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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 842/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Brescia (c.f. e p.i. n. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante dott. difesa dall'avv. Sergio Calvetti, Parte_2
domiciliata in Treviso presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in (c.f. e p.i. n. Controparte_1 CP_1
), in persona dei commissari liquidatori pro tempore, difesa dall'avv. P.IVA_2
1
(appellata)
e di con sede in Torino (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore speciale dott. , difeso dall'avv. Laura Munari, domiciliata CP_3
in Venezia presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
piaccia a codesta Ecc.ma Corte, chiedendo di voler accogliere il gravame – con
conseguente riforma della sentenza n. 1849/2022 pronunciata dal Tribunale di
Venezia, nel procedimento n. 11864/2019 R.G. – e, per l'effetto, le seguenti
conclusioni:
- in via principale: accertata la sussistenza di un negozio unitario posto in essere
da in L.C.A., dichiararsi la nullità del contratto Controparte_1
di finanziamento e contestuale acquisto di azioni ai sensi degli artt. 1418 e 2358 cod. civ. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da in forza Parte_1
di tale contratto a in L.C.A. e Controparte_1 Controparte_2
[...]
- in via subordinata: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice non dovesse ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1418 cod. civ., accertata l'esistenza di un negozio unitario consistente nella concessione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni dichiararsi la Controparte_1
nullità dello stesso per essere stato posto in essere in frode alla legge, ex artt. 1344
e 2358 cod. civ. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da in Parte_1
2 forza di tale contratto a in L.C.A. e Controparte_1 [...]
Controparte_2
- ancora in via subordinata: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito non dovesse ritenere applicabile la fattispecie di cui all'art. 2358 cod. civ. al caso di specie, accertata l'esistenza di un negozio unitario consistente nella concessione di un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni Controparte_1
dichiararsi la nullità per difetto di meritevolezza del negozio stesso, ai sensi
[...]
degli artt. 1322, 1343 e 1418 cod. civ. e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da in forza di tale contratto a Parte_1 Controparte_1
in L.C.A. e
[...] Controparte_2
- in ogni caso: spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio integralmente rifusi,
ivi incluso il rimborso per spese generali.
Il patrocinio di parte appellante – il quale dichiara di aver anticipato le spese di
giudizio e di non aver percepito alcun onorario – formula istanza di distrazione in
proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ.
Per l'appellata in l.c.a.: Controparte_1
ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi di cui in
atti, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, nel merito: respingersi integralmente l'appello avversario e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi pure dedotti in atto, confermandosi integralmente, per l'effetto, la Sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1849/2022; in via di appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dei motivi di gravame avversario, accogliersi, anche con riforma della sentenza di primo grado, le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela e qui ritrascritte:
3 - in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o
improseguibile ogni domanda proposta dall'attrice per tutti i motivi di cui in atti,
respingendosi ogni avversaria richiesta;
- nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attrice poiché inammissibile
e/o infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente
procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi già
indicati in atti
Per l'appellata Controparte_2
piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed
opportuna declaratoria,
-nel merito: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile, o comunque
del tutto infondato, e per l'effetto confermarsi la sentenza gravata;
- in subordine: in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello
principale, e di conseguente riforma della sentenza impugnata, in accoglimento
Con dell'appello incidentale condizionato svolto dall'appellata , in riforma della sentenza di primo grado, accertata la piena validità ed efficacia della cessione da
a dei rapporti di Parte_3 Controparte_2
finanziamento oggetto di causa, respingersi integralmente le domande di parte
appellante, in via preliminare di rito, per carenza di legittimazione/titolarità dal
Con lato passivo di , o –in subordine – nel merito, in quanto inammissibili e/o
infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in estremo subordine: in denegata ipotesi di ritenuta titolarità dal lato passivo di
Con
e fondatezza dell'eccezione di nullità dei finanziamenti per cui è causa e/o della loro cessione, accertare e dichiarare la nullità parziale di questi ultimi, e/o
della loro cessione, nei limiti degli importi utilizzati per gli acquisti azionari, e la
4 loro validità per l'eccedenza, e/o dichiarare la conversione delle ridette sovvenzioni–e della loro cessione - in affidamenti di minor importo, dedotto
l'ammontare utilizzato per l'acquisto delle azioni;
- in ogni caso: condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese e delle
competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora conveniva, davanti al Tribunale di Parte_4 Parte_1
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, Controparte_1
ed deducendo di avere concluso il 3 luglio
[...] Controparte_2
2014, con la banca ancora in bonis, un “contratto di scoperto di cassa a rientro rateale per Euro 1.200.000” e di avere acquistato, il giorno successivo, azioni della banca per il controvalore di Euro 350.000; il 29 settembre 2014 di avere concluso un “contratto di affidamento per Euro 150.000” e contestualmente di avere acquistato azioni della banca per lo stesso importo.
