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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante DI dott.ssa Donata D'Agostino DI riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13225/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA Pa DI , nata a [...] il [...] (c.f.: ), Pt_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Angela Caramazza, rappresentante e difensore,
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Lorenzo Spataro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
3/3/2025 ed il 5/3/2025 per l'udienza del 10/3/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2023, Lo DI , premesso di avere contratto Pt_2
matrimonio con , a Palermo il 26/10/2016, ha rappresentato che l'unione CP_1 coniugale non ha avuto esito felice e che dalla relazione sono nati due figli, (nato Per_1
1 a Palermo il 09/10/2018 ) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Ha, quindi, chiesto: la pronuncia della separazione personale;
l'affidamento condiviso dei minori con domicilio presso la madre e regolamentazione del diritto di visita padre-figli;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo di di contribuire al mantenimento CP_1
dei figli minori nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
la ripartizione dell'Assegno Unico, erogato mensilmente dall'INPS, nella misura del 50% per ciascuno dei genitori.
Con il medesimo ricorso ha, altresì, avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
In data 12/04/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda CP_1 di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note scritte depositate all'udienza cartolare del 28/05/2024, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno, altresì, dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 3120/2024 del 30-31/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al DI delegato;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 3120/2024, emessa da questo Tribunale in data 30-31/5/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 29/1/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la 2 separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le parti, essendo autosufficienti, rinunciano a ogni forma di mantenimento reciproco;
2) I figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esclusione delle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere prese singolarmente dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
entrambi i genitori coopereranno per la equilibrata crescita psico fisica dei figli in ogni ambito della vita seguendo le loro naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con linee parentali di entrambi i genitori;
3) La casa coniugale sita in Palermo in via Castelforte n. 56/B di proprietà della signora Parte_3 rimarrà assegnata alla stessa con ogni arredo e corredo ivi presente.
4) I figli e avranno la loro residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
ai Per_1 Per_2 fini anagrafici i minori saranno iscritti presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Palermo in via Castelforte n. 56/B;
5) II padre potrà vedere i figli e stare con loro, anche presso il proprio domicilio, quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di essi;
in mancanza di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, nei giorni di martedì e giovedì, oltre un fine settimana ogni due dall'orario di uscita da scuola e fino alle 21,00 della domenica salvo il pernottamento fino al sesto anno di età dei minori;
potrà tenere con sé i figli 15 giorni non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
potrà tenerli con sé 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, i giorni
25 e 26 dicembre o 31 dicembre e 1 gennaio, nonché sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo; potrà inoltre tenerli con sé nei giorni in cui si celebreranno genetliaci e ricorrenze importanti della propria famiglia;
6) A titolo di contributo per il mantenimento dei due figli il sig. orrisponderà alla signora CP_1
l'importo complessivo mensile di € 300,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_3
Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
7) L'importo erogato dall'INPS a titolo di assegno unico per i figli sarà assegnato al 50% a ciascuno dei genitori;
8) Entrambi i genitori parteciperanno per il 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche,
3 educative, ricreative se espressamente concordate;
più precisamente:
-saranno rimborsabili senza preventivo accordo spese mediche, quali farmaci da banco, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche e trattamenti erogati dal SSN, ticket sanitari;
spese scolastiche quali tasse scolastiche e universitarie presso istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento trasporti pubblici e mensa;
-non saranno rimborsabili senza preventivo accordo spese mediche per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure specialistiche fisioterapiche, visite e trattamenti sanitari erogati da specialisti privati, ma anche erogati dal SSN, farmaci particolari;
spese scolastiche, quali tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, master, viaggi di studio all'estero; spese ricreative per viaggi per vacanze, attività sportive, campus estivi attività ricreative e ludiche di vario genere;
Per quanto non previsto le parti si riportano al protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale di Palermo;
9) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere alla data odierna, dalla controparte, in virtù dei pregressi rapporti derivanti dalla separazione giudiziale e di avere diviso tutti i beni mobili tra loro;
10) Le spese legali rimangono interamente compensate fra le parti.”
