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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 269 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' Avv. Luigi Schito;
[...]
[...]
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona della dott.ssa , nella qualità di procuratore speciale, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Emmanuele Virgintino;
-APPELLATA-
NONCHE'
(già Controparte_3
) (C.F. : ), in Controparte_4 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce;
1 -APPELLATO-
La causa è stata decisa ex art. 350 -bis c.p.c. il 02.10.2025, con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021, premetteva di aver Parte_1
ricevuto, in data 18.10.2021, notifica della cartella esattoriale n. 05920200004979264001, per un importo complessivo pari ad € 2.801.979, 23, traente origine dalla Sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Puglia n. 514/2015, a mezzo della quale CP_5
e erano stati condannati a risarcire, in solido, il
[...] Parte_1 [...]
per l'intero importo del contributo erogato, pari ad € 2.275.173,00. Controparte_4
Evidenziava l'attore come la suddetta cartella esattoriale dovesse considerarsi illegittima in virtù delle seguenti ragioni: 1) violazione dell'art. 5 D. Lgs. 231/2001: sul punto, l'opponente contestava la circostanza che l'azione esecutiva fosse stata intrapresa direttamente ed esclusivamente nei suoi confronti nella qualità di amministratore, potendo, di contro,
l'Amministrazione creditrice procedere esecutivamente nei confronti dell'amministratore unico solo dopo aver dimostrato o di aver agito infruttuosamente nei confronti della società oppure l'insufficienza del patrimonio di quest'ultima per la fruttuosa realizzazione anche parziale del credito;
2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 in combinato disposto con l'art. 3 della L.
241/1990: in proposito, l'attore eccepiva la carenza di motivazione della cartella esattoriale n.
05920200004979264001, all'interno della quale non era stato specificato il criterio utilizzato per la determinazione degli interessi richiesti;
3) l'errata applicazione delle somme a titolo di aggio esattoriale, calcolate anche sulle somme illegittimamente richiestegli alla luce di quanto esposto ai punti precedenti.
Pertanto, l'attore instaurava il presente giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1°, del D. Lgs. 112/99 per evidente contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione;
in via cautelare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale
2 n.05920200004979264001; in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale n.05920200004979264001, oltre che la parziale prescrizione e la non debenza delle somme con essa intimate, con consequenziale annullamento del predetto atto esattoriale e delle pretese creditorie avanzate da controparte, con condanna di quest'ultima al rimborso di quanto l'attore fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, di dichiarare illegittima in tutto o in parte la cartella medesima per errata determinazione dell'aggio di riscossione.
Si costituiva in giudizio formulando, in via pregiudiziale, Controparte_6
istanza di chiamata in causa del terzo, (ora Controparte_4 [...]
), sulla scorta della propria assoluta estraneità ai fatti di causa e/o Controparte_3
relativamente a tutta l'attività antecedente alla consegna del ruolo da parte dell'Ente che l'ha emesso.
Nel merito, in relazione all'asserita violazione dell'art. 5 D. Lgs. 231/2001, l'agenzia convenuta sottolineava come il citato D. Lgs., disciplinante la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente medesimo, non fosse applicabile al caso di specie, nel quale la sentenza della
Corte dei Conti n. 514/2015 aveva accertato in maniera chiara ed incontestabile la responsabilità dolosa in capo a in considerazione della quale ciascuno Parte_1
dei condebitori poteva essere chiamato all'adempimento dell'intera prestazione, restando preclusa l'applicabilità del principio del beneficium excussionis, consistente nella previa aggressione, da parte del creditore, del patrimonio del debitore principale e, solo in caso di incapienza pecuniaria di quest'ultimo, anche del debitore sussidiario.
Con riferimento, invece, alle modalità di calcolo di somme a titolo di interesse, l'opposta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando, comunque, come l'eccezione ex adverso formulata fosse infondata, atteso che, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Suprema Corte, ove la cartella di pagamento scaturisca da una sentenza passata in giudicato troverà giustificazione un particolare onere motivazionale solo in ipotesi, diverse dal caso di specie, di sentenze che vadano a rideterminare il carico fiscale e dunque anche degli interessi e delle sanzioni.
3 Relativamente, poi, alle somme indicate a titolo di aggio esattoriale, la convenuta ne rimarcava, da un lato, la natura retributiva, e non tributaria, alla luce di diverse pronunce della Suprema
Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 5154 del 2017, Cass. n. 1311 del 2018, Cass. n.
33236 del 2018, Cass. n. 36100 del 2021) e, dall'altro, la sua natura non sanzionatoria ed accessoria rispetto al tributo (Cass., n. 24020 del 2016). Sottolineava, altresì, l'opposta l'insussistenza dei presupposti necessari per proporre questione pregiudiziale alla Corte di giustizia circa la compatibilità della disciplina sui compensi di riscossione apprestata dal D. Lgs.
n. 112 del 1999, art. 17, nel testo vigente ratione temporis, con il divieto di aiuti di Stato fissato dall'art. 107 TFUE.
Infine, quanto all'istanza cautelare, rimarcava Controparte_6
l'insussistenza tanto del fumus bonis iuris quanto del periculum in mora.
