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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/10/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 886
/2019 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliata in VIA AGLIASTRI, 119, Parte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARLOTTA Pt_1
DANIELA
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA AMBROSOLI, CP_1 presso lo studio dell'avv. MONDELLO MARIA RITA che lo Pt_1 rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Sono comparsi: l'avv. Arlotta per il e l'avv. Mondello per Parte_1 parte appellata, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione, notificato in data 24 maggio 2019, il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 295/2018 del Giudice di Pace di del 3 dicembre 2018 e non notificata, chiedendo: “1) In via preliminare, Pt_1 previa riforma della sentenza n. 295/2018 Reg. Sent. del Giudice di pace di accogliere il presente appello per le motivazioni spiegate ritenendo e Pt_1 dichiarando la debenza delle somme richieste con il sollecito di pagamento contestato. 2) Per l'effetto nel merito, emettere sentenza di riforma, dichiarando infondata la domanda dell'attrice formulata nei confronti del e conseguentemente la legittimità degli importi consacrati Parte_1 nell'atto impugnato. 3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 novembre 2019, si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c., ne contestava i motivi e ne chiedeva, quindi, il rigetto con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. non essendo lo stesso prima facie manifestamente infondato e avendo, piuttosto, l'appellante formulato motivate censure alla sentenza impugnata non essendo peraltro necessario, come ribadito più volte dalla Suprema Corte, fornire un “progetto alternativo di sentenza” (ex multis Cass. Sez. III n. 10916/2017).
Il Comune appellante ha insistito sulla carenza di interesse ad agire del sulla quale si era pronunciato il giudice di primo grado CP_1 riconoscendone la sussistenza.
Tale primo motivo di appello è infondato e va rigettato condividendosi sul punto la posizione assunta dal Giudice di prime cure. L'azione proposta dall'attore in primo grado non può che qualificarsi, infatti, come azione di mero accertamento negativo in quanto rivolta a fare chiarezza circa l'(in)esistenza del credito che il sosteneva di vantare nei Pt_1 confronti del e/o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso CP_1 scaturenti, la cui situazione di oggettiva incertezza derivava dall'arco di tempo trascorso tra l'insorgenza della pretesa creditoria ed il momento della notifica dell'atto impugnato.
Invero, l'ulteriore osservazione avanzata dal secondo la quale non Pt_1 sarebbe possibile impugnare i solleciti di pagamento in quanto atti puramente interlocutori, avverso i quali nessun rimedio può e deve ritenersi esperibile - giacché privi di portata offensiva e non rivestendo natura ontologicamente impositiva - non può essere condivisa.
Nel caso di specie, esiste un interesse giuridicamente rilevante ad opporsi poiché l'opposizione è tesa ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha palesato di avere intenzione di far valere nei confronti del debitore.
Si può, in proposito, richiamare il principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte: “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile” (Cass., Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12244).
Alla luce di ciò, va ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'appellato il quale vanta un interesse concreto e attuale ad ottenere la tutela giurisdizionale richiesta al fine di evitare la concreta possibilità di subire procedure esecutive (nel senso di riconoscere per tali motivi la sussistenza dell'interesse ad agire in ipotesi analoga, Trib. Patti, 24 giugno 2022, n. 476).
Va, invece, accolto il secondo motivo di appello attinente alla circostanza che la prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 2948 comma 4, c.c. come sottolineato dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1442), dovrebbe decorrere non già dalle singole letture dei contatori, bensì dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura.
Detto motivo appare, invero, fondato.
Nella specie, è pacifico e non oggetto di contestazione che la fattura per il pagamento delle somme alle quali si riferisce il sollecito contestato è stata emessa in data 20 luglio 2015, così come risulta dalla documentazione depositata tempestivamente nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, indicando quale termine ultimo di pagamento quello del 17 agosto 2015. In seguito, in data 15.12.2017, entro il termine prescrizionale,
è stato emesso il sollecito di pagamento della fornitura dell'acqua contestato nel presente giudizio (inviato all'utente il 27.12.2017 e ricevuto il
10.1.2018). Risulta anche che tale fattura indicava quali date di rilevazione del consumo una iniziale del 30 gennaio 2012 ed una definitiva del 27 marzo
2013.
Il primo Giudice ha dichiarato la prescrizione sulla base dell'accoglimento dell'argomentazione del secondo il quale la decorrenza della CP_1 prescrizione dovrebbe farsi coincidere con la data delle letture del contatore.
Ciò non appare condivisibile. A parere di questo giudicante, come eccepito dall'appellante, prima della conclusione dell'anno solare di riferimento o della lettura definitiva (avvenuta nella specie, nel mese di marzo 2013) e comunque, prima dell'effettiva emissione della fattura da parte dell'Ente pubblico, non si ritiene che possa decorrere il termine prescrizionale invocato (in questo senso, Trib. Nuoro, 3 dicembre 2018, n. 647).
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione civile inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere. Ciò significa che i termini di prescrizione si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto ed esigibile.
Sul punto si osserva che la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale e decorre, pertanto, dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27 gennaio 2015, n.
1442, cit.).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione prima del suo maturare, vertendosi in quel caso di credito non ancora esigibile. Va detto che quand'anche si ritenesse fissato a favore
(anche o soltanto) del creditore, tale termine costituiva parimenti dies a quo di decorrenza della prescrizione, atteso che l'amministrazione comunale avrebbe, in tale ipotesi, potuto agire per la riscossione anche prima del suo maturare;
ma ciò nell'esercizio di una mera facoltà inidonea, in quanto tale,
a far decorrere il periodo di estinzione ex art. 2935 c.c.. Ricorre, infatti, il principio per cui quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, che può così esigere la prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre comunque solo dalla data di scadenza del termine fissato (Cass. civ. Sez. III, 25 agosto 2014, n. 18184).
In conseguenza di ciò, emessa la fattura in data 20 luglio 2015 con termine ultimo di pagamento quello del 17 agosto 2015, la prescrizione non può che decorrere da tale data indicata quale scadenza del termine ultimo di pagamento. Sicché, dalla citata data di scadenza del termine per il pagamento alla data di ricezione del sollecito contestato (10 gennaio 2018), non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla specie.
In ogni caso, dalla data di esigibilità del credito, ovvero dall'emissione della fattura, non risulta, comunque, decorso il termine prescrizionale quinquennale, non potendosi considerare alcun altro valido termine di decorrenza. Non rileva, inoltre, la contestazione della mancata ricezione della fattura.
Ciò potrebbe, tutt'al più, rilevare al fine di ritenere giustificata l'inadempienza dell'utente e al fine di contestare la debenza degli interessi;
tuttavia, non può comportare l'automatica decorrenza della prescrizione quando ancora il credito non era esigibile, fissandola, peraltro, in un termine arbitrariamente individuato nella prima data di lettura del contatore all'inizio dell'anno 2012 (febbraio 2012), quando ancora neanche il consumo annuale era stato integrato e non anche, ad esempio, nella data di rilevazione ultima
(marzo 2013, v. fattura) che consentirebbe la piena conoscenza dei consumi effettivi per l'anno 2012. Orbene, da tale data (marzo 2013), fino alla ricezione del sollecito (gennaio 2018) non risulta, parimenti, decorso il termine di prescrizione.
Pertanto, nella specie, risulta essere stato rispettato il termine prescrizionale.
Si evidenzia, inoltre che, nel caso in esame, non si pone neanche la problematica dell'emissione della fattura in epoca successiva al quinquennio decorso dagli anni del consumo idrico, in quanto, come evidenziato, i canoni sono riferiti all'anno 2012, la fattura è stata emessa nel mese di luglio 2015 ed il sollecito è stato ricevuto in data 10 gennaio 2018.
Del pari, meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello con il quale
è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che
“Deve inoltre rilevarsi l'illegittima determinazione dell'eccedenza d'acqua, non potendo il procedere ad un calcolo presuntivo se non nei casi Pt_1 espressamente prescritti dal Reg. Comunale per il Servizio di distribuzione di acqua potabile, che limita tale modalità esclusivamente nel caso di guasto del contatore o nel caso di mancanza del contatore, nonché la nullità dell'ultimo avviso di pagamento notificato per manifesta violazione della normativa di cui all'art. 7 della legge 212/2000”.
L'art. 24 del Regolamento Comunale del 2007, allegato nel fascicolo di prime cure dal prevede una sola lettura periodica annuale Parte_1
e, in modo generico, al punto 6 prevede altresì che la quantificazione dei consumi potrà essere effettuata anche sulla base dell'ultimo consumo precedente, salvo conguaglio. Non appare, dunque, corretto affermare che la norma consenta la lettura presuntiva solo in caso di guasto o mancanza del contatore.
