Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento del 7 agosto 2024 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. AM De AZ come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, entrato in Italia il 26 ottobre 2022 con visto d’ingresso per lavoro stagionale, otteneva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, avente validità dal 27 dicembre 2022 al 4 agosto 2023, e ne chiedeva poi il rinnovo l’8 agosto 2023 (mediante inoltro del previsto kit postale). Successivamente il ricorrente in data 4 dicembre 2023 chiedeva la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia (di seguito, breviter , Sportello Unico) emetteva preavviso di rigetto del 7 febbraio 2024, motivato sul rilievo che « il richiedente NON risulta essere in possesso di un permesso di soggiorno valido al momento della presentazione della domanda di conversione (04/12/2023) ».
Di seguito, lo Sportello Unico emetteva il provvedimento del 7 agosto 2024 con cui rigettava l’istanza di conversione presentata dal ricorrente, richiamando quanto già esposto nel preavviso di rigetto relativamente alla mancanza di un valido permesso di soggiorno nel momento di presentazione della domanda di conversione, atteso il decorso del termine di validità di quello precedentemente ottenuto, e precisando che non emergeva sul piano documentale l’attivazione del corretto iter procedimentale per conseguire il rinnovo ovvero la conversione del titolo di soggiorno.
2. Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto chiedendone l’annullamento.
2.1. In particolare, con il primo motivo il ricorrente chiedeva preliminarmente la rimessione in termini per l’impugnazione del predetto provvedimento lamentandone l’omessa traduzione (nonché la notifica al solo datore di lavoro), secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l’errata motivazione del provvedimento impugnato (nonché del preavviso di rigetto) affermando che in base al permesso di soggiorno rilasciatogli il 27 dicembre 2022 egli poteva soggiornare regolarmente per dodici mesi sul territorio nazionale, e che entro tale lasso temporale aveva in un primo momento chiesto il rinnovo del ricordato permesso e successivamente aveva presentato la domanda di conversione del titolo, da ritenersi per tale motivo tempestiva.
3. L’Amministrazione, ritualmente costituita, confutava con successiva memoria le argomentazioni del ricorrente, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza n. 100/2025 questo Tribunale sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato e disponeva il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
A seguito del riesame l’Amministrazione versava in giudizio il provvedimento del 26 marzo 2025 di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, e con successiva memoria ex art. 73 c.p.a. chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
4. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
5. Il nulla osta alla conversione, sebbene non presenti carattere integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, il quale aveva chiesto la conversione con rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, comporta però che il ricorrente medesimo non vanti più interesse a coltivare l’impugnazione del diniego di conversione. Pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse secondo quanto prefigurato dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, considerata la già disposta compensazione all’esito della fase cautelare e l’assenza di attività difensiva da parte del ricorrente nel prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR LI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AM De AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM De AZ | AR LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.