CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1822/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA NE NN AR, Presidente
DE SIMONE AR VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337.2576 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 14.1.2025 alla società Società_1 srl, la società Ricorrente_1 S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentante_1 , ha impugnato l'Avviso di accertamento prot. N. 142337/2576 notificato in data 29/11/2024 relativo alla TARI anno 2023 per un importo complessivo di euro 66.905,00. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato perché emesso da una società, la “Società_1
Srl”, priva dei requisiti di legge né legittimata a svolgere la funzione di concessionaria in quanto non iscritta nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 né nella sezione separata di cui all'art. 1 comma 805 della legge n. 160 del 27.12.2019.
Si è costituita la società Municipia S.p.A. contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 28.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe.
All'udienza del 15.1.2026 fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha fondato il ricorso su un unico motivo di impugnazione: l'illegittimità dell'Avviso di accertamento perché emesso da una società, la “Società_1 Srl”, priva dei requisiti di legge né legittimata a svolgere la funzione di concessionaria in quanto non iscritta nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n. 446 del 15.12.1997 né nella sezione separata di cui all'art. 1 comma 805 della legge n. 160 del
27.12.2019. Rileva parte ricorrente che la “Società_1 Srl” non è la società assegnataria della gara indetta dal Comune di Napoli per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali;
la società assegnataria è
“Municipia Spa” che è iscritta all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs 466/1997. Quest'ultima ha costituito la citata
“Società_1 Srl” quale società di progetto detta anche di veicolo, ma quest'ultima, all'epoca della emissione del titolo in questione, non aveva i requisiti previsti dal citato art. 53 del d.lgs 466/1997, né era legittimata o ritenuta in possesso dei requisiti di legge per poter procedere alla riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli, sulla base dei requisiti posseduti dalla controllante Municipia spa.
E' nota la questione posta da parte ricorrente attinente la titolarità del potere impositivo alla società
Società_1, l'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e l'intervento legislativo che ha conferito legittimazione a quest'ultima per tutti gli atti emessi in precedenza.
E' noto infatti che nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto, con una legge di interpretazione autentica, che le società possono esercitare se il socio è iscritto, come nel caso di
Società_1, dove il socio è Municipia regolarmente iscritta. L'art. 3 co. 14-septies della citata legge entrata in vigore in data 25 febbraio 2025 ha stabilito che si deve procedere alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile
2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 25/02/2025 entro il 24/08/2025 che slitta al 30/09/2025.
E' nota altresì la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa CGT in ordine alla citata normativa introdotta dalla L. 15/2025, tuttavia, allo stato, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, poiché i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della
Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, sono venute meno le ragioni del ricorso che pertanto va rigettato.
L'art. 3 co. 14 septies ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli
52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma
1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. La legge citata, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, ha riconosciuto espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
La complessità della questione giuridica giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA NE NN AR, Presidente
DE SIMONE AR VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142337.2576 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 14.1.2025 alla società Società_1 srl, la società Ricorrente_1 S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Rappresentante_1 , ha impugnato l'Avviso di accertamento prot. N. 142337/2576 notificato in data 29/11/2024 relativo alla TARI anno 2023 per un importo complessivo di euro 66.905,00. Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato perché emesso da una società, la “Società_1
Srl”, priva dei requisiti di legge né legittimata a svolgere la funzione di concessionaria in quanto non iscritta nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 né nella sezione separata di cui all'art. 1 comma 805 della legge n. 160 del 27.12.2019.
Si è costituita la società Municipia S.p.A. contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 28.1.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza del 15.1.2026 con la nomina del relatore indicato in epigrafe.
All'udienza del 15.1.2026 fissata per la trattazione in pubblica udienza il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha fondato il ricorso su un unico motivo di impugnazione: l'illegittimità dell'Avviso di accertamento perché emesso da una società, la “Società_1 Srl”, priva dei requisiti di legge né legittimata a svolgere la funzione di concessionaria in quanto non iscritta nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n. 446 del 15.12.1997 né nella sezione separata di cui all'art. 1 comma 805 della legge n. 160 del
27.12.2019. Rileva parte ricorrente che la “Società_1 Srl” non è la società assegnataria della gara indetta dal Comune di Napoli per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali;
la società assegnataria è
“Municipia Spa” che è iscritta all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs 466/1997. Quest'ultima ha costituito la citata
“Società_1 Srl” quale società di progetto detta anche di veicolo, ma quest'ultima, all'epoca della emissione del titolo in questione, non aveva i requisiti previsti dal citato art. 53 del d.lgs 466/1997, né era legittimata o ritenuta in possesso dei requisiti di legge per poter procedere alla riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli, sulla base dei requisiti posseduti dalla controllante Municipia spa.
E' nota la questione posta da parte ricorrente attinente la titolarità del potere impositivo alla società
Società_1, l'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e l'intervento legislativo che ha conferito legittimazione a quest'ultima per tutti gli atti emessi in precedenza.
E' noto infatti che nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto, con una legge di interpretazione autentica, che le società possono esercitare se il socio è iscritto, come nel caso di
Società_1, dove il socio è Municipia regolarmente iscritta. L'art. 3 co. 14-septies della citata legge entrata in vigore in data 25 febbraio 2025 ha stabilito che si deve procedere alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile
2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 25/02/2025 entro il 24/08/2025 che slitta al 30/09/2025.
E' nota altresì la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa CGT in ordine alla citata normativa introdotta dalla L. 15/2025, tuttavia, allo stato, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, poiché i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della
Società_1 (Società_1) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, sono venute meno le ragioni del ricorso che pertanto va rigettato.
L'art. 3 co. 14 septies ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli
52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma
1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. La legge citata, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, ha riconosciuto espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
La complessità della questione giuridica giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.