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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17727 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Paola Agresti Presidente Dott.ssa Chiara Aytano Giudice rel Dott. ssa Giulia Messina Giudice
nel procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero 54721 del ruolo generale 2025
TRA
Parte_1 (elettivamente domiciliato in Roma, Via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Cruciani che la rappresenta e difende giusta procura in atti)
- RECLAMANTE – debitrice opponente-
E
Controparte_1 (elettivamente domiciliata in Lecce alla via O. De Donno n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Leo che la rappresenta e difende giusta procura in atti)
-RECLAMATO- creditore procedente- NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
– terzo pignorato contumace –
OGGETTO: reclamo avverso l'ordinanza cautelare resa nella procedura esecutiva R.G.E 8440/2024
Ha emesso la seguente
SENTENZA FATTO E DIRITTO Con atto di reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. nella veste di debitrice Parte_1 esecutata ha impugnato l'ordinanza, resa nella procedura esecutiva n. 8440/2024 con la quale il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione ritenendo insussistente il fumus boni juris dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dalla debitrice avverso la procedura di pignoramento presso terzi esattoriale N.09784202400023887/000 avviata nei suoi confronti e nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602 del 1973 per l'esazione Controparte_2 forzata dell'importo di euro 255.031,42, in base alla cartella n. 097 2013 0144299728000, agli avvisi di addebito n. 397 2013 0010409033000 e n. 397 2023 0016557157000 e all'avviso di accertamento n. TF3010902764/2012. Con l'atto di opposizione ha contestato l'omessa notifica dei titoli, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento il superamento dei limiti di pignorabilità e l'intervenuta prescrizione del credito. In prima udienza ha altresì eccepito l'inefficacia della procedura per mancato deposito delle copie conformi ex art. 159 ter c.p.c. e 543 c.p.c. Par Il ha respinto l'opposizione disattendendo tutte le doglianze, ivi compresa l'eccezione di inefficacia del pignoramento. Con l'atto di reclamo in epigrafe indicato ha chiesto la revoca dell'impugnata ordinanza insistendo sul solo motivo relativo alla inefficacia del pignoramento per mancato deposito delle copie conformi. L e pur ritualmente citate non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite rimanendo contumaci. Il reclamo è inammissibile. Il provvedimento oggetto di impugnazione è costituito dall'ordinanza cautelare emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. a definizione della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. Le contestazioni oggetto di gravame pur riguardando la questione dell'inefficacia del pignoramento per violazione della norma di cui al combinato disposto di cui agli art..159 ter e 630 c.p.c. dovevano essere fatte valere con lo strumento del reclamo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 624 e 669 terdecies c.p.c. e non invece, come effettivamente è stato proposto, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. trattandosi di impugnazione avverso l'ordinanza cautelare di sospensione e non di impugnazione avverso una ordinanza di estinzione (tipica) della procedura. Come noto infatti, l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata (Sez. 3 -
, Sentenza n. 9362 del 12/04/2017). I due mezzi di gravame differiscono sia sotto il profilo della tipologia del provvedimento oggetto dell'impugnazione, sia sotto il profilo dei termini previsti per l'impugnativa, motivo per il quale, in uno all'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte non può procedersi, ad una riqualificazione ex officio dello strumento giuridico scelto dal ricorrente. Alla contumacia dei convenuti consegue che nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
- respinge il reclamo
- nulla sulle spese di lite;
- condanna parte al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012
Roma, 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Chiara Aytano Dott.ssa Paola Agresti