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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1046/2022 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to TRALLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
IRO
ATTRICE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_2
REBECCHI IACOPO
CONVENUTA
INTERVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 1 di 13 In via principale, nel merito: dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza Controparte_1 dell'obbligo assicurativo assunto verso con la polizza n. Parte_1
1/117/013/0000136929, a garantire mallevare e tenere indenne l'esponente Pt_1
da ogni conseguenza pregiudizievole derivata – a qualsivoglia titolo, ed incluse le
[...]
spese legali – in capo ad dalla sentenza n. 63/2022 del Tribunale di Parte_1
Mantova - Sez. lav., per un importo totale di €.11.401,17 (undicimilaquattrocentouno/17), nonché a tenere indenne ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., dalle spese Parte_1 sostenute per resistere all'azione proposta dal danneggiato signor Parte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, come per legge, ivi compreso rimborso forfettario
15% per spese generali.”
Per parte convenuta:
NEL MERITO:
In via principale:
Rigettarsi come infondata le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi i capitoli di prova orale dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma nr. 2
c.p.c.”
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, allegando: che con ricorso ex art. 414 c.p.c. il signor Controparte_1 Parte_3
aveva adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova per ottenere il risarcimento di tutti pagina 2 di 13 i danni dallo stesso subiti e asseritamente riconducibili ad un infortunio sul lavoro occorsogli il 5 dicembre 2018 mentre, quale dipendente di si trovava Parte_1 trasportato come “operatore appiedato” sul camion denominato “autocompattatore a tre assi nr. 8455” marca Mercedes allestito FARID, targato FJ 046 CM, assicurato per la RC auto con polizza n. 1/117/013/0000136929; che la Controparte_1
mattina del sinistro, mentre stava effettuando il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di
Montanara di Curtatone (MN), il signor si trovava trasportato sulla pedana di Parte_2 stazionamento in coda all'automezzo aziendale, il quale era in circolazione e nell'occasione condotto dal collega signor quando, a seguito dell'urto Controparte_2 dell'automezzo aziendale de quo contro il cordolo di un'aiuola presente sul ciglio della strada, la pedana sulla quale viaggiava il ricorrente veniva alzata, cagionando lo schiacciamento della gamba sinistra del contro il cordino di protezione del Parte_2
fanale posteriore sinistro della macchina operatrice;
che il ricorrente, ottenuto un diniego al risarcimento da parte della assicuratrice per la del mezzo CP_3 [...]
con il pretesto che il sinistro non era riconducibile alla circolazione CP_1
stradale, aveva reiterato le proprie richieste ad , ritenuta responsabile ex art. 2049 Pt_1
c.c. per l'operato del conducente del mezzo, ed alla quale aveva addebitato le seguenti violazioni: - l'omessa adeguata regolazione dell'altezza della pedana, in prossimità di un cordolo - l'omessa sufficiente attenzione nel percorrere un tratto di strada in prossimità di un cordolo;
che aveva chiesto ed ottenuto autorizzazione a poter chiamare in Pt_1
causa per essere dalla stessa eventualmente tenuta indenne Controparte_1
e manlevata da qualsiasi somma fosse stata condannata a versare al signor Pt_1
in forza della garanzia RC Auto in essere con detta Compagnia Parte_2
assicuratrice, contestando in ogni caso gli addebiti di responsabilità nei propri confronti, nonché il quantum risarcitorio ex adverso preteso, in quanto eccessivo;
che
[...]
si era costituita, asserendo che nella fattispecie in esame non poteva CP_1
operare la garanzia RC auto, in quanto esclusa dalla responsabilità del datore di lavoro;
che la causa, istruita con CTU medico-legale, che aveva ridimensionato le pretese del signor pagina 3 di 13 era stata decisa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova con sentenza Parte_2
n. 63/2022 pubblicata il 7 aprile 2022, e che, con ordinanza in pari data, aveva disposto: (i) la separazione della causa relativa alla domanda di manleva di contro Pt_1 [...]
(ii) la formazione di un autonomo fascicolo a cura della Cancelleria;
CP_1
(iii) il mutamento del rito rispetto a tale nuovo giudizio, con onere delle parti di mettersi in regola con le disposizioni tributarie e trasmissione degli atti al Presidente per quanto di competenza;
che il Giudice del lavoro, poi, decidendo la causa di propria competenza, aveva condannato al pagamento: - in favore del di €.8.000,00 Pt_1 Parte_2
oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni;
- in favore del procuratore antistatario, di €.2.800,00 (di cui €.244,00 per spese di CTP), oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, ed oltre CPA ed IVA.
Ciò premesso in fatto, riassumeva la causa nei confronti di Parte_1 [...]
e, ribadito che il sinistro occorso al signor terzo Controparte_1 Parte_2
trasportato su un mezzo in movimento sulla strada pubblica, a prescindere dal fatto che esso si accompagnasse o meno alle attività di servizio, rientrava nella “circolazione” ai fini assicurativi RC Auto, chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice a garantirla, manlevarla e tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole alla stessa derivata, a qualsivoglia titolo, ed incluse le spese legali, dalla sentenza n. 63/2022 del Tribunale di
Mantova - Sez. lav., per un importo totale di € 11.401,17, nonchè a tenere indenne ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., dalle spese sostenute per resistere Parte_1 all'azione proposta dal danneggiato signor Parte_2
Si costituiva ritualmente in giudizio , chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande svolte nei suoi confronti da parte attrice.
