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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/08/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2506/2022 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pietro Vizzini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via G.
Cusmano n. 4, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Leonardo Giglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo in Via Riccardo Wagner n.8;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente del Comune convenuto con la qualifica di assistente sociale, livello D1 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali- con contratto a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) con decorrenza dal 16.03.2021 al 15.03.2022 (successivamente prorogato), dopo aver premesso che, in data 08.09.2021, il Comune di CP_1
disponeva il distacco per 13 ore settimanali presso il Comune di
BO e che, con nota prot. n. 12295 del 16.11.2021, quest'ultimo ne richiedeva la revoca con adozione di provvedimenti disciplinari per presunti inadempimenti, conveniva in giudizio l'ente comunale datore di lavoro al fine di impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni, irrogatale con nota prot. n. 4971 del 17.02.2022, e della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni irrogata con nota prot. n. 19862 del 04.07.2022, deducendone l'illegittimità, l'infondatezza e l'inesistenza degli illeciti a lei ascritti.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, illegittime le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni 5 (cinque) e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni 10 (dieci) irrogate dal Comune di alla ricorrente rispettivamente con nota ris. 4971 del CP_1
17.2.2022 e con nota prot. ris/upd 19862 del 4.7.2022 e per l'effetto, annullarle e renderle prive di ogni giuridico effetto;
-conseguentemente, condannare il persona del Sindaco pro tempore- Controparte_2
ad annullare i suddetti provvedimenti ea risarcire la ricorrente dei danni economici subiti e quindi a corrispondendole una somma pari a 15 giorni della sua retribuzione giornaliera o quella diversa, anche superiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
-con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore” ( cfr. conclusioni ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.07.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento disciplinare n. 4971 del 17.02.2022 (all.
8 fascicolo parte ricorrente) per aver sanzionato ex art 57, comma 1 e
3 lett. e) del CCNL 2016/2018 “l'assenza senza previa autorizzazione in data 25.11.2021….” con irrogazione ex art 59, comma 2, 3 e 4 del
CCNL – Comparto funzioni locali- della sospensione dal servizio per 5 giorni con relativa trattenuta dello stipendio da scontarsi a decorrere dal giorno 21.02.2021.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, già in data 24.11.2021, aveva inoltrato apposita comunicazione via pec al Comune di
BO presso cui era distaccata (all.12 fascicolo parte ricorrente) al fine di chiedere ed usufruire di una giornata a titolo di permesso studio. Sottolineava, altresì, che successivamente, e precisamente in data 03.12.2021, lo stesso Comune di BO (all.to 13 fascicolo parte ricorrente) provvedeva a giustificare l'assenza della ricorrente per la giornata del 25.11.2021 riconoscendole un giorno di ferie.
Orbene, tenuto conto delle violazioni contestate e al fine di vagliare la legittimità delle stesse e della relativa sanzione irrogata, è bene riprendere la disciplina di riferimento. Ai sensi dell'art. 57 “Obblighi del dipendente”, comma 1 e 3 lett. e) del
CCNL 2016/2018, “Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente”…. “In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:… e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente”.
Nel caso di specie, conformemente a quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro convenuto in seno alla memoria difensiva “… Il primo provvedimento …trova fondamento nell'assenza della lavoratrice non giustificata del giorno 25.11.2021” (pag. 7) e, in conformità a quanto si evince nella stessa nota di irrogazione di sanzione disciplinare del
17.02.2022, il Comune di preso atto della relazione del CP_1
responsabile del settore del 26.11.2021 cui la ricorrente era assegnata presso il Comune di BO, che riferisce “si è assentata reiteratamente dal posto di lavoro, dette assenze risultano giustificate ad eccezione dell'assenza di giorno 25 novembre 2021”, contesta alla
[...]
di essersi assentata senza previa autorizzazione in data Pt_1
25.11.2021; condotta, questa, che “ in merito alle ripetute assenze e alla pervicacia del comportamento negligente...stante la particolare articolazione dell'orario di lavoro e le ore prestate presso il Comune di
BO che si ricorda essere in totale 13 a settimana” avrebbe giustificato l'applicazione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59 commi 3 e 4 del CCNL di riferimento, tenuto conto del comma 2 ai sensi del quale “Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità”.
