CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34177 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR NO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Perla LORI che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla confisca;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34177 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale (Sez. 5, n. 17854 del 24/01/2023) della sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti di AN MA IR in data 22 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, confermava la confisca della somma di euro 18.000, precisando che la somma sequestrata doveva considerarsi il profitto delle reiterate cessioni di sostanza stupefacente contestate al capo 4). 2. Ricorre AN MA IR, a mezzo del difensore avv. Carmelo Genovese, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il vincolo di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita è stato affermato sulla base di mere congetture e in contrasto con le risultanze processuali. In particolare, l'acquirente delle piccole quantità di droga leggera del capo 4) ha sempre dichiarato di avere effettuato gli acquisti, con cadenza mensile, per provvedere alle proprie piccole necessità, versando piccole somme di denaro. Del resto, non può ipotizzarsi la pertinenzialità con il reato di coltivazione di stupefacenti, contestato al capo 2), né con quello di detenzione contestato, al capo 1), poiché per entrambi manca un profitto. D'altra parte, il fondamento della confisca non può essere individuato in una attività di cessione diversa da quella accertata nel procedimento (Sez. 3 n.5500/2024), eventualmente ipotizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La sentenza di annullamento aveva stigmatizzato che il provvedimento di confisca emesso in sede di patteggiamento era del tutto privo di motivazione e aveva invitato il giudice di rinvio a colmare il vizio rilevato. 2. La giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle sentenze di applicazione pena ex art.444 cod. proc. pen., è orientata in termini restrittivi in ordine alla possibilità di sottoporre a confisca le somme di denaro sequestrate unitamente allo stupefacente, anche a fronte di cessioni dello stesso, accertate nel medesimo procedimento: «non sono confiscabili le somme che costituiscono il 2 ricavato di diverse non contestate cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, 17/10/2017, Landi, Rv. 272204). 2.1. Nel caso in esame, il giudice del rinvio non ha dato conto delle ragioni per le quali dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato del capo 4), che riguarda periodiche piccole cessioni di droga per uso personale che, come è evidente, non possono condurre alla cospicua somma di euro 18.000. Il provvedimento è apodittico e non trova appiglio negli atti processuali. 2.2. D'altro canto, in alternativa, potrebbe prospettarsi una eventuale confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., in relazione alla quale, tuttavia, devono essere illustrati e accertati ì presupposti applicativi. Su questo aspetto il giudice non speso alcuna parola, né compiuto accertamenti. 3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio sulla confisca perché il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie motivate determinazioni, provveda a sanare i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese - Ufficio GIP, in diversa persona fisica. Così deciso il 15 luglio 2024.
lette le conclusioni del PG Perla LORI che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla confisca;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34177 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale (Sez. 5, n. 17854 del 24/01/2023) della sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti di AN MA IR in data 22 marzo 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, confermava la confisca della somma di euro 18.000, precisando che la somma sequestrata doveva considerarsi il profitto delle reiterate cessioni di sostanza stupefacente contestate al capo 4). 2. Ricorre AN MA IR, a mezzo del difensore avv. Carmelo Genovese, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il vincolo di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita è stato affermato sulla base di mere congetture e in contrasto con le risultanze processuali. In particolare, l'acquirente delle piccole quantità di droga leggera del capo 4) ha sempre dichiarato di avere effettuato gli acquisti, con cadenza mensile, per provvedere alle proprie piccole necessità, versando piccole somme di denaro. Del resto, non può ipotizzarsi la pertinenzialità con il reato di coltivazione di stupefacenti, contestato al capo 2), né con quello di detenzione contestato, al capo 1), poiché per entrambi manca un profitto. D'altra parte, il fondamento della confisca non può essere individuato in una attività di cessione diversa da quella accertata nel procedimento (Sez. 3 n.5500/2024), eventualmente ipotizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La sentenza di annullamento aveva stigmatizzato che il provvedimento di confisca emesso in sede di patteggiamento era del tutto privo di motivazione e aveva invitato il giudice di rinvio a colmare il vizio rilevato. 2. La giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle sentenze di applicazione pena ex art.444 cod. proc. pen., è orientata in termini restrittivi in ordine alla possibilità di sottoporre a confisca le somme di denaro sequestrate unitamente allo stupefacente, anche a fronte di cessioni dello stesso, accertate nel medesimo procedimento: «non sono confiscabili le somme che costituiscono il 2 ricavato di diverse non contestate cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, 17/10/2017, Landi, Rv. 272204). 2.1. Nel caso in esame, il giudice del rinvio non ha dato conto delle ragioni per le quali dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato del capo 4), che riguarda periodiche piccole cessioni di droga per uso personale che, come è evidente, non possono condurre alla cospicua somma di euro 18.000. Il provvedimento è apodittico e non trova appiglio negli atti processuali. 2.2. D'altro canto, in alternativa, potrebbe prospettarsi una eventuale confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., in relazione alla quale, tuttavia, devono essere illustrati e accertati ì presupposti applicativi. Su questo aspetto il giudice non speso alcuna parola, né compiuto accertamenti. 3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio sulla confisca perché il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie motivate determinazioni, provveda a sanare i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese - Ufficio GIP, in diversa persona fisica. Così deciso il 15 luglio 2024.