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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1587/2022
NA VBBLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1587/2022 promossa da:
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI
MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO C.F._1 ) C/O AVV.
RIDOLFI, VIA F.LLI ROSSELLI 11 CENTO;
elettivamente domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI N. 11 44042 CENTO presso il difensore avv. RIDOLFI MARIA TERESA
ATTRICE OPPONENTE
contro
CP_2 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. VERSARI STEFANO elettivamente domiciliato in V.G. REG. N. 34 47121 FORLI' presso il difensore avv. VERSARI STEFANO;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
18.6.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. CP_2 ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo emesso in data 15.4.2022, con il quale è376/20202 RG n. 1010/2022, n.
Controparte_1 il pagamento della somma di € 25.308,16, stato intimato a a fronte del mancato pagamento delle fatture n. 154/2-2021 del 31.08.2021
di € 13.853,10, n. 155/2-2021 del 31.08.2021 di € 2.379,00, n. 168/2-2021
del 30.09.2021 di € 12.606,26, n. 169/2-2021 del 30.09.2021 di € 2.684,00,
n. 178/2-2021 del 20.10.2021 di € 841,80, n. 194/2-2021 del 30.11.2021 di
244,00 per la fornitura ed installazione di attrezzature usate€
finalizzate all'allestimento della cucina di una rosticceria. 2. IL Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, eccependo in particolare:
l'incompetenza territoriale del foro di Ravenna in favore del Foro di
Ferrara;
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
stante l'insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria;
una articolata serie di fatti di inadempimento, legati alla mancata
consegna di parte del materiale e di vizi e difetti nell'installazione
della canna fumaria, meglio descritti nell'atto di citazione.
CP_2 prendendo posizione3. Si è ritualmente costituita puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda riconvenzionale. In particolare, ha ribadito di avere consegnato tutta la merce, come dimostrato dai DDT,
ed ha sostenuto che i lamentati vizi e difetti riguardanti la canna fumaria,
relativi all'impianto elettrico ed altre opere di collegamento, non erano oggetto delle opere di installazione previste dal contratto. 4. In data 22.3.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali. In data
11.12.2023, i difensori di parte attrice hanno depositato nota di rinuncia al mandato e non risulta la costituzione di nuovi difensori. All'udienza del 18.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in
decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Ferrara. Il presente giudizio riguarda una ipotesi di pagamento del prezzo di un contratto di vendita sicché, come già osservato in corso di causa, viene in rilievo il foro facoltativo per le cause relativi ai diritti di obbligazione (art. 20
c.p.c.). In particolare, il Tribunale di Ravenna è competente in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis che, per l'obbligazione di pagamento del prezzo, si identifica con quello del domicilio (o della sede)
del creditore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1498 co. 3 c.c.. (Ai
della competenza territoriale in base al fini della determinazione criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale,
quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della
compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento,
mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del
venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.C., in
virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020,
n. 19894) Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore che risulta essere sito in Faenza,
in via Faenza (RA), via Proventa nr. 274.
6 In primo luogo, va evidenziato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa,
secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass.
sez. II, 08/09/1998, n.8853).
Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), sicché "oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto (formalmente convenuto, ma
sostanzialmente deve adeguatamenteattore) essere provato,
indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. giurisprudenzialeVa, pertanto, richiamato il consolidato riferimento secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è
tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui
deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento; di contro, l'eventuale prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sul debitore che eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass.
Sez. Un., Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del
10/04/2008 n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677; Cass.
Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I, Sentenza del
15/07/2011, n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del 15/05/2012, n. 7530).
7. Ciò posto, anche con riferimento alla ragione più liquida, si osserva quanto segue.
Parte opposta agisce per il pagamento delle seguenti fatture:
n. 154/2-2021 del 31.08.2021 di € 13.853,10; n. 155/2-2021 del 31.08.2021
di € 2.379,00; n. 168/2-2021 del 30.09.2021 di € 12.606,26; n. 169/2-2021
del 30.09.2021 di € 2.684,00; n. 178/2-2021 del 20.10.2021 di € 841,80; n.
194/2-2021 del 30.11.2021 di € 244,00.
Orbene, la fattura n. 154/2-2021 del 31.08.2021 di € 13.853,10 è corredata da DDT n. 153/1-2021 (doc. 3 all. ricorso monitorio). La fattura n. 155/2-2021 del 31.08.2021 di € 2.379,00 è corredata da DDT
n. 154/1-2021 (doc. 4 all. ricorso monitorio).
