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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg.2106/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maria Parte_1 P.IVA_1
Menozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in via F.lli Cervi n. 3, San
LI MI, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Controparte_1 C.F._1
LL e TI AR, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Luino, Viale
Dante n° 47/ b, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 47/2024, pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 19.01.2024.
pagina 1 di 22 OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 23.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 47/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, pubblicata il 19.01.2024, nella causa R.G. n. 1809/2022, Repert. n. 69/2024 del 19/01/2024, mai notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. (C.F.: Controparte_1
), residente a [...], nella causazione C.F._2 dell'incendio per cui vi è causa;
b) Accertare e dichiarare il diritto di surrogazione e/o regresso e/o rivalsa di Parte_1
(già , C.F.: – P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3 (20145 - MI), nei confronti di (C.F.: ), residente a [...](21010- Controparte_1 C.F._2
VA), in via Filzi n. 6, per quanto dalla stessa liquidato in seguito all'incendio per cui vi è causa, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
c) E conseguentemente, condannare (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente a [...], al pagamento in favore di Parte_1
(già , C.F.: – P.I.: , in persona del legale
[...] Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3, del complessivo importo di Euro 11.385,62 (unidicimilatrecentoottantacinque/62), o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
d) Condannare l'Avv. Andrea LL (C.F.: ), in quanto procuratore C.F._3 delegato all'incasso con studio a Luino in via Dante n. 47/b, alla restituzione in favore di
[...] delle somme versate pari ad Euro 7.407,95 per il primo grado di giudizio (doc. 3, 4), Parte_1 in esecuzione della Sentenza impugnata;
pagina 2 di 22 e) in subordine condannare (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
Grappa il 04.01.1945, residente a [...], alla restituzione in favore di delle somme versate al legale delegato all'incasso, pari ad Euro Parte_1
7.407,95 per il primo grado di giudizio (doc. 3, 4), in esecuzione della Sentenza impugnata;
f) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% per spese generali, al 4% di C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
A) Prova per interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli: Controparte_3
1) “Vero che alla data del 15.04.2019 il Sig. utilizzava il locale cantina sito Controparte_1 presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio, a Luino, proprietà di ?” Parte_2
2) “Vero che alla data del 15.04.2019 il Sig. custodiva la propria bicicletta Controparte_1 elettrica nella cantina di proprietà della Sig.ra ?” Parte_2
3) “Vero che alla data il giorno 15.04.2019 la bicicletta elettrica di proprietà si trovava all'interno della cantina di proprietà della Sig.ra in quanto ivi riposta dal Sig. Parte_2
ed era collegata alla presa elettrica a servizio della predetta cantina?” Controparte_1
4) “Vero che in data 15.04.2019 presso la cantina di proprietà della Sig.ra si è Parte_2 generato un incendio poi propagatosi ad altre parti dell'edificio condominiale?”
5) “Vero che in data 15.04.2019 presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri
53/via Sant'Onofrio a Luino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Varese che hanno conferito con il Sig. ” Controparte_1
6) “Vero che alla data del 15.04.2019 il sig. era assicurato per la Controparte_1 responsabilità con la con polizza n. 2017/10/3031034?” Controparte_4
7) “Vero che nella polizza n. 2017/10/3031034 stipulata da lo stesso ha Controparte_1 indicato come ubicazione del rischio l'abitazione della Sig. sita nel condominio Parte_2
Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio a Luino?
8) “Vero che a seguito dell'incendio del 15.04.2019 il sig. ha denunciato il Controparte_1 sinistro alla propria assicurazione ?” CP_4
9) “Vero che, successivamente al sinistro del 15.04.2019, alla denuncia dello stesso formulata da
e alle richieste avanzate in via di surrogazione da parte delle compagnia Controparte_1 assicurative coinvolte nel sinistro, ha messo a disposizione di Controparte_4 il massimale di polizza di Euro 75.000, al fine di tacitare le richieste avanzate Controparte_1 in via di surrogazione dalle predette compagnie?” pagina 3 di 22 B) Si chiede ammettersi prova per teste di c/o CLD Testimone_1 Controparte_4
Varese, via Cavour n. 6 (21100 – Va), sui seguenti capitoli di prova:
10) “Vero che alla data del 15.04.2019 il sig. era assicurato presso Controparte_1 [...] con polizza n. 2017/10/3031034?” Controparte_4
11) “Vero che la polizza n. 2017/10/3031034 comprende, tra l'altro, la responsabilità civile dell'assicurato, con rischio ubicato nel Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri
53/via Sant'Onofrio a Luino, come dallo stesso dichiarato all'atto della stipula?”
