Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/05/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04342/2025REG.PROV.COLL.
N. 03544/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3544 del 2023, proposto da
Soc. Agr. Cauzzi Carlo e Roberto S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 952/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Ester Ermondi e Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo l’azienda appellante ha impugnato la cartella di pagamento n. 064 2021 00049133 59 000, e il ruolo ivi indicato, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, inviata via PEC il 21.09.2021, con cui è stato richiesto il pagamento di Euro 1.013.635,81 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09.
1.1. Il ricorso era affidato a plurime censure riguardanti in parte vizi propri della cartella e in parte vizi derivati dagli atti pregressi che, riassuntivamente, riguardavano: (i) nullità della notifica della cartella a mezzo PEC da indirizzo non compreso in elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; (ii) nullità/illegittimità per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e imputazione di prelievo supplementare e per incertezza sulla produzione nazionale – indi carenza di presupposto; (iii) decadenza ai sensi dell’art 25, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73; (iv) prescrizione della pretesa AG; (v) illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero; (vi) errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC; (vii) omessa notifica di atti di accertamento; (viii) nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali.
1.2. Il T.a.r. Brescia ha accolto l’istanza cautelare della parte e, con la medesima ordinanza, ha disposto istruttoria a carico di AGEA, allo scopo di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda per le campagne oggetto del ricorso, in particolare per stabilire se siano intervenuti dei giudicati.
1.3. Nel corso della causa AG ha fornito le informazioni e ha depositato i seguenti documenti:
- sentenza del Tar Lazio 6298/2019 di rigetto del ricorso collettivo e cumulativo proposto anche dalla ricorrente avverso l’atto di accettazione della domanda di rateizzazione e dell’allegato contratto emesso in seguito alla intimazione ex L. 33/2009, relativi alle annate comprese dal 1995/96 al 2003/2004; a riguardo ha specificato che alcuni agricoltori hanno proposto appello RG 728/2019;
- atto di accoglimento della domanda di rateizzazione n. 16760016770 del 15.10.2010 e del 7.12.2010 relativo alle campagne 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 pari a € 776.265,68;
- per il prelievo annata 1995/96 la sentenza Tar Brescia 1094/2019 (di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo RG 863/2016);
- sentenza del Tar Lazio 6298/2019 di rigetto del ricorso sul contratto di rateizzazione per le annate 2005, 2006 e 2007 (pende appello RG 728/2019);
- ha inoltre allegato un elenco riassuntivo per ogni annualità che riporta i riferimenti dei contenziosi pendenti e di quelli conclusi con sentenza.
1.4. La parte appellante in prime cure ha invece prodotto i seguenti documenti:
- atto dd. 22.5.2002, notificato da AG, di rettifica delle imputazioni di prelievo supplementare per i periodi 1995/96 al 2000/01 e un estratto del fascicolo T.a.r. Lazio RG 7808/02 dal portale della Giustizia Amministrativa dal quale emerge la pendenza di ricorso dell’acquirente sulle imputazioni di prelievo supplementare periodo 1995 al 2001;
- estratto dal fascicolo T.a.r. Lazio RG 11901/2008 relativo al ricorso collettivo proposto anche dall’odierna appellante per l’impugnazione della comunicazione AG di esito calcoli fine periodo consegne 2007/2008 (definito poi con sentenza CdS 13387/2023 con obbligo di ricalcolo);
2. Ad esito del giudizio, il T.a.r. Brescia ha respinto tutte le censure per la campagna 2008/09 ritenendo tale annata fuori dalla portata delle pronunce della corte di Giustizia UE; per le restanti sette annate ritenendo non intervenuta la prescrizione estintiva del diritto di credito ha accolto la doglianza relativa al contrasto tra la normativa interna e la normativa UE (come da sentenze C-348/2018 e C377/19) disponendo l’annullamento della cartella di pagamento “ non ostandovi per nessuna delle annualità la presenza di giudicati di merito favorevoli sugli atti presupposti ”. Ha tenuto ferma l’iscrizione a ruolo imponendo ad AG la rideterminazione del credito tenendo in considerazione anche le compensazioni con gli aiuti PAC, debitamente certificati dall’ente pagatore, fissando all’uopo un termine di 120 gg.
3. Il gravame proposto dall’azienda appellante è fondato su tre motivi di impugnazione.
3.1. I primi due motivi riguardano tutti i prelievi portati nella cartella e sono finalizzati al riesame del IV motivo relativo alla intervenuta prescrizione (rubricato: “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione”) e del III motivo di primo grado (rubricato: “ Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 ”).
3.2. Il terzo motivo di appello è stato proposto in via subordinata, con riferimento ai soli prelievi del 2008/2009 ed è relativo al mancato accoglimento del II motivo originario con cui aveva eccepito la illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 e per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate.
4. Le amministrazioni appellate hanno proposto appello incidentale, previamente notificato alla controparte, depositato in data 24 aprile 2023, affidato ai seguenti due motivi di impugnazione:
I. “ Mancata declaratoria inammissibilità del secondo motivo di ricorso posto che con esso era stata esclusivamente addotta la nullità/illegittimità della cartella e del ruolo oggetto di impugnativa per vizio riguardante gli atti a monte – Violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile nonché degli art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. ”;
II. “ Erroneità in diritto e comunque ingiustizia della sentenza di prime cure per aver il Tar ritenuto che nel caso che ne occupi non vi sia un giudicato favorevole invocabile dall’AG, ma solamente provvedimenti amministrativi inoppugnabili (mezzo d’appello relativo alle annualità 1995/1996; 1996/1997 e 2006/2007) – Contraddittorietà e comunque carenza motivazionale ”; secondo AG il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare per le annate 1995/96 e 1996/97 la sentenza del T.a.r. Lazio n. 4957/2012 di declaratoria di improcedibilità del ricorso per assegnazione di quota QRI e per l’annualità 2006/2007 la sentenza di rigetto definitiva del Tar Lazio n. 5091/2018.
4.1. A riguardo l’azienda appellante ha osservato che, se anche vi fosse una sentenza riguardante l’assegnazione di quota questa non inciderebbe nel presente giudizio poiché non riguarderebbe il prelievo supplementare e comunque la sentenza n. 4597/2012 depositata da AG non riguarda né l’azienda Cauzzi s.s. né l’oggetto del presente giudizio.
4.2. Nell’appello incidentale la difesa erariale ha evidenziato inoltre che nel frattempo sono intervenute le pronunce definitive di annullamento sui prelievi supplementari relativi alle seguenti campagne: anni 1999/00, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7066/2019; anni 2000/01, la sentenza n. 3536/2022; anni 2005/06, la sentenza n. 3597/2022 e anni 2007/08, la sentenza n. 13387/2023; AG insiste pertanto che con riguardo alla annualità 1999/00 il ruolo avrebbe dovuto essere annullato dal T.a.r. in quanto recava una posizione che non era più esistente al momento della sua formazione, invece per le posizioni relative ai prelievi supplementari delle annate 2000/01, 2005/06 e 2007/08 i giudicati di annullamento intervenuti andrebbero considerati come fatti successivi che privano di interesse la pronuncia di appello.
4.2.1. Sul punto l’azienda ha replicato che, in realtà, così non è poiché nella cartella impugnata sono intimati anche gli interessi e gli oneri di riscossione da qui la permanenza dell’interesse.
5. Nei termini di rito sia l’appellante sia le appellate hanno prodotto articolata memoria difensiva.
5.1. In tale sede, AG ha eccepito la parziale inammissibilità dell’appello principale per difetto di interesse in relazione a tutte le annualità, eccetto per l’annata 2008/09, mancando per le altre la posizione di soccombenza in considerazione del fatto che avverso la cartella poteva far valere solo vizi propri e la prescrizione, quale fatto estintivo ostativo alla riscossione coattiva, è opponibile solo se maturata dopo l’assunzione degli atti a monte su cui la cartella si fonda.
5.2. L’azienda appellante, a sua volta, ha eccepito la inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse, posto che la stessa amministrazione, per le annualità 1999/00, 2000/01, 2005/06 e 2007/08, ha prodotto le sentenze di annullamento giudiziale degli atti a monte e per le restanti annualità non ha dimostrato l’intervento di sentenze definitive favorevoli. Conseguentemente ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo ostativo all’accoglimento del ricorso per i prelievi 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2005/06, 2006/07 e 2007/08.
5.3. In seguito, la parte appellante ha depositato anche memoria di replica ex art. 73, comma 1 c.p.a..
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione sollevata dalle amministrazioni di inammissibilità parziale dell’appello principale per difetto di interesse in relazione ai motivi originari III e IV sui prelievi 1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 riportati nel ruolo, rimasto attivo, perché mancherebbe la posizione di soccombenza.
