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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAROFOLO GIULIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VALORI FEDERICO, elettivamente domiciliata in Corridonia (MC), Viale dell'Industria n.
70/A presso i difensori
ATTORE/OPPONENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARASCA GABRIELE, elettivamente domiciliata in Jesi (AN), Via Mura
Occidentali n. 11/Q presso il difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia Questo Ill.mo Giudice in ogni caso:
-annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni domanda ivi formulata;
-accertare l'inadempimento contrattuale della società e, per l'effetto, Controparte_1 accogliere la domanda riconvenzionale di condanna della società opposta, anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme necessarie per l'eliminazione di detti vizi, difetti e difformità
“emendabili”, per l'importo di € 45.000,00 oltre I.V.A., e condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'odierna opponente per i vizi e difetti “non emendabili”, così come indicati nella relazione tecnica dell'ing. del 24.12.2021, (all. n. 1 all'opposizione), a cui Persona_1 si rinvia, ammontanti ad € 283.500,00, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Pt_1 per il mancato godimento dell'immobile dal momento dell'esecuzione dei lavori viziati e difettosi fino pagina 1 di 14 al momento in cui questi vizi e difetti saranno eliminati, nonché al risarcimento dei danni per il turbamento e il patimento subito dalla proprietaria per il mancato godimento dell'immobile, per violazione del diritto di proprietà anche costituzionalmente garantito;
in subordine
-ove fosse ritenuto sussistente in capo alla un diritto di credito, dichiarare il Controparte_1 medesimo estinto per compensazione e condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla dott.ssa per le causali di cui in premessa, la Parte_1 somma residua alla stessa spettante derivante dalla compensazione dell'eventuale credito della
[...] con tutte le somme spettanti alla D.ssa in accoglimento della domanda CP_2 Parte_1 riconvenzionale, come sopra formulata, somme spettanti per l'eliminazione dei vizi, difetti e difformità
“ emendabili”, per l'importo di € 45.000,00 oltre I.V.A., e condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'odierna opponente per i vizi e difetti “non emendabili”, così come indicati nella relazione tecnica dell'ing. del 24.12.2021, all. n. 1 al presente atto, a cui si Persona_1 rinvia, ammontanti ad € 283.500,00, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato godimento dell'immobile dal momento dell'esecuzione dei lavori viziati e difettosi fino al momento in cui questi vizi e difetti saranno eliminati, nonché al risarcimento dei danni per il turbamento e il patimento subito dalla proprietaria per il mancato godimento dell'immobile, per violazione del diritto di proprietà anche costituzionalmente garantito;
compensando i rispettivi crediti nella misura che sarà accertata in corso di causa o, in subordine, ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., da maggiorarsi degli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo integrale ed effettivo.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Parte opposta: “ CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito rigetti l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, respinga la domanda riconvenzionale ex adverso formulata siccome infondata in fatto ed in diritto, in subordine condanni la controparte sig.ra al Parte_1 pagamento della somma a favore della nella misura espressamente indicata Controparte_1 nella CTU pari ad € 41.155,90 (euro quarantunomilacentocinquantacinque/90).
Con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge e rimborso spese CTU”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1409/2021 (R.G. Parte_1
3990/2021) emesso dal Tribunale di Ancona pubblicato in data 6/10/2021 in forza del quale veniva ingiunto alla predetta il pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
pagina 2 di 14 47.904,90, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura, in virtù delle fatture n.
144/21 del 30/04/2021 di Euro 18.224,90 (compresa IVA) e della somma di Euro 29.680,00, quale saldo della fattura n. 81/19 del 29/05/2019 di Euro 69.680,00 (compresa IVA), a seguito dei lavori eseguiti per conto della “finalizzati alla realizzazione di un fabbricato unifamiliare di civile Pt_1 abitazione destinato a 'prima casa' in Contrada Giuncare nel Comune di Poggio San Marcello”.
L'opponente esponeva:
-di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di San Marcello, Contrada Gioncare, e di aver chiesto ed ottenuto dallo stesso il permesso di costruire n. 125/19, con deposito all'ex Genio Civile al n° 114994 del 30/01/2019, per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare di civile abitazione;
- che trattandosi di un fabbricato in legno ad un piano, senza alcuna parte interrata, la sua costruzione non necessitava di vere e proprie fondazioni infisse nel terreno, bensì soltanto di una platea di fondazione in calcestruzzo armato, sulla quale la struttura in legno sarebbe poi stata montata;
- di aver quindi incaricato la di eseguire i lavori di sbancamento della Controparte_1 porzione di terreno destinato ad ospitare il fabbricato e la corte circostante, di realizzazione della predetta base in cemento armato con sottostante 'magrone, di realizzazione della strada che avrebbe collegato detto nuovo fabbricato alla via pubblica (strada comunale Gioncare);
- che la soc. aveva quindi dapprima proceduto con la costruzione della Controparte_1 strada, mediante sbancamento del terreno e suo riempimento con materiale edile di risulta e, successivamente, sbancava il terreno destinato ad ospitare il fabbricato e la sua corte;
-quest'ultimo sbancamento, tuttavia, era stato effettuato in misura eccessiva, tanto da creare un dislivello di circa due metri rispetto alla quota che aveva la nuova strada nel punto finale della stessa, in prossimità della corte antistante il fabbricato;
- inoltre, anziché procedere con terrazzamenti del terreno idonei a drenare e convogliare le acque meteoriche, la soc. aveva lasciato un taglio netto nella scarpata dalla stessa Controparte_1 creata con i predetti sbancamenti, con conseguente scivolamento della terra all'interno della corte;
- che l'intervento posto in essere nell'ottobre 2019 dalla allo scopo di Controparte_1 rimediare agli errori commessi, attraverso un ulteriore sbancamento e movimento terra, non aveva risolto alcunché;
- di aver chiesto più volte alla di intervenire adeguatamente per risolvere i Controparte_1 predetti problemi e che, su richiesta della stessa, a seguito dell'invio del computo metrico, nel giugno
2020 si teneva un incontro con il legale rappresentante sig. nel quale il direttore lavori CP_3 geom. contestava detto computo nelle parti di esso in cui erano state conteggiate Controparte_4 erronee quantità relative a forniture, applicazione di prezzi non conformi al prezziario regionale e pagina 3 di 14 corrispettivi non dovuti. In particolare, tra l'altro, venivano contestati la quantità eccessiva di metri cubi dello sbancamento effettuato per il fabbricato e per la strada, il prezzo applicato per il montaggio dei ponteggi metallici (con riferimento soprattutto alle dimensioni ivi indicate) e per il loro noleggio, nonché il costo applicato per aver “spianato terra per roulotte” e per il “trasporto e scarico mezzi per spianamento terra per roulotte”. Veniva inoltre contestata la mancata applicazione dello sconto del 15% rispetto al prezziario regionale;
-che la anziché intervenire, come si era obbligata, inviava la fattura n. Controparte_1
144/2021 per l'importo di Euro 18.224,90, che era oggetto di contestazione e che andava ad aggiungersi al corrispettivo di Euro 69.680,00 portato dalla fattura n. 81/19, relativamente al quale l'odierna attrice aveva già versato un acconto di Euro 40.000,00;
- che dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo si era avvalsa della consulenza dell'Ing. e Persona_1 che dalla relazione peritale del 24/12/2021 dalla medesima redatta emergeva la sussistenza di gravi vizi e difetti, tali da arrecare ingenti danni alla committente e da dover essere tenuti necessarimente in considerazione per la determinazione delle somme eventualmente ancora dovute per i lavori svolti.