L'attrice affermava che le operazioni suddette fossero state proposte da funzionari della banca e chiedeva che ne fosse accertata la nullità ai sensi degli artt. 1418,
1322, 1343, 1344 e 2358 c.c., con la conseguenza che “nulla è dovuto dall'attrice in forza di tale contratto alle convenute”.
Si costituiva in giudizio in l.c.a., eccependo Controparte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 83 t.u.b., nonché il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Si costituiva altresì affermando di avere ceduto a terzi i Controparte_2
crediti scaturiti dagli affidamenti ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo succeduta nei rapporti da cui scaturivano le pretese dell'attrice.
5 Entrambe le convenute contestava le allegazioni di Parte_4
negavano l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. e chiedevano il rigetto delle domande proposte dall'attrice.
Assunte prove orali, con sentenza n. 1849/2022, depositata il 2 novembre 2022, il
Tribunale di Venezia rigettava le domande dell'attrice.
Il Tribunale riteneva che le domande di accertamento negativo di obblighi contrattuali, proposte nei confronti della banca in l.c.a., non fossero precluse dal disposto dell'art. 83 t.u.b., ma al contempo giudicava non provato “l'allegato nesso funzionale tra finanziamento ed acquisto azionario”, così motivando: “Secondo
Par l'allegazione attorea, il personale della banca avrebbe indotto ai due acquisti azionari, allettandola con la prospettazione di finanziamenti di importo anche
superiore. Tale prospettazione non ha trovato alcun sostegno testimoniale. I due
funzionari sentiti, se pure hanno rappresentato di avere sollecitato la società all'acquisto di azioni hanno recisamente negato una tale forma di CP_5
allettamento e di avere proposto il finanziamento come strumento destinato all'acquisto, ed anzi hanno sottolineato che la AP aveva invece chiesto essa stessa di essere finanziata per potere svolgere una operazione societaria di acquisto delle
partecipazioni in EFC Acciai. Che questa fosse stata la circostanza posta a
fondamento della richiesta di fido, lo si legge infatti nelle relazioni interne di CP_5
del soggetto proponente, rivolte alla Direzione che doveva decidere se concedere i
finanziamenti. Esaminando poi l'estratto del conto sul quale affidamenti e acquisti
azionari vennero ad operare, si verifica che esso - contrariamente a quanto sovente accade quando si hanno finanziamenti specificamente funzionali all'acquisto azionario della medesima emittente - convogliava anche altre somme, peraltro
ingenti, di altra provenienza, e per importi ampiamente sufficienti ad acquistare i
titoli di cui si duole parte attrice. Oltre a ciò, i due finanziamenti non mostrano
alcuna delle anomalie proprie dei finanziamenti funzionalizzati agli acquisti
azionari, solitamente di breve durata e a condizioni assai favorevoli: si tratta
6 infatti di affidamenti in conto di durata quinquennale e a condizioni di interesse
non particolarmente favorevole. Non si vede quale sarebbe stato l'“allettamento” insito nell'offrire un finanziamento di importo maggiore di quello occorrente per
l'acquisto, visto che esso si accompagnava a condizioni normalmente onerose”. proponeva appello avverso la sentenza suddetta, sostenendo che il Parte_1
Tribunale aveva errato nell'escludere che gli acquisti azionari fossero stati finanziati dalla banca, con conseguente violazione dell'art. 2358 c.c. (la società non avrebbe potuto compiere i due acquisti se la banca non le avesse messo a disposizione la liquidità necessaria e l'esame degli estratti conto e dei contratti evidenziava il collegamento funzionale).