1.1. L’eccezione è infondata. E’ evidente la permanenza dell’interesse alla decisione sui motivi relativi alla prescrizione e decadenza. L’accoglimento di queste censure potrebbe giovare alla ricorrente in quanto potrebbe incidere sull’intera o su parte (interessi) della posizione creditizia rimasta in vita con obbligo di rideterminazione in conformità al diritto EU.
2. Risulta invece fondata l’eccezione sollevata dall’azienda agricola sulla parziale inammissibilità per difetto di interesse dell’appello incidentale di AG per le campagne 1999/00, 2000/01, 2005/06 e 2007/08. Per queste annualità AG mira ad ottenere la sostituzione della pronuncia di annullamento per contrasto comunitario (II motivo) con una declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. A prescindere dalla bontà del rilievo, essendo intervenute in ordine a tali prelievi i giudicati di annullamento del Consiglio di Stato del 1019, 2022 e 2023 che hanno accertato il contrasto della determinazione dei prelievi con la normativa comunitaria, invero, nessuna utilità concreta può trarre AG dalla invocata pronuncia di inammissibilità, dato che in forza della previsione dell’art. 39 del c.p.a. deve comunque trovare applicazione l’art. 336 del codice di procedura civile, a norma del quale “ la riforma o cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ”. La cartella di pagamento, essendo atto a valle, pertanto doveva seguire la sorte dell’atto a monte su cui si fonda e le pronunce sugli atti a valle non ancora intervenute devono tener conto di quelle sugli atti a monte già intervenute.
3. Può quindi passarsi al merito del ricorso in appello principale, in particolare al primo motivo di censura con cui è stata criticata la sentenza per aver, a giudizio della parte appellante, erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo applicabile sia per capitale che per interessi la prescrizione decennale.
3.1. In merito la società appellante rappresenta che, nel giudizio di primo grado, con il IV° motivo di ricorso aveva contestato la prescrizione di tutte le imputazioni di prelievo inserite nella cartella impugnata, in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. e in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c.. Aveva altresì contestato l’intervenuta prova di AG sulla presenza di atto interruttivo e fermo restando, comunque, per tutti gli interessi, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, il tutto sottolineando che nella cartella vengono indicati quali atti di accertamenti presupposti le comunicazioni di imputazione di prelievo inviate all’acquirente latte del ricorrente e che nel corso del giudizio non sarebbe stato dimostrato l’invio di alcun atto al primo acquirente.
3.2. L’appellante critica l’assenza nella sentenza di motivazione, che non sarebbe neppure ricavabile dagli ivi richiamati precedenti, sulle ragioni del rigetto delle eccezioni di prescrizione quadriennale e quinquennale per gli importi esposti a titolo di capitale, e comunque di prescrizione quinquennale per gli interessi. In ordine alla eccepita prescrizione quadriennale insiste, in via subordinata, nella necessità di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE quale giudice di ultima istanza in ordine all’applicazione delle norme del Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, e al termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, co. 1, di tale regolamento. Ribadisce, anche nel caso in cui dovesse valere la prescrizione decennale, che l’unica comunicazione - inviata del resto al primo acquirente - è la comunicazione del prelievo avvenuta a fine di ogni campagna lattifera che è anche il dies a quo dal quale inizia a decorrere la prescrizione e sottolinea che da tale momento sono trascorsi vent’anni.
3.3. La sentenza sarebbe infine anche errata laddove ha stabilito che la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio e laddove afferma che “ 24. Inoltre, la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, e indipendentemente dal comportamento processuale di quest’ultimo (rinuncia, perenzione). Per l’amministrazione convenuta, infatti, la proposizione di un ricorso da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. È vero che la riscossione coattiva è bloccata solo da un’ordinanza cautelare di sospensione (v. art. 8-quinquies commi 1 e 2 del DL 5/2009), ma la pendenza di un giudizio determina comunque incertezza del diritto, e non permette di considerare definitivo l’accertamento intervenuto in sede amministrativa. Per tale ragione, la norma appena richiamata, pur considerando esigibili le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, qualifica l’esigibilità come presupposto per la presentazione della domanda di rateizzazione da parte del debitore, implicando quindi anche un interesse di quest’ultimo ”. L’art. 2935 c.c. stabilisce che “ la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” e la giurisprudenza costante è conforme nel ritenere che la disposizione ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio non influendo sul decorso della prescrizione l’impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del credito (Cass. n. 94/94; Cass n. 15858/03; Cass 19012/07; Cass n. 10828/15).