In particolare la convenuta ribadiva che: la responsabilità civile di invocata Parte_1 da nella causa R.G. 724/2020 Sezione Lavoro per l'infortunio occorso il Parte_3
5.12.18 e conclusasi con sentenza nr. 63/2022 pubblicata il 7.4.22, non aveva ad oggetto un'ipotesi di responsabilità civile automobilistica, ma un'ipotesi di responsabilità del pagina 4 di 13 datore di lavoro ex art. 2049 c.c.; aveva evocato in giudizio Parte_3 Parte_1
avanti alla Sezione Lavoro, utilizzando il rito speciale del lavoro e nel suo atto introduttivo aveva richiamato e prodotto gli accertamenti eseguiti dall' relativi alle CP_4
violazione delle norme anti infortunistiche da parte del datore di lavoro;
nel ricorso introduttivo della causa R.G. 724/2020 non veniva in alcun modo neppure nominata un'ipotesi di responsabilità civile automobilistica e di responsabilità solidale dell'assicuratore RCA;
la stessa in un'analisi dell'incidente aveva identificato Parte_1 la causa dell'infortunio non nell'ambito della circolazione stradale, ma in una “non adeguata protezione dell'attacco a forcella della pedana” su cui era appoggiato il Parte_3
nel verbale di sopralluogo aveva identificato la causa dell'infortunio
[...] CP_4
nel profilo della struttura metallica che proteggeva il fanalino posteriore sinistro dell'autocompattatore e sulla base di tale accertamento aveva ordinato ad CP_4
delle migliorie da apporre su tutta la flotta di autocompattatori per evitare in Parte_1
futuro ulteriori sollevamenti della pedana in caso di contatto accidentale con cordoli o simili strutture e sulla base delle disposizioni di aveva Parte_1 CP_4
provveduto ad apporre tali modifiche, riconoscendo la pericolosità della pedana e degli elementi dell'autocompattatore nella zona di sostegno dei lavoratori.
Sulla base di tali circostanze la convenuta sosteneva quindi che la responsabilità dell'infortunio occorso nulla c'entrava con la circolazione stradale e la Parte_3 responsabilità civile automobilistica dell'autocompattatore Mercedes tg. FJ 046 CM, ma derivava da una responsabilità giuslavoristica del datore di lavoro (inadeguata protezione dello strumento di lavoro di così come accertato da nel Parte_3 CP_4
suo verbale); che infatti nel caso di specie la circolazione stradale non era stata in alcun modo la causa dell'infortunio, ma la mera occasione temporale, con conseguente non operatività della polizza RCA dell'autocompattatore Mercedes tg. FJ 046 CM.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, rigettate le prove orali richieste da parte convenuta.
pagina 5 di 13 DIRITTO
I fatti dedotti in lite sono pacifici e risultano comunque dai documenti rispettivamente prodotti.
dipendente di il mattino del 5 dicembre 2018, mentre si Parte_3 Parte_1
trovava, quale “operatore appiedato”, sulla pedana posteriore del camion denominato
“autocompattatore a tre assi nr. 8455” marca Mercedes allestito FARID, targato FJ 046
CM, assicurato per la RC auto con ha subito un Controparte_1
infortunio sul lavoro.
Pur non avendo in questa sede prodotto alcun atto di accertamento in ordine Parte_1
alla dinamica del sinistro, ad eccezione della sentenza n. 63/22 (doc. 2) emessa dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale in data 7.04.2022 (nella causa promossa dal dipendente nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento dei danni conseguenti subiti) e che richiama in merito gli accertamenti effettuati dallo SPSAL AST della Val Padana compendiati nell'informativa 29.3.19 (qui non prodotta), dalla stessa risulta che il nella data sopra indicata, “stava svolgendo la prestazione lavorativa di raccolta Parte_2
di rifiuti in plastica in via Golgi a Curtatone;
il conducente del veicolo, , Controparte_2 era alla guida del veicolo e, durante una manovra di spostamento dell'autocompattatore, la parte inferiore della pedana posteriore sx, ha urtato un cordolo di un'aiuola; tale contatto, avvenuto con il mezzo in movimento, ha provocato l'improvviso sollevamento della pedana sulla quale si trovava in piedi il ricorrente che veniva spinto verso l'alto e impattava violentemente con il ginocchio sinistro contro il bordino (abbastanza “affilato” ) della protezione del fanale sinistro, cagionandosi le lesioni oggetto del presente giudizio”
(ossia ““Esiti algo-disfunzionali del ginocchio sx in esiti di trauma da schiacciamento con
FLC”, come riportato in sentenza); dalla stessa “Analisi dell'infortunio di ” Parte_1
(prodotta da parte convenuta quale doc. 2) risulta, più precisamente, che “L'urto faceva sollevare la pedana spingendo l'operatore verso l'alto, facendogli colpire con il ginocchio pagina 6 di 13 sinistro la lamiera di protezione del fanale posteriore sinistro procurandogli un taglio profondo”.
Il Giudice del lavoro ha ritenuto quindi sussistente la responsabilità di , sia ex Parte_1
art. 2049 c.c., quale datore di lavoro del conducente l'autocompattatore, , Controparte_2 essendo stato l'infortunio subito dal causato “dalla condotta negligente, Parte_2
imprudente e/o imperita del conducente del veicolo, il quale, consapevole dell' altezza della pedana di stazionamento dell'operatore posta sul retro del veicolo, per averla egli stesso precedentemente regolata, non ha prestato sufficiente attenzione nel percorrere il tratto di strada luogo dell'infortunio e neppure ha proceduto ad alzare la posizione della pedana in fase di avvicinamento e passaggio nei pressi del cordolo ove si è verificato l'urto”, sia per la violazione, da parte della stessa , dell'art. 2087 c.c., dovendo Parte_1 la causa dell'infortunio ascriversi “oltre alla condotta colposa del dipendente di
[...]
