Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5701 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico dott. Edmondo Cacace
nel procedimento civile n. 21568/2024 R.G.A.C.
avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 166 c.c.i.i.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
TRA
Parte_1 in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Baccari, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 107
ATTRICE
E
, residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dell'Avv. Cristina Miele e dall'Avv. Giuseppe Di Paola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in questo giudizio in Maddaloni (Ce) alla via Mastrantuono n. 28 presso lo studio legale Di Paola – Miele
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
La curatela della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
dichiarata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. Parte_1
57/2023 (doc. 3 del fascicolo attoreo), propone domanda giudiziaria nei confronti di
, chiedendo, in via principale, la revocazione del contratto di Controparte_1 compravendita stipulato il 9 gennaio 2020 con autenticazione notarile (rep. 142063; rac. 32423) mediante il quale la società prima quindi Parte_1 dell'apertura della procedura concorsuale, ha venduto al convenuto n.
3.500 azioni del valore nominale di 100,00 euro ciascuna della società D.E. Truck s.p.a. – Diesel Engine Truck.
A fondamento di tale richiesta, formulata ai sensi dell'art. 165 c.c.i.i. – disposizione che consente al curatore di chiedere la declaratoria di inefficacia (relativa) degli atti compiuti dal debitore (di cui è stata aperta la procedura concorsuale) in pregiudizio dei creditori (ammessi nello stato passivo della medesima), secondo le previsioni di cui al codice civile (art. 2901 c.c.) – la parte attrice rappresenta che attraverso il descritto atto dispositivo, che ha sottratto al patrimonio della società delle partecipazioni azionarie del valore di mercato di 870.000,00 euro (cfr. la consulenza tecnica di parte depositata quale doc. 15 del fascicolo attoreo) in cambio del prezzo invece pattuito nella compravendita di 415.071,00 euro e di cui neppure vi è prova dell'effettivo integrale versamento, è stato arrecato un indiscutibile danno al ceto creditorio nella piena consapevolezza in capo all'acquirente ed odierno convenuto che all'epoca era sia presidente del consiglio di amministrazione della società venditrice, di cui poi è stata aperta la liquidazione giudiziaria, sia amministratore unico della società di cui sono state vendute le azioni (citazione, p. 9; I memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., p. 6).
In via subordinata, la procedura attrice ha inoltre avanzato domanda di simulazione assoluta del citato atto di compravendita, sottolineandone la natura fittizia, funzionale meramente a sottrarre le azioni alle possibilità di soddisfazione dei creditori (citazione, p. 13, con domanda ribadita nella nota di precisazione delle conclusioni, p. 3).
Nel corso del giudizio si è regolarmente costituito che ha chiesto la Controparte_1 dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto della domanda attorea (comparsa di costituzione e risposta, p. 24, nota di precisazione delle conclusioni, p. 2), con condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c. Oltre ad avere precisato la congruità del prezzo pattuito nella compravendita di azioni stipulata fra le parti, la difesa del convenuto ha contestato la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria (ordinaria), affermando che il descritto atto negoziale è stato regolarmente deliberato dal consiglio di amministrazione del 18 settembre 2018 e soprattutto che non ha cagionato alcun effettivo pregiudizio ai creditori della società Finim s.r.l., in quanto propriamente funzionale ad un'opera di risanamento e quindi per reperire liquidità idonea a soddisfare i debiti della società.
La parte convenuta, per le medesime ragioni, contesta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, sempre in quanto sia i beni immobili della società sia, in particolare, le stesse partecipazioni azionarie in contestazione sono stati venduti a valori adeguati e con l'obiettivo di consentire l'adempimento delle obbligazioni esistenti verso i creditori.
La decisione
Procedendo nell'esame delle domande giudiziarie secondo l'ordine con il quale sono state avanzate dalla parte attrice, va rilevato che quella revocatoria proposta in via principale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Non è in discussione che, ai sensi dell'art. 165 c.c.i.i., in continuità con il precetto già enunciato dall'art. 66 l.f., la curatela abbia la facoltà di fare dichiarare inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale che siano pregiudizievoli per i creditori ammessi nello stato passivo.
