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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15425/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Nadia Piscitello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), non CP_1 C.F._2
rappresentata né difesa
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 20/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/12/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 21/7/1984 a Palermo e che da tale CP_1
unione sono nate le figlie il 17/09/1987, e il 23/8/1991, ha dedotto che Per_1 Persona_2
l'affectio coniugalis si è da tempo irrimediabilmente compromessa ed ha chiesto la separazione personale dei coniugi, con obbligo a carico di di corrispondergli un assegno di CP_1
1 € 300,00 mensili (richiesta aumentata ad € 500,00 mensili in sede di precisazione delle conclusioni) a titolo di mantenimento personale.
Ha esposto, inoltre, che: i coniugi vivono separati ormai da 15 anni;
che è Persona_2 rimasta a casa con lui, mentre abita e lavora a Milano;
di abitare con e i Per_1 Persona_2
di lei figli, ovvero i nipoti e;
di non avere mai avuto un lavoro CP_2 Per_3 Per_4
stabile, né in regola sotto il profilo fiscale e contributivo e di essersi sempre occupato della raccolta del ferro per strada;
di non lavorare più per l'età avanzata e di non percepire il reddito di cittadinanza;
di non essere proprietario di beni mobili e immobili;
di abitare in un alloggio di edilizia economico-popolare regolarmente assegnatogli;
che la figlia Persona_2 ha lavorato alle dipendenze di un'impresa di pulizie fino al 17 gennaio 2023 ed ha percepito la sino ad ottobre 2023; che, di contro, la resistente lavora da oltre vent'anni a Villa CP_3
Sofia come operatrice socio sanitaria.
La resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 10/1/2024, sentito il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza della resistente, il Giudice delegato, con ordinanza del 12/4/2024, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rinviato la causa per la discussione orale, disponendo ai sensi dell'art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'Agenzia delle
Entrate delle informazioni sulla situazione reddituale della ricorrente in relazione all'ultimo triennio.
Quindi, pervenute le chieste informazioni, scaduto il termine del 22/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
_________________
Ebbene, innanzitutto deve essere dichiarata la contumacia di , regolarmente CP_1
citata e non comparsa.
Va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Relativamente alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
2 sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass.,
27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, determinazione che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, di non potere lavorare a causa delle proprie condizioni di salute e di non percepire sussidi.
Effettivamente, dalla documentazione reddituale in atti il ricorrente non risulta percepire redditi, né sussidi (cfr. all.ti 5, 6 e 7 al ricorso introduttivo).
Invece, con riferimento alla resistente , rimasta contumace, deve rilevarsi CP_1 che, dalla certificazione trasmessa ex art. 213 c.p.c dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la stessa ha percepito: per l'anno di imposta 2020, un reddito di € 25.488,10; per l'anno di imposta 2021, un reddito di € 24.889,78; per l'anno di imposta 2022, un reddito di € 27.902,25;
3 e per l'anno di imposta 2023, un reddito di € 26.446,95.
Ebbene, alla luce degli elementi suesposti, tenuto conto, per un verso, della durata del matrimonio e della rilevante sperequazione reddituale di fatto esistente tra i coniugi, e, per altro verso, della risalenza temporale della separazione di fatto, deve porsi a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, un assegno di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento personale dello stesso, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di , definitivamente CP_1
pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale di cui al matrimonio contratto a Palermo il
21/7/1984 da , nato a [...] il [...] e da , nata a Parte_1 CP_1
Palermo il 22/9/1965, trascritto agli atti dello Stato civile del Comune di Palermo dell'anno
2009, al n. 93, parte II, serie A;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al
[...]
mantenimento personale dello stesso, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
c) lascia le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15425/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Nadia Piscitello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), non CP_1 C.F._2
rappresentata né difesa
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 20/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/12/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 21/7/1984 a Palermo e che da tale CP_1
unione sono nate le figlie il 17/09/1987, e il 23/8/1991, ha dedotto che Per_1 Persona_2
l'affectio coniugalis si è da tempo irrimediabilmente compromessa ed ha chiesto la separazione personale dei coniugi, con obbligo a carico di di corrispondergli un assegno di CP_1
1 € 300,00 mensili (richiesta aumentata ad € 500,00 mensili in sede di precisazione delle conclusioni) a titolo di mantenimento personale.
Ha esposto, inoltre, che: i coniugi vivono separati ormai da 15 anni;
che è Persona_2 rimasta a casa con lui, mentre abita e lavora a Milano;
di abitare con e i Per_1 Persona_2
di lei figli, ovvero i nipoti e;
di non avere mai avuto un lavoro CP_2 Per_3 Per_4
stabile, né in regola sotto il profilo fiscale e contributivo e di essersi sempre occupato della raccolta del ferro per strada;
di non lavorare più per l'età avanzata e di non percepire il reddito di cittadinanza;
di non essere proprietario di beni mobili e immobili;
di abitare in un alloggio di edilizia economico-popolare regolarmente assegnatogli;
che la figlia Persona_2 ha lavorato alle dipendenze di un'impresa di pulizie fino al 17 gennaio 2023 ed ha percepito la sino ad ottobre 2023; che, di contro, la resistente lavora da oltre vent'anni a Villa CP_3
Sofia come operatrice socio sanitaria.
La resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 10/1/2024, sentito il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza della resistente, il Giudice delegato, con ordinanza del 12/4/2024, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rinviato la causa per la discussione orale, disponendo ai sensi dell'art. 213 c.p.c. l'acquisizione presso l'Agenzia delle
Entrate delle informazioni sulla situazione reddituale della ricorrente in relazione all'ultimo triennio.
Quindi, pervenute le chieste informazioni, scaduto il termine del 22/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
_________________
Ebbene, innanzitutto deve essere dichiarata la contumacia di , regolarmente CP_1
citata e non comparsa.
Va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Relativamente alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
2 sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass.,
27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, determinazione che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, di non potere lavorare a causa delle proprie condizioni di salute e di non percepire sussidi.
Effettivamente, dalla documentazione reddituale in atti il ricorrente non risulta percepire redditi, né sussidi (cfr. all.ti 5, 6 e 7 al ricorso introduttivo).
Invece, con riferimento alla resistente , rimasta contumace, deve rilevarsi CP_1 che, dalla certificazione trasmessa ex art. 213 c.p.c dall'Agenzia delle Entrate, risulta che la stessa ha percepito: per l'anno di imposta 2020, un reddito di € 25.488,10; per l'anno di imposta 2021, un reddito di € 24.889,78; per l'anno di imposta 2022, un reddito di € 27.902,25;
3 e per l'anno di imposta 2023, un reddito di € 26.446,95.
Ebbene, alla luce degli elementi suesposti, tenuto conto, per un verso, della durata del matrimonio e della rilevante sperequazione reddituale di fatto esistente tra i coniugi, e, per altro verso, della risalenza temporale della separazione di fatto, deve porsi a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, un assegno di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento personale dello stesso, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di giudizio – stante l'opzione di contumacia della resistente – devono essere lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di , definitivamente CP_1
pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale di cui al matrimonio contratto a Palermo il
21/7/1984 da , nato a [...] il [...] e da , nata a Parte_1 CP_1
Palermo il 22/9/1965, trascritto agli atti dello Stato civile del Comune di Palermo dell'anno
2009, al n. 93, parte II, serie A;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al
[...]
mantenimento personale dello stesso, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
c) lascia le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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