Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7119 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Andronico, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Paolo Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/12/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno liberamente fissare la loro residenza con il solo obbligo di comunicarsi le relative variazioni.
La casa coniugale, sita in Barrali nella via Agostino Porcedda n. 8, rimane nella esclusiva disponibilità della sig.ra ove ella tuttora risiede insieme CP_1 ad entrambi i figli.
2) Il figlio , maggiorenne e al momento economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a mantenere la propria residenza in Barrali nella via Agostino
Porcedda n. 8.
Per_ 3) Il figlio , ora maggiorenne, manterrà la propria residenza presso quella attuale della madre.
4) Viene assegnata alla moglie l'autovettura Fiat Qubo Tg. CP_1
DX651WV, peraltro già intestata alla medesima.
5) Viene assegnata al marito l'autovettura Citroën C4 Picasso Tg. Parte_1
EB386PG, già intestata allo stesso.
6) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di avere redditi e capacità economiche adeguate alle proprie necessità e tali da rendere entrambi indipendenti ed autonomi.
7) Il sig. a titolo di contributo per le spese di mantenimento del Parte_1 Per_ figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e fintanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, corrisponderà alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di € CP_1
200,00 (duecento/00) da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai.
Pag. 2 di 4 Per_ Le spese straordinarie da sostenersi per il figlio fino alla sua autosufficienza economica, incluse quelle mediche, scolastiche e sportive, saranno ripartite in egual misura tra le parti;
tali spese, fatta eccezione per quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate, autorizzate dal genitore non proponente e documentate;
qualora dette spese siano anticipate da uno dei genitori, la richiesta di rimborso della quota spettante all'altro genitore - accompagnata dall'esibizione di idonea documentazione - dovrà essere formulata entro il termine tassativo di tre mesi dall'effettuazione della spesa ed il relativo rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
8) I coniugi convengono, anche al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali alla luce del maggiore sacrificio economico sopportato dalla moglie, come indicato nella premessa del ricorso, che il IG. promette e si impegna a Parte_1 trasferire in via definitiva alla IG.ra , che dichiara di promettere CP_1 di accettare, la propria quota pari a ½ (un mezzo) pro indiviso del seguente fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Barrali nella via Agostino
Porcedda n. 8:
- Immobile articolato su due livelli, piano terra e primo piano, della consistenza catastale di 9,5 (nove virgola cinque) vani, censito al Catasto dei
Fabbricati al foglio 5, particella numero 1053, categoria A/2, classe 6, r.c. euro 515,17.
L'immobile confina in distacco con via Porcedda, , Persona_3 [...]
, e . Per_4 Per_5 Persona_6
Il tutto come da planimetria catastale che si allega al ricorso.
Il IG. con riguardo al disposto del DPR 06/06/2001 n. 380 (T.U. Parte_1
Edilizia), dichiara fin d'ora che l'immobile la cui quota di comproprietà viene trasferita è stato edificato sul terreno di proprietà della IG.ra , CP_1 acquistato in virtù di atto di compravendita del 14/12/2000 a rogito del notaio dott. Rep. 24581 Racc. 7411. Persona_7
L'edificazione è avvenuta in forza di concessione edilizia n. 21/2004 rilasciata dal Sindaco del Comune di Barrali in data 08/10/2004.
Detto fabbricato non ha subito alcuna modifica o variazione che necessiti di ricorso a procedura di sanatoria e non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della L.R. n. 47/1985.
Il cedente garantisce pertanto la piena conformità di quanto trasferito alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
I coniugi dichiarano che i redditi fondiari delle rispettive quote di proprietà della sopra descritta porzione immobiliare sono stati indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Pag. 3 di 4 Il trasferimento sarà fatto ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive e pertinenze inerenti.
9) In relazione all'immobile di cui sopra le parti si danno reciprocamente atto che è acceso un mutuo presso n. 61785454, cointestato, Controparte_2 per l'importo complessivo di € 104.000,00 e residuo di € 58.825,68 alla data del deposito del ricorso, della durata complessiva di 30 anni e residua di anni 13 con scadenza 30/06/2037, e corresponsione di una rata mensile pari attualmente a € 580,00 (tasso variabile) fino alla sua estinzione.
Le parti precisano che le rate sono state finora corrisposte con provvista della
IG.ra la quale proseguirà nel pagamento delle stesse fino CP_1 all'estinzione del mutuo e convengono che, contestualmente alla omologazione della emananda sentenza di separazione, il IG. nei rapporti Parte_1 interni, sarà liberato definitivamente da ogni obbligazione presente, passata e futura derivante dal predetto mutuo.
10) La parte promittente cedente dichiara infine fin d'ora che la porzione ceduta
(pari a ½ dell'intero) è libera da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli anche di natura fiscale.
11) L'atto di trasferimento immobiliare di cui ai precedenti capi sarà stipulato, a rogito del Notaio prescelto di comune accordo, a richiesta della IG.ra CP_1
[...]
12) Il trasferimento immobiliare di cui al presente atto è esente da ogni tassa e/o imposta in forza della sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154
e ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4144/2021 del 17/02/2021 e sentenza SSUU n. 21761/2021 del 29/07/2021.
13) I coniugi dichiarano espressamente di aver ripartito i beni mobili acquistati durante il matrimonio e di aver definito integralmente qualunque rapporto economico, cosicché tra loro non sussistono reciproche ragioni di credito e/o debito.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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