L'appellante affermava poi che il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di nullità ai sensi dell'art. 1322 c.c. e ribadiva la legittimazione passiva di
[...]
che era succeduta nei rapporti controversi. Controparte_2
chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accerta “la Parte_1
sussistenza di un negozio unitario posto in essere da Controparte_1
e quindi dichiarata “la nullità del contratto di finanziamento e
[...]
contestuale acquisto di azioni ai sensi degli artt. 1418 e 2358 cod. civ.” e perciò che nulla era da essa dovuto a e a Controparte_1 [...]
Controparte_2
In via subordinata, l'appellante chiedeva che il “negozio unitario” fosse dichiarato nullo “per essere stato posto in essere in frode alla legge, ex artt. 1344 e 2358 cod. civ.” oppure “ai sensi degli artt. 1322, 1343 e 1418 cod. civ.”, sempre con la conseguenza che nulla era dovuto alle appellate.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione, poiché infondata: non sussisteva un collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti azionari e non vi era stata violazione dell'art. 2358 c.c.
7 proponeva poi appello incidentale Controparte_1
condizionato, formulando i seguenti motivi di impugnazione: - il Tribunale era incorso in violazione dell'art. 83 t.u.b., il quale rendeva improcedibile qualunque azione (comprese quelle di mero accertamento) esercitata nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa;
- l'art. 2358 c.c. non trovava applicazione alle società cooperative e in particolare alle banche popolari.
ripeteva, infine, che il rapporto Controparte_1
controverso era rimasto nella sua titolarità e non era stato ceduto ad Controparte_2
[...]
Anche quest'ultima banca si costituiva nel giudizio di appello, ribadendo che era succeduta nei rapporti di finanziamento, ma non era per il resto legittimata passiva. chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva i Controparte_2
seguenti motivi di impugnazione incidentale: - il Tribunale aveva errato nel non rilevare il suo difetto di titolarità passiva “rispetto alle domande avversarie”; - l'art. 2358 c.c. non si applicava alle banca popolari;
- la violazione del divieto dell'art. 2358 c.c. non comportava la nullità dei contratti di finanziamento.
Con ordinanza 12-13 ottobre 2023 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 marzo 2025.
Ciò premesso, l'appello principale è parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti di seguito indicati, mentre devono essere respinti gli appelli incidentali.
1. Il rapporto controverso, avente ad oggetto gli acquisti azionari e i finanziamenti all'uopo utilizzati, è rimasto in capo a Controparte_1
In proposito si osserva che il Tribunale di Venezia non ha affatto affermato la legittimazione passiva di al contrario, si legge in Controparte_2
motivazione che la cessione dei rapporti “baciati” alla predetta banca è nulla “sì che in caso di inclusione in concreto di uno di essi nel compendio ceduto l'inclusione sia da considerare estranea ai patti” (pag. 7 della motivazione).
8 Sennonché, dopo le affermazioni suddette, il Tribunale, anziché trarre le neces sarie conclusioni, ha ritenuto di decidere la causa “nel merito sulla basa della ragione più liquida”, non pronunciandosi sulla legittimazione passiva d' . Controparte_2
Deve anche rilevarsi la contraddittorietà delle difese di che Controparte_2
da un lato sostiene di avere acquisito i crediti scaturiti dai finanziamenti e dall'altro di essere priva di legittimazione con riferimento alle domande di Parte_4
domande che attengono ai medesimi rapporti, atteso che l'attrice chiede che si
[...]
accerti la nullità dei finanziamenti e con ciò l'insussistenza dei debiti.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 3 del d.l. n. 99/17, comma 1 lett. b) dispone che i
“… I debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o
obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla
prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni
subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse…”) rimangono esclusi dall'aggregato della cessione (il contratto di cessione, dando attuazione alla previsione normativa, al punto 3.1.4, lett. b, ribadisce che restano esclusi dalla cessione e, pertanto, “non fanno né faranno parte dell'insieme aggregato e non Con sono né potranno essere acquisite (né trasferite a) , le attività escluse e le
passività escluse e, tra queste ultime, …iv) i debiti, le responsabilità (e relativi
effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni
di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle
banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle
banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”).