Affinché la proposta domanda revocatoria possa nel merito trovare accoglimento è necessario verificare l'integrazione di tuti gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 2901 c.c. e cioè: l'esistenza di un diritto di credito (anche eventualmente non liquido e sottoposto a condizione e rispetto al quale è anche possibile sia pendente un procedimento giudiziario, cfr. Cass., sez. Un., 9440/2004; Cass., III sez. civ., 9855/2014; Cass., III sez. civ., 1593/2020), un atto di disposizione patrimoniale (da intendersi in senso ampio, con il quale cioè non sia necessariamente dismesso il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento, cfr. ad. es. Cass., I sez. civ., 2610/2010 nel caso di prestazione di una garanzia;
Cass., VI sez. civ., 1414/2020, nel caso di concessione di un'ipoteca per un debito scaduto), il cd. eventus damni, intenso dalla giurisprudenza, in conformità con la stessa formulazione linguistica di cui all'art. 2901 c.c., come pericolo idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sulla base dell'insufficienza del residuo patrimonio del debitore, cfr. Cass., III sez. civ., 23743/2011; Cass., III sez. civ., 25773/2015) ed, infine, l'elemento soggettivo, mutevole a seconda dei concreti requisiti della gratuità o dell'onerosità dell'atto e del momento temporale in cui lo stesso viene ad essere realizzato. Nel caso di specie è provato in via documentale, oltre che mediante lo stesso meccanismo istruttorio della non contestazione (art. 115 I co. c.p.c.), che la società debitrice di cui è stata in seguito aperta la procedura concorsuale a carattere universale abbia posto in essere un atto di disposizione patrimoniale con il quale ha ceduto al convenuto la titolarità di 3.500 azioni della società D.E. Truck s.p.a. Controparte_1
– Diesel Engine Truck (cfr. il contratto di compravendita autenticato in forma notarile il 9 gennaio 2020, doc. 5 del fascicolo attoreo).
Al fine di dimostrare l'ulteriore requisito di carattere oggettivo dell'eventus damni richiesto dalla fattispecie astratta delineata dagli artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c., il pregiudizio cagionato alle ragioni creditorie, è onere della curatela che agisce in giudizio dimostrare la consistenza dei diritti di credito ammessi nello stato passivo, nonché la sussistenza, al momento in cui è stato compiuto l'atto dispositivo, di una situazione patrimoniale idonea a mettere a rischio le possibilità di soddisfazione dei creditori ed il mutamento della garanzia generica avvenuto mediante tale atto depauperativo (cfr., per tutte, Cass., III sez. civ., 19515/2019, est. F. Fiecconi).
Allorquando l'azione revocatoria ordinaria è proposta ai sensi dell'art. 165 c.c.i.i. da una procedura di liquidazione giudiziale – per ragioni di vicinanza dell'onere della prova, nonché per il fatto che il curatore rappresenta contemporaneamente sia il debitore sia la massa dei creditori – non trova quindi applicazione la regola probatoria per cui, a fronte dell'allegazione del creditore attore circa l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore per soddisfare le ragioni dei creditori, sia onere del debitore convenuto in giudizio di dimostrarne al contrario l'adeguatezza (cfr. Cass., I sez. civ., 9565/2018, est. M. Falabella;
Cass., I sez. civ., 8931/2013, est. ). CP_2
Nel corso di questo procedimento civile la curatela attrice ha fornito tale dimostrazione in via documentale.
La parte attrice ha depositato il giudizio sia il progetto di stato passivo delle domande tempestivamente presentate (doc. 4 allegato alla citazione), sia numerose domande di ammissione al passivo (cfr. gli allegati alla II memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.), che provano l'esistenza di plurimi e complessivamente rilevanti diritti di credito, di natura pecuniaria, inadempiuti nei confronti dei creditori della Finim, in gran parte già esistenti al momento del perfezionamento del contratto di compravendita di cui si discute.
Sono stati provati, fra gli altri, debiti inadempiuti nei confronti degli enti pubblici territoriali (imu nei confronti dei comuni di Campo Bisenzio, Frosinone, Parte_2
tari/tares nei confronti del comune di Napoli, tasse automobilistiche nei
[...] confronti della Regione Campania), nonché debiti esistenti verso l'erario e gli enti previdenziali richiesti dall'agenzia delle entrate della riscossione, debiti nei confronti di istituti bancari o soggetti cessionari ed altresì debiti verso professionisti che, nel loro ammontare, superano di gran lunga il valore attribuito alle partecipazioni azionarie nel citato contratto di compravendita.
L'insieme dei debiti già sussistenti al momento del perfezionamento dell'atto dispositivo di cui si controverte (a titolo esemplificativo il credito superiore a 300.000,00 euro per cui agisce la cessionaria di deriva da aperture di credito in CP_3 Controparte_4 conto corrente per le quali la Finim ha rilasciato fideiussione nell'anno 2016; i crediti erariali per cui agisce l'agenzia dell'entrate riscossione si fondano su ruoli che contemplano cartelle di pagamento a partire dall'anno 2013; ecc…) dimostra che la conversione della garanzia generica avvenuta con l'impugnato contratto di compravendita, che ha trasformato una partecipazione azionaria di non modesto valore in denaro liquido, che è per definizione bene di elevata volatilità, ha senza dubbio pregiudicato le possibilità di soddisfazione dei creditori ammessi nello stato passivo della procedura attrice.
