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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della (C.F./P.IVA Controparte_1
) con sede a Rimini in via Islanda n. 5 ; rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Carlo CHIADINI del Foro di MI ( Email_1
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore con sede a in Via Masini n.12 ; rappresentato e difeso dalla CP_2 dott.ssa Maria Calvanese Responsabile Ufficio Legale del predetto CP_2 nonché dai funzionari incaricati , e Controparte_3 CP_4
Vincenzo Amendola
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della avverso l'Ordinanza Controparte_1 Ingiunzione n. 757/23/24/2 emessa dal dell' CP_5 Controparte_2
di il 25/1/2024 (notificata in data 26/02/2024) del valore di €.
[...] CP_2
24.439,82 è risultata meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
1 Nella Ordinanza Ingiunzione n. 757/23/24/2 vengono contestati al trasgressore nella sua qualità di amministratore unico della Parte_1 [...]
ed a quest'ultima società in qualità di obbligato in solido la CP_1 violazione delle seguenti disposizioni in materia di lavoro :
1. Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015
n. 151 per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni così come indicato nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr.
2022004914/DDL del 14/06/2023 .
2. Art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 per avere irregolarmente assunto i seguenti lavoratori: nei mesi di Persona_1 agosto e settembre 2020 per un totale di 18 giornate di lavoro effettivo;
[...] nel mese di agosto 2020 per un totale di 14 giornate di lavoro effettivo;
Per_2
3. Art. 316-ter, Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per avere indebitamente esposto tra le somme a credito sulle denunce contributive, ponendole a conguaglio con i contributi dovuti, gli importi così come indicati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. 2022004914/DDL del 14/06/2023 .
In primo luogo va rilevata l'inconsistenza della eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente che ha dedotto l'estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della violazione notificati dalla P.A. nel termine ( nel caso di specie 90 giorni ) prescritto dall'art. 14 L. 689\81 .
Va qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. II n.
3043 del 6\02\2009 Rv. 606557 e le conformi Ordinanze della stessa sezione n.
27702 del 29\10\2019 Rv. 655683-01 e n. 2202 del 30/01/2025 Rv. 673612 - 01) che è ferma nel ritenere come qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento − in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione − non coincida con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto , ma vada correttamente individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli
2 elementi acquisiti e gli atti preliminari quali le convocazioni di informatori che non hanno sortito effetto (Cass. Sez. L. Sentenza n. 7681 del 02/04/2014 Rv.
630503 - 01) .
Risulta allora decisivo nel caso di specie come tra la data dell'accesso ispettivo
(15/09/22) e quella in cui sono stati notificati alla parte opponente gli illeciti amministrativi contestati con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. 2022004914/DDL del 14/06/2023 l' abbia condotto diversi CP_2 accertamenti comprendenti l'acquisizione di documentazione di dichiarazioni l'ultima delle quali , quella del legale rappresentante , raccolta in data 31/05/2023 presso la direzione provinciale dell' di Rimini. CP_6
Nel merito va detto che le obiettive risultanze degli accertamenti ispettivi siano stati integralmente confermati nella presente sede giudiziaria attraverso l'audizione degli ispettori verbalizzanti e del lavoratore Persona_1
i quali hanno reso le deposizioni testimoniali di seguito riportate per
[...] stralcio :
, Ispettore della Vigilanza dell' di , sentita a Parte_2 CP_6 CP_2 conferma del verbale di accertamento e notificazione n. 2022004914/ DDL da lei redatto : “ ADR: Confermo il contenuto del verbale di accertamento e notificazione n. 2022004914/ DDL da me redatto. ADR: L'indagine è nata da un progetto volto a verificare la regolarità contributiva in materia di autotrasporto
. E' stato dato avvio a questo accertamento ed abbiamo riscontrato le anomalie contenute nel verbale che sono emerse dall'esame della documentazione fornita dalla azienda . Noi abbiamo chiesto più volte alla azienda i giustificativi dei rimborsi ma non li abbiamo ottenuti . Noi abbiamo chiesto alla azienda di vedere faldoni con il calendario delle presenze ma non li abbiamo ottenuti tutti se non quelli acquisiti all'atto del primo accesso : questo vale per i magazzinieri
. Per gli autisti nel secondo accesso l'AU ha espressamente dichiarato di non esibire questi documenti e quindi non li abbiamo potuti consultare . ADR:
Durante il primo accesso ci sono stati dati i fogli delle presenze dei magazzinieri
e noi li abbiamo potuti visionare. ADR: Durante il secondo accesso io in azienda ho visto i faldoni contenenti i fogli di presenza ma l'AU non ce li ha voluti consegnare e non ci ha parlato di furti . ADR: Preciso che io non ho visto cosa ci fosse dentro i faldoni che l'AU non ci ha voluto consegnare . ADR: Abbiamo riscontrato delle incongruenze tra il LUL e i report redatti dalla azienda allegati alle fatture da cui si evinceva chiaramente che il lavoratore che in un determinato giorno era assente ( o per o in assenza non Controparte_7 retribuita ) in realtà stava lavorando . ADR: Confermo che i report da noi esaminati erano statui redatti dalla azienda. ADR: Noi abbiamo sentito i lavoratori . ADR: La voce delle trasferte nel LUL non l'abbiamo trovata , noi
3 abbiamo trovato soltanto rimborsi in ordine quali l'azienda nonostante le nostre reiterate richieste non chi ha fornito alcuna giustificazione …”
, sentita a conferma del verbale di accertamento e Parte_3 notificazione n. 2022004914/ DDL da lei redatto : : “ ADR: Confermo il contenuto del verbale di accertamento e notificazione n. 2022004914/ DDL da me redatto ”.
, sentita a conferma del verbale di accertamento e Testimone_1 notificazione n. 2022004914/ DDL da lei redatto : “ ADR: Confermo il contenuto del verbale di accertamento e notificazione n. 2022004914/ DDL da me redatto
”
, sentito sulle sue dichiarazioni rese agli ispettori : “ Persona_1
ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 22\10\2018 agli ispettori dell' delle quali ho avuto integrale lettura ”. CP_6
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671 ( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv. 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
Risulta peraltro fondata l'eccezione pregiudiziale , ritualmente sollevata dalla parte opponente , di incompetenza territoriale dell' Controparte_2
di ad emettere l'Ordinanza Ingiunzione .
[...] CP_2
Il sistema di irrogazione della emissione della Ordinanza Ingiunzione in caso di accertamento della infrazione in luogo diverso da quello della commissione del fatto è regolato dagli artt. 13 , 14 , 17 e 18 della Legge 689\1981 a norma dei quali l'Ufficio accertatore compie le verifiche e redige il verbale mentre tutta la
4 successiva attività (richieste difensive, chiarimenti ed emissione dell'ordinanza ingiunzione) è di competenza, invece, dell'Autorità del locus commissi delicti e la eventuale fase di opposizione segue detta competenza territoriale come prevedono le disposizioni di cui agli artt. 17 comma 5 e 18 comma 1 (in base alle quali la competenza dell'organo amministrativo deputato all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione è quello competente a ricevere il rapporto , competenza che si determina in rapporto al luogo in cui la violazione è stata commessa) e come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità .
Dovendo essere richiamata sul punto Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 7397 del
28/03/2014 Rv. 629996- 01) secondo cui il giudice territorialmente competente a decidere in generale sulla opposizione ad Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito e nel caso di illeciti di natura omissiva quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata nel termine utile ( Cass. Sez. 6 – L. Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017 Rv. 644060 - 01) .
Nel caso di specie appare allora circostanza pacifica che il locus commissi delicti sia Rimini dove ha la sede legale la costituente il luogo Controparte_1 di tenuta delle scritture contabili e dove quindi avrebbero dovuto essere eseguite le registrazioni omesse , dove sono stati effettuati i due accessi ispettivi in data 15/09/22 e 06/03/2023 e dove sono state raccolte tutte le dichiarazioni dei lavoratori interessati all'accertamento.
Il vizio di competenza che si è prodotto non può essere sanato per effetto dell'art. 21 octies comma 2 della L. 241/1990 poiché il provvedimento sanzionatorio non può ritenersi 'vincolato” e, in ogni caso, non può dirsi
“palese” l'ininfluenza del vizio sul contenuto dell'atto.
L'art. 21 octies, infatti, esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il vizio di incompetenza, nella fattispecie, rientra nel novero di quelli considerati dalla norma poiché non si traduce nella radicale nullità dell'atto.
Il potere sanzionatorio è posto dall'ordinamento in capo all'amministrazione convenuta ma è esercitabile ad opera di un organo diverso da quello che io ha adottato.
5 Si tratta di un tipico caso di incompetenza relativa per territorio (sulla riconducibilità del vizio di incompetenza alle ipotesi considerate dall'art. 21 octies, v. CdS 1015/2012).
Il provvedimento tuttavia non può reputarsi propriamente “vincolato” poiché la norma che prevede l'illecito assegna all'organo amministrativo un potere discrezionale sul quantum della sanzione irrogabile.
Anche volendo assegnare alla disposizione in esame uno spazio applicativo in ipotesi dì discrezionalità parzialmente vincolata, non sussiste l'ulteriore presupposto dell'evidente irrilevanza della regola violata rispetto al contenuto del provvedimento in concreto adottato.
In effetti, essendo la determinazione della sanzione l'effetto di un apprezzamento dell'organo che emette il provvedimento sanzionatorio (art. 11 L. 689/1981), pare arduo sostenere l'irrilevanza - palese - della violazione della regola sulla competenza rispetto ai contenuto dell'atto.
Non può in altre parole escludersi che l'organo competente avrebbe apprezzato diversamente gli elementi che hanno condotto alla determinazione in concreto della sanzione.
Accertata l'incompetenza territoriale dell' Controparte_2 ad emettere il provvedimento , consegue
[...] l'annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta n. 757/23/24/2 emessa dal Direttore dell' di il 25/1/2024 . Controparte_2 CP_2
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 con ricorso depositato in data 27\03\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' Controparte_2
:
[...]
1) Accoglie l'opposizione e , accertata l'incompetenza territoriale dell'
[...] ad emettere il Controparte_2 provvedimento , annulla l'Ordinanza Ingiunzione opposta n. 757/23/24/2 emessa dal dell' il 25/1/2024 CP_5 Controparte_2 (notificata in data 26/02/2024) del valore di €. 24.439,82.
6 2) Condanna l' a rifondere alla parte Controparte_2 opponente le spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.588,00 (di cui euro 338,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre esborsi pari a € 237,00 e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 29\05\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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