Quando l'operazione è unitaria ovvero vi è collegamento negoziale tra concessione del credito e acquisti azionari, i rapporti hanno la stessa sorte e sono sottratti alla cessione.
9 In altre parole, quando il rapporto di finanziamento è collegato all'acquisto azionario, la complessiva operazione economica rimane, in forza dell'art. 3 del d.l.
n. 99/17, comma 1 lett. b), nel patrimonio della banca in l.c.a. che l'ha posta in essere.
Dunque, per la parte servita ad acquistare azioni della banca (Euro 500.000), il rapporto di finanziamento è senz'altro rimasto nella titolarità di Controparte_1
in l.c.a.
[...]
rimane però legittimata al giudizio, atteso che Controparte_2 Parte_4
ha chiesto che si dichiari che nulla è da essa dovuto “in forza di tale Parte_4
contratto”. Tale domanda non distingue il debito restitutorio, che sarebbe sorto dalla parte di finanziamento servito per acquistare le azioni, dal debito restitutorio sorto dalla parte di finanziamento utilizzato dalla cliente per proprie finalità.
Quest'ultimo debito, o meglio il correlato credito, era senz'altro cedibile ed è stato acquistato da che è perciò legittimata passiva rispetto alla Controparte_2
pretesa dell'attrice di essere liberata dall'intera obbligazione restitutoria.
2. Con il primo motivo di impugnazione incidentale, Controparte_1
sostiene che le domande di accertamento sarebbero improcedibili ai
[...]
sensi dell'art. 83, 3° co., t.u.b., per il quale “[..] contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguite alcuna azione [..]”.
La tesi non è condivisibile.
2.1. L'art. 83, 3° co., t.u.b. dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 l. fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro.
10 Non vi sarebbe, infatti, giustificazione a che le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano esercitabili, per quanto davanti al tribunale (v. ultima parte dello stesso 3° co. dell'art. 83, secondo cui “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”), mentre le azioni che né riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente né derivano dalla procedura concorsuale non possano venire esercitate davanti all'autorità giudiziaria.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta d'immunità giudiziaria, si porrebbe in palese contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, 1° co., della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a procedure concorsuali;
dall'altro, verrebbe precluso, a chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti) e, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Si evidenzia, infatti, che il testo unico bancario non prevede la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse da pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente all'art. 86 la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), nonché l'eventuale giudizio di opposizione (art. 87).
11 La conseguenza, a dir poco paradossale, sarebbe che, colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico, senza che da tale accertamento ne discenda un credito restitutorio o risarcitorio, non potrebbe esercitare il proprio diritto.
Deve perciò affermarsi che la domanda di accertamento negativo di un debito,
proposta nei confronti di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
è procedibile, in quanto inidonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo.
2.2. E' da escludere che l'accertamento negativo, richiesto dall'attrice, presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. della cliente andrebbe a compensare, secondo la prospettazione delle appellate, il debito di
[...]
, che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare. Parte_1
Il venire meno del debito restitutorio dell'attrice è conseguenza della nullità non del solo contratto di finanziamento ma, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione. Travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento è da considerarsi mai utilizzato, con la conseguenza:
1. che non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo alla cliente relativamente a quella parte di finanziamento impiegata per acquistare le azioni;
2. che le azioni, apparentemente acquistate dalla correntista, sono rimaste nella titolarità della banca.
