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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 452/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Francesca Primi Consigliere onorario dott. Consigliere onorario Persona_1
All'esito dell'udienza del 28 marzo 2025
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per reclamo iscritto al N. 452/2024 R.G. promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 domiciliati a Calderara di Reno (BO), via Due Giugno n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Fllanza
Dhjaku del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via F.
Cavazzoni n. 27;
RECLAMANTI
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE.
In punto a: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso il
26.03.2024 e pubblicato in data 11.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 873/2024 V.G.
OSSERVA
1.- Con decreto del 26 marzo 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna rigettava il ricorso proposto ex art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, da e Parte_1 [...] in qualità di genitori di nata a [...] il [...] e Pt_2 Persona_2 residente a [...], a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano, per essersi trasferiti in Italia durante la gravidanza della Sig.ra al fine di garantire alla figlia, nata infatti nell'aprile 2023 a Bologna, un'assistenza Pt_1 sanitaria adeguata nonché un futuro più sereno, ed avendo ormai qui instaurato una condizione di vita stabile, nonché trovato idonea sistemazione alloggiativa, in abitazione concessa in comodato, e regolare lavoro.
1 Il Tribunale per i Minorenni motivava il rigetto osservando come l'art. 31, comma 3, TUI, si presenti come eccezione al complesso normativo contenuto nel medesimo TU ed inoltre non rappresenti lo strumento di accesso diretto all'Autorità giudiziaria, pretermettendo i percorsi amministrativi da compiersi in via ordinaria posto che diversamente si vanificherebbe la complessiva normativa dell'immigrazione cosi come sottesa al D.Lgs. n. 286/1998, come la citata disposizione normativa introduca un'inversione della regola generale per cui il figlio segue la condizione giuridica del titolare della sua responsabilità genitoriale, come, alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso e della documentazione allo stesso allegata, non risulti che i ricorrenti, prima di fare accesso all'autorità giudiziaria, abbiano percorso o, quantomeno, tentato di percorrere alcuna delle procedure Contr amministrative dettagliatamente e in via ordinaria prescritte dal ai fini della regolarizzazione dello straniero sul territorio nazionale e come, soprattutto, contravvenendo agli oneri di specifica allegazione su di essi incombenti per pacifica giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti non abbiano prospettato alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per il minore connessa all'allontanamento dei genitori dal territorio nazionale (e del minore stesso al loro seguito), posto che le considerazioni addotte nel ricorso attengono al generico interesse della minore a crescere in Italia rispetto al Paese di origine dei genitori.
In definitiva il Giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo come non risultassero soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 31 per l'accoglimento della domanda, non essendosi di presenza di una situazione eccezionale, contingente e temporanea, come richiesta dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità, ma di argomentazioni relative a condizioni di vita genericamente più favorevoli in Italia rispetto a quelle esistenti nel Paese di provenienza.
2.- Avverso tale provvedimento in data 19 aprile 2024, proponevano reclamo e Parte_1
lamentando una errata valutazione degli elementi di causa addotti dai ricorrenti da Parte_2 parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione effettiva delle condizioni del nucleo familiare e indagine dello stato psicofisico della minore tramite l'intervento degli organi specializzati e competenti, nonché una violazione e/o mancata applicazione dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, alla luce della più recente giurisprudenza anche di legittimità e avuto riguardo ai principi di rango costituzionale e convenzionale, quali in primis la CEDU, la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Trattato di Lisbona e gli artt. 2, 3, 10, 29-32 della Costituzione.
3.- All'udienza del 14 novembre 2024, la parte reclamante si riportava al proprio atto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Procuratore Generale depositava certificati del casellario giudiziale. La Corte, rilevato non essere pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, ritenutane la necessità, rinviava il procedimento. Alla successiva udienza del 28 marzo 2025,
e dopo avere fatto presente di avere un permesso di soggiorno per Parte_1 Parte_2 cure mediche, insistevano per l'accoglimento del reclamo, il P.G. depositava precedenti dattiloscopici nonché documentazione relativa al permesso di soggiorno per cure mediche e concludeva per l'accoglimento del reclamo e la Corte si riservava.
*****
4.- Il reclamo è infondato e non merita pertanto accoglimento.
2 Come noto, ai sensi dell'art 31, comma 3, TUI (decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) “Il
Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età
e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La lettera della disposizione richiamata consente di escludere che, ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il previo esaurimento dei diversi alternativi percorsi in via amministrativa consentiti dall'ordinamento, e segnatamente dal TU in materia di immigrazione, ai fini della regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero e che, solo in caso di esito negativo delle stesse, si possa ottenere l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 31.