12) “Vero che la polizza n. 2017/10/3031034 prevedeva un massimale per la responsabilità civile dell'assicurato di Euro 250.000 con il limite del 30% per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato (Euro 75.000)?”
13) “Vero che in seguito all'incendio occorso in data 15.04.2019 il Sig. ha Controparte_1 formulato la relativa denuncia al fine dell'attivazione delle garanzie di polizza?”
14) “Vero che, a fronte della denuncia da parte di e delle richieste avanzate Controparte_1 anche in via di surrogazione dalle compagnia assicurative coinvolte nel sinistro del 15.04.2019, ha messo a disposizione e versato al Sig. il Controparte_4 Controparte_1 massimale di polizza pari ad Euro 75.000?”
15) “Vero che a fronte della liquidazione dell'indennizzo equivalente al massimale di polizza il
Sig. ha rilasciato quietanza e liberatoria nei confronti di Controparte_1 [...]
” CP_4
16) “Vero che in data 06.02.2023 l'avv. Michele Maria Menozzi ha formulato richiesta a
[...] al fine di acquisire la perizia tecnica dello relativa Controparte_4 CP_5 all'incendio del 15.04.2019 e ai danni dallo stesso provocati presso il Condominio Residenza
Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio, come da documento che si rammostra (cfr. doc.
17)?”
17) “Vero che in data 16.02.2023, con mail a firma del dott. Controparte_4 Tes_1
ha negato la trasmissione della perizia tecnica dello , come da documento
[...] CP_5
18 che si rammostra?
C) Si chiede ammettersi prova per teste di c/o il Comando dei Vigili del Fuoco di Testimone_2
Varese, via Legnani n. 8 (21100-VA), sui seguenti capito di prova:
18) “Vero che, in data 15.04.2019, i Vigili del Fuoco del Comando di Varese sono intervenuti presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio, in quanto era in corso un incendio?”
pagina 4 di 22 19) “Vero che, successivamente al sinistro del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati dai
Vigili del Fuoco del Comando di Varese è stato riferito dal Sig. che la cantina Controparte_1 dalla quale si era originato l'incendio era di sua proprietà, come da documento 5 che si rammostra?”
20) “Vero che, successivamente al sinistro del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati ai
Vigili del Fuoco del Comando di Varese è stato riferito che la cantina dalla quale si era originato
l'incendio era di proprietà di ?” Controparte_1
21) “Vero che, successivamente all'incendio del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Varese, gli stessi hanno appurato che la causa principale e più probabile di innesco dell'incendio è stata la batteria della bicicletta elettrica collegata alla corrente all'interno della cantina utilizzata da come da rapporto di intervento Controparte_1 che si rammostra (cfr. doc. 5)?”
22) “Vero che, successivamente all'incendio del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Varese, gli stessi hanno appurato che la batteria della bicicletta elettrica di stante la sua collocazione rispetto all'origine delle Controparte_1 fiamme, era l'unico punto di possibile innesco dell'incendio?”
23) “Vero che il Sig. ha relazionato nel rapporto di intervento del 15.04.2019 che Testimone_2
“la causa principale dell'incendio potrebbe essere una batteria di una bici elettrica in carica che potrebbe avere causato un sovrariscaldamento o un cortocircuito” e che “tale ipotesi è rafforzata dal fatto che nelle immediate vicinanze non si trovavano né vi erano presenti altri punti di inneschi, confermata dai nostri successivi sopraluoghi”, come da documento 5 che si rammostra?”
24) “Vero che in base rilievi esperiti dai Vigili del Fuoco del comando di Varese in merito all'incendio del 15.04.2019 è stato relazionato che “la cantina più interessata ed anche più danneggiata, punto di origine dell'incendio, è risultata essere” quella ove ricoverata la bicicletta elettrica di proprietà di ?” Controparte_3
25) “Vero che il sig. ha confermato ai Vigili del fuoco intervenuti che in Controparte_3 occasione dell'incendio del 15.04.2019 nella cantina da lui utilizzata vi era la sua bicicletta elettrica sotto carica, come da relazione di intervento che si rammostra (cfr. doc. 5)?
