Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to LOPIZZO NICOLA, elettivamente Parte_1
domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv.to PIAZZOLLA MICHELE, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Trinitapoli in data 15/06/1991 che Controparte_1 dall'unione coniugale nascevano (nato a [...] il [...]), Persona_1
economicamente autosufficiente, e nata a [...] il [...]), studentessa Persona_2
non economicamente indipendente;
che il Tribunale di Foggia, con decreto del 15/01/2013,
1
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa del 7/06/2024 si costituiva il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo recepirsi le condizioni di cui alle proprie conclusioni.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 17/07/2024, il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti e provvedeva in via provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c., invitando le parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a voler trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni stabilite nella predetta ordinanza.
Con istanza di anticipazione, le parti rappresentavano di voler trasformare il giudizio in congiunto, accettando le condizioni di cui all'ordinanza del Giudice.
Il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto e disposta l'anticipazione della causa, all'udienza del 24/01/2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nella istanza di trasformazione del giudizio da giudiziale in congiunto depositata in data 26.09.2024.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nella scrittura privata sottoscritta e depositata il
26.09.2024.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi di cui alla precitata scrittura.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Trinitapoli il 15/06/1991 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1991, parte II, serie A, n. 34 );
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione depositata il 26.09.2024, sottoscritta dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
03/02/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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