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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa TE AX ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 28.2.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Natale Maria Sala attrice nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giulio Antonio Tagliabue convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, la ha citato in giudizio avanti questo Parte_1 Tribunale la affinché fosse condannata al risarcimento dei danni, pari ad euro Controparte_1 20.616,96, derivanti dal ritardo nella consegna di un macchinario di taglio laser rispetto al termine contrattuale, che aveva comportato una modifica del tasso di interesse applicato dalla società di leasing attraverso la quale era stato acquistato il bene strumentale, salito dal tasso del 2,501% al tasso del 5,590%, con conseguente aumento del costo finale del bene passato da euro 322.908,03 ad euro 343.524,99.
Si costituiva la con comparsa 1.6.2023 chiedendo che le domande formulate Controparte_1 nei propri confronti fossero rigettate.
Venivano sottoposti all'interrogatorio formale i legali rappresentanti delle parti ed escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dalla meritano accoglimento. Parte_1 Risulta documentalmente che in data 6.12.2021 ha stipulato con la Parte_1 il contratto n. 21000134 in forza del quale quest'ultima si è obbligata a CP_1 consegnare all'attrice il macchinario “impianto taglio laser a fibra Ermaksan mod. fibermak raptor 2000 3x1,5”, completo degli accessori meglio specificati nel suddetto contratto (doc. 1 fascicolo attrice).
Risulta sempre documentalmente che il termine contrattualmente previsto per la consegna del suddetto macchinario veniva fissato dalle parti per la data del 30.5.2022, termine che veniva confermato dalla stessa anche con mail del 17.12.2021 con la quale Controparte_1 quest'ultima comunicava che “mi confermano consegna del tuo laser e magazzino per fine aprile/inizio maggio” (doc. 2 fascicolo attrice).
Risulta ancora documentalmente che in data 3.3.2022 stipulava il contratto Parte_1 di locazione finanziaria di beni strumentali n. SS 500204 con la avente ad Controparte_2 oggetto il predetto macchinario, e contestualmente concedeva il proprio benestare alla
[...] in relazione all'emissione dell'ordine di acquisto del citato impianto (doc. 3 CP_2 fascicolo attrice). In tale contratto veniva fissato quale termine ultimo per la consegna e il collaudo dell'impianto laser la data del 31.8.2022.
Risulta, sempre documentalmente che il macchinario, di produzione turca, partiva da Istanbul in data 22.8.2022 e arrivava presso in data 30.8.2022 (doc. 2-3-4 fascicolo Parte_1 convenuta).
Sia il legale rappresentante dell'attrice, signor che quello della convenuta, Persona_1 signora , hanno confermato nel corso del loro interrogatorio formale che il CP_3 macchinario era stato montato tra il 30 agosto e il 29 settembre 2022 e che il collaudo era stato sottoscritto in data 29.9.2022 al termine delle operazioni di collaudo (doc. 5 fascicolo attrice).
Seguiva l'inoltro da parte della convenuta della documentazione relativa al collaudo del macchinario alla società di leasing (doc. 6 fascicolo convenuta), che provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla come da fattura emessa in data 31.8.2022 Controparte_1 (doc. 5 fascicolo convenuta), senza sollevare alcuna contestazione.
Le condizioni generali del contratto di acquisto sottoscritte dalla convenuta prevedono alla clausola n. 7 quanto segue: il termine di consegna e quello di collaudo indicati nell'ordine si intendono essenziale nei confronti del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.. La decorrenza dell'uno o dell'altro termine, senza che si siano verificati i rispettivi adempimenti previsti, determinerà la risoluzione automatica di diritto del contratto di compravendita, senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte della Concedente. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a restituire alla Concedente, entro 8 giorni dalla richiesta scritta della medesima, gli eventuali acconti percepiti, oltre agli interessi calcolati al tasso …..Sarà esclusiva ed insindacabile facoltà della Concedente dichiarare non risolto il contratto di compravendita, prorogando il termine di consegna e/o collaudo dei Beni dandone comunicazione scritta al Fornitore” (doc. 7 fascicolo convenuta).
La società di leasing, pur non essendo stato rispettato il termine contrattualmente previsto per il collaudo, non ha dato applicazione a quanto disposto dal sopra indicato articolo, non avendo esercitato il diritto di dichiarare risolto il contratto e non avendo neppure comunicato alla convenuta di voler prorogare il termine.
