Articolo 1 della Legge 23 novembre 1971, n. 1024
Versione
24 dicembre 1971
Art. 1. Articolo unico

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati a ruolo ai sensi dell' articolo 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143 , e ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 360 , e della legge 30 maggio 1970, n. 361 , possono chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza in applicazione dell' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33 , dei periodi di servizio effettivamente resi, presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione stessa, per lavori di carattere stagionale.
Per gli operai di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non e' tenuto al rimborso dei contributi assicurativi relativi ai periodi riscattati di cui all'ultimo comma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33 .
Lo Stato subentra nel diritto di ciascun operaio alla quota della pensione di vecchiaia, all'atto della sua cessazione dal servizio, ai sensi dell' art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 .

Entrata in vigore il 24 dicembre 1971