Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2026REG.PROV.COLL.
N. 02486/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2486 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta, n. 536 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NZ NI, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha adito in primo grado il Tar per la Campania avverso il diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, adottato dalla Prefettura di Napoli in ragione della ritenuta mancata dimostrazione della effettiva necessità di andare armato, non desumibile, secondo l’Amministrazione, dalla movimentazione di denaro contante né dalla tipologia di attività esercitata.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, affermando che:
“ ritiene il Collegio il diniego espresso dall’Amministrazione sia del tutto adeguato sotto il profilo istruttorio-motivazionale e rispettoso dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
3.1. Come già esposto nella narrazione in fatto, l’Amministrazione ha ritenuto non provato il dimostrato bisogno dell’istante di andare armato, che l’aveva ancorato, nell’istanza originariamente prodotta, alla sua attività (quale coadiutore e socio di armeria e delegato alla movimentazione di ingenti somme di denaro); nella successiva istanza in autotutela aveva poi accentuato la circostanza che trattavasi di rinnovo e che nulla era mutato rispetto al passato.
3.2. L’articolo 42 del T.U.L.P.S., tuttavia, subordina il porto d’armi per difesa alla dimostrazione di un bisogno concreto, ossia alla dimostrazione della necessità di protezione da una situazione di pericolo, da ricavare da circostanze specifiche, senza che possano rilevare né un contesto generico né l’attività professionale e neppure la consistenza degli interessi patrimoniali involti (cfr. Cons. di Stato, n. 822/2023).
Sotto tale profilo, il ricorrente è “socio e coadiutore” di armeria e movimenta somme di denaro, circostanze, entrambe, che non radicano affatto il dimostrato bisogno richiesto dalla legge per consentire il porto d’armi per uso personale. Né lo sarebbe la collaborazione con l’Autorità giudiziaria in materia di consulenza su armi.
Il diniego, dunque, è, sotto tale profilo, del tutto legittimo.
3.3. Ad ulteriore sostegno della tesi ricorsuale, poi, il ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione attestante il ritiro di armi dal domicilio di clienti dell’armeria.
Orbene, il Collegio evidenzia che non risulta che tale documentazione, neppure inequivocamente riferita alla persona del ricorrente, sia stata sottoposta all’Amministrazione in sede procedimentale né che sia stata vagliata in tale sede, onde, trattandosi di circostanze nuove e, peraltro, di data successiva al provvedimento, la loro valorizzazione attraverso il mezzo processuale sovvertirebbe il principio di riserva dell’Amministrazione, sostituendo la valutazione, anche di rilevanza, del giudice a quella degli organi amministrativo competenti.
Dunque, i detti ulteriori elementi non possono essere utilizzati per inficiare la legittimità dell’opposto diniego.
3.4. Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che, quando si esprime sul rilascio del porto d’armi per difesa, la Prefettura non è affatto tenuta da dimostrare che sia cambiata la situazione rispetto a precedenti rinnovi.
Si tratta, invero, di provvedimenti di natura temporanea, soggetti a rinnovo, che non radicano alcuna aspettativa in capo ai loro destinatari e che sono invece condizionati al mutamento delle politiche d’indirizzo relative alla gestione dell’ordine pubblico e, nello specifico, alla diffusione delle armi per difesa.
Chi richiede il porto d’armi per difesa, quindi, deve ogni volta dimostrare di averne bisogno, mentre l’Amministrazione ha solo l’obbligo di motivare l’eventuale diniego (cfr. Cons. di Stato, III, n. 822/2023).
3.5. Quanto, infine, alla diffusa critica mossa in ricorso alla motivazione sviluppata dall’Amministrazione circa la preferenza accordata alla limitazione all’uso personale delle armi nella prospettiva dalla riduzione dei reati (il ricorrente ritiene, per contro, che proprio la possibilità di difesa personale disincentiverebbe le possibili aggressioni da parte di terzi), osserva il Collegio che le politiche e le tecniche di tutela dell’ordine pubblico sono parte integrante delle valutazioni ampiamente discrezionali dell’Amministrazione in materia e, soprattutto, che la finalità di riduzione complessiva della diffusione delle armi è stata valutata conforme ai principi dalla Corte costituzionale) ” .
3. Con l’atto di appello, motivi aggiunti e successive note di udienza, l’appellante:
a) evidenzia di operare in un comune da alta densità criminale (Caivano) e che ha avuto il titolo per dieci anni (2012-2022);
b) contesta la sentenza e ritiene sussistano ancora i presupposti per il rilascio del documento;
c) formula i seguenti motivi di gravame:
- error in iudicando : ritenendo che la decisione sia immotivata nulla essendo cambiato nella “ condizione ” dell’appellante rispetto al passato in cui il titolo è stato “ pacificamente rinnovato molte volte ”;
- violazione del principio di ragionevolezza, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e violazione dell’art. 52 c.p. ”: in quanto vende armi, come detto, in una realtà pericolosa ed “ è irragionevole lasciarlo senza strumenti di difesa” .
4. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
5. Con ord. n. 1548/2024, in esito alla camera di consiglio del 23 aprile 2024, è stata respinta l’istanza cautelare:
“ Considerato che nella presente fase cautelare appare prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento impugnato ”.
6. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va osservato che per giurisprudenza consolidata della Sezione spetta al prudente apprezzamento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa, da effettuarsi per il tramite di una valutazione discrezionale nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. III,10-07-2020, n. 4449).
2. Purtuttavia, nel caso di specie, e sempre alla luce della giurisprudenza della Sezione, l’impugnato diniego di rinnovo del porto di pistola:
- risulta carente di adeguata motivazione, essendo imperniato su stereotipe motivazioni, tanto più ove si consideri che nel luogo periodo in cui il ricorrente, in ragione della particolare attività esercitata e del contesto in cui opera, è stato autorizzato al porto delle armi, non sono emersi, né citati nel provvedimento de quo , rilievi ed inadempienze quanto al corretto assolvimento degli obblighi di custodia;
- non appare comunque condivisibile laddove ritiene che l’appellante non abbia “ adeguatamente assolto all’onere della prova circa il “dimostrato bisogno” di circolare armato ”, in quanto si tratta di una persona esercente un’attività che ictu oculi sottende un rischio implicito riconosciutogli senza soluzione di continuità dalla stessa Amministrazione per lungo tempo.
Su tale aspetto interviene con chiarezza la sent. n. 1477/2022 di questa Sezione, laddove afferma che:
“ la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “il titolare di un porto d’armi per difesa personale non possa vedersi negato un rinnovo ulteriore se non in base ad una ponderata valutazione del mutamento delle circostanze di fatto che avevano giustificato il rilascio” …
…ai fini della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l’autorità competente ritenga il “dimostrato bisogno” dell’arma.
Detto “dimostrato bisogno” – ad avviso del Collegio - ben può essere desunto anche dalla tipologia di attività o professione ”.
3. Ne consegue che l’appello va accolto, apparendo fondati ed assorbenti entrambi i motivi di appello.
4. Per quanto detto, il Collegio accoglie l’appello e, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, annulla il provvedimento impugnato ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione (che peraltro non ha formulato alcuna difesa scritta, né è intervenuta in udienza), che dovrà procedere all’attualizzazione delle valutazioni formulate a suo tempo, onde assicurare la necessaria coerenza al provvedimento stesso in ragione della situazione giuridico-fattuale sulla quale è diretto a produrre i suoi effetti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai fini del riesame alla luce di quanto in motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IN, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
NZ NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ NI | EL IN |
IL SEGRETARIO