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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4736 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14838 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA EL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14838/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MILANO SERGIO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 VI Resistente
Oggetto: Prestazione;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.12.2024, l'istante in epigrafe indicato deduceva di aver ottenuto, da ultimo, a seguito della definitiva collegiale medica, il riconoscimento da parte dell' di menomazione CP_1
1 dell'integrità psico-fisica nella misura del 65% per la malattia professionale (“mesotelioma maligno della pleura e tumore stromale gastroenterico”) denunziata in data 06.04.2022; ritenendo ingiusta siffatta valutazione, quindi domandava di accertare e dichiarare il diritto all'adeguamento della rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurata al grado di menomazione non inferiore all'80%, con condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, oltre a interessi e CP_1 rivalutazione, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la congruità della propria valutazione e CP_1 difendendo la legittimità del proprio operato.
* Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che dalla disposta CTU, a seguito di complessa e approfondita analisi, è emerso come: “… Con riferimento al criterio quantitativo nel caso in esame la quantità dell'azione lesiva iniziale appare compatibile con la gravità dell'effetto prodotto, in considerazione della pericolosità di esposizioni anche a basse concentrazioni di asbesto. MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA E VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO Trattasi di malattia tabellata alla voce 57 lette b ( C45.0) con riferimento alle tabelle delle malattie professionali nell'industria (GU n. 169 del 21-7-2008) con PMI rispettato, DECRETO 9 aprile 2008 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
… omissis … Occorre riportarsi ai criteri valutativi della Tabella Menomazioni Patologia Neoplastica D.M. 12.7.2000 successivamente ad accurata valutazione di tutte le risultanze esaminate con riferimento segnatamente alla visita follow up oncologico IRCCS Tumori Bari data 6.3.2025 dr Persona_1 indicativa di progressione di malattia( alleg 9) a seguito di riscontro con diagnostica per immagini TC torace ASL BA attestante comparsa di nodulazioni infrapleuriche ( alleg 8) e peggioramento della sintomatologia dolorosa toracica per cui terapia antalgica a base di ossicodone e paracetamolo per
2 il trattamento del dolore di origine oncologica e trattamento immunoterapico ulteriore linea con nicolumab, successivamente a precedenti due linee di terapia con platino-pemetrexed e gemcitabina. L'esame obiettivo nel corso delle operazioni peritali data 19.5.2025 in adeguati ambienti sanificati ha consentito di rilevare indice di performance sec. FS valutabile con grado 50% indicativo di supporto spesso necessario per le normali attività, il paziente richiede frequenti cure mediche per malattia neoplastica in corso di trattamento immunoterapico di linea successiva con nivolumab. A seguito di adeguati aspetti di personalizzazione del danno si giunge ad una equa valutazione del danno biologico permanente complessivo in misura del 75% settantacinque per cento con riferimento a Tabella Menomazioni Patologia Neoplastica D.M. 12.7.2000 voce 135 neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico/chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, necessario supporto terapeutico ed assistenziale continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione fino a 80 % e con decorrenza data 6.3.2025 a seguito di adeguata valutazione specialistica della documentazione di diagnostica per immagini e valutazione evolutiva quadro clinico attestanti progressione di malattia e aggravamento sintomatologia algica con assunzione di oppioidi-ossicodone e paracetamolo per il trattamento del dolore di origine oncologica, indice di performance sec. FS valutabile con grado 50% indicativo di supporto necessario non continuo per le normali attività, follow up oncologico ambulatoriale con frequenza bisettimanale e degenza ospedaliera non indicata. Coefficiente attribuito di cui all'art 13 D. L.vo 38/2000 e DM 12.7.2000 pari a 0,9.”.
