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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9050/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 0540881), nato a [...], Delta State Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 12.03.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Pigino ( PEC C.F._2
, fax 0161/212940) presso il quale ha eletto domicilio Email_1
in Vercelli, Corso Fiume, 5/B.
-ricorrente-
CONTRO della Provincia di Vercelli Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ARINZE SOLOMON ha così concluso:
“in via principale:
-previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del
pagina 1 di 5 permesso per protezione speciale.
-con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 21.5.2024, il sig.,
ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli emesso in data 7.3.2024 Parte_1
prot. n. 018/2024, che, richiamato parere negativo la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino prot. 0039840 del 29.2.2024, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata in data 24.2.2023.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 4.6.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , cittadino nigeriano, giungeva in Italia nel 2015, dove lavora dal 2019 e, in Parte_1
data 24.2.2023 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998.
La Questura della Provincia di Vercelli, previo parere negativo della Commissione Territoriale di
Torino, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto n. n. 018/2024 adottato in data 7.3.2024, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale, in questa sede impugnato.
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie in esame la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la domanda di protezione speciale è stata formalizzata in data 24.2.2023, dunque, dopo il 2020 e prima di marzo 2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare:
Nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono pagina 2 di 5 ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Il nuovo comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
Il Collegio, infatti, conformandosi alla più recente giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 6.10.2023,
n.28162), ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame consente, dunque, una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni significative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione attuale.
Invero, il sig. è giunto in Italia nel 2015 e ha iniziato a lavorare nel 2019 (doc. 5) e, Parte_1 seppure all'inizio non abbia lavorato con un contratto di lavoro stabile, egli ha ampiamente dimostrato e documentato di essersi prontamente attivato e di aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato presso l'azienda MA SERVICE S.R.L., nel settore di installazione impianti elettrici, con una retribuzione mensile netta di circa 1.400,00 euro (doc. 7).
Il ricorrente, inoltre, vive in un appartamento adatto alle sue esigenze, il tutto documentato con un contratto di locazione regolarmente registrato (doc. 9).
Con memoria datata 29.10.2024 è stata prodotta l'ulteriore documentazione:
9. contratto di locazione immobiliare;
pagina 3 di 5 10. buste paga da aprile a settembre 2024.
Inoltre, all'udienza del 7.11.2024, il ricorrente dichiarava di lavorare con un contratto a tempo indeterminato come elettricista a Milano e dintorni, di vivere a Mortara in un alloggio in affitto, di non avere famiglia in Italia, ma di avere madre e fratello in Nigeria.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che, data la vulnerabilità specifica del ricorrente in relazione alla situazione in cui versa il suo paese di origine, l'allontanamento del ricorrente dal nostro
Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, unito al fatto che il sig. dimostra un buon livello di inserimento sociale raggiunto anche grazie Parte_1
alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dalle numerose buste paga, dai contratti di lavoro a tempo indeterminato, dal contratto di locazione regolarmente registrato- consente di affermare che il sig. ha ampiamente dimostrato un grado adeguato di integrazione Parte_1
nel tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 TUI, come novellato dal dl. 130/20, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
6. In merito alle spese di causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa, posto che i presupposti per il pieno accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
Con separato provvedimento si procede alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per avvenuto superamento del limite reddituale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI, , con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così decido nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9050/2024 promossa da:
(CF ), (CUI 0540881), nato a [...], Delta State Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 12.03.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Pigino ( PEC C.F._2
, fax 0161/212940) presso il quale ha eletto domicilio Email_1
in Vercelli, Corso Fiume, 5/B.
-ricorrente-
CONTRO della Provincia di Vercelli Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ARINZE SOLOMON ha così concluso:
“in via principale:
-previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del
pagina 1 di 5 permesso per protezione speciale.
-con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 21.5.2024, il sig.,
ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli emesso in data 7.3.2024 Parte_1
prot. n. 018/2024, che, richiamato parere negativo la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino prot. 0039840 del 29.2.2024, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata in data 24.2.2023.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 4.6.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.11.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al
28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , cittadino nigeriano, giungeva in Italia nel 2015, dove lavora dal 2019 e, in Parte_1
data 24.2.2023 formalizzava la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998.
La Questura della Provincia di Vercelli, previo parere negativo della Commissione Territoriale di
Torino, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto n. n. 018/2024 adottato in data 7.3.2024, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale, in questa sede impugnato.
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie in esame la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la domanda di protezione speciale è stata formalizzata in data 24.2.2023, dunque, dopo il 2020 e prima di marzo 2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare:
Nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono pagina 2 di 5 ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Il nuovo comma 1.2. prevede: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
Il Collegio, infatti, conformandosi alla più recente giurisprudenza (tra le ultime, Cass. 6.10.2023,
n.28162), ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame consente, dunque, una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni significative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente ed il suo livello di integrazione attuale.
Invero, il sig. è giunto in Italia nel 2015 e ha iniziato a lavorare nel 2019 (doc. 5) e, Parte_1 seppure all'inizio non abbia lavorato con un contratto di lavoro stabile, egli ha ampiamente dimostrato e documentato di essersi prontamente attivato e di aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato presso l'azienda MA SERVICE S.R.L., nel settore di installazione impianti elettrici, con una retribuzione mensile netta di circa 1.400,00 euro (doc. 7).
Il ricorrente, inoltre, vive in un appartamento adatto alle sue esigenze, il tutto documentato con un contratto di locazione regolarmente registrato (doc. 9).
Con memoria datata 29.10.2024 è stata prodotta l'ulteriore documentazione:
9. contratto di locazione immobiliare;
pagina 3 di 5 10. buste paga da aprile a settembre 2024.
Inoltre, all'udienza del 7.11.2024, il ricorrente dichiarava di lavorare con un contratto a tempo indeterminato come elettricista a Milano e dintorni, di vivere a Mortara in un alloggio in affitto, di non avere famiglia in Italia, ma di avere madre e fratello in Nigeria.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che, data la vulnerabilità specifica del ricorrente in relazione alla situazione in cui versa il suo paese di origine, l'allontanamento del ricorrente dal nostro
Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, unito al fatto che il sig. dimostra un buon livello di inserimento sociale raggiunto anche grazie Parte_1
alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dalle numerose buste paga, dai contratti di lavoro a tempo indeterminato, dal contratto di locazione regolarmente registrato- consente di affermare che il sig. ha ampiamente dimostrato un grado adeguato di integrazione Parte_1
nel tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 TUI, come novellato dal dl. 130/20, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
6. In merito alle spese di causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa, posto che i presupposti per il pieno accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
Con separato provvedimento si procede alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per avvenuto superamento del limite reddituale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI, , con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così decido nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Dotta Roberta
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