Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1533/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio degli avv. SPADA ANTONELLA e , elettivamente domiciliato in VIA D.ANGHERA' 34
47921 RIMINI, presso il difensore avv. SPADA ANTONELLA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRONI MARCO Parte_2 P.IVA_2
e elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORBI 3 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv.
PETRONI MARCO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATASSONI PAOLA e MANGANELLI CP_1 P.IVA_3
GI ( ) VIA GUARDINI, 22 38100 TRENTO;
elettivamente C.F._1
domiciliato in Via Romano Guardini, 22 null 38121 Trento presso lo studio dell'avv. MATASSONI
PAOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5
1. revocare, annullare e comunque dichiarare nullo, annullabile e di nessun effetto l'atto di ingiunzione impugnato;
2. accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste da e di cui alla opposta CP_1
ingiunzione, per tutte le ragioni di cui in premessa;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e condanna al risarcimento anche per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
rigettare integralmente ogni domanda di parte attrice, in quanto infondate Parte_2
in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
: respingere tutte le domande, anche istruttorie, proposte da parte attrice con l'atto di CP_1
citazione in opposizione notificato in data 20 giugno 2022 e quelle ulteriormente proposte in causa, con vittoria delle spese e onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed accessori.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 16.6.22 la ha convenuto in Parte_3
giudizio la e l' , asserendo di aver detenuto in locazione, ad uso Parte_2 CP_1
abitativo, cinque unità immobiliare site in Pergine Valsugana, in forza di contratto di locazione stipulato con e che tali contratti erano cessati, in seguito al recesso anticipato, e CP_1
conseguentemente gli immobili erano stati regolarmente rilasciati in data 25.1.2016.
Ha precisato che, in seguito a tale rilascio, l aveva provveduto alla definitiva regolazione dei CP_1
rapporti di dare/avere e, con email dd. 24.11.2017, aveva quantificato, un saldo a proprio credito di €
3.174,60, che era stato regolarmente pagato.
Ha asserito che in data 25.5.2022 aveva ricevuto notifica da , incaricata della Parte_2
riscossione coattiva per conto di della ingiunzione fiscale di pagamento n. CP_1
0993007620200000046 del 11.05.2022 con la quale le era stato intimato il pagamento, per canoni- accessori-spese anni 2017/2018 della somma di € 7.399,71.
Ha affermato di aver immediatamente contestato tale richiesta.
Ha asserito che i consumi erano riferibili a periodi in cui l'attrice aveva già rilasciato gli immobili;
ha precisato che controparte aveva riconosciuto con email dd.24.11.2017 che ogni debito era stato saldato.
Ha contestato, inoltre, la correttezza dei consumi addebitati. Ha eccepito la prescrizione del credito.
Ha chiesto, pertanto, che fosse annullato l'atto di ingiunzione impugnato e che fosse accertato che nulla era dovuto.
pagina 2 di 5 Con comparsa dd.
9.11.2022 si è costituita l asserendo di aver calcolato i conguagli sulla base CP_1
dei costi emersi sino alla data di riconsegna.
Ha precisato che in data 12.2.2018 aveva ricevuto una fattura da Dolomiti Energia per un importo di €
13.240,70 relativo al periodo 29/07/2010-11/08/2017, così distinta: € 6.820,99 servizio acquedotto;
€
4.317,87 servizio fognatura, oltre agli acconti per il periodo 12.8.2017-3.1.2018.
Ha affermato che, eccepita da la prescrizione, la Dolomiti Energia aveva inviato nota di storno CP_1 per € 6.847,60.
Ha affermato di aver addebitato all'attrice la somma di € 7.032,41 relativa al periodo luglio 2013- gennaio 2016, emettendo distinte fatture per ogni unità immobiliare locata.
Ha affermato che le spese sopra indicate dovevano essere sostenute dal locatario, in forza dei contratti di locazione.
Ha precisato che al momento del rilascio il debito era stato quantificato sulla base della situazione nota sino a quel momento.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta.
Con comparsa dd. 11.11.2022 si è costituita la asserendo di essere agente Parte_2
CP della riscossione per le entrate degli enti della PAT, tra i quali era ricompresa l' .
Ha affermato che l'ingiunzione era del tutto corretta sotto il profilo formale.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda fosse respinta.
***
E' pacifico e risulta documentalmente che la Comunità ha rilasciato gli immobili locati Parte_1
in data 25.1.2016.