Non risulta invero la previsione di una simile condizione di procedibilità, fermo restando che l'autorizzazione di cui alla norma in parola resta pur sempre una deroga rispetto al complesso normativo contenuto nel TUI e non può rappresentare lo strumento per ottenere surrettiziamente, ipso iure e per la sola presenza di figli minori, l'accesso o la permanenza dello straniero maggiorenne nel territorio italiano, senza che ciò sia dovuto ad un reale e immanente interesse del minore, alla cui tutela soltanto l'art. 31 è finalizzato, qualora sussistano gravi motivi.
In proposito, e cioè con riguardo al significato da attribuire, in particolare, all'espressione “gravi motivi”, la Suprema Corte (SU sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010; e in conformità
Cass. Sez. VI ord. n. 25508/2014, Cass. Sez. VI-I ord. n. 17739/2015, Cass. Sez. VI-I ord. n.
17942/2015, Cass. Sez. I n. 29795/2017, Cass. n. 9391/2018; Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020 e Cass.
Sez. I n. 4496/2022), ha precisato che “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”.
A tale orientamento la Corte ha dato anche di recente continuità, ribadendo che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa (vedasi, Cass.
Sez. I ord. n. 355 del 10.01.2023).
3 Vero è, d'altra parte, che la stessa Corte ha sottolineato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, e la necessità di attribuire preminenza all'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, sicché s'impone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti (in particolare quelli di ordine e sicurezza pubblica, oltre che ragioni di politica migratoria) al lume dei parametri della “proporzionalità” e “necessità” sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Si è pertanto affermato che “In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (vedasi, Cass. Sez. I ord. n. 15304 del 31.05.2023); e ancora che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta
a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore” (Cass. Sez. I ord. n. 22027 del 24.07.2023).
In definitiva, il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è rimesso alla valutazione da parte dell'organo giurisdizionale tenuto conto della peculiarità delle singole fattispecie, da accertarsi eventualmente anche con l'ausilio di organi specializzati, quali i Servizi sociali.
Resta ferma la necessità che si tratti di una situazione oggettivamente grave e comportante una seria compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa;
e la norma “non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”, poiché così facendo si avrebbe una “applicazione automatica dell'autorizzazione de qua in tal modo trasformata da eccezione alla regola” (Cass. n. 9391/2018; nello stesso senso anche le successive e ancora più recenti Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020, Cass. Sez. II n. 34259/2021, Cass.
Sez. I n. 4496/2022, Cass. n. 15795/2022).
Consegue che, come osservato dal citato - e qui condiviso - pacifico insegnamento di legittimità, sul richiedente l'autorizzazione incombe “l'onere di allegazione della specifica situazione di grave
4 pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore” (in questi esatti termini, cfr. tra le ultime, Cass. n. 773/2020 e la successiva Cass. n. 34259/2021 nonché Cass. Sez. I
24.07.2024, n. 22027).
*****
5.- Tanto premesso, e venendo ora alla specifica fattispecie in esame, si osserva che gli odierni reclamanti allegano di essersi trasferiti dall'Albania in Italia durante la gravidanza della Sig.ra Pt_1 per fruire di un'assistenza sanitaria adeguata e, più in generale, per garantire alla figlia condizioni di vita migliori rispetto a quelle del Paese di origine, di avere trovato sistemazione abitativa a Calderara di Reno, di trarre il proprio sostentamento economico dall'attività lavorativa svolta dal Sig. Pt_2 presso azienda del luogo e che il nucleo familiare si è ormai completamente integrato nel tessuto sociale del territorio bolognese che lo ospita di talché, in caso di allontanamento e rientro in Albania,
i genitori si troverebbero senza alcuna fonte di sostentamento e la figlia minore verrebbe privata dei riferimenti quotidiani e del contesto sociale e abitativo in cui è sempre vissuta, con grave pregiudizio per lo stessa.