Solo in senso atecnico potrebbe perciò discorrersi di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
3. Le appellanti incidentali affermano che l'art. 2358 c.c. non potrebbe trovare applicazione.
Occorre al contrario affermare che l'art. 2358 c.c., il quale fa divieto alle società di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni, trovi applicazione anche alle società cooperative (e quindi alle banche popolari, quale era
Contr all'epoca , che rappresentano una delle forme con cui, ai sensi dell'art. 28
12 t.u.b., le società cooperative possono esercitare l'attività bancaria), in forza del richiamo dell'art. 2519, 1° co., c.c.
Non vi sono, infatti, ragioni d'incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358 c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale, sottesa al divieto suddetto, permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa.
In altre parole, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è
incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità. Il
divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Neppure è sostenibile che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determina la nullità
dei contratti di credito, finalizzati all'acquisto di titoli della banca.
Con il d.lgs. n. 142/2008, che ha attuato la direttiva comunitaria 2006/68/CE e novellato l'art. 2358 c.c., il divieto del primo comma dell'articolo non è più assoluto. Tuttavia, le eccezioni sono puntualmente disciplinate. La necessità di salvaguardia del patrimonio sociale impone che la concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni della società sia deliberata dall'assemblea e sia altresì giustificata da specifiche esigenze imprenditoriali che gli amministratori hanno l'onere di illustrare all'assemblea. Dunque, il divieto può essere superato solo alle
13 condizioni specificamente indicate nei commi successivi al primo, ossia a seguito di autorizzazione dell'assemblea straordinaria adottata sulla base di una dettagliata relazione depositata dagli amministratori prima dell'adunanza e per importi che complessivamente devono attenersi entro il limite degli utili distribuibili e delle risorse disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con contestuale iscrizione al passivo del bilancio di una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite.
In assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., comma 2° e ss., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante e delle obbligazioni convertibili in azioni, e ciò a prescindere dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di mai ebbe ad CP_7
autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
4. A differenza di quanto affermato dal Tribunale di Venezia, l'esistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti (il primo nel limite di Euro 350.000, il secondo nell'importo di Euro 150.000) e l'acquisto delle azioni è pienamente provata.
E' necessario precisare che è irrilevante che l'iniziativa sia stata assunta dalla cliente oppure dalla banca (circostanza sulla quale si è fermata l'attenzione del
Tribunale), essendo sufficiente che la banca fosse a conoscenza e abbia acconsentito a che il denaro prestato fosse, in parte, utilizzato per acquistare di proprie azioni.
Il primo contratto è stato un'apertura di credito di Euro 1.200.000, conclusa il 3
luglio 2014. Il giorno successivo, 4 luglio 2014, la cliente sottoscriveva il
14 “preordine” di acquisto di azioni per il controvalore di Euro 350.000 (doc. 3 fasc. di primo grado dell'attrice), che fu addebitato in conto il successivo 27 agosto 2014.
Come evidenzia l'appellante, senza il finanziamento suddetto, non vi sarebbe stata in conto la provvista necessaria per l'acquisto azionario (il saldo del c/c era appena di Euro 506,81: v. doc. 4 fasc. primo grado dell'attrice).
E' perciò errata l'affermazione del Tribunale secondo cui il conto “coinvolgeva anche altre somme, peraltro ingenti, di altra provenienza, e per importi ampiamente sufficiente ad acquistare i titoli di cui si duole parte attrice”. E' vero infatti che sul conto corrente pervenne il 3 luglio 2014 un bonifico del socio Per_1
di Euro 1.500.000, ma tale importo di denaro venne il 4 luglio 2014
[...]
bonificato a Elg Steel s.p.a. a titolo di “finanziamento soci”. Il 5 agosto 2014 venne bonificato a Elg Steel s.p.a. l'ulteriore somma di Euro 1.000.000, la cui provvista era data dall'apertura di credito, sicché trova piena conferma che: 1.
[...]
aveva necessità del denaro per finanziare altra società;
2. senza il Parte_4
credito della banca, non le sarebbe stato possibile acquistare le azioni: operazione che comportò l'addebito, il 28 agosto 2014, del prezzo delle azioni, pari ad Euro
350.000, su un conto dal saldo già in negativo per un milione di euro.
