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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 788/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , elettiv.te Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Via Stesicoro 12, San Cataldo (CL), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_2
Roma 61, Capo d'Orlando (ME), presso lo studio dell'Avv. Francesco Cacciola che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
), (c.f. ), CodiceFiscale_4 CP_4 CodiceFiscale_5 elettiv.te domiciliati in Via Trento 11, San Cataldo (CL), presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emma che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: proprietà (appello avverso la sentenza n. 629/23 R.S. del
Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 629/23 R.S. con la quale il
[...]
Tribunale di Patti, nel giudizio proposto da nei confronti CP_1 dell'odierno appellante e di e , quali eredi di CP_4 CP_3 Controparte_2
, ha così statuito: “Dichiara essere intervenuto tra le parti Persona_1
l'accordo transattivo secondo il quale la porzione immobiliare, composta da una superfice di 7,80 mq (3,90x2,00) ed dal vano scala di 2,90 mq (1,90x1,10) +
(0,90x0,90) in corrispondenza del terzo piano, identificati in catasto al foglio di mappa 1, part. 81 sub. 11, indicati in atti quali beni comuni non censibili, dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via S. Calogero, va ceduta con le relative costruzioni soprastanti, in proprietà esclusiva a , verso Parte_1 la corresponsione da parte di quest'ultimo a , dell'importo CP_1 onnicomprensivo di € 28.000,00, facendo salve le ulteriori spese di registrazione
e di eventuali adeguamenti strutturali dell'immobile che graveranno sul proprietario divenuto esclusivo;
Compensa ex art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile le spese di lite tra tutte le parti in causa, sulle quali pone definitivamente in parti uguali le spese di ctu”. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Patti i fratelli CP_1 Pt_1
e Giuseppe, poi deceduto nelle more del giudizio di primo grado,
[...] lamentando che il fratello , odierno appellante, aveva realizzato Parte_1 una costruzione sul terrazzo condominiale sito al terzo piano del fabbricato in
Capo d'Orlando, Via San Calogero, impedendone così il pari uso agli altri comproprietari e cagionando altresì, con i lavori eseguiti, danni all'appartamento sottostante di sua proprietà. aveva quindi chiesto che venisse CP_1 accertata la natura condominiale del terrazzino in questione, con condanna del fratello a demolire il manufatto abusivamente realizzato e a Parte_1 risarcire i danni da lui subiti per il mancato uso del terrazzo e per le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento sottostante di proprietà dell'attore.
Con il primo motivo di appello ha eccepito la nullità Parte_1 della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure erroneamente ritenuto intervenuta tra le parti una transazione novativa
2 senza considerare che all'udienza del 3 aprile 2012 il Giudice istruttore aveva proposto alle parti una bozza di accordo che le parti avevano accettato, riservandosi tuttavia di precisarlo o modificarlo in sede di conciliazione;
da ciò derivava che l'adesione delle parti alle condizioni di massima (così definite dallo stesso giudice istruttore) indicate nel verbale di udienza non costituiva certamente una transazione. ha chiesto, pertanto, dichiararsi nulla la sentenza Parte_1 impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha chiesto, inoltre, accertarsi che con atto in Notar del 31 agosto 1998 le parti in causa avevano attribuito Per_2 concordemente all'appellante l'intero terzo piano del fabbricato in Via S.
Calogero da lui posseduto pacificamente sin dal 1995, con conseguente rigetto delle domande svolte in primo grado dal fratello . CP_1
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'appello, avendo CP_1 correttamente il giudice di prime cure preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, ha insistito nell'accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Si sono costituiti anche e Controparte_2 CP_3 [...]
, eredi di , associandosi alle domande e difese svolte CP_5 Persona_1 dall'appellante ; hanno escluso che la bozza di accordo Parte_2 proposta dal Giudice istruttore all'udienza del 3 aprile 2012 potesse costituire una transazione novativa, tenuto anche conto che in tale accordo non era stata in alcun modo considerata la posizione di , comproprietario del terrazzino Controparte_6 in questione.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati.
L'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. è fondata.
Nel caso di specie, all'udienza del 3 aprile 2012 il G.I. proponeva una bozza di accordo che prevede(va) la cessione al sig. della porzione di Parte_1 terrazzo e scale in contestazione, con la relativa costruzione soprastante, verso la corresponsione di € 28.000,00 all'attore omnicomprensivi, fatte salve le ulteriori spese di registrazione e di eventuali adeguamenti strutturali dell'immobile che
3 graveranno sul proprietario, divenuto esclusivo. Nel verbale si dava atto che le parti, comparse all'udienza, aderivano all'accordo; i procuratori chiedevano un rinvio per la formalizzazione del verbale di conciliazione. Le parti conferivano quindi ai rispettivi procuratori espressa procura a conciliare la lite, anche mediante cessione e, rispettivamente, acquisto del bene in contestazione, alle condizioni di massima sopra specificate che i suddetti procuratori potranno ulteriormente specificare e/o sostituire in sede di conciliazione (v. verbale del 3 aprile 2012).