Ora, dalla relazione della A.S.P. Seneca - Unità Operativa minori e famiglia - del Comune di San
Giovanni in Persiceto recante la data dello 04.03.2025 in merito al legame della minore con il contesto sociale di riferimento ed effettività dei vincoli familiari, è emerso che il padre giungeva in Italia nel
2023 e dopo un mese lo raggiungeva la moglie, incinta della minore avendo il padre già Per_2 provveduto a reperire un alloggio in comodato d'uso gratuito, ove il nucleo tuttora abita e che risulta di dimensioni ridotte ma comunque adeguato e munito di spazi adeguati per la minore, che il reclamante Sig. lavora per una ditta di montaggio infissi, sita a Sasso Marconi (BO), da più di Pt_2 un anno, in forza di contratto di lavoro rinnovato ogni tre mesi, mentre la reclamante, Sig.ra Pt_1 svolge attività di casalinga, parla e comprende poco l'italiano ed è attualmente incinta del secondogenito, che la minore per come riferito dai genitori, è seguita da un pediatra di libera Per_2 scelta del territorio, è in regola con il piano vaccinale e attualmente non è iscritta al nido, per comune scelta dei genitori, essendo la madre casalinga ad occuparsi della bambina, la quale appare in buona salute, ben curata e vispa, e che i due genitori insieme appaiono in grado di esercitare adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, la minore dimostra attaccamento e un buon legame affettivo nei confronti di entrambe le figure genitoriali.
L'operatore del Servizio conclude la relazione evidenziando come, essendo attualmente il padre l'unico a percepire un'entrata per il mantenimento dell'intero nucleo, in caso di rimpatrio di questi, la madre e la minore resterebbero prive di un'entrata economica necessaria a garantire loro un sostentamento e, in riferimento alla richiesta di autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia, affermando di ritenere come il rilascio di detto titolo risulti pienamente rispondente alle esigenze di cura e tutela della minore Per_2
Ora, pur a fronte di una relazione del Servizio Sociale senz'altro positiva in ordine alla complessiva situazione del nucleo familiare, non può non richiamare in primo luogo la Corte un semplice dato fattuale ovvero l'età della minore la quale compirà due anni alla fine del mese prossimo;
Per_2 risulta altresì che la minore, per scelta dei genitori, non svolgendo la madre allo stato alcun lavoro, non frequenta scuola dell'infanzia o altro centro di ritrovo/ricreativo dedicato ai bambini piccoli.
5 Osserva la Corte come non possa fondatamente parlarsi di radicamento nel territorio e nel tessuto sociale di un bambino di neppure due anni, specie in assenza di iscrizione a scuola per l'infanzia e dunque di frequentazione extrafamiliare, a ben vedere non può dirsi neppure iniziato il processo di integrazione e radicamento.
Tale processo avviene con lo sviluppo psicolinguistico e dunque generalmente dopo i tre anni e, nel caso di minori “multilingue”, il percorso può essere anche più lungo. A un anno di vita, come nella fattispecie che occupa, il radicamento del bambino è intrafamiliare in quanto lo sviluppo psicolinguistico vede il minore orientarsi verso le figure genitoriali e quelle astrattamente connesse a queste. Solo quando il minore sviluppa capacità relazionali e cognitive orientate verso luoghi e persone diverse dai genitori, frequentando ad esempio scuola per l'infanzia, inizia il processo di radicamento al territorio (vedasi al riguardo Cass. civ. Sez. I ord. 02.03.2023, n. 6209 secondo la quale “in tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell'allontanamento del genitore”, nella fattispecie in esame era stata respinta l'istanza avanzata da un uomo e una donna, cittadini albanesi, volta ad ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia per tutelare i due figli piccoli, atteso che mancava un reale radicamento in Italia dei due bambini, che non frequentavano un asilo nido e vivevano, invece, prevalentemente in famiglia, non potendo farsi rientrare tra i "gravi motivi" di cui all'art. 31 legge cit. i possibili problemi di natura economica ed il diverso livello di vita esistente nel paese di rientro rispetto a quello italiano).
Pertanto, in assenza di effettivo, stabile radicamento della minore sul territorio, non potendo fondatamente discorrersi di interruzione dei rapporti sociali, amicali o del percorso scolastico- educativo intrapreso, non si ravvisa un reale, concreto e grave pregiudizio per la minore derivante dall'allontanamento dal territorio italiano con il padre e con la madre.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e sulla base dei criteri dettati dalla giurisprudenza, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo che deve essere dunque respinto.
6.- La natura del procedimento esclude l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto a spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
RIGETTA il reclamo proposto da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso in data 11.04.2024.
NULLA sulle spese;
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28 marzo
2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere relatore
6 (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Francesca Primi Consigliere onorario dott. Consigliere onorario Persona_1
All'esito dell'udienza del 28 marzo 2025
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per reclamo iscritto al N. 452/2024 R.G. promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 domiciliati a Calderara di Reno (BO), via Due Giugno n. 3, rappresentati e difesi dall'Avv. Fllanza
Dhjaku del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via F.