La fattura n.n. 168/2-2021 del 30.09.2021 di € 12.606,26, corredata da DDT
n. 165/1-2021, n. 166/1-2021, e n. 172/1-2021 (doc. 5 all. ricorso monitorio).
La fattura n. 169/2-2021 del 30.09.2021 di € 2.684,00, corredata da DDT n.
173/1-2021 e n. 175/1-2021, (doc. all. n. 6 ricorso monitorio).
La fattura n. 178/2-2021 del 20.10.2021 di € 841,80, corredata da DDT n.
184/2-2021 (doc. all. n. 7 ricorso monitorio). La fattura n. 194/2-2021 del 30.11.2021 di € 244,00, corredata da DDT n.
201/2021 (doc. all. n. 6).
Ciascuna fattura azionata pertanto risulta riscontrata dal relativo DDT di consegna (fatta eccezione per la fattura n. 169/2-2021 di cui si dirà),
debitamente sottoscritto dall'acquirente.
Vi è dunque prova della consegna del materiale di cui la società opposta domanda il pagamento, prova invero già presente al momento dell'introduzione del ricorso monitorio (a fronte della consegna del irrilevante l'eccezionemateriale e della sua accettazione appare dell'opponente di mancata firma del rappresentante legale della società
del testo contrattuale relativo alle forniture).
7.1 L'opponente reagisce all'ingiunzione monitoria sollevando una serie di eccezioni, che si esaminano singolarmente.
Prima però, giova chiarire che al rapporto intercorso tra le parti va applicata la disciplina della vendita, in quanto è presente un obbligo di cui accede un obbligo principale di "dare" fornitura dell'allestimento assunto da chi fa abituale di "fare" - installazione canna fumaria che trattasi, come è per lacommercio dei prodotti e dei materiali di società opposta che si occupa di “fornitura, allestimento, progettazione"
(così lo stesso opponente in apertura dell'atto di citazione) di
attrezzatura per la ristorazione ed in assenza di pattuizione contrattuale,
di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva (Tribunale Ravenna,
04/08/2020, n. 636: "In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi.").
Discende da ciò che, riguardo alla prova di vizi, si applica la disciplina della vendita con onere quindi dell'acquirente di fornirne la prova (cfr.
Cassazione civile sez. un. 03 maggio 2019 n. 11748).
7.2 Ciò premesso, con riferimento alle fatture nn. 154/2-2021 e 168/2-
eccepisce che non vi è corrispondenza tra quanto 2021, IL CP_1
indicato nel preventivo ed i beni riportati nelle fatture. L'eccezione va respinta stante la sua genericità, non essendo indicati quali sarebbero le differenze tra i beni indicati nel preventivo e quelli effettivamente consegnati. Va parimenti rigettata l'eccezione secondo cui taluni DDT non sarebbero riferibili all'opponente per la sua insuperabile genericità,
posto che non viene indicato in modo specifico a quale DDT l'eccezione si riferisce. In prima memoria invero, l'attrice opponente sostiene che nessuno dei DDT riversati in atti sarebbe riconducile alla opponente:
l'eccezione va respinta giacché intimamente contradditoria con il seguito delle difese ove si lamentano le modalità della consegna del materiale ed i difetti dello stesso.
Riguardo agli ulteriori fatti di inadempimento lamentati riguardanti la mancata consegna di (parte del) materiale rispetto a quello pattuito, va rilevato che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare e non lo ha fatto che i beni che risultano consegnati dai documenti di trasporto,
regolarmente sottoscritti, non sono stati in effetti consegnati (superando le risultanze del DDT) o che la domanda di pagamento concerne beni mai in effetti consegnati. Anche l'evocato inadempimento riguardante la mancata installazione delle attrezzature fornite è rimasta del tutto sfornita di prova né sono stati articolati mezzi di prova a riguardo.
Quanto alle fatture nn. 155/2-2021, 169/2-2021, 178/2-2021 e194/2-2021,
l'opponente eccepisce il fatto che esse avrebbero ad oggetto materiale che non è stato oggetto di richiesta. La tesi va respinta poiché non si
comprende, né l'opponente lo spiega, per quale ragione avrebbe accettato di ricevere, sottoscrivendo il relativo DDT, merce che non aveva mai ordinato. Per quanto riguarda poi la fattura n. 169/2-2021 (all. doc. n.