Ciò posto, l'attrice, a causa del mancato collaudo del bene entro la data del 31.8.2022, è stata costretta a richiedere la proroga del termine dal 31.8.2022 al 30.9.2022, che veniva concesso dalla società di leasing previa modifica del tasso di interesse dal 2,501% al 5,590%, con conseguente incremento del corrispettivo finale da versare da euro 322.908,03 ad euro 343.524,99, oltre IVA (doc. 6 fascicolo attrice).
Tale circostanza veniva comunicata telefonicamente in data 18/19.10.2022 dal signor Per_1 alla signora , la quale, come dalla stessa confermato in sede di
[...] CP_3 interrogatorio formale, si attivava a richiedere un preventivo ad un broker di fiducia al fine di verificare la possibilità di stipulare un contratto di leasing a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle applicate dalla SG Leasing S.p.A.. Preventivi che in data 19.10.2022 venivano inviati dalla signora al signor (doc. 11-12 fascicolo attrice), ma non CP_3 Persona_1 accettati dall'attrice per non perdere gli inventivi fiscali e le agevolazioni previste dalla Legge Sabatini (doc. 15-16-17 fascicolo attrice), come confermato anche dalla teste
[...]
. Tes_1
Anche il teste , collaboratore della , ha riferito che era Testimone_2 Controparte_4 intervenuto un patto aggiuntivo al contratto tra l'attrice e la con il quale Controparte_2 veniva prorogato il termine di consegna e di collaudo dal 31.8.2022 al 30.9.2022 e venivano adeguate le condizioni economiche contrattuali con l'importo aggiornato del canone di leasing fisso, precisando anche che al 18.10.2022, data di inoltro del suddetto documento, l'atto aggiuntivo, datato 29.9.2022, era ancora da sottoscrivere (v. doc. 13 fascicolo attrice).
La convenuta era stata, quindi, avvisata dall'attrice del mutamento delle condizioni economiche del contratto di leasing prima dell'effettiva stipulazione del patto aggiuntivo avente ad oggetto l'aumento del tasso degli interessi.
L'art. 3 delle condizioni generali del contratto d'acquisto prevede espressamente che “Il Fornitore prende atto che la Concedente acquista i Beni allo scopo specifico di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore, con esclusione di qualsiasi riserva di proprietà a favore del Fornitore stesso. In considerazione di ciò tutte le garanzie e le obbligazioni dovute dal Fornitore, risultanti dal Contratto di Compravendita sono dalla Concedente estese anche a favore dell'Utilizzatore al quale viene attribuita azione diretta nei confronti del Fornitore con esclusione del solo diritto di richiedere l'annullamento e/o la risoluzione del Contratto di Compravendita, ferme restando la giurisdizione e la competenza previste dal successivo Art. 12). Resta ferma in ogni caso ogni diritto spettante per legge alla Concedente, intendendosi che i reclami dell'Utilizzatore gioveranno anche alla Concedente per quanto di ragione. Il Fornitore accetta di estendere le garanzie e le obbligazioni assunte con il Contratto di Compravendita nei confronti della Concedente anche a favore dell'Utilizzatore, che è legittimato anche specificatamente a rivolgersi al Fornitore in qualunque sede e agire direttamente contro lo stesso al fine di ottenere l'eliminazione dei vizi e dei difetti dei Beni ed il riconoscimento degli eventuali danni”.
Ne consegue, quindi, alla luce di tale pattuizione, che è legittimata ad Parte_1 esercitare nei confronti di azione di risarcimento del danno per la violazione Controparte_1 delle obbligazioni previste nel contratto, tra cui vi era espressamente anche quella di effettuare il collaudo entro il 31.8.2022, termine essenziale pacificamente non rispettato dalla convenuta.
I danni subiti dalla per la variazione del tasso di interesse a seguito della Parte_1 proroga del termine dal 31.8.2022 al 30.9.2022 a causa del tardivo collaudo del bene ammontano ad euro 20.616,96 e devono essere risarciti da ai sensi dell'art. Controparte_1 1223 c.c., stante il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente.
La deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore della CP_1 della somma di euro 20.616,96, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 20.616,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 288,72 per anticipazioni e della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il G.O.T.