, alla pericolosità della pedana dell'autocompattatore e, in particolare, del Controparte_5
profilo della struttura metallica che proteggeva il fanalino posteriore del mezzo, come dimostrato dalla circostanza che ha ordinato al datore di lavoro di apporre CP_4
migliorie su tutta la flotta dei mezzi della stessa tipologia di quello guidato dal collega del ricorrente per evitare in futuro ulteriori sollevamenti della pedana in caso di contatto accidentale con cordoli o simili ostacoli/strutture e ha prontamente adempiuto Parte_1
alle prescrizioni”, affermando pertanto che “E', quindi, evidente la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio, mentre non vi è alcun elemento in atti per potere affermare che il ricorrente per negligenza, imprudenza o imperizia abbia concausato l'evento, anzi gli UPG hanno accertato che il lavoratore ha rispettato le norme di sicurezza in quanto egli, al momento dell'incidente, era correttamente posizionato sulla pedana di stazionamento.”
Sulla base della sola sentenza prodotta (non avendo l'attrice formulato altre richieste istruttorie) ha qui agito nei confronti della convenuta al fine di essere risarcita Parte_1
dell'importo corrisposto al proprio dipendente a titolo di risarcimento danni, nonché per le spese di lite a questi rifuse e per la rifusione, ex art. 1917 c.c., delle spese di lite dalla pagina 7 di 13 stessa sostenute per difendersi nella suddetta causa, sostenendo che il sinistro subito dal dipendente, al momento del fatto trasportato sul mezzo assicurato per la RCA con
[...]
, debba ricondursi alla “circolazione stradale” del suddetto mezzo, nella Controparte_1
più ampia accezione fatta propria dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 8620 del 29/04/2015.
In questa sede non è stata prodotta neppure la polizza assicurativa per la RCA stipulata dall'attrice, ma la sua esistenza ed operatività all'epoca del sinistro non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta e deve quindi ritenersi fatto pacifico.
Ciò premesso, sulla base della sentenza del Giudice del Lavoro che ha condannato Pt_1
ritenuta sussistente sia la responsabilità oggettiva della stessa, quale datore di lavoro,
[...]
per l'illecito causato da condotta colposa di altro proprio dipendente (il conducente l'automezzo) ex art. 2049 c.c., sia la responsabilità contrattuale dello stesso datore di lavoro, per omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente è evidente l'infondatezza della domanda qui Parte_2
svolta da parte attrice di essere garantita e manlevata dalla convenuta per le spese di lite rifuse al dipendente danneggiato e per le spese di lite di “resistenza” dalla stessa sostenute per difendersi in tale giudizio, non avendo il contratto di assicurazione dedotto in lite ad oggetto la copertura dei rischi derivante dalla responsabilità civile del datore di lavoro, ma unicamente la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di sua proprietà, responsabilità ex art. 2054 c.c. che non è stata fatta valere nei suoi confronti nel suddetto giudizio, avente ad oggetto unicamente la suddetta responsabilità oggettiva e contrattuale, gravante sul datore di lavoro in quanto tale.
Deve quindi qui accertarsi unicamente se invece il danno risarcito al proprio dipendente, per la lesione all'integrità psico fisica dallo stesso subita, rientri nella garanzia assicurativa fatta valere in questa sede, e quindi, se rispetto allo stesso, sussista il diritto dell'attrice di ottenere la rifusione dalla convenuta di quanto a quest'ultimo direttamente corrisposto a tale titolo, diritto contestato da , la quale ha sostenuto che il Controparte_1
pagina 8 di 13 sinistro, e quindi il danno, sia causalmente riconducibile unicamente nella inadeguata protezione dello “strumento di lavoro” del dipendente e non alla circolazione stradale, che ne sarebbe stata solo la mera occasione temporale.
Come risulta dai documenti prodotti dalla convenuta sia nel suddetto giudizio che nel presente procedimento, nel corso degli accertamenti svolti da sul veicolo CP_4
in questione (doc. 3, verbale di sopralluogo in data 5.03.2019), è stato appurato che
“l'elemento esterno della forchetta di aggancio di stazionamento distanziamento dell'appiedato ha certamente determinato l'impennamento della pedana stessa, urtata dal cordolo del marciapiede;
2) il punto di contatto del ginocchio dell'infortunato dovrebbe essere stato il filo inferiore della griglia di alluminio posta a protezione del fanale posteriore sinistro”; con verbale di disposizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in data 8.04.2019 (doc. 4 parte convenuta) premesso che “Per assicurare CP_4 la minor possibilità di urtare la pedana dell'operatore posteriore le sospensioni del mezzo
(ad aria e regolabili) potrebbero – teoricamente – essere mantenute sempre “alto tutto”, ma in relazione alle numerose salite e discese dalla stessa (circa 7-800/die) sarebbe opportuno, per non affaticare troppo l'operatore dedito alla raccolta e quindi maggiormente esposto al rischio, tenere le sospensioni “basso tutto”. Accertata la prassi degli autisti della ricerca di un giusto compromesso fra le due diverse regolazioni (in relazione alla morfologia della strada) appare comunque utile intervenire tecnicamente, al fine di ridurre il più possibile il suddetto intervento comportamentale, che non è sempre in grado di assicurare la sicurezza dell'addetto alla raccolta quando staziona sull'apposita pedana. Infatti si è accertato in collaborazione con – responsabile dell'officina di Brescia – che la Controparte_6
costruzione della pedana e dello specifico “attacco a forcella” (che espone la pedana stessa al possibile impennamento in caso di urto) può essere oggetto di intervento migliorativo per ridurre l'effetto “catapulta” osservato in occasione dell'infortunio di Parte_3
”, ha impartito ad le seguenti disposizioni: “1) Eseguire un progetto di
[...] Parte_1
intervento di miglioramento dell'attacco a forcella della pedana posteriore di stazionamento dell'addetto alla raccolta tendenzialmente orientato ad evitare che in caso di pagina 9 di 13 collisione della suddetta forcella contro un ostacolo derivante dalla regolazione dell'altezza dell'automezzo non perfettamente idonea rispetto alla conformazione della strada, la stessa subisca un impennamento tale da determinare il contatto tra la protezione del fanale posteriore e l'arto inferiore dell'addetto; 2) Verificare che nulla osti all'eliminazione della protezione del fanale posteriore realizzata in sottile lamierino di alluminio che, in caso di collisione, può determinare un danno all'arto inferiore dell'addetto”.
