Sentenza 3 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 4 5 64/0 3 ; i IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10641/00 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron.3540 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/09/02 Dott. Filippo CURCURUTO TOFFOLI ConsigliereDott. Saverio ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ZZ RG, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CO ANTONIO PINTO, ANTONIO PEZZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LI CO, elettivamente domiciliato in ROMA F.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO LAVORATO, giusta delega in atti;
Ener r controricorrente 2002 e n avverso la sentenza n. 47/00 del Tribunale di ROSSANO, 3681 -1- depositata il 24/02/00 R.G. N. 493/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato BONIFAZI per delega LAVORATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per 11 rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 24 febbraio 2000, ha rigettato l'appello proposto dal sig. RG ZZ avverso la sentenza del Pretore di Rossano che aveva rigettato (in base a risultanze della prova testimoniale ed a giuramento suppletorio deferito d'ufficio) la domanda che il predetto aveva avanzato nei confronti del Sign. SC LI per ottenere, in relazione al rapporto di lavoro agricolo svolto alle dipendenze del convenuto, la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di lire 13.928.046 a titolo di differenze retributive. [1 giudice d'appello ha preliminarmente l'eccezione di difetto di procura rigettato dall'appellante con riguardo alla sollevata costituzione del resistente nel giudizio di primo grado. Nel merito, ed in relazione а questioni rilevanti nella presente sede di legittimità, ha ritenuto la attendibilità dei testimoni assunti, osservando, tra l'altro, che essi avevano fornito versione dei fatti intrinsecamente logiche e tra loro congruenti, confermate dal resistente in sede di giuramento suppletorio deferito d'ufficio dal Emer 3 Pretore. Avverso tale sentenza l'ZZ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimato LI resiste con controricorso, eccependo altresì la inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata in
contro
- ricorso, e ne va ritenuta la infondatezza. Essa viene sollevata sotto due profili. In primo luogo per violazione dell'art. 83 c.p.c., in relazione all'art. 365 c.p.c., sul rilievo che la procura agli avvocati Antonio Pezzo e SC Antonio Pinto non conteneva l'indicazione della motivazione della nomina né rispondeva a requisiti di specificità. Sotto tale profilo l'eccezione non ha fondamento in quanto la procura (del seguente tenore: "nomino e costituisco miei procuratori gli Avvocati Antonio Pezzo e SC Antonio Pinto del Foro di Rossano, quest'ultimo abilitato alle Corti Supreme e Superiori ed eleggo domicilio ai sensi dell'art. 135 disp. att. C.P.C.") risulta apposta in calce all'atto d'impugnazione in continuità con il testo dell'atto, e, per tale sua کیmr collocazione, costituisce parte integrante del 4 ricorso stesso essendo ad esso logicamente ed univocamente riferibile e rispondendo pertanto anche per il suo contenuto ai requisiti di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1998 n. 12625). In secondo luogo la inammissibilità del ricorso per cassazione viene eccepita per violazione dello art. 83 secondo comma c.p.c. sul rilievo che nella specie non è espressa una dichiarazione di autentica, da parte del procuratore, della sotto- scrizione del ricorrente. Anche questo rilievo è infondato. Va infatti rilevato che in calce alla procura ed a fianco della firma dell'ZZ RG è apposta la sottoscrizione dell'avvocato Antonio Pezzo seguita da quella dell'avv. SC Antonio Pinto: e queste sottoscrizioni dei due difensori, pur senza una espressa dichiarazione dell'auten- ticità della firma del loro assistito, contengono univocamente, pur se per implicito, una tale certificativa appunto perché pose in idoneità sequela successiva a quella della parte ed in stretta contiguità con essa. Ad ogni modo la infondatezza dell'eccezione, sotto quest'ultimo profilo, consegue comunque alla applicazione dei Smer principi affermati in argomento dalle Sezioni Unite 5 di questa Corte Suprema, secondo cui "la mancata certificazione, da parte del difensore, dall'auto- grafia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce od a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione nella copia notificata), costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem" perché tale nullità non è comminata dalla legge né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuale nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata" (Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1998 n. 12625). Nel caso di specie la parte resistente non ha contestato, con alcune specifica ragione o prova, la autografia e quindi la autenticità della firma della controparte. L'eccezione va dunque rigettata. 2)- Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. come modificato dalla legge 27Gmr 6 maggio 1997 n. 141 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.); deduce la nullità della procura alla lite conferita e decreto notificati;
e in calce al ricorso procura apposta su foglio richiama, in tema di introduttivo ed unito alla separato dal ricorso copia del ricorso ė decreto notificati dalla semplice apposizione di spille, giurisprudenza di che successiva alla questa Corte sia anteriore citata legge n. 141 del 1997. Il motivo è infondato. Correttamene il Tribunale ha motivato al riguardo, rilevando che nel caso di specie la procura risultava effettivamente conferita su foglio separato dal ricorso e spillato alla copia notificata;
ed ha osservato che tale modalità di rilascio della procura speciale è consentita dallo art. 1 della legge n. 141 del 1997 applicabile anche ai procedimenti in corso (come il presente) alla data di entrata in vigore della stessa legge. D'altro canto il ricorrente, pur riportando ° citando massime di sentenza di questa Corte (Cass. n. 4810/1998 e n. 11595/1997) riferite a periodi successivi all'entrata in vigore della citata legge (n. 141/1997) ha peraltro omesso di svolgere puntuali e specifiche censure, in connessione con GЕни 7 dette pronunde, aventi preciso riferimento alla concreta fattispecie in esame. Da ultime va pure riconosciuta, in relazione c.p.c. ed in relazione aall'art. 83 terzo comma giurisprudenza di questa Corte, la validità della procura rilasciata, nel giudizio di merito, sulla copia notificata del ricorso e pedissequo decreto. 3) Con il secondo motivo il ricorrente ZZ, denunziando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova fornita (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), deduce che il giudice d'appello del tutto erroneamente avrebbe ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione retri- butiva del datore di lavoro sulla scorta di quanto dichiarato dai testimoni escussi. Lamenta infatti che il detto giudice abbia considerato le dichiarazioni dei due testimoni (TI e LO) logiche e prive di incertezze e contraddizioni quando invece erano evidenti le contraddizioni ravvisabili nelle dichiarazioni rese dai suddetti nei due gradi del giudizio;
argomenta, al riguardo, diffusamente riportando particolari e dettagli sulle circostanze riferite, ed evidenziando la discordanza tra le dichiarazioni;
sostiene pure che la prova dell'estinzione dell'obbligazione 8 retributiva avrebbe dovuto risultare da dichia- razioni scritte e non da dichiarazioni di testimoni compiacenti, come nel caso in esame;
e che in via generale la prova suddetta non può essere dato solo a mezzo di testimoni ed in mancanza di un principio di prova scritta. Te censure così formulate sono inammissibili nel giudizio di cassazione in quanto non idonee ad integrare valido motivo d'impugnazione in sede di legittimità secondo la previsione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Esse, invero, pongono direttamente questioni di fatto, quali l'apprezzamento e la valutazione delle risultanze della prova testi- moniale, ed involgono quindi un sindacato, attinente al merito, che non è consentito nel giudizio di cassazione, atteso che le deduzioni critiche del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette ad ottenere dal giudice di legittimità un tale sindacato, implicante una valutazione delle risultanze probatorie demandata esclusivamente al giudice del merito. Al riguardo giova ricordare, secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che "la deduzione di un vizio di Smr motivazione della sentenza impugnata con ricorso 9 per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggior- mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno ° all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato 0 insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile 65mm d'ufficio, ovvero quando esista un insanabile 10 contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (Cass. Sez. Un. 17 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie vizi di tal genere, così intesi, non sono ravvisabili nella impugnata sentenza, nella quale il giudice d'appello, concordando con la decisione pretorile, ha esplicitato in maniera adeguata e sufficiente il procedimento logico- giuridico posto a sostegno della pronuncia di secondo grado. Oltre a ciò, appare evidente l'ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame, per non avere, cioè, il ricorrente fatto alcuna menzione né quindi svolto alcuna censura al riguardo in ordine alla parte della sentenza di appello con la quale è stata confermata la pronuncia pretorile di rigetto della domanda, e questa stessa pronuncia pretorile è stata ritenuta non meritevole di censura siccome fondata non solo sulle dichiarazioni dei testimoni, ma altresì sulla avvenuta prestazione di giuramento suppletorio da parte del resistente LI. 4) In conclusione il ricorso, pur ammissibile, 11 deve essere rigettato. Avuto riguardo all'esito complessivo del presente giudizio, tenuto conto anche della disattesa eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente, stimasi equa la compen- sazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso;
dichiara La compensate le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 27 settembre 2002. il Presidente: Vincenzo Miles he Merous's-dove Il Condestensore: IL CANCELLIERE Deponente calleria FZB/2003 AL CANCELLIERE A L O T A IT L IR L E D D O 12