TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/08/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2024 promossa da:
), avvocato, con il patrocinio di se stessa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - contumace CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - condannare parte resistente al pagamento della somma di euro 3.617,90 comprensiva di accessori ed oneri come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies, c.p.c., l'avvocato Parte_1
conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al pagamento
[...] Controparte_1 della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutale per compensi professionali. Esponeva la ricorrente di essere stata nominata quale difensore d'ufficio di nel Controparte_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 1222/2018, svoltosi davanti al giudice monocratico del tribunale di Sassari e conclusosi con sentenza di condanna depositata in data 7 luglio 2024. Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella sola fase istruttoria e decisionale per complessive dieci udienze, essendo stata la fase introduttiva del giudizio posta in essere da altro difensore. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale. Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio. La convenuta, regolarmente chiamata in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
***
pagina 1 di 2 Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase di istruttoria dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio in udienza da parte del giudice procedente (v. doc. 2 allegato al ricorso, contenente copia del verbale dell'udienza del 22.9.2021). In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di istruzione della causa, da liquidarsi secondo il valore prossimo al medio in € 1.150,00, tenuto conto della limitata attività espletata nelle udienze in cui si è articolato il dibattimento, come emerge dai relativi verbali (v. doc. 2), nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto. Infine, poiché dalla documentazione allegata emerge che la sentenza è stata pronunciata all'esito della discussione della causa, anche la fase decisionale deve essere computata secondo il valore medio, nella misura pari a € 1.500,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55\2014, costituiva preciso onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia della sig.ra Controparte_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 2.650,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate. L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.650,00, oltre oneri di legge ed oltre agli interessi ex Parte_1 art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 1600,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Manda alla cancelleria per le comunicazioni. Sassari, 6 agosto 2025 Il Giudice
Stefania Deiana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2856/2024 promossa da:
), avvocato, con il patrocinio di se stessa Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - contumace CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - condannare parte resistente al pagamento della somma di euro 3.617,90 comprensiva di accessori ed oneri come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies, c.p.c., l'avvocato Parte_1
conveniva davanti a questo tribunale chiedendone la condanna al pagamento
[...] Controparte_1 della somma di cui in epigrafe, che assumeva dovutale per compensi professionali. Esponeva la ricorrente di essere stata nominata quale difensore d'ufficio di nel Controparte_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 1222/2018, svoltosi davanti al giudice monocratico del tribunale di Sassari e conclusosi con sentenza di condanna depositata in data 7 luglio 2024. Aggiungeva che la sua attività difensiva si era articolata nella sola fase istruttoria e decisionale per complessive dieci udienze, essendo stata la fase introduttiva del giudizio posta in essere da altro difensore. Assumeva pertanto di aver eseguito con diligenza e perizia l'incarico ricevuto e di aver maturato il diritto al compenso per l'espletata attività professionale. Essendo rimasta senza esito la sua richiesta di pagamento, domandava la liquidazione dei compensi per l'attività espletata, calcolati secondo le tariffe vigenti, rifuse le spese del giudizio. La convenuta, regolarmente chiamata in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
***
pagina 1 di 2 Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. La ricorrente ha fornito prova adeguata dell'adempimento alla prestazione professionale, articolatasi nella fase di istruttoria dibattimentale e decisionale a seguito della nomina d'ufficio in udienza da parte del giudice procedente (v. doc. 2 allegato al ricorso, contenente copia del verbale dell'udienza del 22.9.2021). In particolare, è dimostrato l'espletamento dell'attività di istruzione della causa, da liquidarsi secondo il valore prossimo al medio in € 1.150,00, tenuto conto della limitata attività espletata nelle udienze in cui si è articolato il dibattimento, come emerge dai relativi verbali (v. doc. 2), nonché in ragione della sostanziale assenza di particolari questioni di fatto e di diritto. Infine, poiché dalla documentazione allegata emerge che la sentenza è stata pronunciata all'esito della discussione della causa, anche la fase decisionale deve essere computata secondo il valore medio, nella misura pari a € 1.500,00. Essendo dunque, nei limiti ora chiariti, dimostrata l'attività svolta e correttamente applicati i criteri di liquidazione previsti rispetto alle tariffe vigenti all'epoca dell'espletamento dell'attività professionale, ai sensi del DM n. 55\2014, costituiva preciso onere della convenuta fornire la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione di pagamento a suo carico. Onere evidentemente non assolto, stante la contumacia della sig.ra Controparte_1
Sulla base delle produzioni documentali richiamate la domanda è dunque adeguatamente provata e dev'essere accolta per la complessiva somma di € 2.650,00, oltre oneri di legge, determinate le competenze professionali come sopra specificato, per tutte le fasi indicate. L'importo liquidato sarà corrisposto con gli interessi legali ex art. 1284, 4°, co, c.c., dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.650,00, oltre oneri di legge ed oltre agli interessi ex Parte_1 art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 1600,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Manda alla cancelleria per le comunicazioni. Sassari, 6 agosto 2025 Il Giudice
Stefania Deiana
pagina 2 di 2