Cavazzoni n. 27;
RECLAMANTI
Con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE.
In punto a: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso il
26.03.2024 e pubblicato in data 11.04.2024 nel procedimento iscritto al n. 873/2024 V.G.
OSSERVA
1.- Con decreto del 26 marzo 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna rigettava il ricorso proposto ex art. 31, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, da e Parte_1 [...] in qualità di genitori di nata a [...] il [...] e Pt_2 Persona_2 residente a [...], a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano, per essersi trasferiti in Italia durante la gravidanza della Sig.ra al fine di garantire alla figlia, nata infatti nell'aprile 2023 a Bologna, un'assistenza Pt_1 sanitaria adeguata nonché un futuro più sereno, ed avendo ormai qui instaurato una condizione di vita stabile, nonché trovato idonea sistemazione alloggiativa, in abitazione concessa in comodato, e regolare lavoro.
1 Il Tribunale per i Minorenni motivava il rigetto osservando come l'art. 31, comma 3, TUI, si presenti come eccezione al complesso normativo contenuto nel medesimo TU ed inoltre non rappresenti lo strumento di accesso diretto all'Autorità giudiziaria, pretermettendo i percorsi amministrativi da compiersi in via ordinaria posto che diversamente si vanificherebbe la complessiva normativa dell'immigrazione cosi come sottesa al D.Lgs. n. 286/1998, come la citata disposizione normativa introduca un'inversione della regola generale per cui il figlio segue la condizione giuridica del titolare della sua responsabilità genitoriale, come, alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso e della documentazione allo stesso allegata, non risulti che i ricorrenti, prima di fare accesso all'autorità giudiziaria, abbiano percorso o, quantomeno, tentato di percorrere alcuna delle procedure Contr amministrative dettagliatamente e in via ordinaria prescritte dal ai fini della regolarizzazione dello straniero sul territorio nazionale e come, soprattutto, contravvenendo agli oneri di specifica allegazione su di essi incombenti per pacifica giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti non abbiano prospettato alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per il minore connessa all'allontanamento dei genitori dal territorio nazionale (e del minore stesso al loro seguito), posto che le considerazioni addotte nel ricorso attengono al generico interesse della minore a crescere in Italia rispetto al Paese di origine dei genitori.
In definitiva il Giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo come non risultassero soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 31 per l'accoglimento della domanda, non essendosi di presenza di una situazione eccezionale, contingente e temporanea, come richiesta dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità, ma di argomentazioni relative a condizioni di vita genericamente più favorevoli in Italia rispetto a quelle esistenti nel Paese di provenienza.
2.- Avverso tale provvedimento in data 19 aprile 2024, proponevano reclamo e Parte_1
lamentando una errata valutazione degli elementi di causa addotti dai ricorrenti da Parte_2 parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione effettiva delle condizioni del nucleo familiare e indagine dello stato psicofisico della minore tramite l'intervento degli organi specializzati e competenti, nonché una violazione e/o mancata applicazione dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, alla luce della più recente giurisprudenza anche di legittimità e avuto riguardo ai principi di rango costituzionale e convenzionale, quali in primis la CEDU, la
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Trattato di Lisbona e gli artt. 2, 3, 10, 29-32 della Costituzione.
3.- All'udienza del 14 novembre 2024, la parte reclamante si riportava al proprio atto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi avanzate e il Procuratore Generale depositava certificati del casellario giudiziale. La Corte, rilevato non essere pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, ritenutane la necessità, rinviava il procedimento. Alla successiva udienza del 28 marzo 2025,
e dopo avere fatto presente di avere un permesso di soggiorno per Parte_1 Parte_2 cure mediche, insistevano per l'accoglimento del reclamo, il P.G. depositava precedenti dattiloscopici nonché documentazione relativa al permesso di soggiorno per cure mediche e concludeva per l'accoglimento del reclamo e la Corte si riservava.
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4.- Il reclamo è infondato e non merita pertanto accoglimento.
2 Come noto, ai sensi dell'art 31, comma 3, TUI (decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) “Il
Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età
e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.
La lettera della disposizione richiamata consente di escludere che, ai fini della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il previo esaurimento dei diversi alternativi percorsi in via amministrativa consentiti dall'ordinamento, e segnatamente dal TU in materia di immigrazione, ai fini della regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero e che, solo in caso di esito negativo delle stesse, si possa ottenere l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 31.
