Articolo 2 della Legge 8 febbraio 1957, n. 36
Articolo 1
Versione
24 marzo 1957
Art. 2.
Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove di esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63 .

Entrata in vigore il 24 marzo 1957