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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott. Antonio Mungo Consigliere
3. dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2706/2025 del Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto: reclamo ex artt. 70 e 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento emessa il 13.8.2025 nel giudizio iscritto al n. R.G. 35-1/2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Iole Furno (c.f. ), CodiceFiscale_2
- reclamante -
E
Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, Presidium Debitores-OCC di Campolattaro, non costituite,
[...]
- reclamate -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 12.9.2025, impugnava la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, pubblicata il 13.8.2025, con la quale il Tribunale di Benevento aveva respinto l'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti da lui presentata ex art. 67 c.c.i.i., dichiarando inefficaci le misure protettive già accordate.
Il Tribunale, infatti, rilevato come, ex art. 69, comma 1, c.c.i.i., fosse ostativo all'accoglimento del piano l'aver “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, e rilevato come il ricorrente avesse reso false dichiarazioni, nella informativa precontrattuale inerente il finanziamento con la ottenuto nel 2023 con rata CP_3 mensile di 274,00 € trattenuta sullo stipendio, informando sia di essere proprietario di un immobile in Benevento (circostanza non vera, abitando in appartamento di edilizia popolare concessogli in locazione dal Comune di Benevento) sia di avere in essere un solo finanziamento pregresso con la
, ottenuto nel 2021 e da restituire in 10 anni con rata di 314,60 € mensili, Controparte_2
a rinnovo di un precedente finanziamento del 2017 con la stessa banca, e all'estinzione del quale era anche finalizzato il prestito richiesto (laddove era esistente altro mutuo contratto nel 2006 con la Prestitempo, ora , da restituire in 84 rate mensili di 490,50 €, passato in Controparte_5
sofferenza nel 2013, per il quale il creditore aveva poi ottenuto il pignoramento dello stipendio dal giugno 2024 per un importo di 230,82 € mensili), così riuscendo ad ottenere l'ulteriore finanziamento altrimenti non concedibile, costituendo il pregresso finanziamento già parte consistente del proprio indebitamento, aveva ritenuto tali comportamenti ostativi alla omologazione del piano.
Deduceva il reclamante con un composito motivo l'erronea valutazione del requisito della meritevolezza, sia ex parte debitoris (in quanto lo stipendio del ricorrente, dipendente dell'Asl con introiti di circa 1.700,00 € mensili, unitamente agli introiti dei familiari, rendevano affrontabili le debitorie assunte, non eccessive o voluttuarie;
il questionario per il prestito con la era CP_3
stato materialmente compilato dal funzionario, essendo il ricorrente ipovedente), sia ex parte creditoris (non avendo la correttamente valutato il merito creditizio al momento CP_3 dell'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 124 bis del TUB).
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, con l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e conseguenti statuizioni operative e vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore.
Nessuno dei reclamati si costituiva in giudizio, pur nella ritualità delle notifiche effettuate.
Ad esito dell'udienza del 26 novembre 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato, e deve pertanto essere respinto.
La questione controversa inerisce la valutazione del comportamento del debitore, che ha reso false dichiarazioni al fine di ottenere un prestito altrimenti non concedibile, nonchè la condotta del soggetto finanziatore e la sua incidenza ai fini della valutazione della colpa del ricorrente.
Quest'ultimo non ha di fatto contestato di aver fornito dichiarazioni mendaci alla , in CP_3 sede di istruttoria, al fine di ottenere un finanziamento che altrimenti non avrebbe avuto, considerato già il ricorso a precedenti prestiti con ratei che comportavano una riduzione non lieve dello stipendio in allora percepito e il passaggio a sofferenza del debito con la Prestitempo, che aveva reso necessario per il creditore procedere al pignoramento dello stipendio del debitore.