D) Si precisa che l'attrice ha inoltrato a richiesta di produzione della Controparte_4 perizia dello (doc. 17), ricevendo tuttavia diniego (doc. 18). CP_5
pagina 5 di 22 Si chiede pertanto al Giudice Ill.mo di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a
[...]
l'esibizione/produzione della perizia dello , rif. Sin. Reale Mutua n. CP_4 CP_5
2019.213284.00
E) Si precisa altresì che l'attrice ha richiesto ai Carabinieri della Stazione di Luino la produzione del Rapporto di intervento relativo all'incendio occorso in data 15.04.2019 presso il Condominio
Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio (doc. 19). I Carabinieri hanno rinviato alla Procura (doc. 20), la quale Procura non ha mai riscontrato la relativa richiesta
(doc. 21).
Si chiede pertanto al Giudice Ill.mo di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Procura di
Varese, l'esibizione/produzione del rapporto di intervento relativo all'incendio occorso in data
15.04.2019 presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio.
F) Disporsi, se del caso, CTU tecnica, anche su base documentale, al fine di accertare i danni derivati dall'incendio per cui vi è causa.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate. salvis iuribus.”.
PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, respingere
l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
La società (di seguito per brevità “ ”), già conveniva in Parte_1 Pt_1 Controparte_2 giudizio il sig. esponendo: Controparte_1
- che, in data 15.4.2019, si era verificato un incendio presso il Condominio sito in Luino, via Dante
Alighieri 53/F;
- che, secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti insieme al personale del 118, l'incendio si era propagato a partire dalla cantina di proprietà del convenuto e la sua probabile causa era da pagina 6 di 22 ricondursi alla batteria di una bicicletta elettrica, collocata in carica nella predetta cantina;
- che aveva stipulato con una polizza abitazione (mod. A708B CP_2 Controparte_6
n. 60314113) per l'immobile di proprietà della sig.ra sito nel Condominio Controparte_7 di via Dante Alighieri, in cui si era verificato l'incendio;
- che, a sua volta, il Condominio aveva stipulato con una polizza condominiale Parte_1
“globale fabbricati” (contratto n. 04935425);
- che la polizza relativa all'immobile della sig.ra con copriva il rischio CP_7 Controparte_2 incendio, con massimale di euro 10.000,00 per il fabbricato e di euro 60.000,00 per il contenuto;
- che, a seguito della denuncia di sinistro presentata dall'assicurata la società attrice CP_7 aveva incaricato un perito di svolgere le necessarie valutazioni tecniche per valutare i danni subiti dalle parti comuni del condominio e dall'unità immobiliare privata dell'assicurata;
- che, all'esito delle operazioni di stima dei danni e al riparto degli stessi in coassicurazione con
, aveva liquidato il complessivo importo di euro 10.875,48, di cui Parte_1 Controparte_2 euro 10.049,98 in favore del Condominio ed euro 825,50 in favore dell'assicurata;
- che tale importo era stato richiesto in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., al convenuto, quale responsabile del sinistro;
- che, inoltre, risultavano dovute le spese tecniche per gli accertamenti peritali di quantificazione dei danni, pari ad euro 510,14.
Pertanto, l'attrice chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_1 dell'incendio ex art. 2051 c.c., di dichiarare il suo diritto di surroga ex art. 1916 c.c. e, conseguentemente, di condannare il convenuto a pagare il complessivo importo di euro 11.385,62.
Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non proprietario della cantina oggetto di causa. Ritenuta assorbente detta eccezione preliminare, il non svolgeva altre difese e concludeva per il rigetto della CP_1 domanda attorea.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, precisava che, pur non essendo il convenuto Pt_1 proprietario della cantina, ne risultava essere comunque l'utilizzatore, come risultava dal fatto che vi ricoverava la propria bicicletta e aveva anche stipulato per l'immobile sito nel condominio in cui era domiciliato, e di cui la cantina era pertinenza, una polizza assicurativa con Inoltre, CP_4 risultava che il era proprietario della bicicletta elettrica da cui era scaturito l'incendio e tali CP_1 circostanze non era state contestate da parte convenuta. Pertanto, la responsabilità del er i danni CP_1 conseguenti all'incendio era comunque riconducibile all'art. 2051 c.c., perché il medesimo aveva un pagina 7 di 22 rapporto di custodia sia con la cantina che utilizzava, sia con la bicicletta di cui era proprietario e rispetto alla quale non aveva contestato che il mezzo collegato al caricatore era stato l'origine dell'incendio.
Il convenuto non depositava la prima memoria ex art. 183 cpc e nella propria seconda memoria evidenziava che il fatto che ricoverasse la propria bicicletta nella cantina oggetto di causa non consentiva di qualificarlo custode di quest'ultima, rivestendo detta qualità solo la proprietaria dell'immobile
; contestava la novità ed inammissibilità della nuova domanda svolta dall'attrice nella Parte_2 sua prima memoria ex art. 183 cpc che lo individuava come custode della bicicletta;
inoltre affermava che non vi era alcuna prova sulla genesi dell'incendio, essendo quelle dei Vigili del Fuoco nient'altro che mere ipotesi, per cui non era dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Depositava perizia tecnica di parte da cui emergeva che era improbabile che l'innesco fosse stato determinato dal caricabatteria della bicicletta, perché dal sito cinese che produceva detto caricatore emergeva che quest'ultimo sarebbe stato dotato di un sistema di sicurezza che evitava i surriscaldamenti;
pertanto, era più ragionevole ipotizzare un corto circuito lungo la linea di alimentazione del contatore
Enel. Nella terza memoria ex art. 183 cpc, a fronte dell'allegazione attorea del fatto che la compagnia assicurativa del convenuto aveva messo a disposizione il massimale di polizza di 75.000,00 CP_4 euro, per tacitare le richieste in via di surrogazione avanzate dalle compagnie assicurative coinvolte nell'incendio per cui è causa, il replicava che la decisione della propria compagnia assicurativa CP_1 di indennizzare i danneggiati dall'incendio derivava dall'opportunità di evitare ingenti spese legali nell'eventualità che molti condomini intentassero azioni giudiziarie, pur nell'incertezza sulle cause dell'incendio. Si era trattato, quindi, solo di una valutazione di convenienza economica di CP_4 che non poteva essere considerata una prova della responsabilità del convenuto.
Rigettate tutte le istanze istruttorie, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 47/2024 pubblicata il
19.01.2024, così statuiva:
“1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15, IVA e CPA come per legge”.
In sostanza, il Tribunale -respinta l'eccezione sollevata dal convenuto di difetto di legittimazione passiva, dovendosi piuttosto discorrere di titolarità dal lato passivo della posizione soggettiva sostanziale azionata in giudizio, che è questione attinente al merito- ha rilevato che la domanda attorea era stata impostata sull'assunto che il convenuto fosse proprietario della cantina da cui sarebbe originato l'incendio e quest'ultimo aveva tempestivamente eccepito di non rivestire tale qualità; detta circostanza pagina 8 di 22 era stata, peraltro, riconosciuta dalla stessa parte attrice nel corso del giudizio. Nessuna responsabilità poteva, dunque, essere imputata al in quanto proprietario della cantina. CP_1
Il primo giudice ha, poi, ritenuto domande nuove e, dunque, inammissibili quelle introdotto dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc, fondate sul fatto che il fosse, comunque, utilizzatore e CP_1 dunque custode della cantina, nonché proprietario della bicicletta elettrica ricoverata al suo interno, il cui caricabatteria sarebbe stato causa dell'incendio. Dette domande avrebbero dovute essere proposte sin dall'atto introduttivo, non essendo diretta conseguenza delle difese del convenuto.
In ogni caso il Tribunale osservava che l'attrice non aveva assolto all'onere della prova sulla medesima gravante in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che prevede che sia il danneggiato a dimostrare il fatto storico e il nesso causale tra la res e l'evento dannoso, prova che non era stata fornita da parte attrice. Secondo il primo giudice, infatti, non era stato dimostrato che l'incendio si era originato effettivamente dal caricabatterie della bicicletta del convenuto. Nessuna ctu era stata chiesta sul punto e le prove orali erano inammissibili, in quanto sarebbero state volte a far esprimere ai testimoni indebite valutazioni tecniche;
neppure il verbale dei Vigili del Fuoco permetteva di colmare tali lacune, in quanto la fede privilegiata che lo assisteva consentiva infatti di individuare la cantina come il luogo maggiormente danneggiato dall'incendio, ma non che lo stesso si fosse generato da tale vano, né quale ne era stata la causa effettiva.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza Controparte_1 impugnata.
All'esito della prima udienza del 10.12.2024 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 04.03.2025 -poi rinviata d'ufficio al 23.09.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava, altresì, termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 23.09.2025 e decisa nella camera di consiglio dell' 1.10.2025.
pagina 9 di 22 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha escluso la titolarità passiva del convenuto rispetto al diritto sostanziale fatto valere da uest'ultima evidenzia, infatti, come sia pacifico, in quanto mai contestato, che il osse Pt_1 CP_1
l'esclusivo utilizzatore, detentore ed esercente una signoria di fatto sulla cantina da cui ebbe origine l'incendio, con conseguente sussistenza di un rapporto di custodia ai fini dell'applicazione dell'art. 2051
c.c..
Sottolinea, inoltre, che la responsabilità da cosa in custodia non presuppone la coincidenza tra proprietario e custode, gravando su colui che abbia il pieno controllo e la disponibilità materiale della res.
L'indicazione in atto di citazione del ome proprietario derivava unicamente da quanto risultante CP_1 dal verbale dei Vigili del Fuoco, che riportava sul punto le dichiarazioni del convenuto, come allegato in atti e mai contestato.
In ogni caso, secondo l'appellante, la circostanza che il fosse proprietario o meno della cantina CP_1 non mutava il fondamento della domanda, basata sulla qualità di custode del convenuto.
Pertanto, assume che il Giudice di prime cure ha errato nel negare la titolarità passiva del Pt_1 rapporto in capo al convenuto, il quale, in quanto custode ed esercente la signoria di fatto sul bene, deve ritenersi responsabile ex art. 2051 c.c..
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che aveva introdotto una domanda nuova nella prima memoria ex art. 183 cpc, Pt_1 indicando il responsabile dell'incendio ex art. 2051 c.c., non come proprietario della CP_1 cantina, ma come custode e detentore della stessa, oltre che proprietario della bicicletta che aveva causato l'incendio.
Secondo l'appellante, tale qualificazione non integra affatto una domanda nuova, essendo rimasta invariata la responsabilità invocata ex art. 2051 c.c. e, conseguentemente, sia il petitum, che la causa petendi del diritto sostanziale fatto valere, fondato sui medesimi fatti costitutivi già allegati sin dall'atto introduttivo, senza introduzione di elementi ulteriori o diversi.
censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che, da un lato, Pt_1 afferma che l'attrice aveva modificato la propria domanda alla luce delle difese del convenuto, mentre in un successivo passaggio esclude che tale mutamento fosse conseguenza delle deduzioni difensive di controparte. Tale contrasto tra affermazioni inconciliabili, a detta dell'appellante, configurerebbe una pagina 10 di 22 nullità della sentenza.
Infine, l'appellante evidenzia che sono rimasti invariati tutti i profili della vicenda sostanziale e richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la modifica consentita dall'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. comprende anche l'introduzione di una domanda diversa che non si aggiunga alla prima, ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cass. civ., Sez. 3,
26/06/2018, n. 16807).
Col terzo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che, anche qualora si fosse ritenuta ammissibile la domanda svolta da nella Pt_1 prima memoria ex art. 183, n. 1, cpc, la stessa sarebbe comunque infondata, dal momento che l'attrice non avrebbe dimostrato che l'incendio si era generato dal caricabatteria della bicicletta elettrica di proprietà del convenuto. Inoltre, secondo il primo giudice non sarebbe provato che l'incendio si era originato nella cantina, essendo rimasta incerta l'effettiva causa dello stesso, avendo fornito dei Pt_1 meri indizi che non avevano raggiunto la dignità di prova.
L'appellante evidenzia sul punto che secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., non rileva che l'incendio abbia avuto origine dalla res, essendo sufficiente che la stessa si sia inserita, con apporto concausale, nella dinamica dell'evento, anche solo alimentando, con accentuato dinamismo, la propagazione dell'incendio (Cass. civ. n. 2962/2011; Cass. civ. n. 6121/1999).
assume che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza del rapporto dei Vigili del Pt_1
Fuoco e rigettato le istanze istruttorie, non tenendo neppure conto dell'art 115 c.p.c. con riferimento ai fatti non contestati. Evidenzia che il non aveva specificamente contestato che l'incendio aveva CP_1 avuto origine all'interno della cantina, di cui il medesimo era custode, e dalla bicicletta elettrica di sua proprietà; l'attrice, pertanto, non era gravata dalla prova dei fatti non contestati.
Inoltre, costituivano prova privilegiata, ex art. 2700 c.c., le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco relative sia all'individuazione della cantina del come il locale più danneggiato dall'incendio, sia alla CP_1 mancanza di altre fonti di innesco nelle vicinanze. Tali circostanze erano state obbiettivamente accertate dai verbalizzanti, trattandosi di situazione concrete ed oggettive cadute sotto la loro diretta percezione.
Con il quarto motivo d'appello lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 Pt_1
c.p.c. in relazione al fatto che il Tribunale aveva stigmatizzato la mancata richiesta da parte dell'attrice di una consulenza tecnica d'ufficio sull'origine dell'incendio, avendo domandato solo pagina 11 di 22 una CTU sulla congruità dei danni.
Secondo l'appellante, l'espletamento di una perizia volta ad accertare le cause dell'incendio sarebbe stato, di fatto, pressoché impossibile, stante l'intervenuto mutamento dei luoghi, ed in ogni caso superfluo, sia perché il convenuto non aveva contestato l'origine dell'incendio dedotta dall'attrice, sia perché in atti erano già disponibili elementi sufficienti a dimostrare che l'incendio si era generato nella cantina in uso al convenuto e, in particolare, dalla bicicletta elettrica di sua proprietà. Infatti, i Pt_3 avevano accertato, come fatti coperti da fede privilegiata:
- che la cantina risultava il locale maggiormente danneggiato all'interno del condominio, mentre gli altri presentavano soltanto danni da fumo;
- che non erano individuabili altri punti di innesco, se non il collegamento elettrico della bicicletta ivi custodita.
Le circostanze in esame, a detta di , erano sufficienti per dedurre che l'incendio si era generato Pt_1 dal caricatore della bicicletta, posto nella cantina in uso al convenuto. Tuttavia, qualora il primo Giudice avesse ritenuto di non poter trarre autonome conclusioni, ben avrebbe potuto e dovuto disporre d'ufficio una CTU, in quanto strumento rimesso alla sua discrezionalità e non dipendente da un'espressa istanza di parte.
Con il quinto motivo l'appellante contesta il rigetto delle proprie istanze istruttorie, già sancito con ordinanza del 5.06.2023. In particolare, lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e per interrogatorio sulle circostanze capitolate in memoria istruttoria, nonché il rigetto dell'istanza ex art. 210 cpc con riferimento al rapporto di intervento relativo all'incendio per cui è causa, risultante nella disponibilità della Procura di Varese.
L'appellante conclude affermando che:
- l'origine dell'incendio nella cantina del è stata dimostrata e non era stata neppure CP_1 tempestivamente contestata dal convenuto;
- secondo il principio del “più probabile che non” risulterebbe provato che l'incendio era partito dalla cantina, dal momento che la stessa era stata la più colpita dalle fiamme e nelle immediate vicinanze non erano presenti altre fonti di innesco, come confermato anche dai successivi sopralluoghi;
- è da censurarsi l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. fornita dal giudice di prime cure, che non ha tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non è richiesto che la res coincida con l'origine fisica dell'incendio, pagina 12 di 22 essendo sufficiente che la stessa abbia avuto un ruolo nella produzione dell'evento anche solo concausale, avendo contribuito al processo dannoso -alimentandolo con accentuato dinamismo- pur non rappresentandone la causa primaria;
non sarebbe, pertanto, richiesto che la res in custodia abbia avuto per forza un ruolo genetico ed esclusivo nella causazione dell'evento.
I motivi di appello -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati- sono fondati e meritano accoglimento.
In primo luogo deve esaminarsi la questione dell'ammissibilità o meno delle domande formulate da nella sua prima memoria ex art. 183 cpc. Pt_1
, sin dall'atto di citazione in primo grado, aveva allegato che, come emergeva dal Pt_1 rapporto dei Vigili del Fuoco, la causa dell'incendio era stata individuata in un sovra riscaldamento o in un corto circuito della batteria della bicicletta elettrica sita nella cantina del convenuto;
quest'ultimo aveva confermato ai verbalizzanti che il mezzo era in carica al momento dell'incendio.
La cantina risultava essere il locale più danneggiato e nelle vicinanze non erano presenti altre fonti di innesco.
