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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.472 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv MARONGIU ANNA MARIA
ADELAIDE che lo rappresenta, giusta procura in atti e lo C.F._1
difende
RICORRENTE
CONTRO Contr DELLA DR.SSA Controparte_2 Persona_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto:AT .
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione,
2) confermi anche nel merito la sussistenza dei presupposti e la fondatezza del ricorso per sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Sassari nella procedura R.G.
n. 3209/2023 con decreto del 23.12.2023, confermato dal Tribunale di Sassari all'udienza del 09.01.2024;
1 3) accerti e dichiari che il è creditore di Parte_1 Pt_2
Co
della Dr.ssa della somma di €.82.172,00 per Controparte_2 Persona_1
gli indebiti prelevamenti dai conti correnti condominiali con bonifici e in contanti, per fatto, colpa e responsabilità esclusiva dell'amministratrice condominiale ex art. 1218 c.c. e 1710 e ss c.c. nonchè, in via concorrente, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o subordinatamente per indebito arricchimento ex 2041 cc;
Cont 4) accerti e dichiari che il è creditore di Parte_1 Parte_3
[...]
Dr.ssa dell'ulteriore importo di €.446,80 per Controparte_3 Persona_1
spese di trascrizione della misura concessa in via cautelare e di €.5.299,94 per compensi professionali del consulente di parte Dr. Persona_2
Cont 5) conseguentemente condanni della Dr.ssa a Controparte_2 Persona_1
corrispondere in favore del condominio ricorrente la somma complessiva di
€.87.918,74 con gli interessi al tasso legale dal sorgere delle singole partite di debito al saldo, fatti salvi tutti gli ulteriori danni da accertarsi, che verranno azionati in separato giudizio;
6) con vittoria delle spese di lite, rifusione dei compensi del CTU pari a €.3.670,62, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario spese generali e oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Il esponeva di aver Parte_1 Parte_1
chiesto ed ottenuto decreto di sequestro conservativo in danno dell'odierna resistente sulla base delle allegazioni che riproponeva nel presente giudizio.
Deduceva che, con delibera del 7.12.2021, l'assemblea del condominio aveva revocato l'incarico conferito all'amministratore a causa Controparte_4
dell'inadempimento nella gestione del condominio. Pers In particolare, era stato contestato che la dottssa non aveva consegnato i documenti richiesti dai condomini al fine di verificare l'andamento
2 dell'amministrazione o li aveva consegnati con grave ritardo (consuntivi dal 2016 al
2019); non aveva partecipato alle assemblee convocate a tal fine senza fornire alcuna adeguata giustificazione;
aveva omesso di consegnare il rendiconto 2020 rettificato sulla situazione Abbanoa.
Esponeva il ricorrente che nel corso dell'assemblea del 7.12.2021 i condomini avevano lamentato una situazione di grave degrado del e di pregiudizio Parte_1
per la sicurezza, a causa dei numerosi lavori straordinari da concludere ed altri urgenti da avviare. Avevano altresì rilevato mancanza di chiarezza e trasparenza nella contabilità condominiale e nelle comunicazioni riguardanti la consistente posizione passiva nei confronti del gestore del servizio idrico integrato Abbanoa che vantava un credito di euro 118.808,25.
Tutto ciò premesso, in esito alla revoca dell'incarico e alla nomina del nuovo amministratore, questi aveva conferito incarico al dott per verificare la Per_2
regolare tenuta della contabilità.
All'esito dell'incarico, il consulente aveva riscontrato gravi irregolarità, la totale assenza dei registri delle fatture e dei registri di contabilità, dei bilanci di previsione e, soprattutto, aveva accertato numerosi prelievi dal conto corrente condominiale, del tutto privi di giustificazione.
Il consulente aveva inoltre rilevato che i bilanci 201-2019 erano stati approvati con grave ritardo e sulla base di dati contabili inattendibili, in mancanza dei documenti necessari.
Il dott aveva accertato anche che, nell'approvazione del rendiconto, Per_2
l'amministratore aveva alterato il saldo dei conti correnti (il era titolare Parte_1
di 4 conti correnti).
In particolare, con riferimento ai prelievi non giustificati, il consulente aveva accertato che l'amministratore, nel periodo 2019-2021, aveva prelevato dai conti condominiali e versato sul proprio conto corrente, 75.128 euro:
3 nel 2019 aveva disposto in proprio favore, dai conti correnti intestati al condominio il pagamento di euro 32.750,00, oltre il proprio compenso;
nel 2020 aveva indebitamente accreditato euro 27.539,00, oltre il proprio compenso;
nel 2021 aveva indebitamente accreditato euro 15.979,00, oltre il proprio compenso.
Il lamentava inoltre che l'amministratore aveva eseguito degli accrediti Parte_1
in favore di altri condominii, del tutto privi di giustificazione.
Ciò premesso in fatto, esponeva in diritto che la convenuta era risultata gravemente inadempiente con riferimento al contratto di mandato e che i comportamenti contestati rilevavano anche con riferimento all'art 2033 cc, 2043 cc e, in subordine, anche ex art 2041 cc.
Concludeva come in atti.
Il convenuto rimaneva contumace.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il rapporto tra amministratore e condominio è un rapporto di mandato che deve essere svolto con la diligenza del buon padre di famiglia (ex multis
Corte appello Napoli sez. II, 29/09/2020, Cass. 3233/1982).
Da ciò discende che, in caso inadempimento dell'amministratore, trovano applicazione le norme in tema di responsabilità contrattuale e, in particolare, le disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (articolo 1176 del Cc) e quelle che disciplinano il riparto dell'onere probatorio (articolo 1218 del Cc).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile.
Il ha provato le circostanze poste a base della domanda e segnatamente, Parte_1
l'irregolare e scorretta tenuta della contabilità, la mancata regolare redazione dei rendiconti e la sottrazione dell'ingente somma di euro 71.462.
4 In tal senso i documenti in atti e le conclusioni del consulente tecnico.
Dall'esame della relazione depositata dal consulente Dott emerge la grave Per_3
carenza documentale nella gestione del ed un serie di dati riportati Parte_1
erroneamente “Il prospetto dei flussi di cassa dal 1.1.2017 al 31.12.2017 riporta un avanzo finale di cassa pari ad euro 25.101,93 inferiore rispetto alla somma dei saldi banca di fine anno pari ad € 26.917,97.
Lo stato patrimoniale al 31.12.2017, riporta la situazione debitoria analiticamente trattata nel documento denominato “dettaglio debiti e crediti”.
Si rileva un errore nel saldo del conto corrente 822190 che da estratto Parte_4
conto è pari ad € 10.142,05 ma nel rendiconto è stato indicato € 10.075,71.”
E' emerso inoltre che i rendiconti consuntivi in data 19.1.2021 e 25.2.2020 riportano dati non coincidenti;
la mancanza del registro di contabilità;
l'indicazione errata del saldo dei conti correnti del;
Parte_1
l'esecuzione di diversi bonifici a favore dell'amministratore con addebito sui diversi conti del condominio, nel periodo 2019-2021, con versamento in favore dell'amministratore della complessiva somma di euro 71.462, del tutto priva di giustificazione;
il prelievo dai c/c del condominio di euro 7.000 (anno 2019) e 3710 (anno 2020) in contanti per i quali non è possibile trovare la causa giustificativa in assenza del registro di contabilità.
Non vi è dubbio che tali comportamenti integrino violazione delle norme in tema di corretta esecuzione del mandato poiché si tratta di comportamenti in totale contrasto con l'interesse del mandante . Parte_1
Considerato che il convenuto, rimasto contumace, non ha provato di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, si deve concludere che è stato provato il suo grave inadempimento con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento in favore del . Parte_1
5 Il pregiudizio lamentato può essere riconosciuto in misura di euro 71.462, pari alle somme indebitamente prelevate dall'amministratore e bonificate sul proprio conto corrente;
in euro 10.710 peri alle somme prelevate in contanti e non rendicontate in alcun modo.
Quanto alla prima voce si tratta di un danno emergente poiché l'amministratore si è appropriato di denaro in proprietà del , quanto alle restanti somme si Parte_1
tratta di denaro sottratto alla disponibilità del senza un'adeguata Parte_1
giustificazione contabile costituendo dunque un ammanco di cassa che deve essere ricostituito in favore del (in tal senso Tribunale Livorno, 14/10/2024, Parte_1
n.1032).
***
Tutto ciò premesso, accertato il grave inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento, in favore del ricorrente condominio, in misura di euro 82.172, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna, inoltre, il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio e delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare e pari ad euro 446 spese trascrizione, euro 2868 peri al corrispettivo che risulta pagato in favore del consulente di parte
Dott Per_2
Visto l'art 686 cpc dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accertato il grave inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento, in favore del ricorrente , in misura di euro 82.172, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo.
Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare e pari ad euro 446 spese trascrizione, euro 2868 pari al corrispettivo che risulta pagato in favore del consulente di parte Dott Per_2
6 Pone le spese della consulenza definitamente a carico della convenuta. Cont Condanna alla rifusione, in favore Controparte_5
della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Parametri minimi tenuto conto del valore e della complessità
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) € 2.327,16
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 9.379,16, oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Visto l'art 686 cpc dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Sassari li, 14/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.472 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv MARONGIU ANNA MARIA
ADELAIDE che lo rappresenta, giusta procura in atti e lo C.F._1
difende
RICORRENTE
CONTRO Contr DELLA DR.SSA Controparte_2 Persona_1
C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto:AT .
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione,
2) confermi anche nel merito la sussistenza dei presupposti e la fondatezza del ricorso per sequestro conservativo autorizzato dal Tribunale di Sassari nella procedura R.G.
n. 3209/2023 con decreto del 23.12.2023, confermato dal Tribunale di Sassari all'udienza del 09.01.2024;
1 3) accerti e dichiari che il è creditore di Parte_1 Pt_2
Co
della Dr.ssa della somma di €.82.172,00 per Controparte_2 Persona_1
gli indebiti prelevamenti dai conti correnti condominiali con bonifici e in contanti, per fatto, colpa e responsabilità esclusiva dell'amministratrice condominiale ex art. 1218 c.c. e 1710 e ss c.c. nonchè, in via concorrente, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o subordinatamente per indebito arricchimento ex 2041 cc;
Cont 4) accerti e dichiari che il è creditore di Parte_1 Parte_3
[...]
Dr.ssa dell'ulteriore importo di €.446,80 per Controparte_3 Persona_1
spese di trascrizione della misura concessa in via cautelare e di €.5.299,94 per compensi professionali del consulente di parte Dr. Persona_2
Cont 5) conseguentemente condanni della Dr.ssa a Controparte_2 Persona_1
corrispondere in favore del condominio ricorrente la somma complessiva di
€.87.918,74 con gli interessi al tasso legale dal sorgere delle singole partite di debito al saldo, fatti salvi tutti gli ulteriori danni da accertarsi, che verranno azionati in separato giudizio;
6) con vittoria delle spese di lite, rifusione dei compensi del CTU pari a €.3.670,62, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario spese generali e oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Il esponeva di aver Parte_1 Parte_1
chiesto ed ottenuto decreto di sequestro conservativo in danno dell'odierna resistente sulla base delle allegazioni che riproponeva nel presente giudizio.
Deduceva che, con delibera del 7.12.2021, l'assemblea del condominio aveva revocato l'incarico conferito all'amministratore a causa Controparte_4
dell'inadempimento nella gestione del condominio. Pers In particolare, era stato contestato che la dottssa non aveva consegnato i documenti richiesti dai condomini al fine di verificare l'andamento
2 dell'amministrazione o li aveva consegnati con grave ritardo (consuntivi dal 2016 al
2019); non aveva partecipato alle assemblee convocate a tal fine senza fornire alcuna adeguata giustificazione;
aveva omesso di consegnare il rendiconto 2020 rettificato sulla situazione Abbanoa.
Esponeva il ricorrente che nel corso dell'assemblea del 7.12.2021 i condomini avevano lamentato una situazione di grave degrado del e di pregiudizio Parte_1
per la sicurezza, a causa dei numerosi lavori straordinari da concludere ed altri urgenti da avviare. Avevano altresì rilevato mancanza di chiarezza e trasparenza nella contabilità condominiale e nelle comunicazioni riguardanti la consistente posizione passiva nei confronti del gestore del servizio idrico integrato Abbanoa che vantava un credito di euro 118.808,25.
Tutto ciò premesso, in esito alla revoca dell'incarico e alla nomina del nuovo amministratore, questi aveva conferito incarico al dott per verificare la Per_2
regolare tenuta della contabilità.
All'esito dell'incarico, il consulente aveva riscontrato gravi irregolarità, la totale assenza dei registri delle fatture e dei registri di contabilità, dei bilanci di previsione e, soprattutto, aveva accertato numerosi prelievi dal conto corrente condominiale, del tutto privi di giustificazione.
Il consulente aveva inoltre rilevato che i bilanci 201-2019 erano stati approvati con grave ritardo e sulla base di dati contabili inattendibili, in mancanza dei documenti necessari.
Il dott aveva accertato anche che, nell'approvazione del rendiconto, Per_2
l'amministratore aveva alterato il saldo dei conti correnti (il era titolare Parte_1
di 4 conti correnti).
In particolare, con riferimento ai prelievi non giustificati, il consulente aveva accertato che l'amministratore, nel periodo 2019-2021, aveva prelevato dai conti condominiali e versato sul proprio conto corrente, 75.128 euro:
3 nel 2019 aveva disposto in proprio favore, dai conti correnti intestati al condominio il pagamento di euro 32.750,00, oltre il proprio compenso;
nel 2020 aveva indebitamente accreditato euro 27.539,00, oltre il proprio compenso;
nel 2021 aveva indebitamente accreditato euro 15.979,00, oltre il proprio compenso.
Il lamentava inoltre che l'amministratore aveva eseguito degli accrediti Parte_1
in favore di altri condominii, del tutto privi di giustificazione.
Ciò premesso in fatto, esponeva in diritto che la convenuta era risultata gravemente inadempiente con riferimento al contratto di mandato e che i comportamenti contestati rilevavano anche con riferimento all'art 2033 cc, 2043 cc e, in subordine, anche ex art 2041 cc.
Concludeva come in atti.
Il convenuto rimaneva contumace.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che il rapporto tra amministratore e condominio è un rapporto di mandato che deve essere svolto con la diligenza del buon padre di famiglia (ex multis
Corte appello Napoli sez. II, 29/09/2020, Cass. 3233/1982).
Da ciò discende che, in caso inadempimento dell'amministratore, trovano applicazione le norme in tema di responsabilità contrattuale e, in particolare, le disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (articolo 1176 del Cc) e quelle che disciplinano il riparto dell'onere probatorio (articolo 1218 del Cc).
A tal fine, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile.
Il ha provato le circostanze poste a base della domanda e segnatamente, Parte_1
l'irregolare e scorretta tenuta della contabilità, la mancata regolare redazione dei rendiconti e la sottrazione dell'ingente somma di euro 71.462.
4 In tal senso i documenti in atti e le conclusioni del consulente tecnico.
Dall'esame della relazione depositata dal consulente Dott emerge la grave Per_3
carenza documentale nella gestione del ed un serie di dati riportati Parte_1
erroneamente “Il prospetto dei flussi di cassa dal 1.1.2017 al 31.12.2017 riporta un avanzo finale di cassa pari ad euro 25.101,93 inferiore rispetto alla somma dei saldi banca di fine anno pari ad € 26.917,97.
Lo stato patrimoniale al 31.12.2017, riporta la situazione debitoria analiticamente trattata nel documento denominato “dettaglio debiti e crediti”.
Si rileva un errore nel saldo del conto corrente 822190 che da estratto Parte_4
conto è pari ad € 10.142,05 ma nel rendiconto è stato indicato € 10.075,71.”
E' emerso inoltre che i rendiconti consuntivi in data 19.1.2021 e 25.2.2020 riportano dati non coincidenti;
la mancanza del registro di contabilità;
l'indicazione errata del saldo dei conti correnti del;
Parte_1
l'esecuzione di diversi bonifici a favore dell'amministratore con addebito sui diversi conti del condominio, nel periodo 2019-2021, con versamento in favore dell'amministratore della complessiva somma di euro 71.462, del tutto priva di giustificazione;
il prelievo dai c/c del condominio di euro 7.000 (anno 2019) e 3710 (anno 2020) in contanti per i quali non è possibile trovare la causa giustificativa in assenza del registro di contabilità.
Non vi è dubbio che tali comportamenti integrino violazione delle norme in tema di corretta esecuzione del mandato poiché si tratta di comportamenti in totale contrasto con l'interesse del mandante . Parte_1
Considerato che il convenuto, rimasto contumace, non ha provato di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni, si deve concludere che è stato provato il suo grave inadempimento con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento in favore del . Parte_1
5 Il pregiudizio lamentato può essere riconosciuto in misura di euro 71.462, pari alle somme indebitamente prelevate dall'amministratore e bonificate sul proprio conto corrente;
in euro 10.710 peri alle somme prelevate in contanti e non rendicontate in alcun modo.
Quanto alla prima voce si tratta di un danno emergente poiché l'amministratore si è appropriato di denaro in proprietà del , quanto alle restanti somme si Parte_1
tratta di denaro sottratto alla disponibilità del senza un'adeguata Parte_1
giustificazione contabile costituendo dunque un ammanco di cassa che deve essere ricostituito in favore del (in tal senso Tribunale Livorno, 14/10/2024, Parte_1
n.1032).
***
Tutto ciò premesso, accertato il grave inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento, in favore del ricorrente condominio, in misura di euro 82.172, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna, inoltre, il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio e delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare e pari ad euro 446 spese trascrizione, euro 2868 peri al corrispettivo che risulta pagato in favore del consulente di parte
Dott Per_2
Visto l'art 686 cpc dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accertato il grave inadempimento della convenuta, la condanna al risarcimento, in favore del ricorrente , in misura di euro 82.172, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo.
Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese sostenute nel corso del giudizio cautelare e pari ad euro 446 spese trascrizione, euro 2868 pari al corrispettivo che risulta pagato in favore del consulente di parte Dott Per_2
6 Pone le spese della consulenza definitamente a carico della convenuta. Cont Condanna alla rifusione, in favore Controparte_5
della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Parametri minimi tenuto conto del valore e della complessità
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) € 2.327,16
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 9.379,16, oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Visto l'art 686 cpc dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
Sassari li, 14/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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