Peraltro, le norme regolamentari in ordine ai termini di rilevazione dei consumi sono norme di comportamento che non incidono sulla debenza delle somme maturate e non prevendono alcuna sanzione in caso di inosservanza delle stesse.
In conclusione, si sottolinea l'irrilevanza delle disposizioni del D.P.C.M. 29 aprile 1999 relativamente alla cadenza temporale della lettura di contatori, in quanto, a prescindere dalla natura di tali termini, in ogni caso, si ribadisce, che la prescrizione non decorre dalla data di avvenuta lettura dei contatori, bensì dall'emissione delle fatture e, in particolare, dalla scadenza dell'ultimo dei termini di pagamento ivi indicati. A tutto voler concedere, lo stesso
D.P.C.M., nel prevedere che la lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte l'anno, non ricollega alcuna sanzione per l'ipotesi di omissione da parte dell'Ente pubblico in tal senso.
Ancora, l'art. 7 legge n. 212/2000, in disparte l'applicabilità dello stesso al mero sollecito di pagamento e la mancata eccezione di parte opponente nel primo grado, non risulta violato, come argomentato dall'appellante, trattandosi di atti amministrativi che prevedono tutti gli elementi prescritti.
Tanto premesso l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande e le eccezioni formulate da nel CP_1 primo grado del giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
va condannato al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1 spese di entrambi i gradi del giudizio
p.q.m.
il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 886/2019 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 295 depositata dal Giudice di Pace di in data 3 Pt_1 dicembre 2018, così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande e le eccezioni formulate da nel primo grado del CP_1 giudizio nonchè la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dallo stesso nel presente grado del giudizio;
- condanna al pagamento, in favore del delle CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 134,00 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA, come per legge se dovute, nonché di euro 71,79 per esborsi ed euro 232,00 per compensi, del presente grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
dott.ssa Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 886
/2019 R.G. promossa
DA
elettivamente domiciliata in VIA AGLIASTRI, 119, Parte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARLOTTA Pt_1
DANIELA
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA AMBROSOLI, CP_1 presso lo studio dell'avv. MONDELLO MARIA RITA che lo Pt_1 rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Sono comparsi: l'avv. Arlotta per il e l'avv. Mondello per Parte_1 parte appellata, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione, notificato in data 24 maggio 2019, il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 295/2018 del Giudice di Pace di del 3 dicembre 2018 e non notificata, chiedendo: “1) In via preliminare, Pt_1 previa riforma della sentenza n. 295/2018 Reg. Sent. del Giudice di pace di accogliere il presente appello per le motivazioni spiegate ritenendo e Pt_1 dichiarando la debenza delle somme richieste con il sollecito di pagamento contestato. 2) Per l'effetto nel merito, emettere sentenza di riforma, dichiarando infondata la domanda dell'attrice formulata nei confronti del e conseguentemente la legittimità degli importi consacrati Parte_1 nell'atto impugnato. 3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4 novembre 2019, si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c., ne contestava i motivi e ne chiedeva, quindi, il rigetto con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. non essendo lo stesso prima facie manifestamente infondato e avendo, piuttosto, l'appellante formulato motivate censure alla sentenza impugnata non essendo peraltro necessario, come ribadito più volte dalla Suprema Corte, fornire un “progetto alternativo di sentenza” (ex multis Cass. Sez. III n. 10916/2017).
Il Comune appellante ha insistito sulla carenza di interesse ad agire del sulla quale si era pronunciato il giudice di primo grado CP_1 riconoscendone la sussistenza.
Tale primo motivo di appello è infondato e va rigettato condividendosi sul punto la posizione assunta dal Giudice di prime cure. L'azione proposta dall'attore in primo grado non può che qualificarsi, infatti, come azione di mero accertamento negativo in quanto rivolta a fare chiarezza circa l'(in)esistenza del credito che il sosteneva di vantare nei Pt_1 confronti del e/o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso CP_1 scaturenti, la cui situazione di oggettiva incertezza derivava dall'arco di tempo trascorso tra l'insorgenza della pretesa creditoria ed il momento della notifica dell'atto impugnato.