Sicché il CTU ha concluso che “Il ricorrente è affetto dalla malattia Parte_1 professionale 'MESOTELIOMA PLEURICO ASBESTO CORRELATO ESPOSIZIONE IN EDILIZIA ANNI 74-94' con avvenuto riconoscimento dall'Istituto Assicuratore e quantificazione del CP_1 danno biologico nella misura grado conclusivo 65% ( sessantacinque per cento) con decorrenza 6.4.2022 a seguito di Collegiale Medica. Trattasi di malattia tabellata alla voce 57 lettera b ( C45.0) con riferimento alle tabelle delle malattie professionali nell'industria (Decreto 9 aprile 2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, GU n. 169 del 21-7-2008) con PMI-periodo di indennizzabilità dalla cessazione attività lavorativa illimitato, a seguito delle mansioni svolte dal 1974 al 2021 nel comparto edilizia. Sulla scorta della documentazione sanitaria in atti riportata in allegato, dell'analitico esame delle risultanze emergenti da ulteriore documentazione sanitaria prodotta nel corso delle operazioni peritali e riportata in allegato, dell'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali, con riferimento ai criteri valutativi della Tabella Menomazioni Patologia Neoplastica D.M. 12.7.2000 voce 135 si giunge a documentato aggravamento con equa valutazione del danno biologico permanente complessivo in misura del 75% (settantacinque per cento) con decorrenza data 6.3.2025 a seguito di adeguata valutazione specialistica della documentazione di diagnostica per immagini e valutazione evolutiva quadro clinico attestanti ulteriore progressione di malattia e aggravamento sintomatologia algica.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica conseguente alla malattia professionale sia valutabile nella misura del 75%, con decorrenza dal 06.03.2025 (anche in considerazione delle risultanze della documentazione medica di formazione successiva al deposito del ricorso, prodotta dalla parte ricorrente in data 16.04.2025)
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
3 Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 75%, con decorrenza dal 06.03.2025, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Alla luce del ridimensionamento della pretesa della parte istante, nonché della decorrenza dell'aggravamento individuata dal ctu, successiva alla proposizione del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 04.12.2024, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 75%, con decorrenza dal 06.03.2025.
2. Condanna l' ad erogare in favore del ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 75%, con decorrenza dal 06.03.2025, dedotto quanto già corrisposto, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese di lite.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
IA EL
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa IA EL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14838/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. MILANO SERGIO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 VI Resistente
Oggetto: Prestazione;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.12.2024, l'istante in epigrafe indicato deduceva di aver ottenuto, da ultimo, a seguito della definitiva collegiale medica, il riconoscimento da parte dell' di menomazione CP_1
1 dell'integrità psico-fisica nella misura del 65% per la malattia professionale (“mesotelioma maligno della pleura e tumore stromale gastroenterico”) denunziata in data 06.04.2022; ritenendo ingiusta siffatta valutazione, quindi domandava di accertare e dichiarare il diritto all'adeguamento della rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurata al grado di menomazione non inferiore all'80%, con condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, oltre a interessi e CP_1 rivalutazione, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la congruità della propria valutazione e CP_1 difendendo la legittimità del proprio operato.
* Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che dalla disposta CTU, a seguito di complessa e approfondita analisi, è emerso come: “… Con riferimento al criterio quantitativo nel caso in esame la quantità dell'azione lesiva iniziale appare compatibile con la gravità dell'effetto prodotto, in considerazione della pericolosità di esposizioni anche a basse concentrazioni di asbesto. MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA E VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO Trattasi di malattia tabellata alla voce 57 lette b ( C45.0) con riferimento alle tabelle delle malattie professionali nell'industria (GU n. 169 del 21-7-2008) con PMI rispettato, DECRETO 9 aprile 2008 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