Sotto tale profilo, alla luce della documentazione in atti e, in particolar modo, della relazione del 26.11.2021 del responsabile di settore cui la ricorrente era assegnata presso il Comune di BO, ove si legge
“si è assentata reiteratamente dal posto di lavoro, dette assenze risultano giustificate ad eccezione dell'assenza di giorno 25 novembre
2021”, della comunicazione a mezzo pec del 24.11.2021 e dell'attestazione del 03.12.2021, risulta infondata la contestazione mossa all'odierna ricorrente con conseguente illegittimità della sanzione irrogatale.
Non convince, al riguardo, la tesi difensiva del Controparte_1
circa la preventiva autorizzazione necessaria ai fini della fruizione dei permessi studio.
Ed infatti, se è vero che ai sensi dell'art. 45, comma 9, del C.C.N.L.
2016/2018 “Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali” è altrettanto documentalmente provato da parte ricorrente (all. 12) che la stessa, in data 24.11.2021, aveva comunicato a mezzo pec al
Comune di BO presso cui era distaccata la fruizione di un permesso studio per la giornata seguente del 25.11.2021 (richiesta protocollata dal Comune di BO con n. 12668 in pari data) e che, successivamente, in data 03.12.2021, prot. 13099, lo stesso Comune aveva provveduto a validare l'assenza ingiustificata del 25.11.2021 a titolo di ferie.
Pertanto, sotto tale profilo, l'addebito contestato alla ricorrente risulta infondato, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento disciplinare n. 19862 del 04.07.2022 (all.
11 fascicolo parte ricorrente) per aver sanzionato ex art. 57, comma 1
e 3 lett. a) e h) del C.C.N.L. 2016/2018 l'aver condotto “con negligenza
e imperizia il procedimento finalizzato all'avvio del PUC presso il Comune di BO di cui era l'unica responsabile, mostrando scarso interesse nella collaborazione con i colleghi, addebitando ad altri la responsabilità per il mancato avvio di un progetto che la stessa non ha mai mostrato di conoscere, così violando gli obblighi di condotta responsabile e di perseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa…” con irrogazione ex art. 59, comma 1, 3 e 4 del C.C.N.L. - Comparto funzioni locali - della sospensione dal servizio per 10 giorni con relativa trattenuta dello stipendio da scontarsi a decorrere dal giorno
06.07.2022.
Tale nota di applicazione sanzione disciplinare segue la contestazione di addebito prot. n. 9032 del 23.03.2022 con cui il Controparte_1
prendeva atto della relazione prodotta dal Segretario generale pro- tempore del dell'08.03.2022 in cui quest'ultimo Controparte_3
evidenziava che la “sebbene incaricata a completare il Parte_1
caricamento nella piattaforma GEPI del personale da avviare (n. 7 unità) già segnalate alla stessa con nota prot. 14053 del 23.12.2021, ricercava motivi ostativi inconsistenti finalizzati a pregiudicare il buon andamento della PA”; condotta, questa, che, in considerazione di precedenti disciplinari, avrebbe comportato ai sensi dell'art. 59 del codice disciplinare la considerazione della “recidiva generica” con applicazione della sanzione prevista dall'art. 59 comma 3 e 4 del C.C.N.L. di riferimento.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che, già con nota prot. n.
12459 del 22.11.2021 (all.to 16 fascicolo parte ricorrente), aveva provveduto a comunicare al di BO l'elenco dei soggetti CP_1
beneficiari richiedendo, al contempo, l'esito delle visite mediche effettuate nei mesi precedenti, nonché la documentazione inerente l'assicurazione contro terzi;
con la conseguenza che, l'omesso caricamento in piattaforma GEPI non era alla stessa addebitabile, dipendendo unicamente da una carenza di documentazione in possesso del Comune di BO necessaria al fine di avviare i progetti di utilità.
Rilevava, altresì, che con nota del 04.01.2022 ( all.to 17 fascicolo parte ricorrente), la SARA ASSICURAZIONI, in riscontro alla sua richiesta del
24.12.2021, comunicava che “nella polizza non sono presenti i nominativi delle persone assicurate, in quanto quando è stata richiesta la polizza, il non ha fornito alcun elenco……malgrado i nostri CP_1
ripetuti solleciti, allo stato attuale, la polizza risulta ancora non pagata dal e che, con successiva comunicazione del 07.01.2022 CP_1
(all.18 fascicolo parte ricorrente), metteva a conoscenza il di CP_1
BO di non potere procedere all'avviamento di beneficiari RDC all'interno del progetto PUC inserito in piattaforma GEPI, sollecitando, al contempo, un riscontro, rimasto inesitato, relativamente alla polizza assicurativa e ai nominativi coperti da assicurazione. Orbene, tenuto conto delle violazioni contestate e al fine di vagliare la legittimità delle stesse e della relativa sanzione irrogata, è bene riprendere la disciplina di riferimento.
