Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2025 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Via Edmondo De Amicis n.33;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti notificata il 18 febbraio 2025 a tutti i documenti sanitari ed amministrativi [ivi compresi i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e conseguenziali Decreti Ministeriali di riconoscimento dipendenza da causa di servizio] concernenti il trauma subito il 16 dicembre 2000 nel corso dell’espletamento del proprio servizio istituzionale, finalizzati al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio, nonchê in quello volto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di documentazione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere stato dipendente del Ministero dell’Interno, con qualifica funzionale di Ispettore Superiore della Polizia di Stato, già in servizio presso il Distaccamento di Polizia Stradale di -OMISSIS-, e di aver formulato richiesta di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge 07 agosto 1990, n. 241, ai documenti sanitari ed amministrativi concernenti il trauma subito in data 16 dicembre 2000 nel corso dell’espletamento del proprio servizio istituzionale, giustificando il suo interesse attuale, concreto e giuridicamente rilevante al rilascio degli stessi nell’ambito della richiesta di conferimento del correlato trattamento pensionistico di privilegio, nonchê di quello finalizzato al riconoscimento dello status di vittima del dovere. In particolare l’istanza aveva riguardo agli atti concernenti l’intervento di polizia giudiziaria espletato il 16 dicembre 2000, allo stato di servizio, al foglio matricolare aggiornato, alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai referti medici redatti in merito dai Presidi Sanitari della Polizia di Stato, ai verbali delle Commissioni Militari Ospedaliere, ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ed ai decreti ministeriali di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in atti. Il Compartimento di Polizia Stradale Lombardia con nota del 13 marzo 2025 trasmetteva soltanto alcuni dei documenti richiesti, ovvero la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, i referti medici redatti dai Presidi Sanitari della Polizia di Stato ed il verbale della Commissione Medica Militare, sostenendo che i rimanenti o sarebbero inesistenti, o dovevano essere oggetto di richiesta alla Questura di -OMISSIS-.
Avverso l’impugnato silenzio è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ART.22 E SS. DELLA LEGGE N.241/1990.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso, depositando successivamente documentazione.
1.2 Parte ricorrente con memoria ha rappresentato che, anche a seguito della nota del 13 marzo 2025 e della documentazione versata in atti il 14 maggio 2025, l’Amministrazione non avrebbe integralmente osteso gli atti richiesti in sede di accesso, mancando sia il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con Decreto Ministeriale di riconoscimento del trauma quale dipendente da causa di servizio, sia il suo Foglio Matricolare, documenti che sono in possesso dell’Amministrazione.
2. Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Entrando nel merito della domanda ostensiva oggetto della presente causa, a parere del Collegio occorre stabilire se sussista o meno il diritto di accesso del ricorrente relativamente ai documenti indicati nell’istanza, come sopra riportata, entro i limiti precisati in ricorso.
La domanda è fondata, sussistendo tutti i presupposti per l’esercizio dell’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990 come di seguito meglio precisato.
3.1. I presupposti per la sussistenza del diritto di accesso sono: la natura di «documento amministrativo» dell’atto richiesto; la titolarità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; che l’istanza sia diretta a una pubblica amministrazione. È inoltre necessario che non ricorrano cause di esclusione del diritto.
L’accesso, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, deve essere di norma consentito nel caso in cui il richiedente sia portatore, ai sensi dell’art.22, comma 1, lettera ‘b’ della Legge n.241/1990, di un interesse «diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Inoltre, ai sensi dell’art.24, comma 7 della Legge n.241/1990, «7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. […]».
3.2 Parte ricorrente nella fattispecie è munita di interesse, nei termini sopra descritti e individuati all’art.22, comma 1, lettera ‘b’ in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, in quanto non è estranea ai rapporti con l’Amministrazione ed anzi è direttamente coinvolta nel procedimento non conclusosi nei termini di legge; la disponibilità della documentazione richiesta à infatti strumentale all’esercizio del diritto di difesa del sig. -OMISSIS- nell’ambito dell’eventuale controversia afferente all’istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio e dello status di vittima del dovere in relazione ad infermità contratte in costanza di rapporto di lavoro.
3.3. Passando alla disamina dei requisiti di carattere oggettivo, deve ancora una volta ammettersi la fondatezza della domanda di parte ricorrente.
Invero, gli atti richiesti nell’istanza di accesso hanno la natura di “documenti amministrativi” ai sensi dell’art. 22 comma 1 L. 241/1990, consistendo in singoli atti; non si richiede alla P.A. alcuna attività di elaborazione dati, ma solo l’esibizione di documenti già formati e necessariamente in possesso della stessa.
Non sussistono, inoltre, elementi ostativi all’accesso, ai sensi dell’art.24 Legge n.241/1990. Infatti gli atti richiesti non sono coperti da segreto di Stato, non hanno natura tributaria né si tratta di documenti diretti all’adozione di atti normativi, generali, pianificatori o di programmazione; non afferiscono a procedure concorsuali. Nemmeno l’istanza ostensiva proposta dal sig. -OMISSIS- è qualificabile come preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, attenendo strettamente alla sua situazione lavorativa.
3.4 In definitiva, la richiesta esibizione dei documenti di cui all’istanza ostensiva di parte ricorrente, come precisata nel ricorso, deve essere accolta; invero in previsione dell’odierna Camera di consiglio è stata esibita solo parte della documentazione di cui alla richiesta notificata il 18 febbraio 2025, difettando il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con Decreto Ministeriale di riconoscimento del trauma quale dipendente da causa di servizio ed il suo Foglio Matricolare.
Si ordina pertanto all’Amministrazione di mettere a disposizione del sig. -OMISSIS- l’intera documentazione di cui alla richiesta di accesso, come da precisazione esposta in ricorso, mediante esibizione ed estrazione di copia, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o previa notifica della presente sentenza.
4. Sussistono comunque motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, dichiara la sussistenza del diritto di accesso del sig. -OMISSIS- relativamente agli atti elencati nell’istanza ostensiva notificata il 18 febbraio 2025 come precisata nell’atto introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di consentire al ricorrente la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti stessi; assegna all’uopo all’Amministrazione, per il completo adempimento, il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO