Articolo 13 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 novembre 1957
Art. 13.
L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari, che ne hanno la facolta', sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, a proprietari che effettueranno le opere contemplate all'art. 2 e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.
Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.
L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'Istituto mutuante.
Le iscrizioni ipotecarie di cui al precedente comma sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957