Anche prescindendo dalla congruità o meno del prezzo pattuito, messa in discussione della procedura attrice, e dalla singolarità del pagamento di un acconto di 50.000,00 euro oltre un anno prima della stipula dell'atto di compravendita, la dimostrazione dell'eventus damni richiesto dall'azione revocatoria ordinaria si evince in ogni caso anche avendo in considerazione che l'atto depauperativo in questione si è inserito in una ben più ampia azione dismissiva posta in essere dalla Finim s.r.l. di plurimi beni immobili, ampiamente descritta nell'atto di citazione (pp. 4 ss.) ed avvenuta in favore di società tutte riconducibili a componenti del medesimo gruppo familiare titolare in sostanza anche della Finim s.r.l., la famiglia . CP_1
In ragione del fatto che risultano integrati gli elementi oggettivi della fattispecie revocatoria azionata, risulta necessario vagliare l'elemento soggettivo della fattispecie, mutevole a seconda dei concreti requisiti della gratuità o dell'onerosità dell'atto dispositivo e del momento cronologico in cui lo stesso viene posto in essere.
Nel caso di specie il contratto di compravendita di azioni perfezionato il 9 gennaio 2020 costituisce senz'altro un atto a titolo oneroso e, in ragione della presenza attuale di numerosi e rilevanti debiti della società Finim risalenti ad epoca senza dubbio precedente alla sua stipula, è un atto che va qualificato come successivo rispetto all'insorgenza della debitoria.
Per tale ragione non è necessario indagare la presenza di alcun consilium fraudis – in ordine al quale argomenta la difesa del convenuto (comparsa di costituzione, pp. 13 ss.; memoria di replica, p. 5) – o di dolosi disegni volti a rendere difficoltosa la soddisfazione dei creditori, bensì esclusivamente la sussistenza in capo all'acquirente, CP_1
, della cd. scienza fraudis e cioè la consapevolezza di ledere, attraverso la stipula
[...] del contratto di compravendita, le ragioni dei creditori della Finim s.r.l.
In conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione dell'esistenza della consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che mediante l'atto di disposizione viene arrecato alle possibilità di soddisfazione dei creditori può essere dimostrato anche mediante presunzioni (cfr. Cass., III sez. civ., 27546/2017, est. A. Spirito).
Nel caso di specie il fatto che la persona fisica acquirente, , fosse al Controparte_1 tempo stesso anche presidente del consiglio di amministrazione, dopo essere già stato amministratore delegato, della società Finim s.r.l., venditrice (cfr. doc. 13 del fascicolo attoreo, la visura camerale della società), è un significativo elemento probatorio che dimostra la conoscenza in capo all'acquirente dell'ampia esposizione debitoria già presente in capo alla venditrice.
La consapevolezza dell'elevata esposizione della Finim in capo al compratore delle azioni emerge, in ogni caso, in via documentale dai verbali delle assemblee dei soci della Finim (doc. 6 e 7 del fascicolo attoreo) nelle quali era presente , ove è stata Controparte_1 rappresentata la considerevole esposizione debitoria della società verso i propri creditori, ed è rappresentata anche nei suoi atti difensivi di questo giudizio civile nei quali si discorre di una vendita effettuata per reperire liquidità per soddisfare i creditori della società.
Sulla base dei descritti elementi istruttori la consapevolezza in capo a Controparte_1 del pregiudizio che l'atto di compravendita arrecava alle ragioni dei creditori della Finim deve quindi ritenersi dimostrata.
Per le evidenziate ragioni la domanda revocatoria proposta in via principale risulta fondata e merita accoglimento.
Ciò comporta che non vada esaminata la domanda simulatoria avanzata in via meramente subordinata.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia (d.m. 55/2014 e ss. modifiche), del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda revocatoria proposta, ai sensi degli artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c., dalla Liquidazione giudiziale della società in Parte_1 persona del curatore p.t., nei confronti di;
Controparte_1
2) Dichiara, per l'effetto, inefficace, nei confronti dei creditori ammessi nello stato passivo della procedura di Liquidazione giudiziale della società Parte_1
il contratto di compravendita di 3.500 azioni sociali della società D.E.
[...]
Truck s.p.a. – Diesel Engine Truck, autenticato dal Notaio (rep. 142063; Persona_1 rac. 32423), stipulato il 9 gennaio 2020 fra la e Parte_1
; Controparte_1
3) Condanna a corrispondere, in favore della Controparte_1 [...]
in persona del curatore Controparte_5
p.t., le spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.686,00 per esborsi ed in euro 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa, se e come dovute.
Napoli, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Edmondo Cacace