CP Risulta, inoltre, (doc.8) che con email dd. 24.11.2017 l aveva effettuato un conteggio riepilogativo, compensando gli importo versati a titolo di cauzione con “i conguagli in arretrato riferiti al periodo
01/07/2015-30/06/2016” e “con le fatture insolute”, ed aveva indicato l'importo di € 3.174,60 quale somma ancora dovuta (importo che era stato regolarmente pagato).
E', tuttavia, del tutto evidente che tale conteggio teneva conto (né poteva essere altrimenti) solo delle
CP fatture per consumi sino a quel momento pervenute all' e di cui, pertanto, la stessa poteva essere a conoscenza.
Risulta, altresì, che successivamente la Dolomiti Energia ha inviato una ulteriore fattura (n.
41800040041 dd.17.1.2018: doc. n. 07) per un importo di € 13.240,70, relativa al periodo 29/07/2010-
11/08/2017 così distinta: - servizio acquedotto € 6.820,99; - servizio fognatura € 4.317,87, oltre agli acconti per il periodo 12/08/2017-03/01/2018.
pagina 3 di 5 CP In seguito alla contestazione dell' (la quale ha eccepito la prescrizione quinquennale), la Dolomiti
Energia ha provveduto allo storno degli importi relativi a crediti prescritti (doc. 9).
CP Ne consegue che, pertanto, la richiesta di pagamento effettuata dall' (ed oggetto dell'ingiunzione) si riferisce a tali pregressi consumi, in quanto la convenuta può pretendere dall'attrice solo le spese per l'acqua riferibili al periodo 17.1.2013- 25.1.2016.
Si tratta, pertanto, di verificare se l'importo ingiunto (€ 7.399,71) sia o meno corretto.
Va, al riguardo, premesso che tale credito non risulta prescritto;
invero, il credito nascente dall'obbligo del conduttore di pagare gli oneri accessori si prescrive nel termine di cinque anni (in seguito all'avvenuta abrogazione dell'art. 6 L. n.841/1973); inoltre, ex art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a
CP decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (momento che, per l' , si identifica in quello in cui ha ricevuto la richiesta di pagamento dalla Dolomiti Energia).
Esaminando la bolletta nel dettaglio si possono evidenziare i consumi relativi al periodo gennaio 2013- dicembre 2015;
considerato che
i consumi sono esposti su base mensile (e che non è possibile determinare in modo specifico i consumi giornalieri) si ritiene che i 17 giorni di gennaio 2013 – che sarebbero oggetto di prescrizione e, quindi, non sono dovuti- possano essere ritenuti equivalenti- per quanto riguarda la quantificazione dei consumi - con i 25 giorni del gennaio 2016 che sarebbero a carico dell'attrice, considerata la data del rilascio.
In modo tale che – tenendo conto i consumi esposti per il periodo gennaio 2013-dicembre 2015 nella fattura originaria (doc. 7 convenuta) - si evince che in tale periodo i consumi per l'acqua addebitati erano pari ad € 3.120,17,quelli per la fognatura ad € 566.60, e per la depurazione ad € 1.967,36.
Pertanto, complessivamente – per imponibile – la somma di € 5.654,13.
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento (che reca un importo di € 7.086,27, oltre ad interessi e spese di notifica) non è corretta.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda attore diretta ad ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Deve essere, al contrario, respinta la domanda diretta a fare accertare che nulla è dovuto all (in CP_1
CP quanto il credito residuo vantato dall' ammonta alla somma sopra indicata)..
CP Va, infine, rilevato che la pretesa dell' di fare inserire ulteriori spese per non meglio specificati servizi condominiali (doc.17) non può essere accolta in quanto tali crediti non risultavano oggetto dell'ingiunzione e risultano del tutto sforniti di prova.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà e la condanna dell' a rimborsare all'attrice la residua metà; le spese vanno così liquidate: CP_1
fase studio: € 919,00;
pagina 4 di 5 fase introduttiva: € 777,00; fase istruttoria: € 1.680,00; fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 – 50 % = € 2.538,50, oltre ad € 72,75 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55714.
Le spese tra l'attrice e la invece, vanno integralmente compensate in quanto non Parte_2
vi erano errori formali nella ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Annulla l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0993007620200000046;
2. Rigetta la domanda attore diretta a fare accertare che nulla è dovuto a;
CP_1
3. Compensate per metà le spese di lite, condanna a rimborsare alla CP_1 [...]
la residua metà che liquida in € 2.538,50 per compensi ed € 72,75 Parte_3
per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55714;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la Parte_2
Così deciso in data 07/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 5 di 5