Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4043/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Loredana Veltri, presso il cui studio in Rende (CS), alla via G.
Verdi n. 24, è elettivamente domiciliato
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Angela Turano, presso il cui studio in Cosenza al viale Trieste n. 50 è elettivamente domiciliata
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 21.10.2024 e ritualmente notificato, l'odierno ricorrente conveniva in giudizio la società al fine di sentir riconoscere la corretta Controparte_1 retribuzione spettante per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali maturate dal luglio 2007 al maggio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 1/11
Giovanni in Fiore.
Il ricorrente affermava di aver goduto delle ferie annuali ma che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza inclusione nella retribuzione feriale delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia dell'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS); che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo luglio 2007-maggio 2022 è pari ad € 15.607,15, come da prospetti delle spettanze allegati.
Si costituiva che, nel merito, ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le
OOSS. In particolare, deduceva l' convenuta, di aver sempre corrisposto a tutti i CP_2 dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie.
Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso non è conferente al caso di specie, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato e che tali requisiti non sussistono nel caso di specie.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, sollevando in ogni caso eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati ovvero, in via gradata, per l'accoglimento del ricorso nei limiti della minor somma di cui al prospetto allegato al fascicolo di parte.
2/11 Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente deve respingersi per infondatezza l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
La Suprema Corte con sentenza n. 26246/2022 avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo luglio
2007-maggio 2022, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione (quinquennale) era compiuta.
Tanto ritenuto, nel merito si osserva anzitutto che le circostanze di fatto relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, con la decorrenza, le mansioni e l'inquadramento indicati in ricorso sono pacifiche oltre che documentate, la domanda attorea si rivela fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Valga, anzitutto, ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si colloca la controversia al vaglio.
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da recentissima sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio 2024, la SC ha ripetutamente affermato che La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE
3/11 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17,
). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). […]
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve
4/11 rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. del 19.6.2018, est. Dott. ssa Laura Tommasi.
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di PO (sent. n. 1457/2023, est. Dott.
Ruoppolo, n. 1412/2023, est. Dott. ssa Lazzara), Deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema Corte di
Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n.
13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione Europea di "retribuzione" dovuta al 5/11 lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della
Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_2 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si Persona_3 rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
6/11 Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema
Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che
7/11 rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, il giudice ritiene di aderire all'orientamento, favorevole alla tesi attorea, già espresso in analoghe controversie dalla giurisprudenza di merito (anche del Tribunale di
Cosenza, sent. n. 707/2023 est. Dott. Vincenzo Lo Feudo).
Per come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Catanzaro in controversia analoga
(sentenza n. 859/2022, est. Dott. Costarella, prodotta dalla difesa attorea), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
6. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I,
15/09/2011, n. 155).
7. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a
8/11 quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
8. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
9. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla somma delle seguenti voci retributive di secondo livello, rinvenienti da accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica, collegata al profilo professionale e pensionabile, nelle quali sono incluse le precedenti voci retributive costituite da Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (che include a sua volta i precedenti elementi retributivi denominati
“Indennità incentivante” e “Indennità incentivante aggiuntiva”). La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.2.2017, allegate all'ipotesi di accordo del
13.2.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota
“B” dell' prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo Pt_3 indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
10. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
11. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha 9/11 carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc.
(Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
12. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_3
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS corrisposta per le giornate di lavoro prestate.
Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso sia pure nei limiti che si vanno a precisare.
Con riferimento al quantum da corrispondere, come anche di recente ritenuto dalla Corte di Appello di Catanzaro nel confermare l'orientamento del giudice di prime cure, “i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria relativa all'art. 7 della direttiva
2003/88 si applicano al periodo di ferie annuali per come definito dal primo comma del medesimo articolo ovvero alle 4 settimane minime ivi indicate”, pertanto la maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite godute da parte ricorrente deve essere calcolata su 28 giorni annui.
Orbene, considerato che alla base della presente decisione non possono essere posti né i conteggi di parte resistente che pone la soglia di sbarramento dei 28 giorni negli anni in cui le ferie eccedono tale limite, lasciando invece il numero di ferie effettivamente goduto quando questo è inferiore a 28, né i conteggi di parte ricorrente calcolati sul totale dei giorni di ferie godute, anche eccedenti i 28 giorni/anno; ritenuto di non dover disporre CTU contabile, trattandosi di una operazione meramente aritmetica, si è proceduto al calcolo
10/11 della somma spettante, tenendo conto delle variazioni del valore di ERAS A e ERAS B intervenute nel periodo oggetto della domanda, su cui non vi è contestazione (ERAS A: €
19,16; ERAS B: € 14,43 fino al 31.12.2011; € 12,21 dall'1.1.2012 al febbraio 2019; € 13,43 dal marzo 2019 al maggio 2022), pertanto la somma dovuta a parte ricorrente ammonta a
Euro 13.503,40.
Sulla somma sopra individuata andranno, infine, corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'accoglimento del ricorso in misura inferiore al quantum domandato ed alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 13.503,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito e fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi.
Cosenza, 6.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
11/11