3.4. A tale riguardo, in via preliminare, si osserva come, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, il diritto di credito in questione si prescrive – quanto alla sorte capitale – in dieci anni, operando la disposizione di cui all’art. 2946 c.c. (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), e – quanto agli interessi - in cinque anni, operando la disposizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2; v., anche, Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781; Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1).
3.5. Non opera, invece, il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
3.5.1. Va inoltre considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1). In ogni caso, il citato Regolamento detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2025, n. 1316, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale). Va inoltre considerato che il termine unionale è un termine minimo non un termine massimo poiché la normativa unionale fa salve diverse disposizioni del diritto nazionale più severe nel consentire i recuperi.
3.5.2. Le considerazioni che precedono rendono quindi superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, richiesto dalla parte appellante, per il fatto che mancano nel caso di specie i presupposti della “rilevanza” e della “pertinenza” della questione sollevata, anche in considerazione del fatto, come si vedrà infra, non è decorso nemmeno il periodo quadriennale di prescrizione a causa della efficacia interruttiva permanente derivante dai giudizi pendenti.
3.6. Prima di procedere alla concreta verifica degli effetti delle regole richiamate nel caso di specie, occorre richiamare, altresì, il costante orientamento della Sezione, secondo il quale la costituzione in giudizio di AG nei giudizi avverso gli atti presupposti determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; v., anche, Cass. civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470).
3.7. Passando al caso concreto si rimarca che la cartella, per quanto oggetto di appello, è relativa alle imputazioni di pagamento per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2001/2002, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09.
3.7.1. Sulla base della documentazione versata nel fascicolo di primo grado si evince il seguente quadro fattuale: (i) riguardo al periodo 1995/1996 risulta pendente ricorso del primo acquirente sulla compensazione nazionale al T.a.r. Lazio n. 7808/02 nel quale AG è costituita; è inoltre intervenuta, nelle more, sul prelievo supplementare la sentenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso del produttore del Tar Brescia n. 654/2022; (ii) in relazione al periodo 1996/1997 pende ricorso dell’acquirente sulla compensazione nazionale al T.a.r. Lazio n. 7808/02; (iii) in relazione agli anni 1999/0000 e 2000/2001 vi è stata la pendenza dei giudizi conclusi con le sentenze del Consiglio di Stato n. 7066/2019 e n. 3536/2022 di annullamento delle imputazioni nazionali, in cui AG era costituita e pende inoltre il ricorso dell’acquirente al Tar Lazio 7808/02; (iv) per l’annualità 2005/2006 vi era la pendenza del giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3597/2022 di annullamento delle imputazioni nazionali e pende il ricorso dell’acquirente al T.a.r. Lazio 7808/02; era inoltre pendente il giudizio Tar Lazio sul contratto di rateizzazione chiuso con sentenza n. 6298/2019 (di rigetto); (v) sulla annualità 2006/2007 è stato provato l’atto di accoglimento della domanda di rateizzazione n. 16760016770 del 15.10.2010 e la pendenza del giudizio avanti al Tar Lazio sulla rateizzazione chiuso con sentenza n. 6298/2019, dove AG era costituita; (vi) per l’annualità 2007/2008 vi era la pendenza di giudizio concluso con sentenza del Cons. Stato n. 13387/2023 di annullamento delle imputazioni nazionali e risulta prova dell’atto di accoglimento della domanda di rateizzazione n. 16760016770 del 15.10.2010 ed era inoltre pendente il giudizio avanti al Tar Lazio sul contratto di rateizzazione chiuso con sentenza n. 6298/2019 (di rigetto); per la annualità 2008/2009 risulta provato l’atto di accoglimento della domanda di rateizzazione n. 16760016770 del 15.10.2010 e la pendenza del giudizio d’innanzi al Tar Lazio definito con sentenza n. 6298/2019 (di rigetto).