TE AX
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa TE AX ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 28.2.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Natale Maria Sala attrice nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giulio Antonio Tagliabue convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione sopra richiamato, la ha citato in giudizio avanti questo Parte_1 Tribunale la affinché fosse condannata al risarcimento dei danni, pari ad euro Controparte_1 20.616,96, derivanti dal ritardo nella consegna di un macchinario di taglio laser rispetto al termine contrattuale, che aveva comportato una modifica del tasso di interesse applicato dalla società di leasing attraverso la quale era stato acquistato il bene strumentale, salito dal tasso del 2,501% al tasso del 5,590%, con conseguente aumento del costo finale del bene passato da euro 322.908,03 ad euro 343.524,99.
Si costituiva la con comparsa 1.6.2023 chiedendo che le domande formulate Controparte_1 nei propri confronti fossero rigettate.
Venivano sottoposti all'interrogatorio formale i legali rappresentanti delle parti ed escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dalla meritano accoglimento. Parte_1 Risulta documentalmente che in data 6.12.2021 ha stipulato con la Parte_1 il contratto n. 21000134 in forza del quale quest'ultima si è obbligata a CP_1 consegnare all'attrice il macchinario “impianto taglio laser a fibra Ermaksan mod. fibermak raptor 2000 3x1,5”, completo degli accessori meglio specificati nel suddetto contratto (doc. 1 fascicolo attrice).
Risulta sempre documentalmente che il termine contrattualmente previsto per la consegna del suddetto macchinario veniva fissato dalle parti per la data del 30.5.2022, termine che veniva confermato dalla stessa anche con mail del 17.12.2021 con la quale Controparte_1 quest'ultima comunicava che “mi confermano consegna del tuo laser e magazzino per fine aprile/inizio maggio” (doc. 2 fascicolo attrice).
Risulta ancora documentalmente che in data 3.3.2022 stipulava il contratto Parte_1 di locazione finanziaria di beni strumentali n. SS 500204 con la avente ad Controparte_2 oggetto il predetto macchinario, e contestualmente concedeva il proprio benestare alla
[...] in relazione all'emissione dell'ordine di acquisto del citato impianto (doc. 3 CP_2 fascicolo attrice). In tale contratto veniva fissato quale termine ultimo per la consegna e il collaudo dell'impianto laser la data del 31.8.2022.
Risulta, sempre documentalmente che il macchinario, di produzione turca, partiva da Istanbul in data 22.8.2022 e arrivava presso in data 30.8.2022 (doc. 2-3-4 fascicolo Parte_1 convenuta).
Sia il legale rappresentante dell'attrice, signor che quello della convenuta, Persona_1 signora , hanno confermato nel corso del loro interrogatorio formale che il CP_3 macchinario era stato montato tra il 30 agosto e il 29 settembre 2022 e che il collaudo era stato sottoscritto in data 29.9.2022 al termine delle operazioni di collaudo (doc. 5 fascicolo attrice).
Seguiva l'inoltro da parte della convenuta della documentazione relativa al collaudo del macchinario alla società di leasing (doc. 6 fascicolo convenuta), che provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla come da fattura emessa in data 31.8.2022 Controparte_1 (doc. 5 fascicolo convenuta), senza sollevare alcuna contestazione.
Le condizioni generali del contratto di acquisto sottoscritte dalla convenuta prevedono alla clausola n. 7 quanto segue: il termine di consegna e quello di collaudo indicati nell'ordine si intendono essenziale nei confronti del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.. La decorrenza dell'uno o dell'altro termine, senza che si siano verificati i rispettivi adempimenti previsti, determinerà la risoluzione automatica di diritto del contratto di compravendita, senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte della Concedente. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a restituire alla Concedente, entro 8 giorni dalla richiesta scritta della medesima, gli eventuali acconti percepiti, oltre agli interessi calcolati al tasso …..Sarà esclusiva ed insindacabile facoltà della Concedente dichiarare non risolto il contratto di compravendita, prorogando il termine di consegna e/o collaudo dei Beni dandone comunicazione scritta al Fornitore” (doc. 7 fascicolo convenuta).
La società di leasing, pur non essendo stato rispettato il termine contrattualmente previsto per il collaudo, non ha dato applicazione a quanto disposto dal sopra indicato articolo, non avendo esercitato il diritto di dichiarare risolto il contratto e non avendo neppure comunicato alla convenuta di voler prorogare il termine.