Il Giudizio proseguiva poi per oltre dieci anni senza che le parti sottoscrivessero alcun ulteriore verbale o scrittura;
lo stesso procuratore dell'appellato nelle udienze successive al 3 aprile 2012 chiedeva svariati rinvii per il perfezionamento della transazione conciliativa sulla base della puntuazione effettuata all'udienza del giorno 3 aprile 2012 (verbale ud. 3 luglio 2012) o per consentire ai tecnici incaricati dalle parti di perfezionare la transazione conciliativa (verbale 12 aprile 2013, 6 luglio 2015).
In sede di precisazione delle conclusioni, infine, il procuratore di CP_1 così verbalizzava: “a) in via preliminare chiede che il giudice adotti ogni provvedimento di legge connesso e conseguente all'accordo raggiunto dalle parti giusta il verbale di udienza del 3.4.2012; b) in subordine, ove il giudice ritenga non efficace o vincolante il suddetto accordo, si insiste per l'accoglimento di tutte le domande, le eccezioni e le difese in tutti i vari atti e verbali di causa, segnatamente nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie, con vittoria di spese e compensi”.
e gli eredi di , al contrario, Parte_1 Persona_1 ribadendo che non era stato raggiunto alcun accordo tra le parti, insistevano nelle difese svolte in atti.
Il Tribunale di Patti, dopo aver affermato che tra le parti era intervenuta una transazione novativa, ha ritenuto dover accertarsi, anche in assenza del verbale di conciliazione, l'esistenza dell'accordo transattivo, con un valido titolo che possa essere trascritto.
La S.C. ha affermato che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una
4 domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda (Cass. Civ. Sez. 3,
6 luglio 2023 n. 19214), cioè ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti (Cass. Civ. Sez. 6, 3 luglio 2019 n. 17897).
Nel caso in esame, il Tribunale ha adottato una decisione non conforme alle richieste delle parti e comunque non pertinente rispetto alle vicende della causa.
Dalla lettura del verbale di udienza del 3 aprile 2012 appare evidente che in quella sede non venne conclusa alcuna conciliazione o transazione tra le parti avendo le stesse, dopo aver dichiarato di aderire all'accordo, conferito procura ai rispettivi difensori affinché conciliassero la lite anche a condizioni parzialmente diverse da quelle di massima indicate dal Giudice, potendo i procuratori specificarle o modificarle ulteriormente in sede di conciliazione.
Il giudizio è, infatti, proseguito per oltre dieci anni senza la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 185 c.p.c., conciliazione per la quale sarebbe stato necessario redigere apposito processo verbale costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 185, 3° comma, c.p.c. con conseguente estinzione del giudizio.
Non può neanche ritenersi che le parti abbiano stipulato una transazione novativa, comportando comunque la stessa la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. Sez. 2, 17 febbraio 2017 n. 4257 secondo cui l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti).
Ha errato, quindi, il giudice di primo grado a ritenere, per un verso, l'esistenza di una transazione novativa stipulata dalle parti nel corso del giudizio posto che, come detto, nel verbale di udienza del 3 aprile 2012 erano state accettate dalle parti le condizioni di massima dell'accordo con riserva di eventualmente modificarle o precisarle e, per altro verso, a recepire con la sentenza pronunciata il
5 contenuto di tali condizioni piuttosto che, coerentemente con la qualificazione di tale accordo come una transazione novativa, dichiarare cessata la materia del contendere.
Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di gravame deve essere accolto con conseguente declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
, costituendosi, ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello CP_1 insistendo tuttavia in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame proposto dal fratello , nelle domande svolte nel giudizio di Parte_1 primo grado (accertamento della natura condominiale dell'area in contestazione sita al terzo piano dell'edificio in Via Calogero con condanna di Parte_1
alla demolizione delle opere realizzate sulla predetta area, ripristino dello
[...] stato dei luoghi e risarcimento dei danni cagionati all'immobile al secondo piano di proprietà del fratello ). CP_1
Occorre, quindi, esaminare tali domande, rilevando incidentalmente che, essendo stata accolta dal Tribunale la domanda principale svolta da CP_1
(esistenza di un accordo stipulato dalle parti nel corso del giudizio), lo stesso non aveva l'onere di proporre appello incidentale affinché venissero esaminate le domande subordinate incompatibili con la prima (Cass. Civ. Sez. 3, 4 aprile 2017
n. 8674).
Le domande svolte dall'appellato sono parzialmente fondate e CP_1 devono essere accolte nei limiti indicati.