Ai sensi dell'art 57 comma 1 e 3 lett a) e h) del CCNL 2016/2018-
Comparto Funzioni Locali “
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente….
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, nessuna contestazione poteva essere mossa alla ricorrente, avendo la stessa operato con la dovuta diligenza e prudenza nell'esecuzione delle mansioni cui era adibita e, nello specifico, quale Responsabile del PUC, avendo comunicato preventivamente e tempestivamente al Comune di
BO presso cui era distaccata l'impossibilità di procedere al caricamento dei nominativi dei soggetti beneficiari del RDC, in quanto carente la documentazione necessaria al fine dell'avvio del progetto di utilità anche con riguardo alla polizza assicurativa.
Non coglie nel segno, a tal fine, la tesi difensiva del convenuto, CP_1
che, richiamando l'art 4, comma 2, del D.M. del 22.10.2019, ascrive al responsabile del PUC, e quindi alla ricorrente, l'attivazione dell'assicurazione nominativa INAIL in piattaforma GEPI.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. del 22.10.2019 “I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l' contro gli infortuni sul Controparte_4
lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.
Ora, mal si comprende come avrebbe potuto la ricorrente procedere all'avvio del PUC e alla preventiva attivazione dell'assicurazione nominativa INAIL laddove lo stesso Comune di BO si era reso inadempiente al pagamento della suddetta polizza conformemente a quanto si evince dalla comunicazione della SARA SSICURAZIONI del
04.01.2022 ( all. 17 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'addebito contestato alla ricorrente risulta infondato con conseguente illegittimità della sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate a prot. prot. n. 4971 del Parte_1
17.02.2022 e prot. n. 19862 del 04.07.2022, ne dichiara l'inefficacia e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del relativo trattamento economico trattenuto;
condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate per complessivi € 1.500,00 oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 02.08.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2506/2022 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pietro Vizzini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo in Via G.
Cusmano n. 4, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Leonardo Giglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo in Via Riccardo Wagner n.8;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.09.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente del Comune convenuto con la qualifica di assistente sociale, livello D1 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali- con contratto a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) con decorrenza dal 16.03.2021 al 15.03.2022 (successivamente prorogato), dopo aver premesso che, in data 08.09.2021, il Comune di CP_1
disponeva il distacco per 13 ore settimanali presso il Comune di
BO e che, con nota prot. n. 12295 del 16.11.2021, quest'ultimo ne richiedeva la revoca con adozione di provvedimenti disciplinari per presunti inadempimenti, conveniva in giudizio l'ente comunale datore di lavoro al fine di impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni, irrogatale con nota prot. n. 4971 del 17.02.2022, e della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni irrogata con nota prot. n. 19862 del 04.07.2022, deducendone l'illegittimità, l'infondatezza e l'inesistenza degli illeciti a lei ascritti.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, illegittime le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni 5 (cinque) e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni 10 (dieci) irrogate dal Comune di alla ricorrente rispettivamente con nota ris. 4971 del CP_1
17.2.2022 e con nota prot. ris/upd 19862 del 4.7.2022 e per l'effetto, annullarle e renderle prive di ogni giuridico effetto;
-conseguentemente, condannare il persona del Sindaco pro tempore- Controparte_2
ad annullare i suddetti provvedimenti ea risarcire la ricorrente dei danni economici subiti e quindi a corrispondendole una somma pari a 15 giorni della sua retribuzione giornaliera o quella diversa, anche superiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
-con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore” ( cfr. conclusioni ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.07.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento disciplinare n. 4971 del 17.02.2022 (all.
8 fascicolo parte ricorrente) per aver sanzionato ex art 57, comma 1 e
3 lett. e) del CCNL 2016/2018 “l'assenza senza previa autorizzazione in data 25.11.2021….” con irrogazione ex art 59, comma 2, 3 e 4 del
CCNL – Comparto funzioni locali- della sospensione dal servizio per 5 giorni con relativa trattenuta dello stipendio da scontarsi a decorrere dal giorno 21.02.2021.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, già in data 24.11.2021, aveva inoltrato apposita comunicazione via pec al Comune di
BO presso cui era distaccata (all.12 fascicolo parte ricorrente) al fine di chiedere ed usufruire di una giornata a titolo di permesso studio. Sottolineava, altresì, che successivamente, e precisamente in data 03.12.2021, lo stesso Comune di BO (all.to 13 fascicolo parte ricorrente) provvedeva a giustificare l'assenza della ricorrente per la giornata del 25.11.2021 riconoscendole un giorno di ferie.
Orbene, tenuto conto delle violazioni contestate e al fine di vagliare la legittimità delle stesse e della relativa sanzione irrogata, è bene riprendere la disciplina di riferimento. Ai sensi dell'art. 57 “Obblighi del dipendente”, comma 1 e 3 lett. e) del
CCNL 2016/2018, “Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente”…. “In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:… e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente”.
Nel caso di specie, conformemente a quanto dichiarato dallo stesso datore di lavoro convenuto in seno alla memoria difensiva “… Il primo provvedimento …trova fondamento nell'assenza della lavoratrice non giustificata del giorno 25.11.2021” (pag. 7) e, in conformità a quanto si evince nella stessa nota di irrogazione di sanzione disciplinare del
17.02.2022, il Comune di preso atto della relazione del CP_1
responsabile del settore del 26.11.2021 cui la ricorrente era assegnata presso il Comune di BO, che riferisce “si è assentata reiteratamente dal posto di lavoro, dette assenze risultano giustificate ad eccezione dell'assenza di giorno 25 novembre 2021”, contesta alla
[...]
di essersi assentata senza previa autorizzazione in data Pt_1
25.11.2021; condotta, questa, che “ in merito alle ripetute assenze e alla pervicacia del comportamento negligente...stante la particolare articolazione dell'orario di lavoro e le ore prestate presso il Comune di
BO che si ricorda essere in totale 13 a settimana” avrebbe giustificato l'applicazione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 59 commi 3 e 4 del CCNL di riferimento, tenuto conto del comma 2 ai sensi del quale “Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità”.
Sotto tale profilo, alla luce della documentazione in atti e, in particolar modo, della relazione del 26.11.2021 del responsabile di settore cui la ricorrente era assegnata presso il Comune di BO, ove si legge
“si è assentata reiteratamente dal posto di lavoro, dette assenze risultano giustificate ad eccezione dell'assenza di giorno 25 novembre
2021”, della comunicazione a mezzo pec del 24.11.2021 e dell'attestazione del 03.12.2021, risulta infondata la contestazione mossa all'odierna ricorrente con conseguente illegittimità della sanzione irrogatale.
Non convince, al riguardo, la tesi difensiva del Controparte_1
circa la preventiva autorizzazione necessaria ai fini della fruizione dei permessi studio.
Ed infatti, se è vero che ai sensi dell'art. 45, comma 9, del C.C.N.L.
2016/2018 “Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali” è altrettanto documentalmente provato da parte ricorrente (all. 12) che la stessa, in data 24.11.2021, aveva comunicato a mezzo pec al
Comune di BO presso cui era distaccata la fruizione di un permesso studio per la giornata seguente del 25.11.2021 (richiesta protocollata dal Comune di BO con n. 12668 in pari data) e che, successivamente, in data 03.12.2021, prot. 13099, lo stesso Comune aveva provveduto a validare l'assenza ingiustificata del 25.11.2021 a titolo di ferie.
Pertanto, sotto tale profilo, l'addebito contestato alla ricorrente risulta infondato, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata.
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento disciplinare n. 19862 del 04.07.2022 (all.
11 fascicolo parte ricorrente) per aver sanzionato ex art. 57, comma 1
e 3 lett. a) e h) del C.C.N.L. 2016/2018 l'aver condotto “con negligenza
e imperizia il procedimento finalizzato all'avvio del PUC presso il Comune di BO di cui era l'unica responsabile, mostrando scarso interesse nella collaborazione con i colleghi, addebitando ad altri la responsabilità per il mancato avvio di un progetto che la stessa non ha mai mostrato di conoscere, così violando gli obblighi di condotta responsabile e di perseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa…” con irrogazione ex art. 59, comma 1, 3 e 4 del C.C.N.L. - Comparto funzioni locali - della sospensione dal servizio per 10 giorni con relativa trattenuta dello stipendio da scontarsi a decorrere dal giorno
06.07.2022.