6), l'opponente eccepisce che il materiale non è mai stato consegnato: l'affermazione trova smentita nella deposizione resa all'udienza del
19.6.2024 da Testimone_1 agente di commercio di sino CP_2
all'anno 2021, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Da ultimo, i lamentati vizi e difetti da parte dell'opponente sono rimasti del tutto sforniti di prova. In particolare, riguardo ai lamentati vizi relativi alla cappa fumaria mancato collegamento del motore di
aspirazione, omesso montaggio del tubo della condensa e quelli concernenti l'impianto elettrico omesso collegamento del quadro elettrico occorre rilevare che è rimasto indimostrato, ancora prima dell'esistenza dei vizi, che l'attività di cui si lamenta l'omissione fosse contrattualmente dovuta, atteso che il documento contrattuale relativo alla canna fumaria esclude il compimento di opere idrauliche e relative
all'impianto elettrico (doc. all. n. 8 opponente). Infine, riguardo ai vetri della vetrina, parte opposta ha dimostrato, mediante la produzione di relativa mail, mai sconfessata, di averli offerti alla opponente (doc. all. 12 parte opposta).
Infine, riguardo ai vetri della vetrina, parte opposta ha dimostrato, mediante la produzione di relativa mail, mai sconfessata, di averli offerti alla opponente (doc. all. 12 parte opposta).
8. In ragione di quanto Osservato sinora, va rigettata la domanda
avente ad oggetto il riconvenzionale formulata dal Controparte_1 risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento risultato
-
insussistente della società opposta. 9. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Controparte_1
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
5.000 per compensi, comprensivo della fase monitoria, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000,
ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
PQM
Ravenna, in composizione monocratica, Il Tribunale ordinario di causa in epigrafe indicata, ogni diversa definitivamente decidendo la domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RESPINGE l'opposizione proposta IL Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 376/2022 RG n.1010/2022, emesso in data 15.4.2022 dal
Tribunale di Ravenna e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA IL in persona del legale rappresentante aControparte_1
rifondere le spese di lite del presente giudizio a CP_2 in persona del legale rappresentante la somma di euro 5.000 per compensi,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 10/09/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni
NA VBBLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1587/2022 promossa da:
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI
MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO C.F._1 ) C/O AVV.
RIDOLFI, VIA F.LLI ROSSELLI 11 CENTO;
elettivamente domiciliato in VIA F.LLI ROSSELLI N. 11 44042 CENTO presso il difensore avv. RIDOLFI MARIA TERESA
ATTRICE OPPONENTE
contro
CP_2 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. VERSARI STEFANO elettivamente domiciliato in V.G. REG. N. 34 47121 FORLI' presso il difensore avv. VERSARI STEFANO;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
18.6.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. CP_2 ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo emesso in data 15.4.2022, con il quale è376/20202 RG n. 1010/2022, n.
Controparte_1 il pagamento della somma di € 25.308,16, stato intimato a a fronte del mancato pagamento delle fatture n. 154/2-2021 del 31.08.2021
di € 13.853,10, n. 155/2-2021 del 31.08.2021 di € 2.379,00, n. 168/2-2021
del 30.09.2021 di € 12.606,26, n. 169/2-2021 del 30.09.2021 di € 2.684,00,
n. 178/2-2021 del 20.10.2021 di € 841,80, n. 194/2-2021 del 30.11.2021 di
244,00 per la fornitura ed installazione di attrezzature usate€
finalizzate all'allestimento della cucina di una rosticceria. 2. IL Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, eccependo in particolare:
l'incompetenza territoriale del foro di Ravenna in favore del Foro di
Ferrara;
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
stante l'insufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria;
una articolata serie di fatti di inadempimento, legati alla mancata
consegna di parte del materiale e di vizi e difetti nell'installazione
della canna fumaria, meglio descritti nell'atto di citazione.