Nello specifico, l'odierna attrice, sosteneva:
1-l'errata quota di imposta del fabbricato e del terreno circostante in quanto “L'odierna convenuta ha erroneamente ed immotivatamente ecceduto nell'effettuazione dello scavo della porzione di terreno destinato ad accogliere il fabbricato e la relativa corte”;
2- l'errata costruzione della strada che dà accesso al fabbricato “a seguito della mancata regolarità della pendenza e a seguito dei detriti edili impiegati, non correttamente macinati”, e che la stessa è
“tutt'ora incompleta”;
3- l'omesso terrazzamento e contenimento dei terreni sbancati, limitrofi al fabbricato con Pt_1 conseguente l'allagamento del piazzale in caso di pioggia e “smottamento del terreno della scarpata creata con lo sbancamento” in una zona che “pur essendo stata ritenuta idonea per l'edificazione, resta un'area a rischio idrogeologico per frana”.
L'attrice, pertanto, dispiegava eccezione di inadempimento ed eccezione e domanda riconvenzionale di condanna della società opposta, anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme necessarie per l'eliminazione di detti vizi e difformità, che venivano distinti in “emendabili”
(rifacimento della strada e terrazzamento dei dislivelli del terreno) per l'importo di Euro 45.000,00 oltre I.V.A., e “non emendabili” (ovvero l'eccessivo scavo con conseguente errata quota di imposta del fabbricato) quest'ultimi quantificati in Euro 283.500,00 pari all'asserito deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'opponente.
pagina 4 di 14 Costituitasi in giudizio resisteva alla domande attoree sostenendo di aver Controparte_1 eseguito tutti i lavori commissionati a regola d'arte e in fedele ottemperanza delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori nella persona del Geom. . Controparte_4
Esponeva che le opere oggetto di contestazioni erano ben visibili durante l'esecuzione dei lavori, evidenziando che se non andavano bene i lavori avrebbe dovuto essere indicato immediatamente tramite il più classico degli atti del direttore dei lavori, cioè “l'ordine di servizio', cosa che non era avvenuta nel caso in esame “perché i lavori sono stati effettuati come richiesti e mai contestati fino alla richiesta del pagamento del saldo”. Eccepiva, inoltre, che l'opponente non aveva sollevato alcuna obiezione durante l'esecuzione dei detti lavori ed era decaduta dall'azione ex art. 1667 c.c.
Quanto ai lavori di terrazzamento cosi come indicati nell'atto di citazione sosteneva che non erano mai stati ordinati alla e pertanto non eseguiti, e che “se verranno ordinati la Controparte_1 provvederà ad eseguirli ed a conteggiarli”. CP_1
Chiedeva, comunque, di estendere il contraddittorio anche al Geom. , in quanto Controparte_4
Direttore dei Lavori, al fine di essere da questo manlevata garantita e tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli in caso di accoglimento delle domande svolte nei propri confronti dalla parte attrice.
Alla prima udienza dinnanzi al Got Dott. Mencarelli, delegato alla trattazione del procedimento con provvedimento del Presidente della seconda sezione civile, la causa veniva rimessa dinanzi al magistrato titolare del ruolo civile “O”.
Con successivo decreto del Giudice Dott. Minervini del 19/08/2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/01/2023.
Con D.P. n. 276/2022 veniva disposta la sostituzione del Giudice designato e la causa veniva assegnata al Got Dott. Roberta Mariotti, la quale all'udienza del 10/01/2023 si riservava in merito alle richieste avanzate dalle parti.
Con ordinanza resa in data 7/02/2023 il Got rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché l'istanza di chiamata in causa del terzo avanzate dalla difesa di parte convenuta, rilevando come “la chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto e che il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (Cass. civile, sez. un. 23/02/2010 n. 4309)” e che “nel caso di specie la chiamata in causa del terzo possa pagina 5 di 14 ritardare la definizione del giudizio, giacché l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della richiesta risulta sommaria e generica con riferimento alle indicazioni contenute nella comparsa di costituzione e nei documenti allegati”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed espletamento della prova orale articolata dalle parti nei limiti della ritenuta ammissibilità, all'esito della quale i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni dichiarandosi comunque disponibili a valutare ipotesi transattive.
Il Got dato atto, fissava per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione l'udienza del
23/01/2024.
In quella sede il Got tentava la conciliazione tra le parti con esito negativo, ed il difensore dell'opponente chiedeva disporsi Ctu tecnica e contabile “volta a determinare le difformità rispetto al progetto, i vizi e l'ammontare dei danni subiti e subendi nonché un computo metrico sui lavori realizzati, il cui pagamento è stato richiesto con la fattura”, alla quale la difesa di parte opposta si opponeva.
Con ordinanza del 18/03/2024, a scioglimento della riserva assunta, il Got ammetteva la CTU sul seguente quesito: "Esaminati gli atti ed i documenti di causa ed eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, descriva il CTU lo stato dei luoghi, anche a mezzo di riproduzioni fotografiche, con riferimento ai vizi denunciati dall'opponente in citazione (errata quota di imposta del fabbricato;
errato terrazzamento e sistemazione dei terreni limitrofi;
non completamento della strada di accesso) e se siano o meno riconducibili ai lavori svolti dalla considerato l'oggetto del Controparte_1 contratto di appalto ed il progetto esecutivo posto a base dell'appalto; in caso affermativo, indichi il
CTU i lavori necessari per eliminarli ed il loro costo;
accerti il CTU l'ammontare dei corrispettivi spettanti alla fino alla cessazione del rapporto”, e nominava CTU l'Ing. Controparte_1
, il quale prestava giuramento all'udienza del 16/04/2024. Persona_2
In data 21/06/2024 il Ctu depositava (fuori udienza) istanza di autorizzazione per attività strumentali ed il Got fissava per la comparizione delle parti e del Ctu l'udienza del 16/07/2024.
In quella sede il Ctu rappresentava le questioni tecniche emerse in sede di sopralluogo nel contraddittorio tra le parti. Il Ctu si riportava all'istanza depositata rappresentando la necessità di avvalersi di strumentazione topografica per rispondere ai quesiti, e i procuratori delle parti nulla osservavano. Il Got dato atto, autorizzava quanto richiesto dal Ctu.
In data 14/12/2024 il Ctu procedeva al deposito dell'elaborato peritale e delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dai Ctp.
pagina 6 di 14 All'udienza del 9/01/2025 la difesa della eccepiva la nullità della Ctu per “violazione del diritto Pt_1 di difesa e del contraddittorio”, l'erroneo utilizzo da parte del Ctu di un computo metrico non sottoscritto tra le parti, nonché la circostanza che il Ctu avesse omesso di rispondere ai quesiti che gli erano stati posti dal Giudice addentrandosi in ragionamenti giuridici non di sua competenza, e peraltro errati, nell'escludere la responsabilità della Eccepiva, inoltre, che nonostante Controparte_1 fosse emersa dalla relazione tecnica d'ufficio una violazione delle prescrizioni allegate al titolo abilitativo e, dunque, “un grave abuso edilizio” tale comportare “la demolizione del manufatto” il Ctu aveva omesso di denunziare tale violazione e di quantificare il danno derivante alla Pertanto Pt_1 veniva richiesta la sostituzione del Ctu ovvero, in subordine, la rinnovazione.
Alle suddette richieste si opponeva la difesa della la quale chiedeva Controparte_1
l'emissione dell'ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per le somme indicate come dovute nella
Ctu.
Il Gop a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'eccezione di nullità della Ctu avanzata dalla difesa della così come la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata Pt_1 dalla difesa della convenuta, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del
01/02/2025 del seguente tenore letterale: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, vista l'eccezione di nullità della c.t.u. per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio formulata dalla parte attrice/opponente nel corso dell'udienza del 09.01.2025 con istanza di sostituzione del Ctu e rinnovazione delle operazioni peritali;
letti i verbali delle operazioni peritali dai quale si evince che agli incontri erano presenti tutti i consulenti tecnici di parte;
rilevato che la bozza della c.t.u. è stata trasmessa ai consulenti tecnici di parte che hanno formulato le loro osservazioni, che sono allegate all'elaborato peritale insieme alla “valutazione delle osservazioni delle parti” da parte del Ctu;
visto che la parte opposta ha formulato richiesta di ordinanza ex art. 186 ter cpc;
ritenuto che
la pronuncia sollecitata postula non soltanto l'esame delle risultanze della c.t.u., ma soprattutto la soluzione di diverse questioni giuridiche incompatibili con l'adozione di un provvedimento a motivazione succinta quale quello invocato;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del
04.03.2025 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni che sostituisce ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 04.03.2025”.
La sig.ra depositava ricorso al Tribunale di Ancona in composizione collegiale per la Pt_1 ricusazione del Giudice, che veniva rigettata dal Collegio con ordinanza depositata in data 10/04/2025.
In data 12/04/2025 il Got, preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, tratteneva la causa in pagina 7 di 14 decisione concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere di dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass civ. 13240/2019).
Va anche richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass civile n. 20891/2019; Cass. S.U.n. 13533/2001).
In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale la
Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni pagina 8 di 14 speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore -
l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ. n. 25410/2024;
Cass. civ. n. 7763/2024).
Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva, si richiama da ultimo Cass. Civ. n. 1701/2025 secondo cui “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”.
Conforme Cass. Civ. n. 19979/2024: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove
l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667
c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame”.
Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi (cfr. Cass. civ. 1701/2025).
pagina 9 di 14 Giova, inoltre, rilevare che nell'esperire la domanda riconvenzionale la parte proponente assume la posizione sostanziale di attore, ciò che esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova gravante, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio il proprio diritto.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la domanda proposta dalla Controparte_1 appare fondata nei limiti che seguono.
L'opposta ha prodotto, oltre alle fatture n. 144/21 e n. 81/19, un computo metrico dei lavori datato
18/11/2019 per l'importo di € 84.523,94 corrispondente all'importo delle fatture emesse.
Detta contabilità è stata contestata dalla come emerge dalle dichiarazioni rese dalla Pt_1 Tes_1
(legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale
[...] Controparte_1 all'udienza del 25/10/2023 (“Si è vero;
confermo che c'è stato un incontro e che la sig.ra ha Pt_1 contestato la contabilità dei lavori. Le altre questioni indicate nei capitoli sono di competenza dei geometri. Io non ero presente a detto incontro. Dell'incontro mi ha riferito mio figlio CP_3 così penso”) e l'opponente ha allegato il conteggio asseritamente “discusso il 27/06/2020 e mai contestato dal Signor con calcoli corretti ed il saldo a lavori ultimati” (doc. 3). CP_3
Quest'ultimo documento è stato esaminato dal Ctu al fine di accertare l'ammontare dei corrispettivi spettanti alla come si desume chiaramente dall'elaborato peritale e dalla Controparte_1 risposta alle osservazioni del Ctp di parte attrice.
Posto che non è contestato tra le parti l'avvenuto conferimento dell'incarico di realizzare i lavori ma il quantum da pagare, sulla base delle risultanze della Ctu redatta dall'Ing. - che si Persona_2 richiama integralmente in quanto coerente con i risultati delle indagini, immune da vizi logici e sorretta da congrua motivazione anche in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte- è emerso che il corrispettivo residuo spettante alla ammonta ad Euro 37.900,96. Controparte_1
Passando ad esaminare le domande della l'opponente con l'atto introduttivo del presente Pt_1 giudizio, oltre a dispiegare eccezione di inadempimento, ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della società opposta, anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme necessarie per l'eliminazione delle difformità lamentate.
Spetta pertanto alla stessa opponente dimostrare l'esistenza di tali vizi e difformità e delle conseguenze dannose lamentate.
Dalle risultanze della Ctu si evince che l'immobile sito nel Comune di Poggio San Marcello (AN) in
Contrada Giocare n. 5, di proprietà della sig.ra è un edificio residenziale la cui Parte_1 realizzazione è stata avviata a Gennaio 2019. L'immobile risulta completato, sia per quanto riguarda le parti strutturali che di finitura;
esternamente è stata completata la tinteggiatura, sono presenti i discendenti pluviali, sono montati gli infissi e il marciapiede perimetrale è completamente rivestito pagina 10 di 14 dalla pavimentazione di finitura. Non si è ritenuto necessario accedere all'immobile, per visionare lo stato di fatto, in ragione dei vizi richiamati dall'opponente in citazione, ma da una vista esterna si è rilevata la completezza interna dell'immobile con la presenza di mobilio e tendaggi;
unico elemento non completato è il parapetto nella terrazza al piano primo. La corte esterna è parzialmente recintata con rete metallica plastificata, nella parte dell'ingresso, mentre nella porzione retrostante, in prossimità dell'immobile è completa;
la corte risulta ben sistemata con il terreno ben inerbito e un breve camminamento lastricato conduce dall'ingresso all'abitazione, sino al piazzale esterno destinato in parte a parcheggio delle auto e principalmente a corte esclusiva (giardino) dell'abitazione. A monte del fabbricato è presente una scarpata, che raccorda il piazzale con il terreno esistente prima dell'intervento di costruzione;
la sistemazione perimetra l'area sino a terminare e raccordarsi, in prossimità della strada. La strada di accesso esclusiva, che conduce alla via pubblica si presenta incompleta nella finitura, ma consente l'accesso di mezzi e persone;
costituita da un'unica corsia, si presenta ben compattata con la presenza di elementi di riempimento costituita prevalentemente da materiali di risulta di demolizioni edili;
nella parte terminale in prossimità del percorso pedonale è presente una finitura con pietrisco arrotondato. L'immobile è stato realizzato a seguito del rilascio del Permesso di Costruire
n. 125/19.
In relazione ai vizi denunciati dall'opponente in citazione, il Ctu relaziona quanto segue.
In merito “all'errato terrazzamento e sistemazione dei terreni”: “è possibile asserire che l'impresa ha realizzato una scarpata che partendo dal piano di sbancamento del nuovo fabbricato si raccorda con il profilo naturale del terreno;
durante i due sopralluoghi non si sono evidenziati cedimenti o smottamenti del terreno in prossimità della stessa, ma parziali scivolamenti, come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata. Si evidenzia che l'area risulta naturalmente maggiormente inerbita e con la presenza in parte di ghiaino arrotondato;
non sono stati eseguiti ulteriori interventi di regimazione delle acque superficiali. Inoltre, il progetto architettonico approvato con Permesso di
Costruire n. 152/19 evidenzia nella tavola dei profili trasversali e longitudinali (all. 3 – documentazione accesso agli atti – elaboratografico 04) una sistemazione del terreno con un andamento lineare, senza la previsione di realizzare gradonate, in analogia con quanto riportato negli elaborati di ambito geologico, richiamati in precedenza. In merito alla sistemazione esterna della corte, causa di allagamenti, il vizio risulta segnalato con documentazione fotografica del Dicembre
2021; dalla documentazione di progetto presente in atti e dalla corrispondenza tra D.L. e impresa, non risultano indicazioni esecutive circa la realizzazione di cunette di guardia a monte e valle e linee di regimazione delle acque superficiali;
dalle foto del Dicembre 2021 il piazzale risultava incompleto, relativamente alle opere di finitura di cui sopra;
ma tale mancanza, vista la documentazione di cui pagina 11 di 14 sopra, non può essere attribuita all'impresa ma esclusivamente alla Controparte_1 necessità di programmazione e progettazione di interventi e successiva realizzazione”.
Al riguardo, in risposta alle osservazioni del Ctp di parte attrice, il Ctu ha puntualizzato che il riferimento presente nella voce 1 sbancamento alla canalizzazione con battente 20 cm, si riferisce al deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20 in fase di scavo, e che nel documento definito “contabilità” trasmesso dal Geom. in data 23/04/2019, alla voce 17 - CP_4
17.01.004, lo scavo si riferisce ad un fosso a bordo strada e non sul piazzale per un importo di Euro
230,75, che non viene contestato dal D.L.
Conclude il Ctu: “che la sistemazione esterna, come condotta sino all'interruzione delle attività, risulta essere stata realizzata dall'impresa sia secondo le indicazioni e sia Controparte_1 secondo l'attività di direzione del D.L. Geom. pertanto, si ritiene di non determinare costi Parte_2
a carico dell'impresa per l'esecuzione d'interventi di ripristino”.
In merito alla “strada di accesso” il Ctu ha evidenziato che nel computo metrico era prevista la fornitura e posa in opera di “misto granulometrico, frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-70, mediante compattazione” e che visionato il materiale presente sulla strada “risulta composto da inerti con pezzatura maggiore dei 70 mm. previsti;
considerato che
buona parte del materiale risulta ormai compattato, al fine di garantire una corrispondenza rispetto alle prescrizioni di computo,
è necessario procedere alla rimozione di una porzione superficiale di circa 10 cm di materiale in sito, con successivo trasporto in discarica e successivo riposizionamento del materiale misto granulometrico tipo 0-70”.
Pertanto, il costo per l'intervento di ripristino è stato determinato dal Ctu in complessivi Euro 4.626,68, importo che è stato detratto dalla contabilità dei lavori.
In merito alla “errata quota di imposta del fabbricato” dalla Ctu si evince che la verifica e il raffronto con il progetto ha dimostrato che “l'edificio, rispetto a quanto autorizzato nel Permesso a
Costruire, è stato sia spostato che ruotato, anche la quota d'imposta rispetto ai m.394,50 dichiarati risulta invece misurata in circa m.394,25 (sempre considerato come caposaldo la quota SP40)… evidenziando che l'immobile è stato posizionato ad una quota di 25 cm. più bassa rispetto a quanto previsto nel progetto architettonico di cui al Permesso di Costruire n. 152/19”, e che “l'impresa ha costantemente comunicato alla D.L. le attività di picchettamento e successivo scavo, senza ricevere comunicazioni di errata esecuzione”.
Conclude il Ctu che “l'attività di scavo e posizionamento dell'immobile è stata condotta dalla
[...] secondo le indicazioni della D.L.”. Controparte_1
pagina 12 di 14 Poiché l'opposta ha eseguito le opere di scavo comunicando con la D.L. (che per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto) le attività di picchettamento e successivo scavo, senza ricevere comunicazioni di errata esecuzione (verbali, ordini servizio), si presume l'accettazione dell'opera per i vizi palesi e riconoscibili.
Il Ctu ha inoltre indicato i volumi di movimenti terra in Totale Volume di Sterro 1986.50 e Totale
Volume di Riporto 1163.70, ed in merito alla contabilizzazione delle opere riguardo “la voce 1 sbancamenti” ha ridotto il corrispettivo di Euro 4.062,74.
Sostiene l'opponente che “l'eccessivo scavo con conseguente errata quota di imposta del fabbricato realizzato, non è sanabile, poiché il dislivello resterà permanente” ed ha avanzato richiesta di risarcimento danni, costituita nell'atto introduttivo dalla prospettata “svalutazione” dell'immobile, ed in sede di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni “dall'abuso edilizio” da cui
“conseguirà l'abbattimento del bene immobile di proprietà della . Pt_1
Quanto sopra costituisce una modifica - oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per le preclusioni assertive e probatorie -della causa petendi della domanda risarcitoria avanzata in origine.
In ogni caso l'opponente, quale attore in riconvenzionale, non ha assolto all'onere probatorio di fornire la prova certa e concreta del danno patrimoniale e del nesso causale tra l'inadempimento ed il pregiudizio allegato.
In particolare, il Ctu rispondendo alle osservazioni del Ctp di parte attrice in merito all'eccessivo sbancamento e mancato rispetto della prescrizione del Permesso a Costruire, ha evidenziato che “non è stato avviato da parte della proprietaria dell'immobile una sanatoria di accertamento di conformità, prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e neanche presentata la segnalazione certificata di agibilità, prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, pertanto nessuna istruttoria da parte delle amministrazioni competenti è stata avviata;
a riguardo pertanto non si può riferire in merito un giudizio;
inoltre attualmente le difformità riscontrate in relazione, riguardano la parte di rinterro a valle dell'abitazione, non prevista nel progetto autorizzato e nel Decreto del Dirigente della P.F. tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio n°174 del 4 dicembre 2018, oltre alla rotazione e traslazione planimetrica dell'immobile, nell'ambito del lotto”.
Alla luce di quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la sig.ra va Parte_1 condannata al pagamento a favore della della somma indicata dal c.t.u. pari a Controparte_1
Euro 37.900,96.
Va rigettata la domanda riconvenzionale a titolo risarcitorio spiegata dall'opponente.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in Euro
5.077,00 compensato per 1/3 il compenso stabilito sulla base dei valori medi dello scaglione da Euro pagina 13 di 14 26.000 ad Euro 52.000 in considerazione della riduzione dell'importo ingiunto e revoca per questa parte del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della espletata Ctu già liquidate con separato provvedimento vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido, e compensate interamente tra le parti (cfr. Cass. civ. n. 24645/2021).
Emergendo dalla relazione del Ctu difformità rispetto al permesso di costruire, si dispone ai sensi dell'art. 331 comma 4 c.p.p. la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1-Revoca il decreto ingiuntivo n. 1409/2021 e condanna la sig.ra al pagamento a favore Parte_1 della della somma pari ad Euro 37.900,96. Controparte_1
2- Rigetta la domanda riconvenzionale a titolo risarcitorio dell'opponente.
3-Condanna la sig.ra a rifondere alla le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
4- Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di c.t.u. già liquidate con separato provvedimento, che compensa interamente tra le parti.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per le determinazioni di competenza.
Ancona, 03/08/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAROFOLO GIULIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VALORI FEDERICO, elettivamente domiciliata in Corridonia (MC), Viale dell'Industria n.
70/A presso i difensori
ATTORE/OPPONENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARASCA GABRIELE, elettivamente domiciliata in Jesi (AN), Via Mura
Occidentali n. 11/Q presso il difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia Questo Ill.mo Giudice in ogni caso:
-annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni domanda ivi formulata;
-accertare l'inadempimento contrattuale della società e, per l'effetto, Controparte_1 accogliere la domanda riconvenzionale di condanna della società opposta, anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme necessarie per l'eliminazione di detti vizi, difetti e difformità
“emendabili”, per l'importo di € 45.000,00 oltre I.V.A., e condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'odierna opponente per i vizi e difetti “non emendabili”, così come indicati nella relazione tecnica dell'ing. del 24.12.2021, (all. n. 1 all'opposizione), a cui Persona_1 si rinvia, ammontanti ad € 283.500,00, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Pt_1 per il mancato godimento dell'immobile dal momento dell'esecuzione dei lavori viziati e difettosi fino pagina 1 di 14 al momento in cui questi vizi e difetti saranno eliminati, nonché al risarcimento dei danni per il turbamento e il patimento subito dalla proprietaria per il mancato godimento dell'immobile, per violazione del diritto di proprietà anche costituzionalmente garantito;
in subordine
-ove fosse ritenuto sussistente in capo alla un diritto di credito, dichiarare il Controparte_1 medesimo estinto per compensazione e condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla dott.ssa per le causali di cui in premessa, la Parte_1 somma residua alla stessa spettante derivante dalla compensazione dell'eventuale credito della
[...] con tutte le somme spettanti alla D.ssa in accoglimento della domanda CP_2 Parte_1 riconvenzionale, come sopra formulata, somme spettanti per l'eliminazione dei vizi, difetti e difformità
“ emendabili”, per l'importo di € 45.000,00 oltre I.V.A., e condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'odierna opponente per i vizi e difetti “non emendabili”, così come indicati nella relazione tecnica dell'ing. del 24.12.2021, all. n. 1 al presente atto, a cui si Persona_1 rinvia, ammontanti ad € 283.500,00, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi per il mancato godimento dell'immobile dal momento dell'esecuzione dei lavori viziati e difettosi fino al momento in cui questi vizi e difetti saranno eliminati, nonché al risarcimento dei danni per il turbamento e il patimento subito dalla proprietaria per il mancato godimento dell'immobile, per violazione del diritto di proprietà anche costituzionalmente garantito;
compensando i rispettivi crediti nella misura che sarà accertata in corso di causa o, in subordine, ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., da maggiorarsi degli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo integrale ed effettivo.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Parte opposta: “ CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito rigetti l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, respinga la domanda riconvenzionale ex adverso formulata siccome infondata in fatto ed in diritto, in subordine condanni la controparte sig.ra al Parte_1 pagamento della somma a favore della nella misura espressamente indicata Controparte_1 nella CTU pari ad € 41.155,90 (euro quarantunomilacentocinquantacinque/90).
Con vittoria di spese, compensi professionali di lite, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge e rimborso spese CTU”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1409/2021 (R.G. Parte_1
3990/2021) emesso dal Tribunale di Ancona pubblicato in data 6/10/2021 in forza del quale veniva ingiunto alla predetta il pagamento in favore della della somma di Euro Controparte_1
pagina 2 di 14 47.904,90, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura, in virtù delle fatture n.
144/21 del 30/04/2021 di Euro 18.224,90 (compresa IVA) e della somma di Euro 29.680,00, quale saldo della fattura n. 81/19 del 29/05/2019 di Euro 69.680,00 (compresa IVA), a seguito dei lavori eseguiti per conto della “finalizzati alla realizzazione di un fabbricato unifamiliare di civile Pt_1 abitazione destinato a 'prima casa' in Contrada Giuncare nel Comune di Poggio San Marcello”.
L'opponente esponeva:
-di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di San Marcello, Contrada Gioncare, e di aver chiesto ed ottenuto dallo stesso il permesso di costruire n. 125/19, con deposito all'ex Genio Civile al n° 114994 del 30/01/2019, per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare di civile abitazione;
- che trattandosi di un fabbricato in legno ad un piano, senza alcuna parte interrata, la sua costruzione non necessitava di vere e proprie fondazioni infisse nel terreno, bensì soltanto di una platea di fondazione in calcestruzzo armato, sulla quale la struttura in legno sarebbe poi stata montata;
- di aver quindi incaricato la di eseguire i lavori di sbancamento della Controparte_1 porzione di terreno destinato ad ospitare il fabbricato e la corte circostante, di realizzazione della predetta base in cemento armato con sottostante 'magrone, di realizzazione della strada che avrebbe collegato detto nuovo fabbricato alla via pubblica (strada comunale Gioncare);
- che la soc. aveva quindi dapprima proceduto con la costruzione della Controparte_1 strada, mediante sbancamento del terreno e suo riempimento con materiale edile di risulta e, successivamente, sbancava il terreno destinato ad ospitare il fabbricato e la sua corte;
-quest'ultimo sbancamento, tuttavia, era stato effettuato in misura eccessiva, tanto da creare un dislivello di circa due metri rispetto alla quota che aveva la nuova strada nel punto finale della stessa, in prossimità della corte antistante il fabbricato;
- inoltre, anziché procedere con terrazzamenti del terreno idonei a drenare e convogliare le acque meteoriche, la soc. aveva lasciato un taglio netto nella scarpata dalla stessa Controparte_1 creata con i predetti sbancamenti, con conseguente scivolamento della terra all'interno della corte;
- che l'intervento posto in essere nell'ottobre 2019 dalla allo scopo di Controparte_1 rimediare agli errori commessi, attraverso un ulteriore sbancamento e movimento terra, non aveva risolto alcunché;
- di aver chiesto più volte alla di intervenire adeguatamente per risolvere i Controparte_1 predetti problemi e che, su richiesta della stessa, a seguito dell'invio del computo metrico, nel giugno
2020 si teneva un incontro con il legale rappresentante sig. nel quale il direttore lavori CP_3 geom. contestava detto computo nelle parti di esso in cui erano state conteggiate Controparte_4 erronee quantità relative a forniture, applicazione di prezzi non conformi al prezziario regionale e pagina 3 di 14 corrispettivi non dovuti. In particolare, tra l'altro, venivano contestati la quantità eccessiva di metri cubi dello sbancamento effettuato per il fabbricato e per la strada, il prezzo applicato per il montaggio dei ponteggi metallici (con riferimento soprattutto alle dimensioni ivi indicate) e per il loro noleggio, nonché il costo applicato per aver “spianato terra per roulotte” e per il “trasporto e scarico mezzi per spianamento terra per roulotte”. Veniva inoltre contestata la mancata applicazione dello sconto del 15% rispetto al prezziario regionale;
-che la anziché intervenire, come si era obbligata, inviava la fattura n. Controparte_1
144/2021 per l'importo di Euro 18.224,90, che era oggetto di contestazione e che andava ad aggiungersi al corrispettivo di Euro 69.680,00 portato dalla fattura n. 81/19, relativamente al quale l'odierna attrice aveva già versato un acconto di Euro 40.000,00;
- che dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo si era avvalsa della consulenza dell'Ing. e Persona_1 che dalla relazione peritale del 24/12/2021 dalla medesima redatta emergeva la sussistenza di gravi vizi e difetti, tali da arrecare ingenti danni alla committente e da dover essere tenuti necessarimente in considerazione per la determinazione delle somme eventualmente ancora dovute per i lavori svolti.
Nello specifico, l'odierna attrice, sosteneva:
1-l'errata quota di imposta del fabbricato e del terreno circostante in quanto “L'odierna convenuta ha erroneamente ed immotivatamente ecceduto nell'effettuazione dello scavo della porzione di terreno destinato ad accogliere il fabbricato e la relativa corte”;
2- l'errata costruzione della strada che dà accesso al fabbricato “a seguito della mancata regolarità della pendenza e a seguito dei detriti edili impiegati, non correttamente macinati”, e che la stessa è
“tutt'ora incompleta”;
3- l'omesso terrazzamento e contenimento dei terreni sbancati, limitrofi al fabbricato con Pt_1 conseguente l'allagamento del piazzale in caso di pioggia e “smottamento del terreno della scarpata creata con lo sbancamento” in una zona che “pur essendo stata ritenuta idonea per l'edificazione, resta un'area a rischio idrogeologico per frana”.
L'attrice, pertanto, dispiegava eccezione di inadempimento ed eccezione e domanda riconvenzionale di condanna della società opposta, anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme necessarie per l'eliminazione di detti vizi e difformità, che venivano distinti in “emendabili”
(rifacimento della strada e terrazzamento dei dislivelli del terreno) per l'importo di Euro 45.000,00 oltre I.V.A., e “non emendabili” (ovvero l'eccessivo scavo con conseguente errata quota di imposta del fabbricato) quest'ultimi quantificati in Euro 283.500,00 pari all'asserito deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'opponente.
pagina 4 di 14 Costituitasi in giudizio resisteva alla domande attoree sostenendo di aver Controparte_1 eseguito tutti i lavori commissionati a regola d'arte e in fedele ottemperanza delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori nella persona del Geom. . Controparte_4
Esponeva che le opere oggetto di contestazioni erano ben visibili durante l'esecuzione dei lavori, evidenziando che se non andavano bene i lavori avrebbe dovuto essere indicato immediatamente tramite il più classico degli atti del direttore dei lavori, cioè “l'ordine di servizio', cosa che non era avvenuta nel caso in esame “perché i lavori sono stati effettuati come richiesti e mai contestati fino alla richiesta del pagamento del saldo”. Eccepiva, inoltre, che l'opponente non aveva sollevato alcuna obiezione durante l'esecuzione dei detti lavori ed era decaduta dall'azione ex art. 1667 c.c.
Quanto ai lavori di terrazzamento cosi come indicati nell'atto di citazione sosteneva che non erano mai stati ordinati alla e pertanto non eseguiti, e che “se verranno ordinati la Controparte_1 provvederà ad eseguirli ed a conteggiarli”. CP_1
Chiedeva, comunque, di estendere il contraddittorio anche al Geom. , in quanto Controparte_4
Direttore dei Lavori, al fine di essere da questo manlevata garantita e tenuta indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli in caso di accoglimento delle domande svolte nei propri confronti dalla parte attrice.
Alla prima udienza dinnanzi al Got Dott. Mencarelli, delegato alla trattazione del procedimento con provvedimento del Presidente della seconda sezione civile, la causa veniva rimessa dinanzi al magistrato titolare del ruolo civile “O”.
Con successivo decreto del Giudice Dott. Minervini del 19/08/2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/01/2023.
Con D.P. n. 276/2022 veniva disposta la sostituzione del Giudice designato e la causa veniva assegnata al Got Dott. Roberta Mariotti, la quale all'udienza del 10/01/2023 si riservava in merito alle richieste avanzate dalle parti.
Con ordinanza resa in data 7/02/2023 il Got rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché l'istanza di chiamata in causa del terzo avanzate dalla difesa di parte convenuta, rilevando come “la chiamata in causa di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto e che il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (Cass. civile, sez. un. 23/02/2010 n. 4309)” e che “nel caso di specie la chiamata in causa del terzo possa pagina 5 di 14 ritardare la definizione del giudizio, giacché l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della richiesta risulta sommaria e generica con riferimento alle indicazioni contenute nella comparsa di costituzione e nei documenti allegati”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed espletamento della prova orale articolata dalle parti nei limiti della ritenuta ammissibilità, all'esito della quale i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni dichiarandosi comunque disponibili a valutare ipotesi transattive.
Il Got dato atto, fissava per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione l'udienza del
23/01/2024.
In quella sede il Got tentava la conciliazione tra le parti con esito negativo, ed il difensore dell'opponente chiedeva disporsi Ctu tecnica e contabile “volta a determinare le difformità rispetto al progetto, i vizi e l'ammontare dei danni subiti e subendi nonché un computo metrico sui lavori realizzati, il cui pagamento è stato richiesto con la fattura”, alla quale la difesa di parte opposta si opponeva.
Con ordinanza del 18/03/2024, a scioglimento della riserva assunta, il Got ammetteva la CTU sul seguente quesito: "Esaminati gli atti ed i documenti di causa ed eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, descriva il CTU lo stato dei luoghi, anche a mezzo di riproduzioni fotografiche, con riferimento ai vizi denunciati dall'opponente in citazione (errata quota di imposta del fabbricato;
errato terrazzamento e sistemazione dei terreni limitrofi;
non completamento della strada di accesso) e se siano o meno riconducibili ai lavori svolti dalla considerato l'oggetto del Controparte_1 contratto di appalto ed il progetto esecutivo posto a base dell'appalto; in caso affermativo, indichi il
CTU i lavori necessari per eliminarli ed il loro costo;
accerti il CTU l'ammontare dei corrispettivi spettanti alla fino alla cessazione del rapporto”, e nominava CTU l'Ing. Controparte_1
, il quale prestava giuramento all'udienza del 16/04/2024. Persona_2
In data 21/06/2024 il Ctu depositava (fuori udienza) istanza di autorizzazione per attività strumentali ed il Got fissava per la comparizione delle parti e del Ctu l'udienza del 16/07/2024.
In quella sede il Ctu rappresentava le questioni tecniche emerse in sede di sopralluogo nel contraddittorio tra le parti. Il Ctu si riportava all'istanza depositata rappresentando la necessità di avvalersi di strumentazione topografica per rispondere ai quesiti, e i procuratori delle parti nulla osservavano. Il Got dato atto, autorizzava quanto richiesto dal Ctu.
In data 14/12/2024 il Ctu procedeva al deposito dell'elaborato peritale e delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dai Ctp.
pagina 6 di 14 All'udienza del 9/01/2025 la difesa della eccepiva la nullità della Ctu per “violazione del diritto Pt_1 di difesa e del contraddittorio”, l'erroneo utilizzo da parte del Ctu di un computo metrico non sottoscritto tra le parti, nonché la circostanza che il Ctu avesse omesso di rispondere ai quesiti che gli erano stati posti dal Giudice addentrandosi in ragionamenti giuridici non di sua competenza, e peraltro errati, nell'escludere la responsabilità della Eccepiva, inoltre, che nonostante Controparte_1 fosse emersa dalla relazione tecnica d'ufficio una violazione delle prescrizioni allegate al titolo abilitativo e, dunque, “un grave abuso edilizio” tale comportare “la demolizione del manufatto” il Ctu aveva omesso di denunziare tale violazione e di quantificare il danno derivante alla Pertanto Pt_1 veniva richiesta la sostituzione del Ctu ovvero, in subordine, la rinnovazione.
