Articolo 20 bis della Legge 29 luglio 2003, n. 229
Articolo 20Articolo 22
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27 febbraio 2007
Art. 20-bis. (Decreti legislativi correttivi e integrativi) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. (8) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 luglio 2006, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229 , per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229 , nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis." --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 26 febbraio 2007, n. 17 (con l'art. 1, comma 2 ) ha disposto che "Il termine di un anno previsto dall' articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 , per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno."
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007
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