Invero, l'ulteriore osservazione avanzata dal secondo la quale non Pt_1 sarebbe possibile impugnare i solleciti di pagamento in quanto atti puramente interlocutori, avverso i quali nessun rimedio può e deve ritenersi esperibile - giacché privi di portata offensiva e non rivestendo natura ontologicamente impositiva - non può essere condivisa.
Nel caso di specie, esiste un interesse giuridicamente rilevante ad opporsi poiché l'opposizione è tesa ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha palesato di avere intenzione di far valere nei confronti del debitore.
Si può, in proposito, richiamare il principio di diritto espresso dalla Suprema
Corte: “l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile” (Cass., Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12244).
Alla luce di ciò, va ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo all'appellato il quale vanta un interesse concreto e attuale ad ottenere la tutela giurisdizionale richiesta al fine di evitare la concreta possibilità di subire procedure esecutive (nel senso di riconoscere per tali motivi la sussistenza dell'interesse ad agire in ipotesi analoga, Trib. Patti, 24 giugno 2022, n. 476).
Va, invece, accolto il secondo motivo di appello attinente alla circostanza che la prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 2948 comma 4, c.c. come sottolineato dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1442), dovrebbe decorrere non già dalle singole letture dei contatori, bensì dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura.
Detto motivo appare, invero, fondato.
Nella specie, è pacifico e non oggetto di contestazione che la fattura per il pagamento delle somme alle quali si riferisce il sollecito contestato è stata emessa in data 20 luglio 2015, così come risulta dalla documentazione depositata tempestivamente nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, indicando quale termine ultimo di pagamento quello del 17 agosto 2015. In seguito, in data 15.12.2017, entro il termine prescrizionale,
è stato emesso il sollecito di pagamento della fornitura dell'acqua contestato nel presente giudizio (inviato all'utente il 27.12.2017 e ricevuto il
10.1.2018). Risulta anche che tale fattura indicava quali date di rilevazione del consumo una iniziale del 30 gennaio 2012 ed una definitiva del 27 marzo
2013.
Il primo Giudice ha dichiarato la prescrizione sulla base dell'accoglimento dell'argomentazione del secondo il quale la decorrenza della CP_1 prescrizione dovrebbe farsi coincidere con la data delle letture del contatore.
Ciò non appare condivisibile. A parere di questo giudicante, come eccepito dall'appellante, prima della conclusione dell'anno solare di riferimento o della lettura definitiva (avvenuta nella specie, nel mese di marzo 2013) e comunque, prima dell'effettiva emissione della fattura da parte dell'Ente pubblico, non si ritiene che possa decorrere il termine prescrizionale invocato (in questo senso, Trib. Nuoro, 3 dicembre 2018, n. 647).
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione civile inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere. Ciò significa che i termini di prescrizione si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto ed esigibile.
Sul punto si osserva che la prescrizione dei crediti del somministrante è quinquennale e decorre, pertanto, dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella singola fattura (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27 gennaio 2015, n.
1442, cit.).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione prima del suo maturare, vertendosi in quel caso di credito non ancora esigibile. Va detto che quand'anche si ritenesse fissato a favore
(anche o soltanto) del creditore, tale termine costituiva parimenti dies a quo di decorrenza della prescrizione, atteso che l'amministrazione comunale avrebbe, in tale ipotesi, potuto agire per la riscossione anche prima del suo maturare;
ma ciò nell'esercizio di una mera facoltà inidonea, in quanto tale,
a far decorrere il periodo di estinzione ex art. 2935 c.c.. Ricorre, infatti, il principio per cui quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, che può così esigere la prestazione anche prima della scadenza, la prescrizione decorre comunque solo dalla data di scadenza del termine fissato (Cass. civ. Sez. III, 25 agosto 2014, n. 18184).
In conseguenza di ciò, emessa la fattura in data 20 luglio 2015 con termine ultimo di pagamento quello del 17 agosto 2015, la prescrizione non può che decorrere da tale data indicata quale scadenza del termine ultimo di pagamento. Sicché, dalla citata data di scadenza del termine per il pagamento alla data di ricezione del sollecito contestato (10 gennaio 2018), non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla specie.
In ogni caso, dalla data di esigibilità del credito, ovvero dall'emissione della fattura, non risulta, comunque, decorso il termine prescrizionale quinquennale, non potendosi considerare alcun altro valido termine di decorrenza. Non rileva, inoltre, la contestazione della mancata ricezione della fattura.