Non risulta invero la previsione di una simile condizione di procedibilità, fermo restando che l'autorizzazione di cui alla norma in parola resta pur sempre una deroga rispetto al complesso normativo contenuto nel TUI e non può rappresentare lo strumento per ottenere surrettiziamente, ipso iure e per la sola presenza di figli minori, l'accesso o la permanenza dello straniero maggiorenne nel territorio italiano, senza che ciò sia dovuto ad un reale e immanente interesse del minore, alla cui tutela soltanto l'art. 31 è finalizzato, qualora sussistano gravi motivi.
In proposito, e cioè con riguardo al significato da attribuire, in particolare, all'espressione “gravi motivi”, la Suprema Corte (SU sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010; e in conformità
Cass. Sez. VI ord. n. 25508/2014, Cass. Sez. VI-I ord. n. 17739/2015, Cass. Sez. VI-I ord. n.
17942/2015, Cass. Sez. I n. 29795/2017, Cass. n. 9391/2018; Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020 e Cass.
Sez. I n. 4496/2022), ha precisato che “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”.
A tale orientamento la Corte ha dato anche di recente continuità, ribadendo che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa (vedasi, Cass.
Sez. I ord. n. 355 del 10.01.2023).
3 Vero è, d'altra parte, che la stessa Corte ha sottolineato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, e la necessità di attribuire preminenza all'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, sicché s'impone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti (in particolare quelli di ordine e sicurezza pubblica, oltre che ragioni di politica migratoria) al lume dei parametri della “proporzionalità” e “necessità” sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Si è pertanto affermato che “In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (vedasi, Cass. Sez. I ord. n. 15304 del 31.05.2023); e ancora che “La speciale autorizzazione resa dal tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza in Italia di un familiare del minore, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, è volta
a tutelare l'interesse di quest'ultimo e si fonda sul giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, dovendosi a tal fine tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore” (Cass. Sez. I ord. n. 22027 del 24.07.2023).
In definitiva, il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è rimesso alla valutazione da parte dell'organo giurisdizionale tenuto conto della peculiarità delle singole fattispecie, da accertarsi eventualmente anche con l'ausilio di organi specializzati, quali i Servizi sociali.
Resta ferma la necessità che si tratti di una situazione oggettivamente grave e comportante una seria compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa;
e la norma “non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori tutte le volte in cui per effetto dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”, poiché così facendo si avrebbe una “applicazione automatica dell'autorizzazione de qua in tal modo trasformata da eccezione alla regola” (Cass. n. 9391/2018; nello stesso senso anche le successive e ancora più recenti Cass. Sez. VI ord. n. 773/2020, Cass. Sez. II n. 34259/2021, Cass.
Sez. I n. 4496/2022, Cass. n. 15795/2022).
Consegue che, come osservato dal citato - e qui condiviso - pacifico insegnamento di legittimità, sul richiedente l'autorizzazione incombe “l'onere di allegazione della specifica situazione di grave
4 pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore” (in questi esatti termini, cfr. tra le ultime, Cass. n. 773/2020 e la successiva Cass. n. 34259/2021 nonché Cass. Sez. I
24.07.2024, n. 22027).
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5.- Tanto premesso, e venendo ora alla specifica fattispecie in esame, si osserva che gli odierni reclamanti allegano di essersi trasferiti dall'Albania in Italia durante la gravidanza della Sig.ra Pt_1 per fruire di un'assistenza sanitaria adeguata e, più in generale, per garantire alla figlia condizioni di vita migliori rispetto a quelle del Paese di origine, di avere trovato sistemazione abitativa a Calderara di Reno, di trarre il proprio sostentamento economico dall'attività lavorativa svolta dal Sig. Pt_2 presso azienda del luogo e che il nucleo familiare si è ormai completamente integrato nel tessuto sociale del territorio bolognese che lo ospita di talché, in caso di allontanamento e rientro in Albania,
i genitori si troverebbero senza alcuna fonte di sostentamento e la figlia minore verrebbe privata dei riferimenti quotidiani e del contesto sociale e abitativo in cui è sempre vissuta, con grave pregiudizio per lo stessa.