Contr In data 12.06.2019 ha trasmesso ad in risposta alle suddette disposizioni, Parte_1
relazione in merito agli interventi realizzati, dando atto che “a seguito dell'urto contro l'aiuola il cordolo si è incuneato nel meccanismo di articolazione della pedana di sinistra, spingendola verso l'alto. Al fine di evitare il ripetersi di questa situazione è stato applicato un profilo di metallo, della dimensione di cui in figura, che, in caso di urto, non consente ad un eventuale ostacolo di far leva e sollevare le pedane…(omissis)… Per ulteriore cautela si è deciso di spostare i perni di ancoraggio della molla della pedana di sinistra
(prima posizionati all'esterno, n.d.r.) all'interno, così come sono già posizionati nella pedana di destra … (omiss)… Contemporaneamente sono stati inoltre tolti i lamierini di protezione dei fanali posteriori”, interventi realizzati su tutti gli autocompattatori simili di proprietà di . Parte_1
Anche tali fatti, risultanti dai documenti sopra indicati, non sono contestati, motivo per il quale sono state rigettate le prove orali richieste da parte convenuta, vertenti sulle medesime circostanze (e che deve qui ribadirsi, essendo stata l'istanza di ammissione delle suddette prove reiterata in sede di precisazione delle conclusioni).
Sia i fatti che possono evincersi da quanto accertato con la sentenza del Giudice del Lavoro
(che nel presente giudizio non assume valore di giudicato esterno, essendo stata la causa avente ad oggetto la domanda là proposta dall'odierna attrice nei confronti della convenuta separata dalla domanda proposta dal lavoratore), sia i fatti che risultano dagli atti e documenti sopra riportati, e che nell'ambito del presente giudizio, sulla base delle difese rispettivamente svolte dalle parti, come più volte ribadito, devono considerarsi “pacifici”,
pagina 10 di 13 depongono per la riconducibilità dell'evento dannoso (l'infortunio subito dal , Parte_2
sotto il profilo eziologico ad un concorso di cause, imputabili alla stessa società attrice, anche se per diverso titolo.
In particolare, anche in ipotesi in cui possa presumersi che l'urto dell'autocompattatore contro il cordolo di un'aiuola debba effettivamente imputarsi a condotta colposa del conducente il mezzo, ossia ad errore, dovuto ad imprudenza o imperizia, nelle manovre compiute per spostare il mezzo da una piazzola di raccolta all'altra (qui solo allegata dall'attrice), e quindi condotta posta in essere nell'ambito della “circolazione stradale”, la stessa sarebbe solo una delle suddette concause, essendo le cause ulteriori sicuramente ravvisabili in condotte omissive, concomitanti, poste in essere dal dipendente che operava come autista (aver regolato l'altezza della pedana posteriore ad un livello troppo basso rispetto alla morfologia della strada – in cui erano appunto presenti aiuole delimitate da cordoli in cemento - o comunque non averlo alzato prima di effettuare le manovre, come rilevato dal Giudice del Lavoro, che integra omissione alle misure di sicurezza da adottare da parte dello stesso dipendente), di cui l'attrice risponde ex art. 2049 c.c., e alla condotta omissiva, imputabile ad inadempimento contrattuale della sola attrice, consistente nella mancata adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare che la pedana posteriore, su cui si posizionava l'operatore appiedato addetto alla raccolta, per come realizzata e in particolare per come realizzato l'attacco a forcella, si “impennasse” in caso d'urto accidentale, con “effetto catapulta” per l'operatore (come evidenziato da , CP_4
con conseguente schiacciamento dell'arto inferiore contro la struttura del mezzo, e per la mancata rimozione di un “lamierino” in acciaio con filo tagliente (che nel caso aveva causato un profondo taglio all'arto inferiore del dipendente) posto a protezione del fanale posteriore, omissioni che integrano violazione dell'art. 2087 c.c.
Come noto, e come sempre ribadito dalla Suprema Corte in materia, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti pagina 11 di 13 dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse;
in particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso (ovvero a ridurne le conseguenze).
Nel caso la specifico evento dannoso (lesioni subite dall'operatore appiedato, a causa dello schiacciamento del ginocchio, con interessamento del tendine quadricipitale e di taglio all'arto inferiore) deve imputarsi, quale causa esclusiva, alla omessa adozione di misure di sicurezza nel funzionamento della predella posteriore su cui si trovava il dipendente al momento del sinistro subito, e in particolare all'innalzamento della stessa, con effetto catapulta del corpo del operatore contro il mezzo, che ne ha determinato lo schiacciamento del ginocchio, e in particolare contro un bordo tagliente del lamierino di protezione del fanale, evento che sarebbe stato scongiurato, e quindi impedito, dagli interventi di modifica solo successivamente fatti eseguire da sul mezzo, in adempimento alle Parte_1
disposizioni di dovendo, al contrario, ritenersi che qualora tali misure CP_4
fossero state già adottate, il mero urto del mezzo contro il cordolo di un'aiuola non avrebbe cagionato al dipendente alcun danno.
Dovendo attribuirsi quindi le lesioni all'integrità piscofisica del dipendente alla suddetta condotta omissiva, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, ha rotto ogni nesso causale tra la causa remota e l'evento dannoso, ponendosi essa stessa come vera ed unica causa di questo, la causa remota antecedente dell'urto del mezzo contro il cordolo dell'aiuola deve relegarsi, come sostenuto dalla convenuta, al rango di mera occasione.