L'essere stato il modulo redatto a stampa e compilato dall'addetto della finanziaria non esclude che il ricorrente, peraltro già avvezzo all'indebitamento con finanziarie, lo abbia sottoscritto, facendo proprie le dichiarazioni mendaci ivi riportate (anche se ipovedente, appare difficile credere e comunque non è provato che il funzionario della finanziaria non gli abbia neanche riletto quello che il si accingeva a firmare). Pt_1
Ora, va innanzi tutto evidenziato che appare irrilevante, in ordine alla condotta della CP_3
la risposta al questionario da parte del ricorrente, in quanto la finanziatrice avrebbe potuto
[...]
e dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, svolgere accertamenti più approfonditi sulla situazione debitoria del richiedente. Ciò a maggior ragione ove si consideri che il contratto non era il primo, in quanto la somma concessa era destinata in parte ad estinguere un pregresso debito derivante da un precedente contratto. Ciò avrebbe dovuto indurre la finanziatrice ad essere più attenta nella valutazione del merito creditizio ed a svolgere accertamenti più adeguati, quali ad es. la consultazione della banca dati CRIF. Deve quindi ritenersi che il comportamento della CP_3 abbia quanto meno determinato una violazione dei principi di cui all'art. 124 bis d.lgs. 385/1993.
Da tale circostanza discende certamente che è preclusa alla ogni contestazione CP_3
in ordine alla convenienza della proposta.
Tanto premesso, occorre tuttavia esaminare la questione, pure sollevata dal reclamante (e non attinente alla convenienza del piano), relativa al comportamento del debitore che avrebbe determinato il sovraindebitamento con colpa grave.
Sotto tale profilo è necessario innanzi tutto domandarsi se il comportamento dei creditori incida o meno sulla valutazione della colpa grave del debitore. Al riguardo va osservato che esistono, tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di merito, due orientamenti, il primo che, valorizzando la formulazione della norma, ritiene che il comportamento della banca operi su un piano diverso rispetto a quello del consumatore, comportando esclusivamente la preclusione della proposizione dell'opposizione o del reclamo per contestare la convenienza della proposta;
l'altro, secondo il quale, al contrario, lo stesso potrebbe attenuare la colpa del debitore.
Orbene, come già questa Corte ha affermato in precedenti similari, va rilevato che la prima posizione non convince del tutto, non potendosi escludere ogni rilievo del comportamento del creditore nella valutazione della colpa del consumatore. Tuttavia, neppure è possibile affermare che vi sia quasi un automatismo, nel senso che alla violazione dei principi di cui all'art. 124 bis
TULB da parte dei creditori corrisponda un'attenuazione della colpa del debitore.
Il comportamento del creditore non può essere trascurato nella valutazione della colpa del debitore, ma costituisce solo uno degli elementi alla luce dei quali compiere il giudizio e deve essere quindi considerato unitamente a tutte le altre circostanze che connotano il comportamento del consumatore.
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia ravvisabile in ogni caso la colpa grave a carico del consumatore, come rilevato dal Tribunale. Ciò discende dall'avere reso dichiarazioni mendaci alla nella piena consapevolezza che altrimenti non sarebbe stato concesso il CP_3
finanziamento, lo stipendio da dipendente e il passaggio a sofferenza del precedente finanziamento non consentendo al l'assunzione di ulteriori impegni. Pt_1
Non apparendo rilevante, nella fattispecie, il motivo per cui i debiti sarebbero stati contratti
-per i bisogni della famiglia o altro- la colpa grave, nel caso di specie, non deriva dalle finalità per le quali sono contratti i debiti, ma dal fatto che il debitore ha continuato a contrarre obbligazioni pur nella consapevolezza di non poter adempiere e fornendo dichiarazioni mendaci nella consapevolezza che altrimenti il credito non gli sarebbe stato concesso.
La colpa grave, ad avviso del Collegio, è infatti certamente ravvisabile nel comportamento di chi contrae debiti già sapendo di non poter adempiere;
ancor più nel comportamento di chi, resosi conto di non poter far fronte alla propria situazione debitoria, per non essere riuscito ad estinguere il debito da precedente finanziamento, anziché ricorrere tempestivamente agli strumenti per porre rimedio al sovraindebitamento, continua ad aggravare la propria posizione.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dei reclamati.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza,
a carico del reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunziando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in oggetto, così provvede: Parte_1
--Respinge il reclamo.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 26.11.2025. Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo