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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9642/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 GUALTIERO D'OCRA N.24 72023 MESAGNE presso l'Avvocato CAFORIO CARLO, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1 VISCONTI DI MODRONE 2 20122 MILANO presso l'Avvocato DONVITO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1 come da atto introduttivo
Per Controparte_1 come da foglio allegato al fascicolo unitamente alle note conclusive.
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_2
avanti il Tribunale di Milano quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
al fine di far accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva della resistente a poter effettuare la segnalazione in sofferenza in danno del ricorrente e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, disporne la cancellazione e ordinare alla
[...]
o chi per essa, di provvedere immediatamente alla cancellazione della Controparte_1
stessa.
Si è costituita la resistente eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione.
Ha contestato l'allegato difetto di titolarità del diritto in quanto cessionaria del credito nonché l'allegata illegittimità della segnalazione per essere doverosa la segnalazione a sofferenza della posizione eseguita dalla cedente presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Concessi i termini per l'espletamento del procedimento di mediazione ed acquisito il riscontro dell'esito negativo dello stesso, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
La stessa viene decisa come da sentenza di seguito riportata.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è superata dall'espletamento del procedimento di mediazione il cui esito negativo è riscontrato dal verbale in data 20.11.24 allegato dal ricorrente in data 6.2.25.
E' infondata la censura relativa al difetto di titolarità del diritto da parte della resistente, così riqualificata quella di difetto di legittimazione attiva quale formulata in ricorso.
La documentazione prodotta – costituita dal contratto di cessione, dall'elenco dei crediti ad esso allegato recante specifica menzione del codice CERI identificativo del rapporto bancario presso la Centrale Rischi, dalla Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione della cessione in blocco con specifica dei requisiti dei relativi crediti, dalla dichiarazione della cedente – in uno al possesso dell'integrale documentazione inerente il credito (altrimenti pagina 2 di 4 non giustificabile) non lasciano residuare dubbi riguardo all'avvenuto trasferimento del credito a favore dell'odierna resistente.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla legittimità dell'operata segnalazione.
E' documentato che in data 14.2.13 a seguito della persistente esposizione debitoria dei conti correnti accesi dall'impresa individuale del ricorrente, la cedente ha Controparte_2
comunicato la revoca degli affidamenti in essere ed il recesso dai contratti. In tale atto è contenuto anche il preavviso dell'imminente segnalazione a sofferenza della posizione ove non ripianata nel termine indicato.
La comunicazione risulta essere stata eseguita a mezzo raccomandata A.R. presso la residenza del destinatario con avvenuta restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 21.3.13. La stessa risulta pienamente regolare sì da risultare smentita l'allegazione del ricorrente relativa all'omissione del preavviso.
Preso atto della mancata riproposizione della contestazione relativa all'intervenuta prescrizione del credito, residua la delibazione della censura inerente l'omessa valutazione dello stato di insolvenza.
Anche tale censura è priva di fondamento.
Premesso che la segnalazione a sofferenza non è rimessa alla disponibilità del segnalante costituendo un obbligo a carico degli intermediari previsto dalle disposizioni della Banca
d'Italia a tutela dell'affidamento degli operatori del settore creditizio e degli stessi finanziati, non si vede per quale ragione la cedente – a fronte del reiterato inadempimento del concordato piano di rientro e dell'entità non modesta dello scoperto pari a circa €
10.000 alla data del gennaio 2013 – avrebbe dovuto astenersi dal procedere.
La prima segnalazione a sofferenza risale al settembre 2015 secondo quanto documentato dalla visura allegata dal ricorrente sì che la cessionaria ha del tutto legittimamente proseguito nella già operata segnalazione non essendo emerse circostanze atte a modificare o revocare quanto effettuato.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase sommaria liquidata nei minimi attesa la natura documentale - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano 8 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9642/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 GUALTIERO D'OCRA N.24 72023 MESAGNE presso l'Avvocato CAFORIO CARLO, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1 VISCONTI DI MODRONE 2 20122 MILANO presso l'Avvocato DONVITO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1 come da atto introduttivo
Per Controparte_1 come da foglio allegato al fascicolo unitamente alle note conclusive.
pagina 1 di 4 Motivi di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_2
avanti il Tribunale di Milano quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
al fine di far accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva della resistente a poter effettuare la segnalazione in sofferenza in danno del ricorrente e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, disporne la cancellazione e ordinare alla
[...]
o chi per essa, di provvedere immediatamente alla cancellazione della Controparte_1
stessa.
Si è costituita la resistente eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione.
Ha contestato l'allegato difetto di titolarità del diritto in quanto cessionaria del credito nonché l'allegata illegittimità della segnalazione per essere doverosa la segnalazione a sofferenza della posizione eseguita dalla cedente presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Concessi i termini per l'espletamento del procedimento di mediazione ed acquisito il riscontro dell'esito negativo dello stesso, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
La stessa viene decisa come da sentenza di seguito riportata.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è superata dall'espletamento del procedimento di mediazione il cui esito negativo è riscontrato dal verbale in data 20.11.24 allegato dal ricorrente in data 6.2.25.
E' infondata la censura relativa al difetto di titolarità del diritto da parte della resistente, così riqualificata quella di difetto di legittimazione attiva quale formulata in ricorso.
La documentazione prodotta – costituita dal contratto di cessione, dall'elenco dei crediti ad esso allegato recante specifica menzione del codice CERI identificativo del rapporto bancario presso la Centrale Rischi, dalla Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione della cessione in blocco con specifica dei requisiti dei relativi crediti, dalla dichiarazione della cedente – in uno al possesso dell'integrale documentazione inerente il credito (altrimenti pagina 2 di 4 non giustificabile) non lasciano residuare dubbi riguardo all'avvenuto trasferimento del credito a favore dell'odierna resistente.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla legittimità dell'operata segnalazione.
E' documentato che in data 14.2.13 a seguito della persistente esposizione debitoria dei conti correnti accesi dall'impresa individuale del ricorrente, la cedente ha Controparte_2
comunicato la revoca degli affidamenti in essere ed il recesso dai contratti. In tale atto è contenuto anche il preavviso dell'imminente segnalazione a sofferenza della posizione ove non ripianata nel termine indicato.
La comunicazione risulta essere stata eseguita a mezzo raccomandata A.R. presso la residenza del destinatario con avvenuta restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 21.3.13. La stessa risulta pienamente regolare sì da risultare smentita l'allegazione del ricorrente relativa all'omissione del preavviso.
Preso atto della mancata riproposizione della contestazione relativa all'intervenuta prescrizione del credito, residua la delibazione della censura inerente l'omessa valutazione dello stato di insolvenza.
Anche tale censura è priva di fondamento.
Premesso che la segnalazione a sofferenza non è rimessa alla disponibilità del segnalante costituendo un obbligo a carico degli intermediari previsto dalle disposizioni della Banca
d'Italia a tutela dell'affidamento degli operatori del settore creditizio e degli stessi finanziati, non si vede per quale ragione la cedente – a fronte del reiterato inadempimento del concordato piano di rientro e dell'entità non modesta dello scoperto pari a circa €
10.000 alla data del gennaio 2013 – avrebbe dovuto astenersi dal procedere.
La prima segnalazione a sofferenza risale al settembre 2015 secondo quanto documentato dalla visura allegata dal ricorrente sì che la cessionaria ha del tutto legittimamente proseguito nella già operata segnalazione non essendo emerse circostanze atte a modificare o revocare quanto effettuato.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase sommaria liquidata nei minimi attesa la natura documentale - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica in persona del giudice
Carmela Gallina, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano 8 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4