… omissis … Occorre riportarsi ai criteri valutativi della Tabella Menomazioni Patologia Neoplastica D.M. 12.7.2000 successivamente ad accurata valutazione di tutte le risultanze esaminate con riferimento segnatamente alla visita follow up oncologico IRCCS Tumori Bari data 6.3.2025 dr Persona_1 indicativa di progressione di malattia( alleg 9) a seguito di riscontro con diagnostica per immagini TC torace ASL BA attestante comparsa di nodulazioni infrapleuriche ( alleg 8) e peggioramento della sintomatologia dolorosa toracica per cui terapia antalgica a base di ossicodone e paracetamolo per
2 il trattamento del dolore di origine oncologica e trattamento immunoterapico ulteriore linea con nicolumab, successivamente a precedenti due linee di terapia con platino-pemetrexed e gemcitabina. L'esame obiettivo nel corso delle operazioni peritali data 19.5.2025 in adeguati ambienti sanificati ha consentito di rilevare indice di performance sec. FS valutabile con grado 50% indicativo di supporto spesso necessario per le normali attività, il paziente richiede frequenti cure mediche per malattia neoplastica in corso di trattamento immunoterapico di linea successiva con nivolumab. A seguito di adeguati aspetti di personalizzazione del danno si giunge ad una equa valutazione del danno biologico permanente complessivo in misura del 75% settantacinque per cento con riferimento a Tabella Menomazioni Patologia Neoplastica D.M. 12.7.2000 voce 135 neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico/chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, necessario supporto terapeutico ed assistenziale continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione fino a 80 % e con decorrenza data 6.3.2025 a seguito di adeguata valutazione specialistica della documentazione di diagnostica per immagini e valutazione evolutiva quadro clinico attestanti progressione di malattia e aggravamento sintomatologia algica con assunzione di oppioidi-ossicodone e paracetamolo per il trattamento del dolore di origine oncologica, indice di performance sec. FS valutabile con grado 50% indicativo di supporto necessario non continuo per le normali attività, follow up oncologico ambulatoriale con frequenza bisettimanale e degenza ospedaliera non indicata. Coefficiente attribuito di cui all'art 13 D. L.vo 38/2000 e DM 12.7.2000 pari a 0,9.”.
Sicché il CTU ha concluso che “Il ricorrente è affetto dalla malattia Parte_1 professionale 'MESOTELIOMA PLEURICO ASBESTO CORRELATO ESPOSIZIONE IN EDILIZIA ANNI 74-94' con avvenuto riconoscimento dall'Istituto Assicuratore e quantificazione del CP_1 danno biologico nella misura grado conclusivo 65% ( sessantacinque per cento) con decorrenza 6.4.2022 a seguito di Collegiale Medica. Trattasi di malattia tabellata alla voce 57 lettera b ( C45.0) con riferimento alle tabelle delle malattie professionali nell'industria (Decreto 9 aprile 2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, GU n. 169 del 21-7-2008) con PMI-periodo di indennizzabilità dalla cessazione attività lavorativa illimitato, a seguito delle mansioni svolte dal 1974 al 2021 nel comparto edilizia. Sulla scorta della documentazione sanitaria in atti riportata in allegato, dell'analitico esame delle risultanze emergenti da ulteriore documentazione sanitaria prodotta nel corso delle operazioni peritali e riportata in allegato, dell'obiettività riscontrata nel corso delle operazioni peritali, con riferimento ai criteri valutativi della Tabella Menomazioni Patologia Neoplastica D.M. 12.7.2000 voce 135 si giunge a documentato aggravamento con equa valutazione del danno biologico permanente complessivo in misura del 75% (settantacinque per cento) con decorrenza data 6.3.2025 a seguito di adeguata valutazione specialistica della documentazione di diagnostica per immagini e valutazione evolutiva quadro clinico attestanti ulteriore progressione di malattia e aggravamento sintomatologia algica.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica conseguente alla malattia professionale sia valutabile nella misura del 75%, con decorrenza dal 06.03.2025 (anche in considerazione delle risultanze della documentazione medica di formazione successiva al deposito del ricorso, prodotta dalla parte ricorrente in data 16.04.2025)
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
3 Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 75%, con decorrenza dal 06.03.2025, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Alla luce del ridimensionamento della pretesa della parte istante, nonché della decorrenza dell'aggravamento individuata dal ctu, successiva alla proposizione del ricorso, si giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 04.12.2024, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 75%, con decorrenza dal 06.03.2025.
2. Condanna l' ad erogare in favore del ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 75%, con decorrenza dal 06.03.2025, dedotto quanto già corrisposto, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese di lite.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
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