CA
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2024, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 2281/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. Vincenza Totaro Presidente rel. Dott. Rosa Del Prete Consigliere Dott. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2024 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2281/2022 R. G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Cristiano, come da procura in atti
APPELLANTE E
in persona del legale rapr.p.t. e in persona del CP_1 CP_2 legale rappr.p.t. entrambi rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Falso, come da procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi - poi successivamente riuniti – Parte_1 dedusse di essere iscritto all'Albo degli ingegneri di Napoli e di aver ricevuto in data 30.9.2020 richiesta di pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2014 e, successivamente l'avviso di addebito n. 371 2021 00114110 48 000 notificatogli in data 24.12.2021, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione CP_1
Separata derivanti dalla medesima illegittima iscrizione, con il quale l' gli comunicava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_1 separata e lo invitava ad effettuare il versamento della complessiva somma di euro 5.189,76, a titolo di contribuzione e sanzioni per l'anno 2014. Tanto premesso, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' , la prescrizione quinquennale del credito e l'illegittimità CP_1 della sanzione applicata chiese dichiararsi illegittima la pretesa.
L' si costituì e, con varie argomentazioni, chiese il rigetto del CP_1 ricorso.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 22.3.2022 rigettò il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il con ricorso Pt_1 depositato presso questa Corte in data 19.9.2022. In particolare lamentava violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941, n. 8 c.c tenuto conto, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che nel caso di specie non era maturata la prescrizione;
in subordine insisteva sulla illegittimità delle sanzioni irrogate riproponendo le stesse deduzioni avanzate in primo grado.
L' e al si costituivano e chiedevano, con varie CP_1 CP_2 argomentazioni, il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti. In primo luogo, per meglio comprendere la fattispecie in esame, deve rilevarsi che con nota racc. a.r. del 10.9.2020, pervenuta il
30.9.2020 l' aveva comunicato al Puca, ingegnere iscritto CP_1 nell'albo degli Ingegneri, di aver provveduto a calcolare di ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2014 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con richiesta di pagamento della somma di € 4.906,59, di cui €
2.920,28 a titolo contributivo ed € 1.986,31 per sanzioni, calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) delle legge n. 388/2000. Tale pretesa veniva avanzata a seguito di una verifica effettuata dall'Istituto sulla base del reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, prodotto e dichiarato per il 2014 (pari ad € 13.274,00).
Successivamente l' notificava in data 24.12.2021, l'avviso di CP_1 addebito n. 371 2021 00114110 48 000, riguardante lo stesso credito.
Impugnati i due suddetti atti con distinti ricorsi, il Giudice di prime cure provvedeva alla riunione e decideva con rigetto dei ricorsi.
Ed allora va rilevato che – come sul punto correttamente argomentato dal Giudice di prime cure - l'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, prevede che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1 generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
La norma di interpretazione autentica posta dall'articolo 18, comma 12 del d.l. 98/2011 (convertito in legge 111/2011), ha specificato che: “L´articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all´iscrizione presso l´apposita gestione separata sono CP_1 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all´iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all´articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Deve, pertanto, rilevarsi che la provvede alla copertura Pt_2 previdenziale esclusivamente attraverso il versamento dei contributi soggettivi, mentre il contributo integrativo ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico
I contributi integrativi non danno diritto ad alcun trattamento previdenziale autonomo, non sono utilizzati ai fini del calcolo della pensione e non possono, pertanto, essere restituiti nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per le prestazioni a carico della essendo esclusivamente diretti al Pt_2 finanziamento della previdenza di categoria ed essendo espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della stessa categoria professionale. Dunque il loro versamento, non assicura nessuna forma previdenziale.
Venendo ora al motivo di appello relativo alla prescrizione deve rilevarsi che la Suprema Corte ha chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Sez. L, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018). La stessa sentenza della Suprema Corte ha, altresì, osservato che la dichiarazione dei redditi rappresenta una mera dichiarazione di scienza e non e' presupposto del credito contributivo, così come non lo e' rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Riguardo, poi, al quadro RR, è intervenuta più volte la Suprema Corte con le pronunzie che di seguito vengono riportate. In particolare la Cassazione ha espresso, di recente, il principio secondo cui “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”(cfr. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021). In altro precedente della Suprema Corte, in particolare l'ordinanza n. 20570/2019 – che esprime un orientamento diverso da quello precedente relativo alla sentenza n. 7813/2016 - in motivazione è chiarito che “La questione di causa è stata ex professo esaminata nell'arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n.27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel sopracitato arresto nr. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro . Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell e connessi al CP_1 lavoro autonomo ( cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio ( in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677 richiamata dall' in memoria). CP_1
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte con recentissima pronuncia, ordinanza Cass sez L. n.11359/2022, ha affermato in motivazione che “quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567);
5. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;
6. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez.
6-L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici;
7. i rilievi dell' criticano il ragionamento decisorio e si CP_1 fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione). Orbene, tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie l CP_1 oltre ad aver dedotto la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e dopo aver dedotto che il ha svolto Pt_1 attività professionale e ha prodotto redditi, null'altro ha dedotto e provato specificamente. In considerazione, quindi, dell'erroneo presupposto dell'automatismo tra la mancata compilazione del suddetto riquadro RR ed il comportamento doloso del contribuente non può ritenersi, nel caso di specie, in assenza di altre circostanze, che la causa di sospensione della prescrizione sia operante. In particolare non è invocabile l'effetto sospensivo prodotto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed il c.d. dolo dell'occultamento perché vi è un distinguo fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro all'uopo destinato– in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito. Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva. Ed allora, venendo al caso di specie, il saldo delle imposte dovute per l'anno 2014, quello in esame, era fissato per il 16.6.2014. Da tale momento cominciava a decorrere la prescrizione quinquennale che maturava il 16.6.2020. Ne consegue che alla data del 30.9.2020, di prima comunicazione della debenza da parte dell' , il credito in esame era prescritto. CP_1
Ritenuto assorbito ogni altro motivo di appello, va pertanto accolto il gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, vanno dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2021 00114110 48 000 e, quindi, anche della richiesta di pagamento di contributi del 30.9.2020.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti attesi i contrasti giurisprudenziali nella materia in esame.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2021 00114110 48 000.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Napoli 14.10.2024
Il Presidente est. dott. Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott. Vincenza Totaro Presidente rel. Dott. Rosa Del Prete Consigliere Dott. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2024 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2281/2022 R. G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Cristiano, come da procura in atti
APPELLANTE E
in persona del legale rapr.p.t. e in persona del CP_1 CP_2 legale rappr.p.t. entrambi rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Falso, come da procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi - poi successivamente riuniti – Parte_1 dedusse di essere iscritto all'Albo degli ingegneri di Napoli e di aver ricevuto in data 30.9.2020 richiesta di pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2014 e, successivamente l'avviso di addebito n. 371 2021 00114110 48 000 notificatogli in data 24.12.2021, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione CP_1
Separata derivanti dalla medesima illegittima iscrizione, con il quale l' gli comunicava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_1 separata e lo invitava ad effettuare il versamento della complessiva somma di euro 5.189,76, a titolo di contribuzione e sanzioni per l'anno 2014. Tanto premesso, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' , la prescrizione quinquennale del credito e l'illegittimità CP_1 della sanzione applicata chiese dichiararsi illegittima la pretesa.
L' si costituì e, con varie argomentazioni, chiese il rigetto del CP_1 ricorso.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 22.3.2022 rigettò il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il con ricorso Pt_1 depositato presso questa Corte in data 19.9.2022. In particolare lamentava violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941, n. 8 c.c tenuto conto, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che nel caso di specie non era maturata la prescrizione;
in subordine insisteva sulla illegittimità delle sanzioni irrogate riproponendo le stesse deduzioni avanzate in primo grado.
L' e al si costituivano e chiedevano, con varie CP_1 CP_2 argomentazioni, il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti. In primo luogo, per meglio comprendere la fattispecie in esame, deve rilevarsi che con nota racc. a.r. del 10.9.2020, pervenuta il
30.9.2020 l' aveva comunicato al Puca, ingegnere iscritto CP_1 nell'albo degli Ingegneri, di aver provveduto a calcolare di ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2014 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con richiesta di pagamento della somma di € 4.906,59, di cui €
2.920,28 a titolo contributivo ed € 1.986,31 per sanzioni, calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) delle legge n. 388/2000. Tale pretesa veniva avanzata a seguito di una verifica effettuata dall'Istituto sulla base del reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, prodotto e dichiarato per il 2014 (pari ad € 13.274,00).