Quanto accertato comporta il rigetto della domanda di garanzia svolta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice per la RCA.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta le domande tutte di parte attrice.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 15/02/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1046/2022 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to TRALLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
IRO
ATTRICE contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_2
REBECCHI IACOPO
CONVENUTA
INTERVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 1 di 13 In via principale, nel merito: dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza Controparte_1 dell'obbligo assicurativo assunto verso con la polizza n. Parte_1
1/117/013/0000136929, a garantire mallevare e tenere indenne l'esponente Pt_1
da ogni conseguenza pregiudizievole derivata – a qualsivoglia titolo, ed incluse le
[...]
spese legali – in capo ad dalla sentenza n. 63/2022 del Tribunale di Parte_1
Mantova - Sez. lav., per un importo totale di €.11.401,17 (undicimilaquattrocentouno/17), nonché a tenere indenne ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., dalle spese Parte_1 sostenute per resistere all'azione proposta dal danneggiato signor Parte_2
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, come per legge, ivi compreso rimborso forfettario
15% per spese generali.”
Per parte convenuta:
NEL MERITO:
In via principale:
Rigettarsi come infondata le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi i capitoli di prova orale dedotti nella memoria ex art. 183 VI comma nr. 2
c.p.c.”
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, allegando: che con ricorso ex art. 414 c.p.c. il signor Controparte_1 Parte_3
aveva adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova per ottenere il risarcimento di tutti pagina 2 di 13 i danni dallo stesso subiti e asseritamente riconducibili ad un infortunio sul lavoro occorsogli il 5 dicembre 2018 mentre, quale dipendente di si trovava Parte_1 trasportato come “operatore appiedato” sul camion denominato “autocompattatore a tre assi nr. 8455” marca Mercedes allestito FARID, targato FJ 046 CM, assicurato per la RC auto con polizza n. 1/117/013/0000136929; che la Controparte_1
mattina del sinistro, mentre stava effettuando il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di
Montanara di Curtatone (MN), il signor si trovava trasportato sulla pedana di Parte_2 stazionamento in coda all'automezzo aziendale, il quale era in circolazione e nell'occasione condotto dal collega signor quando, a seguito dell'urto Controparte_2 dell'automezzo aziendale de quo contro il cordolo di un'aiuola presente sul ciglio della strada, la pedana sulla quale viaggiava il ricorrente veniva alzata, cagionando lo schiacciamento della gamba sinistra del contro il cordino di protezione del Parte_2
fanale posteriore sinistro della macchina operatrice;
che il ricorrente, ottenuto un diniego al risarcimento da parte della assicuratrice per la del mezzo CP_3 [...]
con il pretesto che il sinistro non era riconducibile alla circolazione CP_1
stradale, aveva reiterato le proprie richieste ad , ritenuta responsabile ex art. 2049 Pt_1
c.c. per l'operato del conducente del mezzo, ed alla quale aveva addebitato le seguenti violazioni: - l'omessa adeguata regolazione dell'altezza della pedana, in prossimità di un cordolo - l'omessa sufficiente attenzione nel percorrere un tratto di strada in prossimità di un cordolo;
che aveva chiesto ed ottenuto autorizzazione a poter chiamare in Pt_1
causa per essere dalla stessa eventualmente tenuta indenne Controparte_1
e manlevata da qualsiasi somma fosse stata condannata a versare al signor Pt_1
in forza della garanzia RC Auto in essere con detta Compagnia Parte_2
assicuratrice, contestando in ogni caso gli addebiti di responsabilità nei propri confronti, nonché il quantum risarcitorio ex adverso preteso, in quanto eccessivo;
che
[...]
si era costituita, asserendo che nella fattispecie in esame non poteva CP_1
operare la garanzia RC auto, in quanto esclusa dalla responsabilità del datore di lavoro;
che la causa, istruita con CTU medico-legale, che aveva ridimensionato le pretese del signor pagina 3 di 13 era stata decisa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Mantova con sentenza Parte_2
n. 63/2022 pubblicata il 7 aprile 2022, e che, con ordinanza in pari data, aveva disposto: (i) la separazione della causa relativa alla domanda di manleva di contro Pt_1 [...]
(ii) la formazione di un autonomo fascicolo a cura della Cancelleria;
CP_1
(iii) il mutamento del rito rispetto a tale nuovo giudizio, con onere delle parti di mettersi in regola con le disposizioni tributarie e trasmissione degli atti al Presidente per quanto di competenza;
che il Giudice del lavoro, poi, decidendo la causa di propria competenza, aveva condannato al pagamento: - in favore del di €.8.000,00 Pt_1 Parte_2
oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni;
- in favore del procuratore antistatario, di €.2.800,00 (di cui €.244,00 per spese di CTP), oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, ed oltre CPA ed IVA.
Ciò premesso in fatto, riassumeva la causa nei confronti di Parte_1 [...]
e, ribadito che il sinistro occorso al signor terzo Controparte_1 Parte_2
trasportato su un mezzo in movimento sulla strada pubblica, a prescindere dal fatto che esso si accompagnasse o meno alle attività di servizio, rientrava nella “circolazione” ai fini assicurativi RC Auto, chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice a garantirla, manlevarla e tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole alla stessa derivata, a qualsivoglia titolo, ed incluse le spese legali, dalla sentenza n. 63/2022 del Tribunale di
Mantova - Sez. lav., per un importo totale di € 11.401,17, nonchè a tenere indenne ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., dalle spese sostenute per resistere Parte_1 all'azione proposta dal danneggiato signor Parte_2
Si costituiva ritualmente in giudizio , chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande svolte nei suoi confronti da parte attrice.