CP_2 prendendo posizione3. Si è ritualmente costituita puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda riconvenzionale. In particolare, ha ribadito di avere consegnato tutta la merce, come dimostrato dai DDT,
ed ha sostenuto che i lamentati vizi e difetti riguardanti la canna fumaria,
relativi all'impianto elettrico ed altre opere di collegamento, non erano oggetto delle opere di installazione previste dal contratto. 4. In data 22.3.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali. In data
11.12.2023, i difensori di parte attrice hanno depositato nota di rinuncia al mandato e non risulta la costituzione di nuovi difensori. All'udienza del 18.6.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in
decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50
Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Ferrara. Il presente giudizio riguarda una ipotesi di pagamento del prezzo di un contratto di vendita sicché, come già osservato in corso di causa, viene in rilievo il foro facoltativo per le cause relativi ai diritti di obbligazione (art. 20
c.p.c.). In particolare, il Tribunale di Ravenna è competente in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis che, per l'obbligazione di pagamento del prezzo, si identifica con quello del domicilio (o della sede)
del creditore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1498 co. 3 c.c.. (Ai
della competenza territoriale in base al fini della determinazione criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale,
quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della
compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento,
mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del
venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.C., in
virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2020,
n. 19894) Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore che risulta essere sito in Faenza,
in via Faenza (RA), via Proventa nr. 274.
6 In primo luogo, va evidenziato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa,
secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass.
sez. II, 08/09/1998, n.8853).
Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), sicché "oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto (formalmente convenuto, ma
sostanzialmente deve adeguatamenteattore) essere provato,
indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. giurisprudenzialeVa, pertanto, richiamato il consolidato riferimento secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è
tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui
deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento; di contro, l'eventuale prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sul debitore che eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass.
Sez. Un., Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del
10/04/2008 n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677; Cass.
Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I, Sentenza del
15/07/2011, n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del 15/05/2012, n. 7530).
7. Ciò posto, anche con riferimento alla ragione più liquida, si osserva quanto segue.
Parte opposta agisce per il pagamento delle seguenti fatture:
n. 154/2-2021 del 31.08.2021 di € 13.853,10; n. 155/2-2021 del 31.08.2021
di € 2.379,00; n. 168/2-2021 del 30.09.2021 di € 12.606,26; n. 169/2-2021
del 30.09.2021 di € 2.684,00; n. 178/2-2021 del 20.10.2021 di € 841,80; n.
194/2-2021 del 30.11.2021 di € 244,00.
Orbene, la fattura n. 154/2-2021 del 31.08.2021 di € 13.853,10 è corredata da DDT n. 153/1-2021 (doc. 3 all. ricorso monitorio). La fattura n. 155/2-2021 del 31.08.2021 di € 2.379,00 è corredata da DDT
n. 154/1-2021 (doc. 4 all. ricorso monitorio).
La fattura n.n. 168/2-2021 del 30.09.2021 di € 12.606,26, corredata da DDT
n. 165/1-2021, n. 166/1-2021, e n. 172/1-2021 (doc. 5 all. ricorso monitorio).
La fattura n. 169/2-2021 del 30.09.2021 di € 2.684,00, corredata da DDT n.
173/1-2021 e n. 175/1-2021, (doc. all. n. 6 ricorso monitorio).
La fattura n. 178/2-2021 del 20.10.2021 di € 841,80, corredata da DDT n.
184/2-2021 (doc. all. n. 7 ricorso monitorio). La fattura n. 194/2-2021 del 30.11.2021 di € 244,00, corredata da DDT n.
201/2021 (doc. all. n. 6).
Ciascuna fattura azionata pertanto risulta riscontrata dal relativo DDT di consegna (fatta eccezione per la fattura n. 169/2-2021 di cui si dirà),
debitamente sottoscritto dall'acquirente.
Vi è dunque prova della consegna del materiale di cui la società opposta domanda il pagamento, prova invero già presente al momento dell'introduzione del ricorso monitorio (a fronte della consegna del irrilevante l'eccezionemateriale e della sua accettazione appare dell'opponente di mancata firma del rappresentante legale della società
del testo contrattuale relativo alle forniture).
7.1 L'opponente reagisce all'ingiunzione monitoria sollevando una serie di eccezioni, che si esaminano singolarmente.
Prima però, giova chiarire che al rapporto intercorso tra le parti va applicata la disciplina della vendita, in quanto è presente un obbligo di cui accede un obbligo principale di "dare" fornitura dell'allestimento assunto da chi fa abituale di "fare" - installazione canna fumaria che trattasi, come è per lacommercio dei prodotti e dei materiali di società opposta che si occupa di “fornitura, allestimento, progettazione"
(così lo stesso opponente in apertura dell'atto di citazione) di
attrezzatura per la ristorazione ed in assenza di pattuizione contrattuale,
di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva (Tribunale Ravenna,
04/08/2020, n. 636: "In ordine alla distinzione del contratto di compravendita rispetto al contratto di appalto, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare.
Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente la posa in opera qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e dei materiali di che trattasi.").
