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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
IA RE OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12365/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
, Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Calarco
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 20 maggio 1989
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2002 con decreto di omologazione del 21 maggio 2002 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma il
20.05.1989, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma con atto 440 parte 2 serie A05 anno 1989 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- confermare per quanto di ragione le condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Roma con decreto del 23.05.2002, reso nell'ambito della procedura di cui al n. R.G. 19403/2002 e, dunque, disporre che i coniugi continueranno a vivere separati, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20 maggio 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12365/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 20 maggio 1989 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00440, Parte 2, Serie A05, Anno
1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA RE OR MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
IA RE OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12365/2024, vertente
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...]
E
, Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Calarco
-ricorrenti -
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 20 maggio 1989
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2002 con decreto di omologazione del 21 maggio 2002 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma il
20.05.1989, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma con atto 440 parte 2 serie A05 anno 1989 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- confermare per quanto di ragione le condizioni di separazione omologate dal
Tribunale di Roma con decreto del 23.05.2002, reso nell'ambito della procedura di cui al n. R.G. 19403/2002 e, dunque, disporre che i coniugi continueranno a vivere separati, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20 maggio 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12365/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 20 maggio 1989 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00440, Parte 2, Serie A05, Anno
1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA RE OR MA EN