In particolare la convenuta ribadiva che: la responsabilità civile di invocata Parte_1 da nella causa R.G. 724/2020 Sezione Lavoro per l'infortunio occorso il Parte_3
5.12.18 e conclusasi con sentenza nr. 63/2022 pubblicata il 7.4.22, non aveva ad oggetto un'ipotesi di responsabilità civile automobilistica, ma un'ipotesi di responsabilità del pagina 4 di 13 datore di lavoro ex art. 2049 c.c.; aveva evocato in giudizio Parte_3 Parte_1
avanti alla Sezione Lavoro, utilizzando il rito speciale del lavoro e nel suo atto introduttivo aveva richiamato e prodotto gli accertamenti eseguiti dall' relativi alle CP_4
violazione delle norme anti infortunistiche da parte del datore di lavoro;
nel ricorso introduttivo della causa R.G. 724/2020 non veniva in alcun modo neppure nominata un'ipotesi di responsabilità civile automobilistica e di responsabilità solidale dell'assicuratore RCA;
la stessa in un'analisi dell'incidente aveva identificato Parte_1 la causa dell'infortunio non nell'ambito della circolazione stradale, ma in una “non adeguata protezione dell'attacco a forcella della pedana” su cui era appoggiato il Parte_3
nel verbale di sopralluogo aveva identificato la causa dell'infortunio
[...] CP_4
nel profilo della struttura metallica che proteggeva il fanalino posteriore sinistro dell'autocompattatore e sulla base di tale accertamento aveva ordinato ad CP_4
delle migliorie da apporre su tutta la flotta di autocompattatori per evitare in Parte_1
futuro ulteriori sollevamenti della pedana in caso di contatto accidentale con cordoli o simili strutture e sulla base delle disposizioni di aveva Parte_1 CP_4
provveduto ad apporre tali modifiche, riconoscendo la pericolosità della pedana e degli elementi dell'autocompattatore nella zona di sostegno dei lavoratori.
Sulla base di tali circostanze la convenuta sosteneva quindi che la responsabilità dell'infortunio occorso nulla c'entrava con la circolazione stradale e la Parte_3 responsabilità civile automobilistica dell'autocompattatore Mercedes tg. FJ 046 CM, ma derivava da una responsabilità giuslavoristica del datore di lavoro (inadeguata protezione dello strumento di lavoro di così come accertato da nel Parte_3 CP_4
suo verbale); che infatti nel caso di specie la circolazione stradale non era stata in alcun modo la causa dell'infortunio, ma la mera occasione temporale, con conseguente non operatività della polizza RCA dell'autocompattatore Mercedes tg. FJ 046 CM.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, rigettate le prove orali richieste da parte convenuta.
pagina 5 di 13 DIRITTO
I fatti dedotti in lite sono pacifici e risultano comunque dai documenti rispettivamente prodotti.
dipendente di il mattino del 5 dicembre 2018, mentre si Parte_3 Parte_1
trovava, quale “operatore appiedato”, sulla pedana posteriore del camion denominato
“autocompattatore a tre assi nr. 8455” marca Mercedes allestito FARID, targato FJ 046
CM, assicurato per la RC auto con ha subito un Controparte_1
infortunio sul lavoro.
Pur non avendo in questa sede prodotto alcun atto di accertamento in ordine Parte_1
alla dinamica del sinistro, ad eccezione della sentenza n. 63/22 (doc. 2) emessa dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale in data 7.04.2022 (nella causa promossa dal dipendente nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento dei danni conseguenti subiti) e che richiama in merito gli accertamenti effettuati dallo SPSAL AST della Val Padana compendiati nell'informativa 29.3.19 (qui non prodotta), dalla stessa risulta che il nella data sopra indicata, “stava svolgendo la prestazione lavorativa di raccolta Parte_2
di rifiuti in plastica in via Golgi a Curtatone;
il conducente del veicolo, , Controparte_2 era alla guida del veicolo e, durante una manovra di spostamento dell'autocompattatore, la parte inferiore della pedana posteriore sx, ha urtato un cordolo di un'aiuola; tale contatto, avvenuto con il mezzo in movimento, ha provocato l'improvviso sollevamento della pedana sulla quale si trovava in piedi il ricorrente che veniva spinto verso l'alto e impattava violentemente con il ginocchio sinistro contro il bordino (abbastanza “affilato” ) della protezione del fanale sinistro, cagionandosi le lesioni oggetto del presente giudizio”
(ossia ““Esiti algo-disfunzionali del ginocchio sx in esiti di trauma da schiacciamento con
FLC”, come riportato in sentenza); dalla stessa “Analisi dell'infortunio di ” Parte_1
(prodotta da parte convenuta quale doc. 2) risulta, più precisamente, che “L'urto faceva sollevare la pedana spingendo l'operatore verso l'alto, facendogli colpire con il ginocchio pagina 6 di 13 sinistro la lamiera di protezione del fanale posteriore sinistro procurandogli un taglio profondo”.
Il Giudice del lavoro ha ritenuto quindi sussistente la responsabilità di , sia ex Parte_1
art. 2049 c.c., quale datore di lavoro del conducente l'autocompattatore, , Controparte_2 essendo stato l'infortunio subito dal causato “dalla condotta negligente, Parte_2
imprudente e/o imperita del conducente del veicolo, il quale, consapevole dell' altezza della pedana di stazionamento dell'operatore posta sul retro del veicolo, per averla egli stesso precedentemente regolata, non ha prestato sufficiente attenzione nel percorrere il tratto di strada luogo dell'infortunio e neppure ha proceduto ad alzare la posizione della pedana in fase di avvicinamento e passaggio nei pressi del cordolo ove si è verificato l'urto”, sia per la violazione, da parte della stessa , dell'art. 2087 c.c., dovendo Parte_1 la causa dell'infortunio ascriversi “oltre alla condotta colposa del dipendente di
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, alla pericolosità della pedana dell'autocompattatore e, in particolare, del Controparte_5
profilo della struttura metallica che proteggeva il fanalino posteriore del mezzo, come dimostrato dalla circostanza che ha ordinato al datore di lavoro di apporre CP_4
migliorie su tutta la flotta dei mezzi della stessa tipologia di quello guidato dal collega del ricorrente per evitare in futuro ulteriori sollevamenti della pedana in caso di contatto accidentale con cordoli o simili ostacoli/strutture e ha prontamente adempiuto Parte_1
alle prescrizioni”, affermando pertanto che “E', quindi, evidente la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio, mentre non vi è alcun elemento in atti per potere affermare che il ricorrente per negligenza, imprudenza o imperizia abbia concausato l'evento, anzi gli UPG hanno accertato che il lavoratore ha rispettato le norme di sicurezza in quanto egli, al momento dell'incidente, era correttamente posizionato sulla pedana di stazionamento.”
