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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29489/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29489/2020 promossa da:
, elett.te dom.ta in Roma, Via Germanico n.55 Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Fantoni, che la rappresenta e difende come da comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE contro
, in persona del Responsabile Controparte_2 Atti introduttivi del Giudizio Lazio, , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Maddalena Anzisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Lucio Petrone n. 77, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
nonché
, In persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_4 CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e diritto della decisione L'attrice ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720190076252528000, notificata dall' in Controparte_5 data 7 giugno 2019, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 42.939,59 per aver occupato abusivamente l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma Via G. Porzio 29 sc.1, int.1, piano terra. A sostegno dell'opposizione l'attrice ha eccepito la prescrizione del termine per l'esercizio del diritto di credito da parte della pubblica amministrazione, la particolare situazione di difficoltà in cui si trovava al momento dell'occupazione dell'immobile, in quanto madre di un bambino di 2 mesi e senza un altro alloggio dove vivere ed infine l'aver rilasciato spontaneamente l'alloggio nel 2014. Si è costituita eccependo la tardività Controparte_6 dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni sollevate dall'attrice ed in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso.
invece, regolarmente citata in data 7 aprile 2021, è rimasta CP_4 contumace. L'opposizione è infondata e non può essere accolta. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' in quanto l'intervenuta prescrizione della pretesa Controparte_2 sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. Quanto al difetto di legittimazione passiva, si osserva che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. civ ord. n. 10528/2017). L'opposizione, pertanto, può proporsi nei confronti di entrambi, in quanto titolari d'una legittimazione processuale concorrente, (cfr. Cass. civ. 8186/2017). Nel merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto è la stessa parte attrice nell'atto introduttivo a dichiarare di aver ricevuto la notifica della sanzione amministrativa nel 2015, dopo 4 anni dalla violazione avvenuta il 02-05-2011, a cui ha fatto seguito, nel 2019, la notifica della cartella oggetto di impugnazione. L'avvenuta notifica della sanzione amministrativa rende inoltre prive di rilievo le ulteriori eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere proposte in sede di opposizione alla sanzione amministrativa. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento in favore dell'
delle spese di giudizio, come Controparte_2 liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720190076252528000, notificata dall' in Controparte_5 data 7 giugno 2019; b) condanna la Sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 dell' delle spese di giudizio, liquidate Controparte_2 complessivamente in euro 3.809,00, oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 30/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29489/2020 promossa da:
, elett.te dom.ta in Roma, Via Germanico n.55 Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Fantoni, che la rappresenta e difende come da comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTRICE contro
, in persona del Responsabile Controparte_2 Atti introduttivi del Giudizio Lazio, , rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Maddalena Anzisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Lucio Petrone n. 77, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
nonché
, In persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_4 CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e diritto della decisione L'attrice ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720190076252528000, notificata dall' in Controparte_5 data 7 giugno 2019, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 42.939,59 per aver occupato abusivamente l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma Via G. Porzio 29 sc.1, int.1, piano terra. A sostegno dell'opposizione l'attrice ha eccepito la prescrizione del termine per l'esercizio del diritto di credito da parte della pubblica amministrazione, la particolare situazione di difficoltà in cui si trovava al momento dell'occupazione dell'immobile, in quanto madre di un bambino di 2 mesi e senza un altro alloggio dove vivere ed infine l'aver rilasciato spontaneamente l'alloggio nel 2014. Si è costituita eccependo la tardività Controparte_6 dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni sollevate dall'attrice ed in ogni caso chiedendo il rigetto del ricorso.
invece, regolarmente citata in data 7 aprile 2021, è rimasta CP_4 contumace. L'opposizione è infondata e non può essere accolta. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' in quanto l'intervenuta prescrizione della pretesa Controparte_2 sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. Quanto al difetto di legittimazione passiva, si osserva che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. civ ord. n. 10528/2017). L'opposizione, pertanto, può proporsi nei confronti di entrambi, in quanto titolari d'una legittimazione processuale concorrente, (cfr. Cass. civ. 8186/2017). Nel merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione in quanto è la stessa parte attrice nell'atto introduttivo a dichiarare di aver ricevuto la notifica della sanzione amministrativa nel 2015, dopo 4 anni dalla violazione avvenuta il 02-05-2011, a cui ha fatto seguito, nel 2019, la notifica della cartella oggetto di impugnazione. L'avvenuta notifica della sanzione amministrativa rende inoltre prive di rilievo le ulteriori eccezioni di merito che avrebbero dovuto essere proposte in sede di opposizione alla sanzione amministrativa. Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento in favore dell'
delle spese di giudizio, come Controparte_2 liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720190076252528000, notificata dall' in Controparte_5 data 7 giugno 2019; b) condanna la Sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 dell' delle spese di giudizio, liquidate Controparte_2 complessivamente in euro 3.809,00, oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 30/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia