, capo reparto, coordinamento, capo area, esperto e incarichi equivalenti ”; ciò, peraltro, risulta anche ragionevole, in quanto, a ben vedere, si tratta di attività prive del requisito generale della “ rilevanza ” (pure predefinito dalla Commissione nella stessa occasione), che impone che il titolo attesti “ una peculiare ed elevata professionalità ”, mentre si discute di attività che sono ricomprese nei compiti di servizio.
13. In conclusione, il primo motivo di gravame va integralmente respinto, mentre il secondo motivo è solo parzialmente fondato; pertanto, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento delle schede di valutazione dei titoli del ricorrente, con riguardo alla sola mancata valutazione del titolo accademico relativo al Corso di perfezionamento sopra indicato.
14. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente il solo secondo motivo di ricorso, nei sensi e limiti di cui in motivazione, mentre lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | CO Bignami |
IL SEGRETARIO