Discende da ciò che, riguardo alla prova di vizi, si applica la disciplina della vendita con onere quindi dell'acquirente di fornirne la prova (cfr.
Cassazione civile sez. un. 03 maggio 2019 n. 11748).
7.2 Ciò premesso, con riferimento alle fatture nn. 154/2-2021 e 168/2-
eccepisce che non vi è corrispondenza tra quanto 2021, IL CP_1
indicato nel preventivo ed i beni riportati nelle fatture. L'eccezione va respinta stante la sua genericità, non essendo indicati quali sarebbero le differenze tra i beni indicati nel preventivo e quelli effettivamente consegnati. Va parimenti rigettata l'eccezione secondo cui taluni DDT non sarebbero riferibili all'opponente per la sua insuperabile genericità,
posto che non viene indicato in modo specifico a quale DDT l'eccezione si riferisce. In prima memoria invero, l'attrice opponente sostiene che nessuno dei DDT riversati in atti sarebbe riconducile alla opponente:
l'eccezione va respinta giacché intimamente contradditoria con il seguito delle difese ove si lamentano le modalità della consegna del materiale ed i difetti dello stesso.
Riguardo agli ulteriori fatti di inadempimento lamentati riguardanti la mancata consegna di (parte del) materiale rispetto a quello pattuito, va rilevato che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare e non lo ha fatto che i beni che risultano consegnati dai documenti di trasporto,
regolarmente sottoscritti, non sono stati in effetti consegnati (superando le risultanze del DDT) o che la domanda di pagamento concerne beni mai in effetti consegnati. Anche l'evocato inadempimento riguardante la mancata installazione delle attrezzature fornite è rimasta del tutto sfornita di prova né sono stati articolati mezzi di prova a riguardo.
Quanto alle fatture nn. 155/2-2021, 169/2-2021, 178/2-2021 e194/2-2021,
l'opponente eccepisce il fatto che esse avrebbero ad oggetto materiale che non è stato oggetto di richiesta. La tesi va respinta poiché non si
comprende, né l'opponente lo spiega, per quale ragione avrebbe accettato di ricevere, sottoscrivendo il relativo DDT, merce che non aveva mai ordinato. Per quanto riguarda poi la fattura n. 169/2-2021 (all. doc. n.
6), l'opponente eccepisce che il materiale non è mai stato consegnato: l'affermazione trova smentita nella deposizione resa all'udienza del
19.6.2024 da Testimone_1 agente di commercio di sino CP_2
all'anno 2021, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Da ultimo, i lamentati vizi e difetti da parte dell'opponente sono rimasti del tutto sforniti di prova. In particolare, riguardo ai lamentati vizi relativi alla cappa fumaria mancato collegamento del motore di
aspirazione, omesso montaggio del tubo della condensa e quelli concernenti l'impianto elettrico omesso collegamento del quadro elettrico occorre rilevare che è rimasto indimostrato, ancora prima dell'esistenza dei vizi, che l'attività di cui si lamenta l'omissione fosse contrattualmente dovuta, atteso che il documento contrattuale relativo alla canna fumaria esclude il compimento di opere idrauliche e relative
all'impianto elettrico (doc. all. n. 8 opponente). Infine, riguardo ai vetri della vetrina, parte opposta ha dimostrato, mediante la produzione di relativa mail, mai sconfessata, di averli offerti alla opponente (doc. all. 12 parte opposta).
Infine, riguardo ai vetri della vetrina, parte opposta ha dimostrato, mediante la produzione di relativa mail, mai sconfessata, di averli offerti alla opponente (doc. all. 12 parte opposta).
8. In ragione di quanto Osservato sinora, va rigettata la domanda
avente ad oggetto il riconvenzionale formulata dal Controparte_1 risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento risultato
-
insussistente della società opposta. 9. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Controparte_1
Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
5.000 per compensi, comprensivo della fase monitoria, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000,
ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
PQM
Ravenna, in composizione monocratica, Il Tribunale ordinario di causa in epigrafe indicata, ogni diversa definitivamente decidendo la domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) RESPINGE l'opposizione proposta IL Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 376/2022 RG n.1010/2022, emesso in data 15.4.2022 dal
Tribunale di Ravenna e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA IL in persona del legale rappresentante aControparte_1
rifondere le spese di lite del presente giudizio a CP_2 in persona del legale rappresentante la somma di euro 5.000 per compensi,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 10/09/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni