Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3 & M A D A D 28 PREM DI CA LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 15003/99 - Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron.8886 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MINECCIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 1255/99 del Tribunale di BARI, 5229 -1- depositata il 30/04/99 R.G.N. 538/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 1° aprile 1997, appellata dal Ministero dell'interno, rigettava la domanda di NA IN - volta ad ottenere la pensione oppure, in subordine, l'assegno di invalidità civile in - base al rilievo che il requisito dell"incollocazione al lavoro" non risultava dall'iscrizione o dalla domanda d'iscrizione alle liste per l'avviamento al lavoro degli invaldi sebbene l'iscrizione fosse possibile, alla data di accertamento - dell'invalidità (13 maggio 1993), avendo la IN compiuto i cinquantacinque anni di età solo successivamente (il 14 agosto 1994, essendo nata il [...]) nè poteva desumersi dall'accertamento del - consulente sull'invalidità, non emergendone patologie tali da rendere ipossibile l'impiego in qualsiasi attività lavorativa, e peraltro "anche il requisito sanitario é deficitario". Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso. 1 Motivi della decisione -1.Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13 I. 30 marzo 1974, n. 118, 1, secondo comma, e 19 1. 2 aprile 1968, n.482) nonchè vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per non - avere accolto la domanda di assegno d'invalidità civile dalla data (agosto 1994) di compimento del cinquantacinquesimo anno - e di conseguente impossibilità d'iscrizione alle lista per il collocamento dei disabili oppure da - quella successiva (1997) d'iscrizione alle liste per il collocamento ordinario, risultando peraltro dagli atti (e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio) che l'attuale ricorrente non ha mai lavorato. Con il secondo motivo- denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13 I. 30 marzo 1974, n. 118) nonchè vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per - avere, senza motivazione adeguata, negato che risultasse dalla consulenza tecnica l'incapacità lavorativa "praticamente nulla" dell'attuale ricorrente. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13 I. 30 marzo 1974, n. 118, e 9 decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509) nonchè vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che "anche il requisito sanitario é deficitario", discostandosi dalla conclusioni del consulente tecnico senza motivazioni adeguata. Il ricorso é fondato. 2 2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (previsto dall'art. 13 1.13 marzo 1971, n.118), il requisito - costitutivo del diritto - dello "stato di incollocazione" dev'essere dimostrato mediante l'infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio oppure secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 203/92 delle sezioni unite, 10263/2001, 11271, 11262, 10205, 8055/2000 della sezione lavoro) mediante - presentazione della domanda d'iscrizione nelle medesime liste. Tuttavia la situazione prospettata non può trovare applicazione - nell'ipotesi dell'invalido che non possa iscriversi a dette liste (ai sensi dell'art. 11.n.468 del 1968), per avere superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantaquattro, per non avere diritto all'assegno d'invalidità civile) - ed, in tal caso, non può essere quindi richiesto il requisito della "incollocazione", nel senso precisato, ma é pur sempre necessario - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9604/97, 4, 2628/2001) - uno stato di disoccupazione o di inoccupazione, da dimostrare con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni. Trattandosi di requisito costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (condizione dell'azione o, comunque, della sua fondatezza), poi, lo stato di "incollocazione" - oppure, dopo il cinquantacinquesimo anno di età, quello di "disoccupazione" o "inoccupazione" "deve essere valutato dal giudice" www. anche se si sia verificato "nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario" - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.8055/2000, 10263/2001, cit.) - in quanto la previsione in tal senso, sebbene sia esplicitamente riferita all' "aggravamento" delle condizioni di salute dell'assicurato nelle "controversie in materia di invalidità pensionabile" (art. 149 disp.att. c.p.c.), é tuttavia l'espressione di un principio generale che, anche in ossequio ad evidenti esigenze di economia 3 processuale, impone di verificare la sussistenza delle condizione dell'azione (o, comunque, della sua fondatezza), appunto, al momento della decisione di merito e non anche al momento della proposizione della domanda (vedi, per tutte, Cass.8388/2000, 3314/2001).
3. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita (almeno alcune delle) censure che le vengono mosse dalla ricorrente. Avendo negato rilievo alla eventuale sopravvenienza del requisito della "incollocazione" - oppure, dopo il cinquantacinquesimo anno di età, a quello della "disoccupazione" o "inoccupazione" - il Tribunale, infatti, ha omesso. qualsiasi accertamento non solo a tale proposito, ma anche sulla sussistenza - alla stessa data di (eventuale) maturazione sopravvenuta dello stesso requisito anche del concorrente requisito sanitario (riduzione della capacità - lavorativa nella misura prevista) per avere diritto all'assegno d'invalidità civile. In altri termini, la eventuale sopravvenienza del requisito socio-economico prospettato oppure "disoccupazione" ("incollocazione" ,appunto, "inoccupazione") nel corso del giudizio - prima della decisione di merito - impone di concentrare, nella stessa data, anche l'accertamento sul concorrente requisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa, appunto). Non va trascurato, peraltro, che lo stesso requisito sanitario é stato nella specie escluso non solo con riferimento ad una data precedente - rispetto a quella di maturazione (eventuale) del concorrente requisito socio-economico - ma anche discostandosi, senza motivazione adeguata, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
4. Pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia uniformandosi ai principi di diritto- enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente cute De Luca Vincenzoinario Miles lu IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 0994 5 MAR. 2002 I , D SSA LLO IL CANCELLIERE 0 , TA O 1 B . I A 3 T D 3 SPES R 5 STA 'A . L I EL N PO N D G 3 IM I O -7 S A A -8 N D E D 1 S , E 1 E I T O A E SEN ISTR O G T G E IT EG E L IR R D A L O L E D 5