Tale nota di applicazione sanzione disciplinare segue la contestazione di addebito prot. n. 9032 del 23.03.2022 con cui il Controparte_1
prendeva atto della relazione prodotta dal Segretario generale pro- tempore del dell'08.03.2022 in cui quest'ultimo Controparte_3
evidenziava che la “sebbene incaricata a completare il Parte_1
caricamento nella piattaforma GEPI del personale da avviare (n. 7 unità) già segnalate alla stessa con nota prot. 14053 del 23.12.2021, ricercava motivi ostativi inconsistenti finalizzati a pregiudicare il buon andamento della PA”; condotta, questa, che, in considerazione di precedenti disciplinari, avrebbe comportato ai sensi dell'art. 59 del codice disciplinare la considerazione della “recidiva generica” con applicazione della sanzione prevista dall'art. 59 comma 3 e 4 del C.C.N.L. di riferimento.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che, già con nota prot. n.
12459 del 22.11.2021 (all.to 16 fascicolo parte ricorrente), aveva provveduto a comunicare al di BO l'elenco dei soggetti CP_1
beneficiari richiedendo, al contempo, l'esito delle visite mediche effettuate nei mesi precedenti, nonché la documentazione inerente l'assicurazione contro terzi;
con la conseguenza che, l'omesso caricamento in piattaforma GEPI non era alla stessa addebitabile, dipendendo unicamente da una carenza di documentazione in possesso del Comune di BO necessaria al fine di avviare i progetti di utilità.
Rilevava, altresì, che con nota del 04.01.2022 ( all.to 17 fascicolo parte ricorrente), la SARA ASSICURAZIONI, in riscontro alla sua richiesta del
24.12.2021, comunicava che “nella polizza non sono presenti i nominativi delle persone assicurate, in quanto quando è stata richiesta la polizza, il non ha fornito alcun elenco……malgrado i nostri CP_1
ripetuti solleciti, allo stato attuale, la polizza risulta ancora non pagata dal e che, con successiva comunicazione del 07.01.2022 CP_1
(all.18 fascicolo parte ricorrente), metteva a conoscenza il di CP_1
BO di non potere procedere all'avviamento di beneficiari RDC all'interno del progetto PUC inserito in piattaforma GEPI, sollecitando, al contempo, un riscontro, rimasto inesitato, relativamente alla polizza assicurativa e ai nominativi coperti da assicurazione. Orbene, tenuto conto delle violazioni contestate e al fine di vagliare la legittimità delle stesse e della relativa sanzione irrogata, è bene riprendere la disciplina di riferimento.
Ai sensi dell'art 57 comma 1 e 3 lett a) e h) del CCNL 2016/2018-
Comparto Funzioni Locali “
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascun ente….
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, nessuna contestazione poteva essere mossa alla ricorrente, avendo la stessa operato con la dovuta diligenza e prudenza nell'esecuzione delle mansioni cui era adibita e, nello specifico, quale Responsabile del PUC, avendo comunicato preventivamente e tempestivamente al Comune di
BO presso cui era distaccata l'impossibilità di procedere al caricamento dei nominativi dei soggetti beneficiari del RDC, in quanto carente la documentazione necessaria al fine dell'avvio del progetto di utilità anche con riguardo alla polizza assicurativa.
Non coglie nel segno, a tal fine, la tesi difensiva del convenuto, CP_1
che, richiamando l'art 4, comma 2, del D.M. del 22.10.2019, ascrive al responsabile del PUC, e quindi alla ricorrente, l'attivazione dell'assicurazione nominativa INAIL in piattaforma GEPI.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. del 22.10.2019 “I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l' contro gli infortuni sul Controparte_4
lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.
Ora, mal si comprende come avrebbe potuto la ricorrente procedere all'avvio del PUC e alla preventiva attivazione dell'assicurazione nominativa INAIL laddove lo stesso Comune di BO si era reso inadempiente al pagamento della suddetta polizza conformemente a quanto si evince dalla comunicazione della SARA SSICURAZIONI del
04.01.2022 ( all. 17 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'addebito contestato alla ricorrente risulta infondato con conseguente illegittimità della sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate a prot. prot. n. 4971 del Parte_1
17.02.2022 e prot. n. 19862 del 04.07.2022, ne dichiara l'inefficacia e, per l'effetto, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del relativo trattamento economico trattenuto;
condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate per complessivi € 1.500,00 oltre rimborso spese forfettarie I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 02.08.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo