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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 7 maggio '25, all'ora di rito sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato MAZZOLA CARMINE;
• per parte resistente dott.ssa Bosello in sostituzione dell'avvocato in sostituzione dell'avv.
ROZZA STEFANO;
L'avvocato MAZZOLA CARMINE conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva.
Evidenzia come si dà atto che ci sono alcuni errori nei conteggi di parte ricorrente, errori di cui si è avuta contezza dopo la lettura del foglio matricolare. La questione nonostante gli errori non cambia.
Controparte dà al 1.10.'17 maturata la fascia 3-8. Si è fatto il diverso conteggio.
Certo il gradone 3-8 è stato abolito: l'articolo 2 di quel contratto introduce un beneficio ad personam per chi già nel 2010 era di ruolo. Secondo l'Amministrazione, siccome la ricorrente nel 2011 non era in ruolo, non ha maturato il gradone. Però la clausola 4 di non discriminazione ostacola l'interpretazione data dal Ministero. Si invoca Cassazione 2924/2020. Si invoca anche una sentenza del Tribunale di Palermo nello stesso senso emessa nel 2024. Se in punto di diritto la signora ha fatto il passaggio di gradone il 1.10.'17, alla luce dei nuovi calcoli spetta la somma di euro 1871,89 per differenze retributive e 155 per tredicesima.
Eventualmente si insiste per un termine per note.
La dottoressa Bosello contesta : sono stati fatti diversi errori nella ricostruzione. Non è pertinente il richiamo fatto alla Cassazione. Eventualmente si chiede termine per poter visionare la Cassazione che controparte ha citato. Insiste per l'accoglimento della classificazione delle classi stipendiali che è stata applicata per tutti, senza fare riferimento a normative eccezionali introdotte nella fase della riforma adottata.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1005/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MAZZOLA CARMINE ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: si rinvia per relationem alle conclusioni precisate nell'odierno verbale.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
Rigettare il ricorso avversario perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo:
a) di lavorare come docente alle dipendenze del in forza di successivi contratti a termine;
CP_2
b) lamentando la sussistenza di una discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato per il mancato riconoscimento degli aumenti retributivi collegati all'anzianità (cd. scatti
- 2 - Tribunale di Treviso
di anzianità), previsti dalla legge e dai contratti collettivi, prospettando la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per l'inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento, e lamentando che vi sarebbe stato, da parte del stesso un abuso non giustificato CP_1 del contratto a termine;
c) rivendicando su tali basi il diritto al pagamento delle differenze retributive legate agli scatti di anzianità maturati durante il servizio di precariato svolto fino all'a.s. 2022/2023 in € 3.849,37=, se rapportato agli ultimi dieci anni, o in € 2.345,07=, se rapportato agli ultimi cinque anni1.
L'Amministrazione resistente si è costituita resistendo alle avverse pretese ed invocando in primis la legittimità dell'operato relativamente alle differenze retributive per i contratti a termine, per le ragioni tutte compiutamente illustrate in atti.
Ha comunque messo in evidenza:
a) che “la ricorrente riporta erroneamente un periodo dal 06/03/2008 al 06/03/2009 pari a 367 gg, che determina un indebito incremento dell'anzianità di servizio, mentre deve intendersi un servizio di soli 2 giorni dal 06/03/2009 al 07/03/2009, come indicato nel ricorso a pag. 22 contratto n. 8”;
b) che altro rilevante errore è ravvisabile “a pag. 5 dell'allegato 4 dell'istanza; la ricorrente riporta erroneamente un periodo dal 13/04/2010 al 14/10/2010 pari a 185 gg, che anch'esso determina un indebito incremento dell'anzianità di servizio, mentre deve intendersi il servizio prestato per un solo giorno, ossia il 14/10/2010, come indicato nel ricorso a pag. 16 contratto n.
5. Peraltro, nell'allegato 2 del ricorso il servizio dal 13/04/2010 al 14/10/2010 di 185 giorni non è per nulla menzionato, bensì è indicato solamente il 14/10/2010”;
c) che “dall'anzianità di servizio dev'essere escluso l'anno 2013, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”.
Ne discende che l'interessata, rispetto ai servizi prestati, matura l'ex gradone stipendiale “3 – 8 anni” il 13/10/2017 e non - come preteso dalla ricorrente - il 19/11/2012.
Ha precisato peraltro come l'ex gradone stipendiale “3 – 8 anni” previsto dalla Tabella B CCNL
23/01/2009 (All.2) sia stato «soppresso dal CCNL Scuola 04/08/2011 (All.3) poiché l'art. 9, comma
17, D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito in Legge 12/07/2011, n. 16, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui alla tabella B del CCNL 23/01/2009 con l'eliminazione del gradone 1 Queste le primigenie conclusioni di cui al ricorso:
In via principale al:
1) il pagamento di tutte le differenze stipendiali che avrebbero maturato con l'applicazione della progressione stipendiale riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale, a ritroso dal 30.06.2023 al 30.06.2018, sui periodi effettivamente lavorati, per un importo di € 2.345,07
2) pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei di stipendio fino al saldo ex art.
429 3° cpc In via subordinata, nella minore o maggiore somma che Ella vorrà determinare Vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato
- 3 - Tribunale di Treviso
stipendiale “3- 8 anni”. Ne consegue che l'ultimo riferimento contrattuale relativo alla ex fascia retributiva “3 – 8 anni” riguarda la tabella B del CCNL comparto Scuola del 23/01/2009 (All.2) di €
19.846,30 retribuzione non più aggiornata dai successivi incrementi stipendiali per l'intervenuta soppressione della relativa fascia retributiva. Infatti, nel CCNL 19/04/2018 – Tabella C.1 di pag. 158
(All. 4) e CCNL 18/01/2024 tabella B1 di pag. 237 (All.5), appare solamente la fascia “0 – 8 anni”.
Quindi alla sig.ra che lamenta il mancato riconoscimento della ex fascia “3 – 8 anni”, non Pt_1 si può che attribuire per il calcolo delle differenze retributive l'importo stipendiale di € 19.846,30 previsto dal CCNL 23/01/2009 (All.2)».
Ha invocato la sentenza della Corte di Cassazione n. 31149/2019, al punto 9.2, che statuisce che: “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli……….né per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione….”.
Nonostante la ricorrente abbia richiesto le differenze retributive per il periodo dal 30/06/2018 al
30/06/2023, ha eccepito “comunque la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2 legge 428/1985, oltre che dall'art. 2948 del c.c., ovvero il diritto ad eventuali arretrati nei riguardi del ricorrente è soggetto alla prescrizione quinquennale. Quindi, il pagamento delle eventuali differenze retributive maturate dovrà limitarsi alle differenze maturate per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio nel quinquennio precedente il primo atto introduttivo, che coincide con il deposito della diffida pervenuta in data 03/07/2023, di conseguenza, alla ricorrente spetterebbero eventualmente le differenze stipendiali a decorrere dalla rata di Luglio 2018. L'orientamento giurisprudenziale del
Tribunale di Treviso è ormai consolidato in tal senso. Si cita ad esempio la recentissima pronuncia del Giudice dott. Filippo Giordan del'8/11/2023 nel procedimento R.G. 760/22”.
Ha concluso:
• rappresentando le posizioni stipendiali della sig.ra in relazione ai Pt_1 servizi conteggiati con decorrenza dal 12/09/2018 fino al 30/06/2023 (All.6), in considerazione della prescrizione quinquennale (luglio 2018):
- 4 - Tribunale di Treviso
• illustrando i conteggi che dimostrano che, nell'eventualità di accoglimento dell'istanza, la sig.ra “non solo non avrebbe diritto alle differenze retributive, anzi sarebbe tenuta a Pt_1 restituire gli importi stipendiali già percepiti”.
La ricorrente, successivamente alla costituzione del , ha dichiarato di “voler accettare il CP_1
nuovo conteggio proposto dal , secondo il quale la signora ha maturato la fascia 3/8 CP_1 anni in data 1ottobre 2017; applicando la prescrizione quinquennale dal 30.06.2018 in poi (pag.
7 della comparsa di costituzione) e calcolando le differenze spettanti dal 12.09.2018 al
30.06.2023, risulta sempre una differenza a favore della ricorrente di euro 2027,88, che qui si
intende confermare e accettare. Applicando la prescrizione quinquennale, risultano prescritte le
somme maturate prima del 30.06.2018 e considerando la maturazione della fascia stipendiale 3-8
anni in data ottobre 2017, come da conteggio depositato dal il 24.09.2024, il conteggio CP_1
delle differenze retributive secondo la tabella di calcolo che sotto si riproduce, riporta un totale di cui si chiede il pagamento. Totale differenze retributive euro1871,89 + 13.ma euro155,99
Totale complessivo euro 2027,88; oltre al TFR, ai contributi previdenziali e agli interessi legali;
-
in via subordinata, nella minore o maggiore somma che Ella vorrà determinare. Vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato”.
*
Parte ricorrente ha chiesto l'equiparazione del proprio trattamento economico percepito durante gli anni di precariato rispetto al trattamento economico dei docenti di ruolo (= corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti individuali e quanto previsto dal CCNL comparto scuola per il contratto a tempo indeterminato).
È noto che le norme di diritto interno che disciplinano il trattamento retributivo dei dipendenti a tempo determinato del settore scuola non prevedono il riconoscimento di alcuna anzianità, in quanto, alla stregua dell'art. 526 T.U. scuola (“ Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.” ), i CCNL equiparano il trattamento retributivo degli assunti a tempo determinato nel comparto scuola a quello dei neo assunti a tempo indeterminato senza considerare i pregressi contratti a termine.
È altresì noto che la domanda va, però, analizzata alla luce clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Ce del 28 giugno 1999 che, titolata "Principio di non discriminazione", al punto 1 recita: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
- 5 - Tribunale di Treviso
Si tratta di clausola incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata da un singolo di fronte a un giudice nazionale, non interpretabile in senso restrittivo (così Corte di Giustizia, sentenza
15 aprile 2008-Impact), applicabile anche ai dipendenti pubblici e finalizzata ad impedire che un rapporto di impiego a termine venga utilizzato dal datore di lavoro per privare i lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (così CGUE 22 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09).
Il suo tenore letterale è chiaro nel circoscrivere la nozione di “discriminazione” alle differenze di trattamento non fondate su “ragioni oggettive” e sul significato di “ragioni oggettive” la CGUE, puntualizzato che esse non possono consistere in norme generali ed astratte, anche di legge, che le differenze introducano, (la nozione di “ragione oggettiva” deve essere intesa nel senso che “essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”), ha affermato che per “ragione oggettiva” deve intendersi la sussistenza di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale esigenza, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.. Detti elemento possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro…Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'accordo- quadro”.
E che non ogni differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato costituisca di per sé stessa una discriminazione vietata risulta ancora dalla sentenza della
Corte di Giustizia 20 settembre 2018, che, chiamata a pronunciarsi specificamente sulla compatibilità dell'art. 485 TU 297/1994 con la clausola 4 ma con argomentazioni di portata generale sulla questione del raffronto di trattamento tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, nel concludere che tale clausola “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi” ha ritenuto (punto 49) che l'obiettivo esposto dal Governo italiano come proprio dell'art. 485, e consistente nella necessità di “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunto mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle
- 6 - Tribunale di Treviso
materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”, può essere conforme ai principi sanciti dall'art. 4 fatta salva la verifica del giudice nazionale, così da doversi ritenere che la professionalità possa essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità della prestazione.
Deriva da quanto sopra che il mancato riconoscimento di aumenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio non può dirsi discriminatoria quando esso consegua allo svolgimento di attività lavorative oggettivamente diverse, sostanzialmente in quanto frammentate e discontinue e, quindi, con utilità sia in termini di servizio reso che in termini di crescita di professionalità sensibilmente inferiore a quella propria della prestazione continua e strutturata propria del docente a tempo indeterminato.
In altri termini, la disparità di trattamento retributivo, dettata dalla normativa interna, può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella continuità dell'esercizio della professione, in quanto di per sé stessa significativa di esperienza, e, di conseguenza di efficienza ed incisività e, pertanto, determinante una qualità professionale obiettivamente superiore a quella posseduta da chi la stessa attività abbia svolto, o svolta, in modo frammentario e con sensibili interruzioni.
Nel caso di specie, quella certa continuità nell'insegnamento necessaria e sufficiente per potersi escludere la sussistenza di “ragioni oggettive” di disparità di trattamento è riscontrabile ab initio, poiché fin dall'inizio del periodo di lavoro a tempo determinato (esplicatosi nel corso di vari contratti) si riscontrano periodi di lavoro continuativi e sostanzialmente coprenti gli interi anni scolastici.
Pertanto, il diritto alle differenze retributive tra quanto dalla parte ricorrente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se gli fossero stati riconosciuti gli scatti stipendiali previsti per gli assunti a tempo indeterminato sussiste, e vanno accertate le differenze retributive dovute per il periodo dal
12.09.2018 al 30.06.2023, tenuto conto della prescrizione quinquennale che si calcola a ritroso dal primo atto interruttivo.
Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'Ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri enunciati in sentenza.
La parte resistente va dunque condannata a corrispondere in favore del ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, e dunque per il periodo dal 12.09.2018 al
30.06.2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria2, dal dovuto fino al soddisfo.
- 7 - Tribunale di Treviso
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente all'equiparazione del trattamento economico percepito durante gli anni di precariato al trattamento economico dei docenti di ruolo, secondo quanto illustrato in parte motiva, e per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, come in parte motiva indicato, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi Euro 2.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Treviso, 7/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione e interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 7 maggio '25, all'ora di rito sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato MAZZOLA CARMINE;
• per parte resistente dott.ssa Bosello in sostituzione dell'avvocato in sostituzione dell'avv.
ROZZA STEFANO;
L'avvocato MAZZOLA CARMINE conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva.
Evidenzia come si dà atto che ci sono alcuni errori nei conteggi di parte ricorrente, errori di cui si è avuta contezza dopo la lettura del foglio matricolare. La questione nonostante gli errori non cambia.
Controparte dà al 1.10.'17 maturata la fascia 3-8. Si è fatto il diverso conteggio.
Certo il gradone 3-8 è stato abolito: l'articolo 2 di quel contratto introduce un beneficio ad personam per chi già nel 2010 era di ruolo. Secondo l'Amministrazione, siccome la ricorrente nel 2011 non era in ruolo, non ha maturato il gradone. Però la clausola 4 di non discriminazione ostacola l'interpretazione data dal Ministero. Si invoca Cassazione 2924/2020. Si invoca anche una sentenza del Tribunale di Palermo nello stesso senso emessa nel 2024. Se in punto di diritto la signora ha fatto il passaggio di gradone il 1.10.'17, alla luce dei nuovi calcoli spetta la somma di euro 1871,89 per differenze retributive e 155 per tredicesima.
Eventualmente si insiste per un termine per note.
La dottoressa Bosello contesta : sono stati fatti diversi errori nella ricostruzione. Non è pertinente il richiamo fatto alla Cassazione. Eventualmente si chiede termine per poter visionare la Cassazione che controparte ha citato. Insiste per l'accoglimento della classificazione delle classi stipendiali che è stata applicata per tutti, senza fare riferimento a normative eccezionali introdotte nella fase della riforma adottata.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1005/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MAZZOLA CARMINE ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: si rinvia per relationem alle conclusioni precisate nell'odierno verbale.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
Rigettare il ricorso avversario perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo:
a) di lavorare come docente alle dipendenze del in forza di successivi contratti a termine;
CP_2
b) lamentando la sussistenza di una discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato per il mancato riconoscimento degli aumenti retributivi collegati all'anzianità (cd. scatti
- 2 - Tribunale di Treviso
di anzianità), previsti dalla legge e dai contratti collettivi, prospettando la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per l'inesistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la disparità di trattamento, e lamentando che vi sarebbe stato, da parte del stesso un abuso non giustificato CP_1 del contratto a termine;
c) rivendicando su tali basi il diritto al pagamento delle differenze retributive legate agli scatti di anzianità maturati durante il servizio di precariato svolto fino all'a.s. 2022/2023 in € 3.849,37=, se rapportato agli ultimi dieci anni, o in € 2.345,07=, se rapportato agli ultimi cinque anni1.
L'Amministrazione resistente si è costituita resistendo alle avverse pretese ed invocando in primis la legittimità dell'operato relativamente alle differenze retributive per i contratti a termine, per le ragioni tutte compiutamente illustrate in atti.
Ha comunque messo in evidenza:
a) che “la ricorrente riporta erroneamente un periodo dal 06/03/2008 al 06/03/2009 pari a 367 gg, che determina un indebito incremento dell'anzianità di servizio, mentre deve intendersi un servizio di soli 2 giorni dal 06/03/2009 al 07/03/2009, come indicato nel ricorso a pag. 22 contratto n. 8”;
b) che altro rilevante errore è ravvisabile “a pag. 5 dell'allegato 4 dell'istanza; la ricorrente riporta erroneamente un periodo dal 13/04/2010 al 14/10/2010 pari a 185 gg, che anch'esso determina un indebito incremento dell'anzianità di servizio, mentre deve intendersi il servizio prestato per un solo giorno, ossia il 14/10/2010, come indicato nel ricorso a pag. 16 contratto n.
5. Peraltro, nell'allegato 2 del ricorso il servizio dal 13/04/2010 al 14/10/2010 di 185 giorni non è per nulla menzionato, bensì è indicato solamente il 14/10/2010”;
c) che “dall'anzianità di servizio dev'essere escluso l'anno 2013, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”.
Ne discende che l'interessata, rispetto ai servizi prestati, matura l'ex gradone stipendiale “3 – 8 anni” il 13/10/2017 e non - come preteso dalla ricorrente - il 19/11/2012.
Ha precisato peraltro come l'ex gradone stipendiale “3 – 8 anni” previsto dalla Tabella B CCNL
23/01/2009 (All.2) sia stato «soppresso dal CCNL Scuola 04/08/2011 (All.3) poiché l'art. 9, comma
17, D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito in Legge 12/07/2011, n. 16, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui alla tabella B del CCNL 23/01/2009 con l'eliminazione del gradone 1 Queste le primigenie conclusioni di cui al ricorso:
In via principale al:
1) il pagamento di tutte le differenze stipendiali che avrebbero maturato con l'applicazione della progressione stipendiale riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato, nei limiti della prescrizione quinquennale, a ritroso dal 30.06.2023 al 30.06.2018, sui periodi effettivamente lavorati, per un importo di € 2.345,07
2) pagamento degli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei di stipendio fino al saldo ex art.
429 3° cpc In via subordinata, nella minore o maggiore somma che Ella vorrà determinare Vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato
- 3 - Tribunale di Treviso
stipendiale “3- 8 anni”. Ne consegue che l'ultimo riferimento contrattuale relativo alla ex fascia retributiva “3 – 8 anni” riguarda la tabella B del CCNL comparto Scuola del 23/01/2009 (All.2) di €
19.846,30 retribuzione non più aggiornata dai successivi incrementi stipendiali per l'intervenuta soppressione della relativa fascia retributiva. Infatti, nel CCNL 19/04/2018 – Tabella C.1 di pag. 158
(All. 4) e CCNL 18/01/2024 tabella B1 di pag. 237 (All.5), appare solamente la fascia “0 – 8 anni”.
Quindi alla sig.ra che lamenta il mancato riconoscimento della ex fascia “3 – 8 anni”, non Pt_1 si può che attribuire per il calcolo delle differenze retributive l'importo stipendiale di € 19.846,30 previsto dal CCNL 23/01/2009 (All.2)».
Ha invocato la sentenza della Corte di Cassazione n. 31149/2019, al punto 9.2, che statuisce che: “nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli……….né per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione….”.
Nonostante la ricorrente abbia richiesto le differenze retributive per il periodo dal 30/06/2018 al
30/06/2023, ha eccepito “comunque la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2 legge 428/1985, oltre che dall'art. 2948 del c.c., ovvero il diritto ad eventuali arretrati nei riguardi del ricorrente è soggetto alla prescrizione quinquennale. Quindi, il pagamento delle eventuali differenze retributive maturate dovrà limitarsi alle differenze maturate per effetto del riconoscimento dell'anzianità di servizio nel quinquennio precedente il primo atto introduttivo, che coincide con il deposito della diffida pervenuta in data 03/07/2023, di conseguenza, alla ricorrente spetterebbero eventualmente le differenze stipendiali a decorrere dalla rata di Luglio 2018. L'orientamento giurisprudenziale del
Tribunale di Treviso è ormai consolidato in tal senso. Si cita ad esempio la recentissima pronuncia del Giudice dott. Filippo Giordan del'8/11/2023 nel procedimento R.G. 760/22”.
Ha concluso:
• rappresentando le posizioni stipendiali della sig.ra in relazione ai Pt_1 servizi conteggiati con decorrenza dal 12/09/2018 fino al 30/06/2023 (All.6), in considerazione della prescrizione quinquennale (luglio 2018):
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• illustrando i conteggi che dimostrano che, nell'eventualità di accoglimento dell'istanza, la sig.ra “non solo non avrebbe diritto alle differenze retributive, anzi sarebbe tenuta a Pt_1 restituire gli importi stipendiali già percepiti”.
La ricorrente, successivamente alla costituzione del , ha dichiarato di “voler accettare il CP_1
nuovo conteggio proposto dal , secondo il quale la signora ha maturato la fascia 3/8 CP_1 anni in data 1ottobre 2017; applicando la prescrizione quinquennale dal 30.06.2018 in poi (pag.
7 della comparsa di costituzione) e calcolando le differenze spettanti dal 12.09.2018 al
30.06.2023, risulta sempre una differenza a favore della ricorrente di euro 2027,88, che qui si
intende confermare e accettare. Applicando la prescrizione quinquennale, risultano prescritte le
somme maturate prima del 30.06.2018 e considerando la maturazione della fascia stipendiale 3-8
anni in data ottobre 2017, come da conteggio depositato dal il 24.09.2024, il conteggio CP_1
delle differenze retributive secondo la tabella di calcolo che sotto si riproduce, riporta un totale di cui si chiede il pagamento. Totale differenze retributive euro1871,89 + 13.ma euro155,99
Totale complessivo euro 2027,88; oltre al TFR, ai contributi previdenziali e agli interessi legali;
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in via subordinata, nella minore o maggiore somma che Ella vorrà determinare. Vittoria di spese, diritti e onorari, con distrazione delle spese in favore dell'avvocato”.
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Parte ricorrente ha chiesto l'equiparazione del proprio trattamento economico percepito durante gli anni di precariato rispetto al trattamento economico dei docenti di ruolo (= corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti individuali e quanto previsto dal CCNL comparto scuola per il contratto a tempo indeterminato).
È noto che le norme di diritto interno che disciplinano il trattamento retributivo dei dipendenti a tempo determinato del settore scuola non prevedono il riconoscimento di alcuna anzianità, in quanto, alla stregua dell'art. 526 T.U. scuola (“ Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.” ), i CCNL equiparano il trattamento retributivo degli assunti a tempo determinato nel comparto scuola a quello dei neo assunti a tempo indeterminato senza considerare i pregressi contratti a termine.
È altresì noto che la domanda va, però, analizzata alla luce clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Ce del 28 giugno 1999 che, titolata "Principio di non discriminazione", al punto 1 recita: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
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Si tratta di clausola incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata da un singolo di fronte a un giudice nazionale, non interpretabile in senso restrittivo (così Corte di Giustizia, sentenza
15 aprile 2008-Impact), applicabile anche ai dipendenti pubblici e finalizzata ad impedire che un rapporto di impiego a termine venga utilizzato dal datore di lavoro per privare i lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (così CGUE 22 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09).
Il suo tenore letterale è chiaro nel circoscrivere la nozione di “discriminazione” alle differenze di trattamento non fondate su “ragioni oggettive” e sul significato di “ragioni oggettive” la CGUE, puntualizzato che esse non possono consistere in norme generali ed astratte, anche di legge, che le differenze introducano, (la nozione di “ragione oggettiva” deve essere intesa nel senso che “essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”), ha affermato che per “ragione oggettiva” deve intendersi la sussistenza di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale esigenza, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.. Detti elemento possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro…Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'accordo- quadro”.
E che non ogni differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato costituisca di per sé stessa una discriminazione vietata risulta ancora dalla sentenza della
Corte di Giustizia 20 settembre 2018, che, chiamata a pronunciarsi specificamente sulla compatibilità dell'art. 485 TU 297/1994 con la clausola 4 ma con argomentazioni di portata generale sulla questione del raffronto di trattamento tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, nel concludere che tale clausola “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi” ha ritenuto (punto 49) che l'obiettivo esposto dal Governo italiano come proprio dell'art. 485, e consistente nella necessità di “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunto mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle
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materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”, può essere conforme ai principi sanciti dall'art. 4 fatta salva la verifica del giudice nazionale, così da doversi ritenere che la professionalità possa essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità della prestazione.
Deriva da quanto sopra che il mancato riconoscimento di aumenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio non può dirsi discriminatoria quando esso consegua allo svolgimento di attività lavorative oggettivamente diverse, sostanzialmente in quanto frammentate e discontinue e, quindi, con utilità sia in termini di servizio reso che in termini di crescita di professionalità sensibilmente inferiore a quella propria della prestazione continua e strutturata propria del docente a tempo indeterminato.
In altri termini, la disparità di trattamento retributivo, dettata dalla normativa interna, può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella continuità dell'esercizio della professione, in quanto di per sé stessa significativa di esperienza, e, di conseguenza di efficienza ed incisività e, pertanto, determinante una qualità professionale obiettivamente superiore a quella posseduta da chi la stessa attività abbia svolto, o svolta, in modo frammentario e con sensibili interruzioni.
Nel caso di specie, quella certa continuità nell'insegnamento necessaria e sufficiente per potersi escludere la sussistenza di “ragioni oggettive” di disparità di trattamento è riscontrabile ab initio, poiché fin dall'inizio del periodo di lavoro a tempo determinato (esplicatosi nel corso di vari contratti) si riscontrano periodi di lavoro continuativi e sostanzialmente coprenti gli interi anni scolastici.
Pertanto, il diritto alle differenze retributive tra quanto dalla parte ricorrente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se gli fossero stati riconosciuti gli scatti stipendiali previsti per gli assunti a tempo indeterminato sussiste, e vanno accertate le differenze retributive dovute per il periodo dal
12.09.2018 al 30.06.2023, tenuto conto della prescrizione quinquennale che si calcola a ritroso dal primo atto interruttivo.
Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'Ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri enunciati in sentenza.
La parte resistente va dunque condannata a corrispondere in favore del ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, e dunque per il periodo dal 12.09.2018 al
30.06.2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria2, dal dovuto fino al soddisfo.
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p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente all'equiparazione del trattamento economico percepito durante gli anni di precariato al trattamento economico dei docenti di ruolo, secondo quanto illustrato in parte motiva, e per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, come in parte motiva indicato, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi Euro 2.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Treviso, 7/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione e interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).