Successivamente l' notificava in data 24.12.2021, l'avviso di CP_1 addebito n. 371 2021 00114110 48 000, riguardante lo stesso credito.
Impugnati i due suddetti atti con distinti ricorsi, il Giudice di prime cure provvedeva alla riunione e decideva con rigetto dei ricorsi.
Ed allora va rilevato che – come sul punto correttamente argomentato dal Giudice di prime cure - l'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, prevede che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione CP_1 generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
La norma di interpretazione autentica posta dall'articolo 18, comma 12 del d.l. 98/2011 (convertito in legge 111/2011), ha specificato che: “L´articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all´iscrizione presso l´apposita gestione separata sono CP_1 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all´iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all´articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Deve, pertanto, rilevarsi che la provvede alla copertura Pt_2 previdenziale esclusivamente attraverso il versamento dei contributi soggettivi, mentre il contributo integrativo ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico
I contributi integrativi non danno diritto ad alcun trattamento previdenziale autonomo, non sono utilizzati ai fini del calcolo della pensione e non possono, pertanto, essere restituiti nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per le prestazioni a carico della essendo esclusivamente diretti al Pt_2 finanziamento della previdenza di categoria ed essendo espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della stessa categoria professionale. Dunque il loro versamento, non assicura nessuna forma previdenziale.
Venendo ora al motivo di appello relativo alla prescrizione deve rilevarsi che la Suprema Corte ha chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Sez. L, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018). La stessa sentenza della Suprema Corte ha, altresì, osservato che la dichiarazione dei redditi rappresenta una mera dichiarazione di scienza e non e' presupposto del credito contributivo, così come non lo e' rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Riguardo, poi, al quadro RR, è intervenuta più volte la Suprema Corte con le pronunzie che di seguito vengono riportate. In particolare la Cassazione ha espresso, di recente, il principio secondo cui “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”(cfr. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021). In altro precedente della Suprema Corte, in particolare l'ordinanza n. 20570/2019 – che esprime un orientamento diverso da quello precedente relativo alla sentenza n. 7813/2016 - in motivazione è chiarito che “La questione di causa è stata ex professo esaminata nell'arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n.27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 nr. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nel sopracitato arresto nr. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, coincidono con i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale. Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro . Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell e connessi al CP_1 lavoro autonomo ( cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio ( in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n.6677 richiamata dall' in memoria). CP_1
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte con recentissima pronuncia, ordinanza Cass sez L. n.11359/2022, ha affermato in motivazione che “quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567);
5. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all'esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, possa integrare una condotta di doloso occultamento del debito;
6. l'accertamento del dolo integra un giudizio di fatto (Sez.
6-L. 15/03/2021, n. 7254, che richiama anche Cass. Sez. L. 07/03/2019, n. 6677), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto; il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, e delle successive pronunce conformi, anche a Sezioni semplici;
7. i rilievi dell' criticano il ragionamento decisorio e si CP_1 fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione). Orbene, tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie l CP_1 oltre ad aver dedotto la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e dopo aver dedotto che il ha svolto Pt_1 attività professionale e ha prodotto redditi, null'altro ha dedotto e provato specificamente. In considerazione, quindi, dell'erroneo presupposto dell'automatismo tra la mancata compilazione del suddetto riquadro RR ed il comportamento doloso del contribuente non può ritenersi, nel caso di specie, in assenza di altre circostanze, che la causa di sospensione della prescrizione sia operante. In particolare non è invocabile l'effetto sospensivo prodotto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed il c.d. dolo dell'occultamento perché vi è un distinguo fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro all'uopo destinato– in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito. Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva. Ed allora, venendo al caso di specie, il saldo delle imposte dovute per l'anno 2014, quello in esame, era fissato per il 16.6.2014. Da tale momento cominciava a decorrere la prescrizione quinquennale che maturava il 16.6.2020. Ne consegue che alla data del 30.9.2020, di prima comunicazione della debenza da parte dell' , il credito in esame era prescritto. CP_1
Ritenuto assorbito ogni altro motivo di appello, va pertanto accolto il gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, vanno dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2021 00114110 48 000 e, quindi, anche della richiesta di pagamento di contributi del 30.9.2020.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti attesi i contrasti giurisprudenziali nella materia in esame.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2021 00114110 48 000.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Napoli 14.10.2024
Il Presidente est. dott. Vincenza Totaro