Con atto di divisione in Notar del 31 agosto 1998, i tre fratelli , Per_2 CP_1
Giuseppe, e , premesso di essere comproprietari di CP_1 Parte_1 numerosi immobili siti nel Comune di Capo d'Orlando, avevano proceduto alla divisione tra loro del compendio immobiliare. A Parte_1 venivano attribuiti due vani sottotetto adibiti a deposito con una superficie di circa
23 mq l'uno, siti al terzo piano del fabbricato in Via S. Calogero (fg. 1 part. 81 sub. 9 e sub. 10); in particolare il sub. 9 veniva descritto come confinante con vano scale e terrazzo ed il sub. 10 confinante con vano scale con terrazzo condominiale. Anche dalla planimetria catastale (allegato D della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio) risulta che il vano scala ed il terrazzo al terzo piano venivano indicati come beni comuni non censibili.
6 L'indicazione del lastrico posto al terzo piano come terrazzo condominiale esclude che possa attribuirsi la proprietà esclusiva di tale area all'appellante, ancorché quest'ultimo sia proprietario di entrambi i vani deposito siti al terzo piano del fabbricato;
come noto, l'art. 1117 c.c. comprende, tra le parti comuni dell'edificio, anche i tetti e i lastrici solari e le scale, salvo che non risulti il contrario dai titoli costituitivi del condominio.
A nulla vale la circostanza, dedotta dall'appellante e confermata anche dagli appellati eredi di , secondo cui la modifica dello stato dei luoghi, Persona_1 con accorpamento del terrazzino originariamente esistente ai locali deposito siti al terzo piano, era stata realizzata ancor prima della divisione del 1998 in Notar
, come dimostrerebbe anche la relazione tecnica redatta in data 30 maggio Per_2
1996 su incarico dei tre fratelli dal geom. ; né può condividersi la CP_1 Per_3 tesi prospettata dall'appellante secondo cui il terrazzino in questione dovrebbe considerarsi pertinenza dei vani deposito siti al terzo piano, essendo sempre stato destinato a tale funzione.
La stipula dell'atto di divisione del 31 agosto 1998 con il riconoscimento espresso da parte di tutti i contraenti, ed in particolar modo dell'odierno appellante, della natura condominiale del terrazzino posto al terzo piano del fabbricato in Via S. Calogero non può che ritenersi atto idoneo, per un verso, ad escludere la natura pertinenziale del bene in questione e, per altro verso, ai sensi degli artt. 1165 c.c. e 2944 c.c., ad interrompere il decorso del tempo per l'eventuale usucapione del bene da parte dell'appellante.
Accertata la natura comune del lastrico, l'appellante deve essere condannato al ripristino dello stato dei luoghi, con demolizione del manufatto realizzato sul terrazzino, al fine di consentire il pari uso dell'area agli altri comproprietari ex art. 1102 c.c.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande risarcitorie formulate da;
quest'ultimo ha chiesto la condanna del fratello CP_1 Pt_1 al risarcimento dei danni da lui subiti a causa sia del mancato godimento
[...] del terrazzino in contestazione, avendone l'appellante inibito l'uso agli altri comproprietari, sia delle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di sua
7 proprietà sito al secondo piano, a seguito dei lavori eseguiti da Parte_1
al terzo piano.
[...]
Le domande sono rimaste assolutamente sfornite di prova.
In ordine al risarcimento dei danni derivanti dal mancato uso del bene comune, si rileva che secondo il più recente orientamento della S.C., nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa" (Cass. Civ. Sez. 3, 25 maggio 2021 n. 14268); nel caso in esame, peraltro, deve rilevarsi che il terrazzino in esame è di modestissime dimensioni (7,80 mq) né ha dimostrato l'utilizzo che avrebbe potuto CP_1 fare di tale terrazzino o il vantaggio patrimoniale che avrebbe ricavato dall'uso dello stesso o che ha tratto il fratello . Parte_1
Anche la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni asseritamente verificatisi nell'immobile sito al secondo piano del fabbricato di Via S. Calogero, sottostante al terrazzino nel quale erano state realizzate le opere abusive dall'odierno appellante, non può trovare accoglimento.
non ha fornito alcuna prova dei danneggiamenti provocati CP_1 all'appartamento del secondo piano dai lavori eseguiti dal fratello Pt_1 sul lastrico condominiale, non allegando documentazione fotografica
[...] raffigurante lo stato dell'appartamento danneggiato o eventuali fatture comprovanti i costi affrontati per la riparazione dell'immobile. Irrilevante ai fini della decisione deve poi ritenersi la prova testimoniale articolata da CP_1 con la teste conduttrice dell'immobile asseritamente Testimone_1 danneggiato, trattandosi di circostanza troppo generica, assolutamente inidonea ad accertare la tipologia, l'eziologia nonché l'entità dei danni.
Considerato l'esito complessivo della lite, la parziale soccombenza reciproca delle parti, visto l'art. 92, 2° comma, c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio devono interamente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 629/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede:
8 accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la nullità della sentenza impugnata;
in parziale accoglimento delle domande svolte da , condanna CP_1
l'appellante alla demolizione del manufatto realizzato sul terrazzino condominiale al terzo piano del fabbricato sito nel Comune di Capo d'Orlando, Via S. Calogero, ripristinando lo stato dei luoghi;
rigetta le domande risarcitorie formulate da CP_1 compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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