3.7.2. In tutti questi giudizi AG oppure il Commissario risultavano costituiti conseguentemente, è da ritenere corretto il pronunciamento di prime cure che ha escluso l’intervenuta prescrizione per tutti i crediti portati nella cartella, sia per la parte capitale che per la parte interessi, essendosi chiusi i relativi contenziosi, che avevano effetto interruttivo permanente, poco prima o addirittura dopo l’emissione della cartella.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui illegittimamente, a dire della appellante, non ha accolto il III motivo di ricorso con cui aveva eccepito la decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 che impone il termine biennale dall’atto di accertamento per la notifica della cartella di pagamento, che nel caso che ci occupa è ampiamente trascorso. Sottolinea l’appellante che sulla base dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 8-quinquies, comma 10, della L. 33/99 all’art. 18 del D.Lgs. n. 46/1999 non potrebbe essere messo in dubbio che, anche per il recupero dei prelievi latte, trovano applicazione i termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, poiché tale articolo è inserito nel Titolo I, capo II del medesimo D.P.R. n. 602/73, ossia fa parte delle norme del D.P.R. n. 602/73 che si applicano ai recuperi in materia di prelievo latte per espressa statuizione del legislatore.
4.1. Anche questa censura è infondata. A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina dell’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698). Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua).
Il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 nov. 2024, n. 7505; Sez. VI, 15 nov. 2023, n. 9772).
Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
In ogni caso, quando la riscossione è fondata su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, essa non è assoggettata ai termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024 e giurisprudenza ivi citata), qui non maturato.
5. L’ultimo motivo, riferito solo alla campagna 2008/2009, ha censurato la sentenza laddove con riguardo alla suddetta campagna non ha accolto il motivo di ricorso II con cui aveva lamentato nullità e comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare per violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria per come applicata dalla corte di Giustizia UE. In particolare censura il capo della sentenza in cui si afferma “… 28. Le campagne dal 2008-2009 al 2014-2015 sono disciplinate dal Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007/CE, che, in base a quanto disposto dall’art. 230 par. 1- a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2015. L’art. 84 par. 1-b del Reg. CE 1234/2007/CE corrisponde all’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003. Poiché entrambe queste norme prevedono che il rimborso del prelievo in eccesso avvenga per categorie prioritarie individuate dagli Stati in base a criteri oggettivi, occorre stabilire se il Reg. CE 595/2004, come modificato dal Reg. CE 1468/2006, si possa considerare disciplina attuativa non solo del Reg. CE 1788/2003, ma anche del sopravvenuto Reg. CE 1234/2007/CE. In caso di risposta affermativa, si ripresenterebbe il problema della mancata comunicazione dei criteri alla Commissione. 29. La risposta corretta appare però quella negativa. La norma sopravvenuta è autoesecutiva, e non implica l’adozione di un regolamento attuativo. Si può quindi ritenere che ridisciplinando la materia delle quote latte il Reg. CE 1234/2007/CE abbia definitivamente autorizzato gli Stati a introdurre delle categorie prioritarie sulla base di criteri oggettivi. Qui diventa rilevante il problema se il versamento del prelievo sia assimilabile a un criterio oggettivo. In giurisprudenza è emersa un’opinione contraria a tale assimilazione (v. CS Sez. III 19 maggio 2022 n. 3961, punto 10). La tesi sostenuta è che l’adempimento dell’obbligo di versamento del prelievo non avrebbe carattere oggettivo, in quanto attribuirebbe un trattamento privilegiato ad alcuni produttori solo grazie all’attività di versamento mensile svolta da terzi, ossia dagli acquirenti. Sembra tuttavia preferibile la soluzione opposta, sia perché il versamento del prelievo da parte degli acquirenti corrisponde a un preciso obbligo, rinforzato dal potere sostitutivo e sanzionatorio dello Stato (v. art. 11 e 13 par. 3 del Reg. CE 1788/2003; art. 81 e 84 par. 3 del Reg. CE 1234/2007/CE), e dunque non è propriamente una circostanza soggettiva o casuale, sia perché l’oggettività si può considerare sussistente quando vi siano certezza del diritto e assenza di discrezionalità amministrativa, entrambe caratteristiche possedute dal requisito in esame. 30. Ricapitolando, le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000 e 2000-2001 ricadono nelle statuizioni della sentenza C-348/18, le campagne 2005-2006, 2006- 2007 e 2007-2008 sono interessate dalla sentenza C-377/19, mentre la campagna 2008-2009 è esterna alla tutela della Corte di Giustizia. … ”. A tale riguardo contesta che il Reg. (CE) della Commissione n. 595/04 abbia trovato applicazione solamente sotto la vigenza del Reg. (CE) del Consiglio n. 1788/03, cui ha dato attuazione - regolamento, quest’ultimo, poi abrogato dal Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/07 a partire dalla campagna 2008/09.