Alle suddette richieste si opponeva la difesa della la quale chiedeva Controparte_1
l'emissione dell'ordinanza di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. per le somme indicate come dovute nella
Ctu.
Il Gop a scioglimento della riserva assunta, rigettava l'eccezione di nullità della Ctu avanzata dalla difesa della così come la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata Pt_1 dalla difesa della convenuta, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del
01/02/2025 del seguente tenore letterale: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, vista l'eccezione di nullità della c.t.u. per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio formulata dalla parte attrice/opponente nel corso dell'udienza del 09.01.2025 con istanza di sostituzione del Ctu e rinnovazione delle operazioni peritali;
letti i verbali delle operazioni peritali dai quale si evince che agli incontri erano presenti tutti i consulenti tecnici di parte;
rilevato che la bozza della c.t.u. è stata trasmessa ai consulenti tecnici di parte che hanno formulato le loro osservazioni, che sono allegate all'elaborato peritale insieme alla “valutazione delle osservazioni delle parti” da parte del Ctu;
visto che la parte opposta ha formulato richiesta di ordinanza ex art. 186 ter cpc;
ritenuto che
la pronuncia sollecitata postula non soltanto l'esame delle risultanze della c.t.u., ma soprattutto la soluzione di diverse questioni giuridiche incompatibili con l'adozione di un provvedimento a motivazione succinta quale quello invocato;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del
04.03.2025 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni che sostituisce ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 04.03.2025”.
La sig.ra depositava ricorso al Tribunale di Ancona in composizione collegiale per la Pt_1 ricusazione del Giudice, che veniva rigettata dal Collegio con ordinanza depositata in data 10/04/2025.
In data 12/04/2025 il Got, preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, tratteneva la causa in pagina 7 di 14 decisione concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere di dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass civ. 13240/2019).
Va anche richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass civile n. 20891/2019; Cass. S.U.n. 13533/2001).
In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale la
Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni pagina 8 di 14 speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore -
l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ. n. 25410/2024;
Cass. civ. n. 7763/2024).
Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva, si richiama da ultimo Cass. Civ. n. 1701/2025 secondo cui “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”.
Conforme Cass. Civ. n. 19979/2024: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove
l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667
c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame”.
Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi (cfr. Cass. civ. 1701/2025).
pagina 9 di 14 Giova, inoltre, rilevare che nell'esperire la domanda riconvenzionale la parte proponente assume la posizione sostanziale di attore, ciò che esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova gravante, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio il proprio diritto.
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la domanda proposta dalla Controparte_1 appare fondata nei limiti che seguono.
L'opposta ha prodotto, oltre alle fatture n. 144/21 e n. 81/19, un computo metrico dei lavori datato
18/11/2019 per l'importo di € 84.523,94 corrispondente all'importo delle fatture emesse.
Detta contabilità è stata contestata dalla come emerge dalle dichiarazioni rese dalla Pt_1 Tes_1
(legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale
[...] Controparte_1 all'udienza del 25/10/2023 (“Si è vero;
confermo che c'è stato un incontro e che la sig.ra ha Pt_1 contestato la contabilità dei lavori. Le altre questioni indicate nei capitoli sono di competenza dei geometri. Io non ero presente a detto incontro. Dell'incontro mi ha riferito mio figlio CP_3 così penso”) e l'opponente ha allegato il conteggio asseritamente “discusso il 27/06/2020 e mai contestato dal Signor con calcoli corretti ed il saldo a lavori ultimati” (doc. 3). CP_3
Quest'ultimo documento è stato esaminato dal Ctu al fine di accertare l'ammontare dei corrispettivi spettanti alla come si desume chiaramente dall'elaborato peritale e dalla Controparte_1 risposta alle osservazioni del Ctp di parte attrice.
Posto che non è contestato tra le parti l'avvenuto conferimento dell'incarico di realizzare i lavori ma il quantum da pagare, sulla base delle risultanze della Ctu redatta dall'Ing. - che si Persona_2 richiama integralmente in quanto coerente con i risultati delle indagini, immune da vizi logici e sorretta da congrua motivazione anche in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte- è emerso che il corrispettivo residuo spettante alla ammonta ad Euro 37.900,96. Controparte_1
Passando ad esaminare le domande della l'opponente con l'atto introduttivo del presente Pt_1 giudizio, oltre a dispiegare eccezione di inadempimento, ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della società opposta, anche a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme necessarie per l'eliminazione delle difformità lamentate.
Spetta pertanto alla stessa opponente dimostrare l'esistenza di tali vizi e difformità e delle conseguenze dannose lamentate.
Dalle risultanze della Ctu si evince che l'immobile sito nel Comune di Poggio San Marcello (AN) in
Contrada Giocare n. 5, di proprietà della sig.ra è un edificio residenziale la cui Parte_1 realizzazione è stata avviata a Gennaio 2019. L'immobile risulta completato, sia per quanto riguarda le parti strutturali che di finitura;
esternamente è stata completata la tinteggiatura, sono presenti i discendenti pluviali, sono montati gli infissi e il marciapiede perimetrale è completamente rivestito pagina 10 di 14 dalla pavimentazione di finitura. Non si è ritenuto necessario accedere all'immobile, per visionare lo stato di fatto, in ragione dei vizi richiamati dall'opponente in citazione, ma da una vista esterna si è rilevata la completezza interna dell'immobile con la presenza di mobilio e tendaggi;
unico elemento non completato è il parapetto nella terrazza al piano primo. La corte esterna è parzialmente recintata con rete metallica plastificata, nella parte dell'ingresso, mentre nella porzione retrostante, in prossimità dell'immobile è completa;
la corte risulta ben sistemata con il terreno ben inerbito e un breve camminamento lastricato conduce dall'ingresso all'abitazione, sino al piazzale esterno destinato in parte a parcheggio delle auto e principalmente a corte esclusiva (giardino) dell'abitazione. A monte del fabbricato è presente una scarpata, che raccorda il piazzale con il terreno esistente prima dell'intervento di costruzione;
la sistemazione perimetra l'area sino a terminare e raccordarsi, in prossimità della strada. La strada di accesso esclusiva, che conduce alla via pubblica si presenta incompleta nella finitura, ma consente l'accesso di mezzi e persone;
costituita da un'unica corsia, si presenta ben compattata con la presenza di elementi di riempimento costituita prevalentemente da materiali di risulta di demolizioni edili;
nella parte terminale in prossimità del percorso pedonale è presente una finitura con pietrisco arrotondato. L'immobile è stato realizzato a seguito del rilascio del Permesso di Costruire
n. 125/19.
In relazione ai vizi denunciati dall'opponente in citazione, il Ctu relaziona quanto segue.
In merito “all'errato terrazzamento e sistemazione dei terreni”: “è possibile asserire che l'impresa ha realizzato una scarpata che partendo dal piano di sbancamento del nuovo fabbricato si raccorda con il profilo naturale del terreno;
durante i due sopralluoghi non si sono evidenziati cedimenti o smottamenti del terreno in prossimità della stessa, ma parziali scivolamenti, come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata. Si evidenzia che l'area risulta naturalmente maggiormente inerbita e con la presenza in parte di ghiaino arrotondato;
non sono stati eseguiti ulteriori interventi di regimazione delle acque superficiali. Inoltre, il progetto architettonico approvato con Permesso di
Costruire n. 152/19 evidenzia nella tavola dei profili trasversali e longitudinali (all. 3 – documentazione accesso agli atti – elaboratografico 04) una sistemazione del terreno con un andamento lineare, senza la previsione di realizzare gradonate, in analogia con quanto riportato negli elaborati di ambito geologico, richiamati in precedenza. In merito alla sistemazione esterna della corte, causa di allagamenti, il vizio risulta segnalato con documentazione fotografica del Dicembre
2021; dalla documentazione di progetto presente in atti e dalla corrispondenza tra D.L. e impresa, non risultano indicazioni esecutive circa la realizzazione di cunette di guardia a monte e valle e linee di regimazione delle acque superficiali;
dalle foto del Dicembre 2021 il piazzale risultava incompleto, relativamente alle opere di finitura di cui sopra;
ma tale mancanza, vista la documentazione di cui pagina 11 di 14 sopra, non può essere attribuita all'impresa ma esclusivamente alla Controparte_1 necessità di programmazione e progettazione di interventi e successiva realizzazione”.
Al riguardo, in risposta alle osservazioni del Ctp di parte attrice, il Ctu ha puntualizzato che il riferimento presente nella voce 1 sbancamento alla canalizzazione con battente 20 cm, si riferisce al deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm. 20 in fase di scavo, e che nel documento definito “contabilità” trasmesso dal Geom. in data 23/04/2019, alla voce 17 - CP_4
17.01.004, lo scavo si riferisce ad un fosso a bordo strada e non sul piazzale per un importo di Euro
230,75, che non viene contestato dal D.L.
Conclude il Ctu: “che la sistemazione esterna, come condotta sino all'interruzione delle attività, risulta essere stata realizzata dall'impresa sia secondo le indicazioni e sia Controparte_1 secondo l'attività di direzione del D.L. Geom. pertanto, si ritiene di non determinare costi Parte_2
a carico dell'impresa per l'esecuzione d'interventi di ripristino”.
In merito alla “strada di accesso” il Ctu ha evidenziato che nel computo metrico era prevista la fornitura e posa in opera di “misto granulometrico, frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-70, mediante compattazione” e che visionato il materiale presente sulla strada “risulta composto da inerti con pezzatura maggiore dei 70 mm. previsti;
considerato che
buona parte del materiale risulta ormai compattato, al fine di garantire una corrispondenza rispetto alle prescrizioni di computo,
è necessario procedere alla rimozione di una porzione superficiale di circa 10 cm di materiale in sito, con successivo trasporto in discarica e successivo riposizionamento del materiale misto granulometrico tipo 0-70”.
Pertanto, il costo per l'intervento di ripristino è stato determinato dal Ctu in complessivi Euro 4.626,68, importo che è stato detratto dalla contabilità dei lavori.
In merito alla “errata quota di imposta del fabbricato” dalla Ctu si evince che la verifica e il raffronto con il progetto ha dimostrato che “l'edificio, rispetto a quanto autorizzato nel Permesso a
Costruire, è stato sia spostato che ruotato, anche la quota d'imposta rispetto ai m.394,50 dichiarati risulta invece misurata in circa m.394,25 (sempre considerato come caposaldo la quota SP40)… evidenziando che l'immobile è stato posizionato ad una quota di 25 cm. più bassa rispetto a quanto previsto nel progetto architettonico di cui al Permesso di Costruire n. 152/19”, e che “l'impresa ha costantemente comunicato alla D.L. le attività di picchettamento e successivo scavo, senza ricevere comunicazioni di errata esecuzione”.
Conclude il Ctu che “l'attività di scavo e posizionamento dell'immobile è stata condotta dalla
[...] secondo le indicazioni della D.L.”. Controparte_1
pagina 12 di 14 Poiché l'opposta ha eseguito le opere di scavo comunicando con la D.L. (che per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto) le attività di picchettamento e successivo scavo, senza ricevere comunicazioni di errata esecuzione (verbali, ordini servizio), si presume l'accettazione dell'opera per i vizi palesi e riconoscibili.
Il Ctu ha inoltre indicato i volumi di movimenti terra in Totale Volume di Sterro 1986.50 e Totale
Volume di Riporto 1163.70, ed in merito alla contabilizzazione delle opere riguardo “la voce 1 sbancamenti” ha ridotto il corrispettivo di Euro 4.062,74.
Sostiene l'opponente che “l'eccessivo scavo con conseguente errata quota di imposta del fabbricato realizzato, non è sanabile, poiché il dislivello resterà permanente” ed ha avanzato richiesta di risarcimento danni, costituita nell'atto introduttivo dalla prospettata “svalutazione” dell'immobile, ed in sede di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni “dall'abuso edilizio” da cui
“conseguirà l'abbattimento del bene immobile di proprietà della . Pt_1
Quanto sopra costituisce una modifica - oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per le preclusioni assertive e probatorie -della causa petendi della domanda risarcitoria avanzata in origine.
In ogni caso l'opponente, quale attore in riconvenzionale, non ha assolto all'onere probatorio di fornire la prova certa e concreta del danno patrimoniale e del nesso causale tra l'inadempimento ed il pregiudizio allegato.
In particolare, il Ctu rispondendo alle osservazioni del Ctp di parte attrice in merito all'eccessivo sbancamento e mancato rispetto della prescrizione del Permesso a Costruire, ha evidenziato che “non è stato avviato da parte della proprietaria dell'immobile una sanatoria di accertamento di conformità, prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e neanche presentata la segnalazione certificata di agibilità, prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, pertanto nessuna istruttoria da parte delle amministrazioni competenti è stata avviata;
a riguardo pertanto non si può riferire in merito un giudizio;
inoltre attualmente le difformità riscontrate in relazione, riguardano la parte di rinterro a valle dell'abitazione, non prevista nel progetto autorizzato e nel Decreto del Dirigente della P.F. tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio n°174 del 4 dicembre 2018, oltre alla rotazione e traslazione planimetrica dell'immobile, nell'ambito del lotto”.
Alla luce di quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la sig.ra va Parte_1 condannata al pagamento a favore della della somma indicata dal c.t.u. pari a Controparte_1
Euro 37.900,96.
Va rigettata la domanda riconvenzionale a titolo risarcitorio spiegata dall'opponente.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in Euro
5.077,00 compensato per 1/3 il compenso stabilito sulla base dei valori medi dello scaglione da Euro pagina 13 di 14 26.000 ad Euro 52.000 in considerazione della riduzione dell'importo ingiunto e revoca per questa parte del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della espletata Ctu già liquidate con separato provvedimento vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido, e compensate interamente tra le parti (cfr. Cass. civ. n. 24645/2021).
Emergendo dalla relazione del Ctu difformità rispetto al permesso di costruire, si dispone ai sensi dell'art. 331 comma 4 c.p.p. la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1-Revoca il decreto ingiuntivo n. 1409/2021 e condanna la sig.ra al pagamento a favore Parte_1 della della somma pari ad Euro 37.900,96. Controparte_1
2- Rigetta la domanda riconvenzionale a titolo risarcitorio dell'opponente.
3-Condanna la sig.ra a rifondere alla le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in Euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
4- Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di c.t.u. già liquidate con separato provvedimento, che compensa interamente tra le parti.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per le determinazioni di competenza.
Ancona, 03/08/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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