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
26/10/2016 da , nata a [...] il [...], e da , Parte_4 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le
4 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 48, parte I, dell'anno 2016);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante DI dott.ssa Donata D'Agostino DI riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13225/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA Pa DI , nata a [...] il [...] (c.f.: ), Pt_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Angela Caramazza, rappresentante e difensore,
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Lorenzo Spataro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
3/3/2025 ed il 5/3/2025 per l'udienza del 10/3/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2023, Lo DI , premesso di avere contratto Pt_2
matrimonio con , a Palermo il 26/10/2016, ha rappresentato che l'unione CP_1 coniugale non ha avuto esito felice e che dalla relazione sono nati due figli, (nato Per_1
1 a Palermo il 09/10/2018 ) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Ha, quindi, chiesto: la pronuncia della separazione personale;
l'affidamento condiviso dei minori con domicilio presso la madre e regolamentazione del diritto di visita padre-figli;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo di di contribuire al mantenimento CP_1
dei figli minori nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuno), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
la ripartizione dell'Assegno Unico, erogato mensilmente dall'INPS, nella misura del 50% per ciascuno dei genitori.
Con il medesimo ricorso ha, altresì, avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
In data 12/04/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda CP_1 di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note scritte depositate all'udienza cartolare del 28/05/2024, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno, altresì, dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 3120/2024 del 30-31/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al DI delegato;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 3120/2024, emessa da questo Tribunale in data 30-31/5/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 29/1/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la 2 separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le parti, essendo autosufficienti, rinunciano a ogni forma di mantenimento reciproco;
2) I figli minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esclusione delle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere prese singolarmente dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
entrambi i genitori coopereranno per la equilibrata crescita psico fisica dei figli in ogni ambito della vita seguendo le loro naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con linee parentali di entrambi i genitori;
3) La casa coniugale sita in Palermo in via Castelforte n. 56/B di proprietà della signora Parte_3 rimarrà assegnata alla stessa con ogni arredo e corredo ivi presente.
4) I figli e avranno la loro residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
ai Per_1 Per_2 fini anagrafici i minori saranno iscritti presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in Palermo in via Castelforte n. 56/B;
5) II padre potrà vedere i figli e stare con loro, anche presso il proprio domicilio, quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di essi;
in mancanza di accordo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, nei giorni di martedì e giovedì, oltre un fine settimana ogni due dall'orario di uscita da scuola e fino alle 21,00 della domenica salvo il pernottamento fino al sesto anno di età dei minori;
potrà tenere con sé i figli 15 giorni non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
potrà tenerli con sé 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, i giorni
25 e 26 dicembre o 31 dicembre e 1 gennaio, nonché sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo; potrà inoltre tenerli con sé nei giorni in cui si celebreranno genetliaci e ricorrenze importanti della propria famiglia;
6) A titolo di contributo per il mantenimento dei due figli il sig. orrisponderà alla signora CP_1
l'importo complessivo mensile di € 300,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_3
Tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
7) L'importo erogato dall'INPS a titolo di assegno unico per i figli sarà assegnato al 50% a ciascuno dei genitori;
8) Entrambi i genitori parteciperanno per il 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche,
3 educative, ricreative se espressamente concordate;
più precisamente:
-saranno rimborsabili senza preventivo accordo spese mediche, quali farmaci da banco, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche e trattamenti erogati dal SSN, ticket sanitari;
spese scolastiche quali tasse scolastiche e universitarie presso istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento trasporti pubblici e mensa;
-non saranno rimborsabili senza preventivo accordo spese mediche per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure specialistiche fisioterapiche, visite e trattamenti sanitari erogati da specialisti privati, ma anche erogati dal SSN, farmaci particolari;
spese scolastiche, quali tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, master, viaggi di studio all'estero; spese ricreative per viaggi per vacanze, attività sportive, campus estivi attività ricreative e ludiche di vario genere;
Per quanto non previsto le parti si riportano al protocollo del 02/07/2019 approvato dal Tribunale di Palermo;
9) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere alla data odierna, dalla controparte, in virtù dei pregressi rapporti derivanti dalla separazione giudiziale e di avere diviso tutti i beni mobili tra loro;
10) Le spese legali rimangono interamente compensate fra le parti.”
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
26/10/2016 da , nata a [...] il [...], e da , Parte_4 CP_1
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le
4 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 48, parte I, dell'anno 2016);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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