Ora, dalla relazione della A.S.P. Seneca - Unità Operativa minori e famiglia - del Comune di San
Giovanni in Persiceto recante la data dello 04.03.2025 in merito al legame della minore con il contesto sociale di riferimento ed effettività dei vincoli familiari, è emerso che il padre giungeva in Italia nel
2023 e dopo un mese lo raggiungeva la moglie, incinta della minore avendo il padre già Per_2 provveduto a reperire un alloggio in comodato d'uso gratuito, ove il nucleo tuttora abita e che risulta di dimensioni ridotte ma comunque adeguato e munito di spazi adeguati per la minore, che il reclamante Sig. lavora per una ditta di montaggio infissi, sita a Sasso Marconi (BO), da più di Pt_2 un anno, in forza di contratto di lavoro rinnovato ogni tre mesi, mentre la reclamante, Sig.ra Pt_1 svolge attività di casalinga, parla e comprende poco l'italiano ed è attualmente incinta del secondogenito, che la minore per come riferito dai genitori, è seguita da un pediatra di libera Per_2 scelta del territorio, è in regola con il piano vaccinale e attualmente non è iscritta al nido, per comune scelta dei genitori, essendo la madre casalinga ad occuparsi della bambina, la quale appare in buona salute, ben curata e vispa, e che i due genitori insieme appaiono in grado di esercitare adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, la minore dimostra attaccamento e un buon legame affettivo nei confronti di entrambe le figure genitoriali.
L'operatore del Servizio conclude la relazione evidenziando come, essendo attualmente il padre l'unico a percepire un'entrata per il mantenimento dell'intero nucleo, in caso di rimpatrio di questi, la madre e la minore resterebbero prive di un'entrata economica necessaria a garantire loro un sostentamento e, in riferimento alla richiesta di autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia, affermando di ritenere come il rilascio di detto titolo risulti pienamente rispondente alle esigenze di cura e tutela della minore Per_2
Ora, pur a fronte di una relazione del Servizio Sociale senz'altro positiva in ordine alla complessiva situazione del nucleo familiare, non può non richiamare in primo luogo la Corte un semplice dato fattuale ovvero l'età della minore la quale compirà due anni alla fine del mese prossimo;
Per_2 risulta altresì che la minore, per scelta dei genitori, non svolgendo la madre allo stato alcun lavoro, non frequenta scuola dell'infanzia o altro centro di ritrovo/ricreativo dedicato ai bambini piccoli.
5 Osserva la Corte come non possa fondatamente parlarsi di radicamento nel territorio e nel tessuto sociale di un bambino di neppure due anni, specie in assenza di iscrizione a scuola per l'infanzia e dunque di frequentazione extrafamiliare, a ben vedere non può dirsi neppure iniziato il processo di integrazione e radicamento.
Tale processo avviene con lo sviluppo psicolinguistico e dunque generalmente dopo i tre anni e, nel caso di minori “multilingue”, il percorso può essere anche più lungo. A un anno di vita, come nella fattispecie che occupa, il radicamento del bambino è intrafamiliare in quanto lo sviluppo psicolinguistico vede il minore orientarsi verso le figure genitoriali e quelle astrattamente connesse a queste. Solo quando il minore sviluppa capacità relazionali e cognitive orientate verso luoghi e persone diverse dai genitori, frequentando ad esempio scuola per l'infanzia, inizia il processo di radicamento al territorio (vedasi al riguardo Cass. civ. Sez. I ord. 02.03.2023, n. 6209 secondo la quale “in tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell'allontanamento del genitore”, nella fattispecie in esame era stata respinta l'istanza avanzata da un uomo e una donna, cittadini albanesi, volta ad ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia per tutelare i due figli piccoli, atteso che mancava un reale radicamento in Italia dei due bambini, che non frequentavano un asilo nido e vivevano, invece, prevalentemente in famiglia, non potendo farsi rientrare tra i "gravi motivi" di cui all'art. 31 legge cit. i possibili problemi di natura economica ed il diverso livello di vita esistente nel paese di rientro rispetto a quello italiano).
Pertanto, in assenza di effettivo, stabile radicamento della minore sul territorio, non potendo fondatamente discorrersi di interruzione dei rapporti sociali, amicali o del percorso scolastico- educativo intrapreso, non si ravvisa un reale, concreto e grave pregiudizio per la minore derivante dall'allontanamento dal territorio italiano con il padre e con la madre.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e sulla base dei criteri dettati dalla giurisprudenza, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo che deve essere dunque respinto.
6.- La natura del procedimento esclude l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. in punto a spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
RIGETTA il reclamo proposto da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 conferma il decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso in data 11.04.2024.
NULLA sulle spese;
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28 marzo
2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere relatore
6 (Dott.ssa Anna Orlandi)
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