Ciò posto, l'attrice, a causa del mancato collaudo del bene entro la data del 31.8.2022, è stata costretta a richiedere la proroga del termine dal 31.8.2022 al 30.9.2022, che veniva concesso dalla società di leasing previa modifica del tasso di interesse dal 2,501% al 5,590%, con conseguente incremento del corrispettivo finale da versare da euro 322.908,03 ad euro 343.524,99, oltre IVA (doc. 6 fascicolo attrice).
Tale circostanza veniva comunicata telefonicamente in data 18/19.10.2022 dal signor Per_1 alla signora , la quale, come dalla stessa confermato in sede di
[...] CP_3 interrogatorio formale, si attivava a richiedere un preventivo ad un broker di fiducia al fine di verificare la possibilità di stipulare un contratto di leasing a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle applicate dalla SG Leasing S.p.A.. Preventivi che in data 19.10.2022 venivano inviati dalla signora al signor (doc. 11-12 fascicolo attrice), ma non CP_3 Persona_1 accettati dall'attrice per non perdere gli inventivi fiscali e le agevolazioni previste dalla Legge Sabatini (doc. 15-16-17 fascicolo attrice), come confermato anche dalla teste
[...]
. Tes_1
Anche il teste , collaboratore della , ha riferito che era Testimone_2 Controparte_4 intervenuto un patto aggiuntivo al contratto tra l'attrice e la con il quale Controparte_2 veniva prorogato il termine di consegna e di collaudo dal 31.8.2022 al 30.9.2022 e venivano adeguate le condizioni economiche contrattuali con l'importo aggiornato del canone di leasing fisso, precisando anche che al 18.10.2022, data di inoltro del suddetto documento, l'atto aggiuntivo, datato 29.9.2022, era ancora da sottoscrivere (v. doc. 13 fascicolo attrice).
La convenuta era stata, quindi, avvisata dall'attrice del mutamento delle condizioni economiche del contratto di leasing prima dell'effettiva stipulazione del patto aggiuntivo avente ad oggetto l'aumento del tasso degli interessi.
L'art. 3 delle condizioni generali del contratto d'acquisto prevede espressamente che “Il Fornitore prende atto che la Concedente acquista i Beni allo scopo specifico di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore, con esclusione di qualsiasi riserva di proprietà a favore del Fornitore stesso. In considerazione di ciò tutte le garanzie e le obbligazioni dovute dal Fornitore, risultanti dal Contratto di Compravendita sono dalla Concedente estese anche a favore dell'Utilizzatore al quale viene attribuita azione diretta nei confronti del Fornitore con esclusione del solo diritto di richiedere l'annullamento e/o la risoluzione del Contratto di Compravendita, ferme restando la giurisdizione e la competenza previste dal successivo Art. 12). Resta ferma in ogni caso ogni diritto spettante per legge alla Concedente, intendendosi che i reclami dell'Utilizzatore gioveranno anche alla Concedente per quanto di ragione. Il Fornitore accetta di estendere le garanzie e le obbligazioni assunte con il Contratto di Compravendita nei confronti della Concedente anche a favore dell'Utilizzatore, che è legittimato anche specificatamente a rivolgersi al Fornitore in qualunque sede e agire direttamente contro lo stesso al fine di ottenere l'eliminazione dei vizi e dei difetti dei Beni ed il riconoscimento degli eventuali danni”.
Ne consegue, quindi, alla luce di tale pattuizione, che è legittimata ad Parte_1 esercitare nei confronti di azione di risarcimento del danno per la violazione Controparte_1 delle obbligazioni previste nel contratto, tra cui vi era espressamente anche quella di effettuare il collaudo entro il 31.8.2022, termine essenziale pacificamente non rispettato dalla convenuta.
I danni subiti dalla per la variazione del tasso di interesse a seguito della Parte_1 proroga del termine dal 31.8.2022 al 30.9.2022 a causa del tardivo collaudo del bene ammontano ad euro 20.616,96 e devono essere risarciti da ai sensi dell'art. Controparte_1 1223 c.c., stante il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta contrattualmente.
La deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore della CP_1 della somma di euro 20.616,96, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 20.616,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 288,72 per anticipazioni e della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il G.O.T.
TE AX