Ciò potrebbe, tutt'al più, rilevare al fine di ritenere giustificata l'inadempienza dell'utente e al fine di contestare la debenza degli interessi;
tuttavia, non può comportare l'automatica decorrenza della prescrizione quando ancora il credito non era esigibile, fissandola, peraltro, in un termine arbitrariamente individuato nella prima data di lettura del contatore all'inizio dell'anno 2012 (febbraio 2012), quando ancora neanche il consumo annuale era stato integrato e non anche, ad esempio, nella data di rilevazione ultima
(marzo 2013, v. fattura) che consentirebbe la piena conoscenza dei consumi effettivi per l'anno 2012. Orbene, da tale data (marzo 2013), fino alla ricezione del sollecito (gennaio 2018) non risulta, parimenti, decorso il termine di prescrizione.
Pertanto, nella specie, risulta essere stato rispettato il termine prescrizionale.
Si evidenzia, inoltre che, nel caso in esame, non si pone neanche la problematica dell'emissione della fattura in epoca successiva al quinquennio decorso dagli anni del consumo idrico, in quanto, come evidenziato, i canoni sono riferiti all'anno 2012, la fattura è stata emessa nel mese di luglio 2015 ed il sollecito è stato ricevuto in data 10 gennaio 2018.
Del pari, meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello con il quale
è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che
“Deve inoltre rilevarsi l'illegittima determinazione dell'eccedenza d'acqua, non potendo il procedere ad un calcolo presuntivo se non nei casi Pt_1 espressamente prescritti dal Reg. Comunale per il Servizio di distribuzione di acqua potabile, che limita tale modalità esclusivamente nel caso di guasto del contatore o nel caso di mancanza del contatore, nonché la nullità dell'ultimo avviso di pagamento notificato per manifesta violazione della normativa di cui all'art. 7 della legge 212/2000”.
L'art. 24 del Regolamento Comunale del 2007, allegato nel fascicolo di prime cure dal prevede una sola lettura periodica annuale Parte_1
e, in modo generico, al punto 6 prevede altresì che la quantificazione dei consumi potrà essere effettuata anche sulla base dell'ultimo consumo precedente, salvo conguaglio. Non appare, dunque, corretto affermare che la norma consenta la lettura presuntiva solo in caso di guasto o mancanza del contatore.
Peraltro, le norme regolamentari in ordine ai termini di rilevazione dei consumi sono norme di comportamento che non incidono sulla debenza delle somme maturate e non prevendono alcuna sanzione in caso di inosservanza delle stesse.
In conclusione, si sottolinea l'irrilevanza delle disposizioni del D.P.C.M. 29 aprile 1999 relativamente alla cadenza temporale della lettura di contatori, in quanto, a prescindere dalla natura di tali termini, in ogni caso, si ribadisce, che la prescrizione non decorre dalla data di avvenuta lettura dei contatori, bensì dall'emissione delle fatture e, in particolare, dalla scadenza dell'ultimo dei termini di pagamento ivi indicati. A tutto voler concedere, lo stesso
D.P.C.M., nel prevedere che la lettura dei contatori deve essere effettuata almeno due volte l'anno, non ricollega alcuna sanzione per l'ipotesi di omissione da parte dell'Ente pubblico in tal senso.
Ancora, l'art. 7 legge n. 212/2000, in disparte l'applicabilità dello stesso al mero sollecito di pagamento e la mancata eccezione di parte opponente nel primo grado, non risulta violato, come argomentato dall'appellante, trattandosi di atti amministrativi che prevedono tutti gli elementi prescritti.
Tanto premesso l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande e le eccezioni formulate da nel CP_1 primo grado del giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
va condannato al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1 spese di entrambi i gradi del giudizio
p.q.m.
il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 886/2019 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 295 depositata dal Giudice di Pace di in data 3 Pt_1 dicembre 2018, così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande e le eccezioni formulate da nel primo grado del CP_1 giudizio nonchè la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta dallo stesso nel presente grado del giudizio;
- condanna al pagamento, in favore del delle CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 134,00 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA, come per legge se dovute, nonché di euro 71,79 per esborsi ed euro 232,00 per compensi, del presente grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
dott.ssa Rosalia Russo Femminella