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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Christian Fragalà, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 31 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Tommaso Parisi, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Torino Via Arcivescovado n. 9, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia previdenziale
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-000728201, ricevuta in notificazione il 24.3.2025, con la quale l' le ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro CP_1
1.784,00 in qualità di obbligata solidale della Controparte_2
La ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione proponendo i seguenti motivi:
1. omessa sottoscrizione del provvedimento da parte del funzionario o dirigente competente;
2. prescrizione della pretesa contributiva e delle sanzioni;
1 3. prescrizione della sanzione amministrativa;
4. il difetto del presupposto soggettivo per l'imputazione della sanzione a sé, avendo ricoperto la carica di amministratrice della società
[...] sino al 5.2.2019 e riferendosi la dedotta omissione Controparte_2 contributiva a ritenute dovute per l'anno 2019.
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' opponendosi all'accoglimento CP_1 del ricorso.
All'udienza del 24.9.2025 la difesa di parte ricorrente, alla luce delle produzioni documentali dell' , ha rinunciato a motivi di ricorso di cui ai paragrafi nn. 2 e 3, CP_1 concernenti la dedotta prescrizione dei contributi e della sanzione.
Con la memoria autorizzata depositata il 21.10.2025, la difesa di parte ricorrente ha ulteriormente dedotto l'inesistenza di norme che prevedano l'obbligazione solidale del legale rappresentante per obbligazioni che fanno capo alla società di capitali, in ragione dell'autonomia patrimoniale prevista dall'art. 2462 c.c.
1. La sottoscrizione dell'ordinanza ingiunzione
Il motivo concernente l'invalidità formale dell'ordinanza ingiunzione per carenza di sottoscrizione da parte del dirigente o del responsabile è infondata.
La firma è infatti conforme a diritto atteso che l'art. 3 del d.lgs. 1993 n. 39, dispone che nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nei casi in cui sia prevista la firma autografa la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto firmatario.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che, sul punto, ha statuito che:
“Qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo cui
"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (Cass. 18493/2020; Cass.
2 12160/2012)” (Cassazione civile sez. II, 04/08/2022, n. 24231; applica il medesimo principio all'ordinanza ingiunzione emessa dall' App. Milano, 12/11/2024, n. CP_1
777).
2. L'imputabilità soggettiva della sanzione alla sig.ra Pt_1
Parte ricorrente sostiene che la sanzione non potrebbe essere emessa nei suoi confronti essendo stata amministratrice dal 9.4.2018 fino al 5.2.2019, e riferendosi le omissioni contributive all'anno 2019.
Il motivo di ricorso è infondato per le ragioni già indicate dall' nei suoi atti CP_1 difensivi.
L'ordinanza ingiunzione si fonda sull'accertamento prot. n.
.8105.17/05/2022.0042574 ritualmente prodotto dall'Istituto in giudizio, dal quale CP_1 si evince chiaramente che la sanzione si riferisce alle omissioni contributive per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, periodi nei quali dunque la sig.ra era Pt_1 amministratrice unica della società Parte_2
altresì inconferenti le deduzioni circa l'autonomia patrimoniale della società.
[...]
Alla sig.ra non viene difatti richiesto il pagamento dei contributi non versati dalla Pt_1 società, ma è destinataria in via principale della sanzione amministrativa in quanto persona fisica, autrice dell'infrazione che dà luogo a sanzione, ricoprendo all'epoca dell'omissione la carica di amministratrice unica della società.
Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 689/1981 in questi casi “la persona giuridica […] è obbligat[a] in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
In ragione di ciò non si ravvisa alcuno dei profili di illegittimità della pretesa sanzionatoria rivolta alla sig.ra Pt_1
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto della condotta processuale e del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. condanna la sig.ra a rimborsare all' le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti e oltre al 15% per spese generali.
Torino, 29/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Christian Fragalà, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia n. 31 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Tommaso Parisi, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Torino Via Arcivescovado n. 9, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia previdenziale
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-000728201, ricevuta in notificazione il 24.3.2025, con la quale l' le ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro CP_1
1.784,00 in qualità di obbligata solidale della Controparte_2
La ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione proponendo i seguenti motivi:
1. omessa sottoscrizione del provvedimento da parte del funzionario o dirigente competente;
2. prescrizione della pretesa contributiva e delle sanzioni;
1 3. prescrizione della sanzione amministrativa;
4. il difetto del presupposto soggettivo per l'imputazione della sanzione a sé, avendo ricoperto la carica di amministratrice della società
[...] sino al 5.2.2019 e riferendosi la dedotta omissione Controparte_2 contributiva a ritenute dovute per l'anno 2019.
Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' opponendosi all'accoglimento CP_1 del ricorso.
All'udienza del 24.9.2025 la difesa di parte ricorrente, alla luce delle produzioni documentali dell' , ha rinunciato a motivi di ricorso di cui ai paragrafi nn. 2 e 3, CP_1 concernenti la dedotta prescrizione dei contributi e della sanzione.
Con la memoria autorizzata depositata il 21.10.2025, la difesa di parte ricorrente ha ulteriormente dedotto l'inesistenza di norme che prevedano l'obbligazione solidale del legale rappresentante per obbligazioni che fanno capo alla società di capitali, in ragione dell'autonomia patrimoniale prevista dall'art. 2462 c.c.
1. La sottoscrizione dell'ordinanza ingiunzione
Il motivo concernente l'invalidità formale dell'ordinanza ingiunzione per carenza di sottoscrizione da parte del dirigente o del responsabile è infondata.
La firma è infatti conforme a diritto atteso che l'art. 3 del d.lgs. 1993 n. 39, dispone che nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nei casi in cui sia prevista la firma autografa la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto firmatario.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che, sul punto, ha statuito che:
“Qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo cui
"nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile" (Cass. 18493/2020; Cass.
2 12160/2012)” (Cassazione civile sez. II, 04/08/2022, n. 24231; applica il medesimo principio all'ordinanza ingiunzione emessa dall' App. Milano, 12/11/2024, n. CP_1
777).
2. L'imputabilità soggettiva della sanzione alla sig.ra Pt_1
Parte ricorrente sostiene che la sanzione non potrebbe essere emessa nei suoi confronti essendo stata amministratrice dal 9.4.2018 fino al 5.2.2019, e riferendosi le omissioni contributive all'anno 2019.
Il motivo di ricorso è infondato per le ragioni già indicate dall' nei suoi atti CP_1 difensivi.
L'ordinanza ingiunzione si fonda sull'accertamento prot. n.
.8105.17/05/2022.0042574 ritualmente prodotto dall'Istituto in giudizio, dal quale CP_1 si evince chiaramente che la sanzione si riferisce alle omissioni contributive per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, periodi nei quali dunque la sig.ra era Pt_1 amministratrice unica della società Parte_2
altresì inconferenti le deduzioni circa l'autonomia patrimoniale della società.
[...]
Alla sig.ra non viene difatti richiesto il pagamento dei contributi non versati dalla Pt_1 società, ma è destinataria in via principale della sanzione amministrativa in quanto persona fisica, autrice dell'infrazione che dà luogo a sanzione, ricoprendo all'epoca dell'omissione la carica di amministratrice unica della società.
Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 689/1981 in questi casi “la persona giuridica […] è obbligat[a] in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
In ragione di ciò non si ravvisa alcuno dei profili di illegittimità della pretesa sanzionatoria rivolta alla sig.ra Pt_1
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto della condotta processuale e del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. condanna la sig.ra a rimborsare all' le spese di lite, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti e oltre al 15% per spese generali.
Torino, 29/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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