L'affidamento in c/c del 29 settembre 2014, di Euro 150.000, fu interamente impiegato per acquistare azioni della banca (v. preordine doc. 6 fasc. attrice). Anche
in questo caso, concessione del credito e operazione d'investimento furono contestuali.
Dalle testimonianze assunte si ricava che la banca era pienamente consapevole dell'impiego dei finanziamenti.
già responsabile della filiale di Brescia di Tes_1 CP_1 Controparte_1
e ora dipendente di , ha dichiarato: “… questa [la cliente] chiese un Controparte_2
finanziamento credo di oltre un milione di euro, gli organi deliberanti decisero di
concederlo; contestualmente venne anche proposta la acquisizione della qualità di
Par socia o l'incremento della partecipazione, non ricordo se fosse già socia;
non è
15 vero che il denaro sarebbe stato fornito dalla banca. Non venne incrementato il finanziamento allo scopo specifico di permettere l'acquisto azionario, venne dato il
Par finanziamento come richiesto;
chiedemmo inoltre se intendeva divenire socia, o acquistare azioni, e dissero di sì”; “dicemmo che il titolo non era quotato, vi era il mercato secondario e in tale ambito i titoli avrebbero potuto essere scambiati;
inoltre c'era il fondo acquisto azioni proprie che funzionava da valvola di compensazione [..]”; “ricordo che dopo il primo finanziamento ne fu chiesto un
altro; non ricordo le epoche esatte del primo e del secondo, non ricordo che vi siano stati due finanziamenti così vicini come mi viene prospettato”.
, già “gestore imprese” della filiale di Brescia di Controparte_8 Controparte_1
e ora dipendente di , ha dichiarato: “In fase iniziale non fu
[...] Controparte_2
Par dato nessun finanziamento, noi prospettammo la nostra ricerca di nuovi soci, era già cliente o comunque lo erano delle società della famiglia;
nell'ambito Per_1
dei contratti noi facemmo questa presentazione;
mi sembra di ricordare che a
Par questo punto venne acquistata una prima tranche di azioni da parte di , non ricordo l'entità; non ricordo le date. Poi è partito il discorso affidamenti, avevano necessità di avere finanziamenti per rifornire le altre società del gruppo, e anche il
discorso di ulteriore acquisto azionario. Acquisto azionario e finanziamento erano operazioni staccate;
in questa fase venne prima l'acquisto azionario”. Allorché al testimone è stato mostrato che la richiesta di finanziamento precedeva il preordine di acquisto delle azioni, egli ha dichiarato: “probabilmente era una operazione che serviva sia a loro sia alla banca”; “mi sembra che avessero bisogno di un finanziamento di un milione di euro circa”; “ricordo che gli acquisti azionari vennero fatti in due o tre tranches, la principale era quella nel periodo del finanziamento di cui ho detto, che mi si dice essere stato di 1.200.000”, “non ricordo che ci fosse stato dopo quel finanziamento un altro più piccolo”.
Si desume dalle dichiarazioni suddette che era Controparte_1
interessata a che la cliente acquistasse azioni della banca e che era consapevole che
16 gli acquisti sarebbero stati compiuti con il denaro messo a disposizione dalla banca stessa.
Invero, malgrado la reticenza dei due testimoni (le cui deposizioni sono caratterizzate da molti “non ricordo”, incompatibili con il ruolo svolto), ben si comprende che fu la banca a sollecitare l'acquisto delle azioni (come si è visto e come è stato ricordato dagli stessi testimoni, aveva Parte_4
necessità del denaro per altre finalità) e che l'operazione “serviva sia a loro sia alla banca” (come dichiarato da ). CP_8
Dunque, può anche dirsi – come ha affermato il Tribunale – che non vi sia prova
Par che “il personale della banca avrebbe indotto ai due acquisti azionari, allettandola con la prospettazione di finanziamenti di importo anche superiore”, ma ciò non toglie – ed anche ciò era stato rilevato dal Tribunale – che furono i funzionari della banca “a sollecitare l'acquisto di azioni”, con piena consapevolezza che allo scopo sarebbe stato impiegato il denaro delle aperture di credito.
Tanto basta per integrare la violazione dell'art. 2358 c.c., dovendosi evidenziare che la norma fa divieto di accordare, direttamente o indirettamente, prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, e ciò a prescindere dal fatto che l'iniziativa sia stata assunta dalla banca o dal cliente.
5. Le appellate incidentali sostengono che la violazione dell'art. 2358 c.c. non determinerebbe la nullità dei contratti di investimento, finanziati con denaro messo a disposizione dalla banca.
Devi al contrario affermarsi, conformemente alla costante giurisprudenza non solo di questa Corte di Appello, ma anche della Suprema Corte di Cassazione, che, in assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., comma 2° e ss., il divieto permane efficace e comporta, ai sensi dell'art. 1418, 1° co., c.c., la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle operazioni di sottoscrizione o acquisto delle azioni della banca finanziante, e ciò a prescindere
17 dalla diversa questione circa l'eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori. In tal senso, si veda Cass. civ., ord., 6 ottobre 2023, n. 28148: “In
tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n.
142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea
straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli
amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assiste nza
finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del
patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado
elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche
dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il
collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso”.
Né potrebbe dirsi che la nullità pregiudica quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c. è diretto a proteggere.
Si osserva, in proposito, che il pregiudizio non consegue alla nullità, causata dalla violazione del divieto in esame, bensì dai finanziamenti che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie. La nullità rappresenta, pertanto, la sanzione di una condotta illegittima.
Si è già detto che, nel caso di specie, è certo che l'assemblea dei soci di CP_7
mai ebbe ad autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori di Controparte_1
violazione dell'art. 2358 c.c.
Deve perciò concludersi che l'attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 2358 c.c. (comportante il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale
18 sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società) è nulla per violazione della norma imperativa.
Ciò comporta, a sua volta, in ragione del collegamento negoziale, la nullità dell'operazione unitariamente considerata, ovvero dei finanziamenti (nella specie, per l'importo complessivo di Euro 500.000) e dei correlati acquisti di azioni della banca finanziante.
6. In conclusione, l'appello principale dev'essere parzialmente accolto,
accertandosi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, non dovuta,
limitatamente alla quota capitale di Euro 350.000, la restituzione del credito concesso con il contratto di apertura di credito in c/c concluso il 3 luglio 2014 e non dovuta, per l'intero importo di Euro 150.000, la restituzione del credito concesso con il contratto di apertura di credito in c/c del 29 settembre 2014.
7. Le spese processuali del giudizio di appello sono per un terzo compensate, atteso il solo parziale accoglimento delle domande della correntista, e seguono per la parte rimanente la soccombenza.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore comprese tra 260.001-520.000 euro, attesa la modesta complessità del giudizio, ed escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo alle appellanti incidentali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 842/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da (appellanti) nei Controparte_1
confronti di (appellata e appellante Controparte_1
19 incidentale) e di (appellata e appellante incidentale), ogni Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertato il collegamento negoziale tra le aperture di credito dedotte in causa e gli acquisti di azioni di Controparte_1
ed accertata la violazione del divieto dell'art. 2358 c.c., dichiara non dovuta, limitatamente alla quota capitale di Euro 350.000, la restituzione del credito concesso con il contratto di apertura di credito in c/c concluso il 3 luglio 2014 e non dovuta, per l'intero importo di Euro 150.000, la restituzione del credito concesso con il contratto di apertura di credito in c/c concluso il 29 settembre 2014;
2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta interamente gli appelli incidentali;
3) condanna le appellate, in solido tra loro, a rifondere all'appellante principale due terzi delle spese processuali, che liquida per l'intero, in relazione al primo grado di giudizio, in complessivi Euro 10.500,00 per compensi ed in
Euro 2.428,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e che liquida per l'intero, in relazione al secondo grado di giudizio, in complessivi Euro 12.000,00 per compensi ed in Euro 3.642,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa il rimanente terzo;
le spese sono distratte a favore dell'avv. Sergio Calvetti, dichiaratosi antistatario;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alle appellanti incidentali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 7 marzo 2025.
20 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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