Concludeva, quindi, la convenuta chiedendo, in via pregiudiziale, di autorizzare la chiamata in causa del;
nel merito, di rigettare l'opposizione proposta da Controparte_4
controparte e di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le eccezioni rivolte all'Ente impositore, con vittoria di diritti, spese e onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare l'ente impositore tenuto a manlevare l'Agente della Riscossione dalle conseguenze dannose rivenienti da tale eventuale accoglimento.
Con decreto del 27.6.2022, questo Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo,
(ora ), fissando Controparte_4 Controparte_3
per il giorno 1.12.2022 la nuova udienza di prima comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio il evidenziando l'assoluta Controparte_3
inconferenza del richiamo, operato dall'opponente, all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, il quale trova applicazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per sanzioni espressamente previste dalla legge;
diversamente, nella specie la condanna subita dal non discendeva Parte_1
dall'erogazione di sanzioni amministrative per illeciti penali, bensì dalla responsabilità personale e solidale dello stesso per il danno erariale connesso all'illecita percezione di finanziamenti statali.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote, il convenuto formulava le medesime contestazioni CP_4
rassegnate dall'agente della riscossione, sottolineando come la sentenza n. 514/2015 emessa
4 dalla Corte dei Conti non avesse rideterminato alcun importo da corrispondere all'amministrazione facendo riferimento al tasso legale dell'interesse, con la conseguenza che la quantificazione degli accessori risultava agevolmente controllabile dal essendo la Parte_1
misura degli interessi applicati predeterminata dalla legge e risolvendosi la liquidazione in una semplice operazione matematica.
Con riferimento, invece, agli ulteriori motivi di opposizione, attinenti alle pretese del concessionario della riscossione, il chiamato in causa si riportava alle deduzioni svolte da quest'ultimo CP_4
all'interno della comparsa di costituzione e risposta.
Da ultimo, in relazione alla proposta istanza di sospensione, il Controparte_3
ne evidenziava l'assenza tanto del fumus bonis iuris quanto del pregiudizio.
[...]
Concludeva, pertanto, il terzo chiamato in causa chiedendo rigettarsi l'opposizione ex CP_4
adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con decreto dell'1.12.2022, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, ponendo le spese al definitivo;
concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.. Quindi, all'udienza del 21.3.2024 il Giudice la tratteneva per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza n. 2700 del 2024, pubblicata in data 29.07.2024, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione; ha condannato al pagamento, in Parte_1
favore di e del Controparte_6 Controparte_3
, delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi
[...]
12.334,00 per ciascuno dei convenuti, oltre iva cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 03.03.2025 ha Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 23.06.2025 si è costituita l' , la Controparte_6
5 quale ha richiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, perché proposto oltre il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.; nel merito, di rigettare l'avverso gravame e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata il 23.06.2025, si è costituito il , il quale ha richiesto di Controparte_3
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza n.2700/2024 e, con essa, la cartella di pagamento opposta, con oneri di lite rifusi.
Con decreto presidenziale del 27.03.2025 è stata fissata l'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art.350 bis c.p.c..
Avendo l'appellante e gli appellati depositato note scritte, entro i termini assegnati, la causa è stata decisa con deposito della sentenza in data 02.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività, sollevata da . Controparte_1
Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.07.2024 e mai notificata.
Da tale data ha iniziato a decorrere, ex art.327 c.p.c., il termine cd. lungo di sei mesi per la proposizione del gravame, ma la notifica dell'impugnazione da parte di risulta essere stata effettuata solo in data 03.03.2025 (cfr. Parte_1
ricevuta telematica allegata all'atto di citazione in appello), oltre il termine decadenziale previsto dalla norma predetta, ossia il 29.01.2025.
1.1. Avendo infatti ad oggetto, la presente controversia, un'opposizione a precetto ex art.615 co.1 c.p.c., così qualificata e decisa dal giudice di primo grado, con valutazione peraltro vincolante ai fini della disciplina dell'impugnazione, non può applicarsi la sospensione feriale dei termini, la cui decorrenza, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 327 c.p.c., rende tardivo l'appello proposto, per intervenuta decadenza dell'appellante dall'impugnazione.
6 1.2. È pacifico che, per il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/69
e 92 della legge n. 12 /41, la sospensione feriale dei termini non opera in materia di opposizione all'esecuzione e dunque anche i termini per l'appello in detta materia non sono sospesi dall'1 al 31 agosto.
1.2.1. La giurisprudenza, sul punto, è costante nell'affermare che: “ai sensi dell'art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione.” (Cass. Civ. n.15439/2020).
2. L'appello proposto è dunque inammissibile, perché tardivamente proposto.
3. Tutte le ulteriori questioni prospettate in gravame restano assorbite.
4. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicabilità a carico di dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Parte_1
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite rispettivamente Parte_1
sostenute da l' e dal Controparte_6 Controparte_3
che liquida, in favore della prima, in complessivi € 22.200,00
[...]
oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Virgintino, dichiaratosi anticipatario e, in favore della seconda, in complessivi € 22.200,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
dà atto che sussistono i presupposti per l'applicabilità a carico di Parte_1
dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[...]
Così deciso in Lecce, il 2.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca
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