5.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Ha ragione la ricorrente nel sostenere che il Reg. (CE) della Commissione n. 595/04, che ha dato attuazione al Reg. (CE) n. 1788/03, si applica a partire dal periodo 2004/05, ma è rimasto in vigore fino alla fine del regime e quindi anche sotto la vigenza del successivo Reg. (CE) n. 1234/07 che ha abrogato il precedente Reg. (CE) n. 1788/03 e che risulta tutt’ora in vigore.
Il Collegio sul punto aderisce alla giurisprudenza di questo Consiglio (v. ex multis , Sentenza n. 3961/2022, Sentenza n. 520/2023) che ha già annullato i prelievi latte imputati agli allevatori italiani a partire dalla campagna 2007/2008 (la prima normata dall’art. 16 del Reg. CE 595/04 come modificato dal Reg. (CE) n. 1468/06), motivando che dalla citata sentenza della Corte di Giustizia UE, così come dalla precedenti del 27 giugno 2009 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18, si ricava indubbiamente che la normativa interna italiana sulla base della quale sono stati imputati i prelievi latte a partire dal periodo 2007/2008 (e fino alla campagna 2014/15), è incompatibile con il diritto comunitario - nonostante le modifiche intervenute all’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04 a partire proprio dal periodo 2007/08 dall’art. 1, par. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1468/2006, applicabile a decorrere dal 1° aprile 2007, in base alla quale gli Stati membri, a partire dall’annata 2007/2008 appunto, sono stati autorizzati a prevedere, anche nell’ambito delle operazioni di decurtazione e quindi di restituzione del prelievo imputato in eccesso, categorie prioritarie alternative rispetto a quelle in precedenza stabilite in via tassativa dal legislatore comunitario, previa consultazione con la Commissione -, senza necessità di operare ulteriori rinvii pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 del TFUE.
5.2. Merita quindi accoglimento la censura di violazione di legge per la incompatibilità della disciplina interna con la disciplina comunitaria applicabile all’annata lattiera in esame con conseguente necessità di riformare sul punto la sentenza, in considerazione del fatto che AG in sede giudiziaria non ha fornito la prova sulla avvenuta notifica dell’atto a monte richiamato in cartella e quindi sulla definitività dello stesso (invero, risulta solo prova del giudizio sull’accoglimento della domanda di rateizzazione definito con sentenza del Tar Lazio 6298/2019) né ha fornito prova sulla presenza per i prelievi relativi all’annualità 2008/09 di giudicati favorevoli sulla debenza del credito portato ad esecuzione. Pertanto non vi sono nel caso in questione elementi che impediscono di considerare per la suddetta posizione la cartella, e la relativa iscrizione a ruolo, nulla per contrasto dell’atto a monte ( id est prelievo latte sulle consegne tramite Eurolat soc.coop) con il diritto comunitario e di imporre ad AG di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare anche per il 2008/09.
6. In ragione di quanto esposto, il ricorso in appello principale deve essere parzialmente accolto (il terzo motivo) e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato nullo l’atto impugnato per la campagna 2008/09 con obbligo per AG di procedere ad un nuovo calcolo in conformità al diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia, tenendo conto di eventuali aiuti PAC trattenuti in compensazione, da certificare dall’organismo pagatore.
7. L’appello incidentale va invece dichiarato in parte inammissibile (il primo motivo per le annualità 1999/00, 2000/01, 2005/06 e 2007/08) e per il resto infondato (il secondo motivo per le annualità 1995/1996; 1996/1997 e 2006/2007) perché la sentenza del Tar Lazio 4597/2012 è relativa al Comune di EZ (quindi non riguarda il ricorrente e neppure il prelievo supplementare) e la sentenza del Tar Lazio 5091/2018 non è stata prodotta nel giudizio di primo grado. I restanti argomenti di doglianza dell’appello incidentale non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7.1. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
8. In considerazione della parziale soccombenza reciproca sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello principale (motivo III), nei limiti di cui in motivazione;
- per il resto respinge l’appello principale (motivi I e II);
- dichiara parzialmente inammissibile l’appello incidentale (motivo I) e per il resto lo respinge;
- e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia impugnata accoglie per il resto il ricorso di primo grado e dichiara nulla la cartella di pagamento per la campagna 2008/09 nei limiti di cui in motivazione, con obbligo per AG di procedere alla rideterminazione del prelievo.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO