Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 620/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 620/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento del 19.2.2025 emesso in esito all'udienza del 6.02.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa
DA
(già ), p. iva Parte_1 Parte_1
, in persona dell' Avv. Roberto Castiglioni, in forza di procura con autentica P.IVA_1
1/6/18 a Ministero Notaio Dott. con sede in Milano, Persona_1
Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Barnaba n. 30, presso lo studio e la persona dell'Avv. Monica Fazio che lo assiste difende e rappresenta in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado;
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
alla Piazza Camillo Costanzo, c.fisc. , rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuliana Ferraro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bovalino
(RC) alla Via Papa Luciani, giusta delega posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio, conferita a seguito della deliberazione della Giunta Municipale n.253 Reg. Del. e datata 03.12.2020;
Appellata
Oggetto: factoring – appello avverso la sentenza n. 159/2020, emessa e pubblicata il
20/02/20 dal Tribunale di Locri.
1
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 159, emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata il 20/02/20, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le ulteriori domande per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 415/2018 emesso dal Tribunale di Locri il 27.10.2018. Con liquidazione di spese e onorari del grado. In via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettata l'avversaria opposizione, condannare il , a Controparte_1 titolo di inadempienza contrattuale al pagamento della somma di € 41.209,71, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con liquidazione di spese e onorari del grado. In ogni caso: Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata:
“Voglia l'On. Tribunale adito rigettare l'appello proposto dalla , Parte_1 perché infondato in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte ovvero con ogni ulteriore statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede l'acquisizione della seguente documentazione:
1. Atto d'appello proposto dalla 2. Delibera della Giunta Municipale di Parte_2 conferimento della procura ad litem;
3. Fascicolo del procedimento di primo grado.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 03/12/2020 parte appellante
[...]
(già ) impugnava la sentenza n. Parte_1 Parte_1
159/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Locri in data 20/02/2020 con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal nei suoi confronti e Controparte_1 conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo n. 415/2018 e condannato l'ente al pagamento a suo favore della somma di € 41.209,71 oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 fino al 22 dicembre 2017.
Rilevava parte appellante la erroneità della sentenza impugnata atteso che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario non preclude che sui debiti pecuniari dell'ente locale maturino interessi e
2 rivalutazione monetaria fino al saldo, atteso che, ai sensi dell'art. 248 comma II e IV del T.U. degli enti locali, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario non preclude l'emanazione della pronuncia di condanna ma soltanto le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto. Richiamava in proposito pronunce di merito anche del giudice amministrativo e di legittimità. Censurava inoltre la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti, non sussistendone i presupposti. Argomentava sul punto rappresentando che, in seguito alla instaurazione del giudizio di cognizione, la domanda di condanna dell'ente era stata accolta seppur con riconoscimento degli interessi solo fino al al
22 dicembre 2017, e, dunque, le pretese della creditrice erano state comunque ritenute fondate.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 14.12.2020 si costituiva il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. evidenziando la correttezza della CP_1 sentenza impugnata atteso che il credito vantato dall'appellante non poteva ritenersi essere produttivo di interessi dalla data della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente
(avvenuta il 23.12.2017) e sino alla approvazione del rendiconto. Evidenziava che il riconoscimento degli interessi maturati nel periodo di dissesto comporterebbe una inammissibile riapertura della relativa procedura. Contestava anche il motivo relativo alle spese di lite rilevando che correttamente il giudice di primo grado ne aveva disposto la compensazione. Rilevava, infine, che la proposizione del procedimento monitorio da parte della quando già la stessa si era insinuata nella massa passiva, avrebbe Parte_1 avuto il solo fine di ottenere la condanna dell'ente al pagamento alle spese legali e agli interessi, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali e processuali tra le parti, determinando così un abuso del processo. Per tali motivi, concludeva chiedendo il rigetto del proposto gravame.
Con provvedimento emesso in data 19.2.2025, emesso in esito alla udienza del 6.2.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve affermarsi la tempestività del gravame, considerato che, pronunziata la sentenza in data 20.2.2020, il giudizio di appello si è instaurato, con la notifica dell'atto di citazione, in data 23.11.2020, ovvero nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 cpc e considerata la sospensione dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 giusto il disposto dell'art. 83, DL
18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020.
Sempre preliminarmente devono essere rigettate le istanze istruttorie ribadite in sede di precisazione delle conclusioni da parte appellante, stante la irrilevanza delle stesse.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
L'art. 248, comma 2°, del T.U.E.L. rubricato: “Conseguenze della dichiarazione di dissesto” dispone, tra l'altro, che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione
3 del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione…”
Il successivo comma 4° del medesimo articolo prevede che “Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.”
Ritiene la Corte di dover concordare con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto deve essere interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli Enti in dissesto, interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione, alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione dell'apposito rendiconto.
Ha affermato da ultimo la giurisprudenza amministrativa che “l'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;
pertanto la citata disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente locale, non producono interessi, né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato- una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato (Tar Lazio, Sez. II, 18.08.20, n. 9250 e 10.11.10 n. 33361; Cons.
Stato, Sez. V, 19.9.07 n. 4878 e Sez. IV, 17.5.05 n. 2469).(da ultimo, Tar Calabria Sez. II,
Sent. n. 829 del 31.05.2023).
Quanto alla vicenda oggetto del presente giudizio si rileva che, a seguito della mancata ammissione al passivo richiesta dall'odierna appellante (la cui istanza non aveva avuto alcun riscontro), quest'ultima aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 415/2018, mai azionato in via esecutiva, con il quale aveva richiesto anche il pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza delle fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02, nonché gli interessi anatocistici da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/02, decorrenti dalla data di deposito del ricorso oltre ai compensi e costi del giudizio, azione che, ai sensi dell'art. 248 TUEL, deve ritenersi ammissibile.
Come già rilevato, ha affermato in proposito la Suprema Corte che “In caso di dichiarazione di dissesto dell'ente locale non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né
4 alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura" (cfr. Cass. Sent. n. 6692/2020).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa secondo la quale “L'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente, nei cui confronti perciò, possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cognizione;
ed ancora la dichiarazione di dissesto di un ente territoriale non lo spoglia della sua capacità processuale, atteso che il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione attribuisce a quest'ultimo la legittimazione processuale passiva limitatamente alle azioni esecutive e non si estende a quelle di cognizione.”( Cons. giust. amm. Sicilia, 13/03/2024, n. 198).
Ne consegue che nei confronti dell'ente dissestato possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cognizione ed il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l'ente locale, da far valere in via esecutiva una volta che lo stesso sia tornato in bonis (Cass. civ, Sez. Un., 27.09.2001, n. 16059; Cass. civ n. 24584/2006).
Si rileva inoltre che detto principio era stato anche affermato in relazione alla disciplina anteriore all'entrata in vigore del TUEL (analoga, in proposito, a quella attuale) rispetto alla quale la Suprema Corte aveva affermato che “Alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 149, 155 e 242 del 1994, l'art. 21, terzo comma, del d.l. 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione o altro, deve essere interpretato nel senso che esso non impedisce il maturare della rivalutazione, né degli interessi, né l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato "in bonis", tenuto conto che l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente” (Cass. 1097/2010).
Tutto ciò premesso deve ritenersi che legittimamente la abbia agito, Parte_1 dapprima in sede monitoria ed, in seguito alla proposta opposizione, nel giudizio di cognizione ordinaria, per ottenere il riconoscimento del proprio credito tanto in ordine alla sorte capitale quanto agli interessi, impedendo lo stato di dissesto, come sopra rilevato, solo l'esperimento delle azioni esecutive e non già le azioni di accertamento del credito, qual è quella oggetto del presente giudizio.
5 Una volta approvato il rendiconto e chiusa la procedura di dissesto, le pretese creditorie rimaste insolute tornano, infatti, ad essere esigibili nei confronti dell'ente, per effetto del venir meno della sospensione temporanea strumentale all'attività di rilevazione ed estinzione delle passività dell'ente stesso.
Sul punto, infatti, si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2022, con la quale si è pronunciata sulla disciplina contenuta nell'art. 248, comma 4 del Testo unico degli enti locali, il quale dispone la sospensione della maturazione degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti nel periodo che va dalla data di deliberazione dello stato di dissesto, sino all'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo Straordinario di
Liquidazione. La Corte, ritenuta non fondata la questione di legittimità, ha ribadito ciò che già aveva affermato riguardo all'art. 81, comma 4, del d.lgs. 25.2.1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), ossia che “in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato» (sentenza n. 269 del 1998)”.
Pertanto, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria dell'ente, il creditore potrà far valere i crediti non ammessi o residui nei confronti dell'ente risanato. Secondo la pronuncia della Corte costituzionale, infatti, l'art. 248 del d.lgs. 267/2000 non contrasta (i) né con il principio di eguaglianza, rispetto alle norme sulla liquidazione giudiziale delle imprese private, posto che “l'esigenza che le disposizioni poste a raffronto mirano a soddisfare afferisce specificamente alla condizione dei creditori – tanto dell'ente locale, quanto dell'imprenditore – di essere tutelati in modo analogo, ancorché l'ordinamento preveda misure atte ad assicurare la continuità delle funzioni dell'ente locale oltre il dissesto ( v. Corte Cost n. 219/2022); (ii) né con il principio di ragionevolezza, “posto che l'assunto del giudice rimettente, secondo cui la vigente disciplina sugli accessori del credito attribuirebbe ai creditori degli enti locali in dissesto una tutela eccessiva a scapito della collettività di cui l'ente locale è esponenziale, non tiene conto del fatto che la disciplina sul dissesto (artt. 244 e seguenti t.u. enti locali) contiene una serie di misure volte a consentire, da un lato, che l' gestisca il passivo pregresso (a tutela della massa dei creditori) e, dall'altro lato, che il comune continui a esistere e operare (in quanto ente necessario), con un bilancio autonomo e distinto da quello dell' finalizzato non solo a gestire gli affari correnti, connessi soprattutto ai servizi essenziali, ma pure Parte
ad accantonare risorse per il pagamento di eventuali debiti o accessori che dovessero Pt_3 generarsi in pendenza della gestione liquidatoria” (Corte Cost n. 219/2022 e nello stesso senso Sentenza TAR Calabria, Sez. II, 3 gennaio 2023, n. 9; v. anche TAR Lazio n.
9250/2020). “La chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina quindi
6 l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura ( cfr. Corte Cost. n.
269/1988; Cass. civ. n. 2095/2008 e sent TAR Calabria n. 9/ 2023 del 13.12.2022 ) e conseguentemente i creditori possono ottenere dall'ente tornato in bonis il pagamento sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute , sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto, sia infine degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto” (TAR Calabria n. 9/ 2023 del 13.12.2022; Corte Cost. n. 219/2022 cit.).
Tutto ciò premesso, l'appello deve essere accolto.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. 20868/2017).
Conseguentemente in accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla opposta- parte attrice in senso sostanziale, deve pronunziarsi condanna del , a Controparte_1 titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della somma di € 41.209,71, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
In base alla soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico del CP_1
per entrambi i gradi di giudizio, avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad
[...]
€ 52.000,00 nei valori minimi nei seguenti termini:
- Per il primo grado : Fase di studio della controversia, valore minimo: € 810,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 574,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.204,00, fase decisionale, valore minimo: € 1.384,00, compenso tabellare (valori minimi) € 3.972,00;
- Per il secondo grado: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00,
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 159/2020 emessa nel procedimento RG n. 122/2019, e pubblicata in data 20.02.2020 da Parte_1
contro il , così provvede:
[...] Controparte_1
7 1) In accoglimento dell'appello, condanna , a titolo di inadempienza Controparte_1 contrattuale al pagamento della somma di € 41.209,71, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal
D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 grado, che si liquidano in € 3972,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
3) condanna il alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 grado, che si liquidano in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
27/05/2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
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