Sulla base della sola sentenza prodotta (non avendo l'attrice formulato altre richieste istruttorie) ha qui agito nei confronti della convenuta al fine di essere risarcita Parte_1
dell'importo corrisposto al proprio dipendente a titolo di risarcimento danni, nonché per le spese di lite a questi rifuse e per la rifusione, ex art. 1917 c.c., delle spese di lite dalla pagina 7 di 13 stessa sostenute per difendersi nella suddetta causa, sostenendo che il sinistro subito dal dipendente, al momento del fatto trasportato sul mezzo assicurato per la RCA con
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, debba ricondursi alla “circolazione stradale” del suddetto mezzo, nella Controparte_1
più ampia accezione fatta propria dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 8620 del 29/04/2015.
In questa sede non è stata prodotta neppure la polizza assicurativa per la RCA stipulata dall'attrice, ma la sua esistenza ed operatività all'epoca del sinistro non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta e deve quindi ritenersi fatto pacifico.
Ciò premesso, sulla base della sentenza del Giudice del Lavoro che ha condannato Pt_1
ritenuta sussistente sia la responsabilità oggettiva della stessa, quale datore di lavoro,
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per l'illecito causato da condotta colposa di altro proprio dipendente (il conducente l'automezzo) ex art. 2049 c.c., sia la responsabilità contrattuale dello stesso datore di lavoro, per omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente è evidente l'infondatezza della domanda qui Parte_2
svolta da parte attrice di essere garantita e manlevata dalla convenuta per le spese di lite rifuse al dipendente danneggiato e per le spese di lite di “resistenza” dalla stessa sostenute per difendersi in tale giudizio, non avendo il contratto di assicurazione dedotto in lite ad oggetto la copertura dei rischi derivante dalla responsabilità civile del datore di lavoro, ma unicamente la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di sua proprietà, responsabilità ex art. 2054 c.c. che non è stata fatta valere nei suoi confronti nel suddetto giudizio, avente ad oggetto unicamente la suddetta responsabilità oggettiva e contrattuale, gravante sul datore di lavoro in quanto tale.
Deve quindi qui accertarsi unicamente se invece il danno risarcito al proprio dipendente, per la lesione all'integrità psico fisica dallo stesso subita, rientri nella garanzia assicurativa fatta valere in questa sede, e quindi, se rispetto allo stesso, sussista il diritto dell'attrice di ottenere la rifusione dalla convenuta di quanto a quest'ultimo direttamente corrisposto a tale titolo, diritto contestato da , la quale ha sostenuto che il Controparte_1
pagina 8 di 13 sinistro, e quindi il danno, sia causalmente riconducibile unicamente nella inadeguata protezione dello “strumento di lavoro” del dipendente e non alla circolazione stradale, che ne sarebbe stata solo la mera occasione temporale.
Come risulta dai documenti prodotti dalla convenuta sia nel suddetto giudizio che nel presente procedimento, nel corso degli accertamenti svolti da sul veicolo CP_4
in questione (doc. 3, verbale di sopralluogo in data 5.03.2019), è stato appurato che
“l'elemento esterno della forchetta di aggancio di stazionamento distanziamento dell'appiedato ha certamente determinato l'impennamento della pedana stessa, urtata dal cordolo del marciapiede;
2) il punto di contatto del ginocchio dell'infortunato dovrebbe essere stato il filo inferiore della griglia di alluminio posta a protezione del fanale posteriore sinistro”; con verbale di disposizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in data 8.04.2019 (doc. 4 parte convenuta) premesso che “Per assicurare CP_4 la minor possibilità di urtare la pedana dell'operatore posteriore le sospensioni del mezzo
(ad aria e regolabili) potrebbero – teoricamente – essere mantenute sempre “alto tutto”, ma in relazione alle numerose salite e discese dalla stessa (circa 7-800/die) sarebbe opportuno, per non affaticare troppo l'operatore dedito alla raccolta e quindi maggiormente esposto al rischio, tenere le sospensioni “basso tutto”. Accertata la prassi degli autisti della ricerca di un giusto compromesso fra le due diverse regolazioni (in relazione alla morfologia della strada) appare comunque utile intervenire tecnicamente, al fine di ridurre il più possibile il suddetto intervento comportamentale, che non è sempre in grado di assicurare la sicurezza dell'addetto alla raccolta quando staziona sull'apposita pedana. Infatti si è accertato in collaborazione con – responsabile dell'officina di Brescia – che la Controparte_6
costruzione della pedana e dello specifico “attacco a forcella” (che espone la pedana stessa al possibile impennamento in caso di urto) può essere oggetto di intervento migliorativo per ridurre l'effetto “catapulta” osservato in occasione dell'infortunio di Parte_3
”, ha impartito ad le seguenti disposizioni: “1) Eseguire un progetto di
[...] Parte_1
intervento di miglioramento dell'attacco a forcella della pedana posteriore di stazionamento dell'addetto alla raccolta tendenzialmente orientato ad evitare che in caso di pagina 9 di 13 collisione della suddetta forcella contro un ostacolo derivante dalla regolazione dell'altezza dell'automezzo non perfettamente idonea rispetto alla conformazione della strada, la stessa subisca un impennamento tale da determinare il contatto tra la protezione del fanale posteriore e l'arto inferiore dell'addetto; 2) Verificare che nulla osti all'eliminazione della protezione del fanale posteriore realizzata in sottile lamierino di alluminio che, in caso di collisione, può determinare un danno all'arto inferiore dell'addetto”.
Contr In data 12.06.2019 ha trasmesso ad in risposta alle suddette disposizioni, Parte_1
relazione in merito agli interventi realizzati, dando atto che “a seguito dell'urto contro l'aiuola il cordolo si è incuneato nel meccanismo di articolazione della pedana di sinistra, spingendola verso l'alto. Al fine di evitare il ripetersi di questa situazione è stato applicato un profilo di metallo, della dimensione di cui in figura, che, in caso di urto, non consente ad un eventuale ostacolo di far leva e sollevare le pedane…(omissis)… Per ulteriore cautela si è deciso di spostare i perni di ancoraggio della molla della pedana di sinistra
(prima posizionati all'esterno, n.d.r.) all'interno, così come sono già posizionati nella pedana di destra … (omiss)… Contemporaneamente sono stati inoltre tolti i lamierini di protezione dei fanali posteriori”, interventi realizzati su tutti gli autocompattatori simili di proprietà di . Parte_1
Anche tali fatti, risultanti dai documenti sopra indicati, non sono contestati, motivo per il quale sono state rigettate le prove orali richieste da parte convenuta, vertenti sulle medesime circostanze (e che deve qui ribadirsi, essendo stata l'istanza di ammissione delle suddette prove reiterata in sede di precisazione delle conclusioni).
Sia i fatti che possono evincersi da quanto accertato con la sentenza del Giudice del Lavoro
(che nel presente giudizio non assume valore di giudicato esterno, essendo stata la causa avente ad oggetto la domanda là proposta dall'odierna attrice nei confronti della convenuta separata dalla domanda proposta dal lavoratore), sia i fatti che risultano dagli atti e documenti sopra riportati, e che nell'ambito del presente giudizio, sulla base delle difese rispettivamente svolte dalle parti, come più volte ribadito, devono considerarsi “pacifici”,
pagina 10 di 13 depongono per la riconducibilità dell'evento dannoso (l'infortunio subito dal , Parte_2
sotto il profilo eziologico ad un concorso di cause, imputabili alla stessa società attrice, anche se per diverso titolo.
In particolare, anche in ipotesi in cui possa presumersi che l'urto dell'autocompattatore contro il cordolo di un'aiuola debba effettivamente imputarsi a condotta colposa del conducente il mezzo, ossia ad errore, dovuto ad imprudenza o imperizia, nelle manovre compiute per spostare il mezzo da una piazzola di raccolta all'altra (qui solo allegata dall'attrice), e quindi condotta posta in essere nell'ambito della “circolazione stradale”, la stessa sarebbe solo una delle suddette concause, essendo le cause ulteriori sicuramente ravvisabili in condotte omissive, concomitanti, poste in essere dal dipendente che operava come autista (aver regolato l'altezza della pedana posteriore ad un livello troppo basso rispetto alla morfologia della strada – in cui erano appunto presenti aiuole delimitate da cordoli in cemento - o comunque non averlo alzato prima di effettuare le manovre, come rilevato dal Giudice del Lavoro, che integra omissione alle misure di sicurezza da adottare da parte dello stesso dipendente), di cui l'attrice risponde ex art. 2049 c.c., e alla condotta omissiva, imputabile ad inadempimento contrattuale della sola attrice, consistente nella mancata adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare che la pedana posteriore, su cui si posizionava l'operatore appiedato addetto alla raccolta, per come realizzata e in particolare per come realizzato l'attacco a forcella, si “impennasse” in caso d'urto accidentale, con “effetto catapulta” per l'operatore (come evidenziato da , CP_4
con conseguente schiacciamento dell'arto inferiore contro la struttura del mezzo, e per la mancata rimozione di un “lamierino” in acciaio con filo tagliente (che nel caso aveva causato un profondo taglio all'arto inferiore del dipendente) posto a protezione del fanale posteriore, omissioni che integrano violazione dell'art. 2087 c.c.
Come noto, e come sempre ribadito dalla Suprema Corte in materia, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti pagina 11 di 13 dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse;
in particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso (ovvero a ridurne le conseguenze).
Nel caso la specifico evento dannoso (lesioni subite dall'operatore appiedato, a causa dello schiacciamento del ginocchio, con interessamento del tendine quadricipitale e di taglio all'arto inferiore) deve imputarsi, quale causa esclusiva, alla omessa adozione di misure di sicurezza nel funzionamento della predella posteriore su cui si trovava il dipendente al momento del sinistro subito, e in particolare all'innalzamento della stessa, con effetto catapulta del corpo del operatore contro il mezzo, che ne ha determinato lo schiacciamento del ginocchio, e in particolare contro un bordo tagliente del lamierino di protezione del fanale, evento che sarebbe stato scongiurato, e quindi impedito, dagli interventi di modifica solo successivamente fatti eseguire da sul mezzo, in adempimento alle Parte_1
disposizioni di dovendo, al contrario, ritenersi che qualora tali misure CP_4
fossero state già adottate, il mero urto del mezzo contro il cordolo di un'aiuola non avrebbe cagionato al dipendente alcun danno.
Dovendo attribuirsi quindi le lesioni all'integrità piscofisica del dipendente alla suddetta condotta omissiva, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, ha rotto ogni nesso causale tra la causa remota e l'evento dannoso, ponendosi essa stessa come vera ed unica causa di questo, la causa remota antecedente dell'urto del mezzo contro il cordolo dell'aiuola deve relegarsi, come sostenuto dalla convenuta, al rango di mera occasione.
Quanto accertato comporta il rigetto della domanda di garanzia svolta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice per la RCA.
pagina 12 di 13 Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta le domande tutte di parte attrice.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 15/02/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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