Ciò dedotto in fatto, nella parte in diritto l'attrice argomentava in citazione circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale proprietario della cantina, dove si trovava la CP_1 bicicletta in carica, e concludeva chiedendo al Tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incendio e per i relativi danni.
In sede di comparsa di costituzione il si limitava a contestare di essere proprietario CP_1 della cantina indicata dall'attrice e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea per il proprio difetto di legittimazione passiva. Il convenuto non contestava nessuno degli altri fatti allegati dall'attore.
nella prima memoria ex art. 183 cpc, preso atto che il non era proprietario Pt_1 CP_1 della cantina, insisteva comunque nella domanda volta all'accertamento della responsabilità del medesimo nella causazione dell'incendio, evidenziando che lo stesso era domiciliato nell'immobile della signora , di cui la cantina era una pertinenza, e aveva, di fatto, la disponibilità Parte_2 di quest'ultima sia perché vi ricoverava la sua bicicletta, sia perché aveva stipulato con CP_4 un contratto di assicurazione per detto immobile. Inoltre il era proprietario della bicicletta CP_1 indicata sin dall'atto di citazione come causa dell'incendio. L'attrice, pertanto, concludeva che il convenuto era, comunque, responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incendio e dei relativi danni.
pagina 13 di 22 Sul punto la Corte non condivide l'affermazione del convenuto e del Tribunale secondo cui
, in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, avrebbe introdotto una domanda nuova Pt_1 inammissibile.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. n.
13091 del 25.5.2018; Cass. n. 4322 del 14.2.2019; Cass. n. 26782 del 2016; Cass. n. 28385 del 2017;
Cass. SU n. 12310 del 2015).
In particolare, nel 2015 le Sezioni Unite (Cass. n. 12310 del 15.6.2015) hanno abbandonato il principio in passato indiscusso secondo il quale non era ammessa la proposizione di domande nuove nel corso dell'udienza di cui all'art. 183 cpc e dovevano ritenersi "nuove" le domande che differivano da quella iniziale anche solo per uno degli elementi identificativi sul piano oggettivo - ossia per il petitum o la causa petendi- con la conseguenza che doveva ritenersi inammissibile la modifica della domanda iniziale che incideva su uno dei suddetti elementi, per cui si affermava abitualmente che la modificazione consentita era qualcosa di meno della vera e propria "mutatio" e si identificava con la "emendatio libelli", non meglio definita se non in negativo, nel senso che non poteva consistere nella vietata "mutatio".
Le Sezioni Unite del 2015 hanno osservato che, in realtà, l'art. 183 cpc non contiene un divieto di domande nuove, come quello invece ad esempio riscontrabile nell'art. 345 cpc. Inoltre “l'art. 189
c.p.c., in tema di rimessione della causa al collegio, prevede che il giudice istruttore invita le parti
a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.", in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell'art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell'atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio)”. A giudizio delle Sezioni Uniti, “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a pagina 14 di 22 quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art.
183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere
l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, evidenziato che “ d'altro canto una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo
[…] È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti … al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
Diversamente opinando si finirebbe per […] costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente: sulla "giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione pagina 15 di 22 parziale); sul rischio di giudicati contrastanti;
sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice”.
Ammessa pertanto in sede di udienza ex art. 183 cpc la modifica anche del petitum o della causa petendi, le Sezioni Unite hanno chiarito tuttavia che “la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”; inoltre la domanda modificata deve presentarsi “connessa a quella originaria quantomeno per alternatività, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Nè l'interpretazione proposta rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che: la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa;
la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove”. Le Sezioni Unite osservano che la soluzione così adottata è quella maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo in cui la modificazione interviene, “in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi”.
Nella giurisprudenza successiva delle sezioni semplici della Corte di Cassazione il nesso di alternatività è divenuto presupposto costante nell'applicazione delle preclusioni ex art. 183, essendo stato sempre sottolineato che il diverso diritto può essere fatto valere oltre la barriera preclusiva della prima udienza, nelle prime memorie, purché sia in rapporto di «logica complanarità» con il diritto fatto valere inizialmente, perché corre tra le stesse parti, tende alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e si rivela di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato: oltre la prima udienza di trattazione, in altri termini, «la domanda può essere anche modificata, ma non può essere affiancata» (Cass. n. 2064/2023; Cass. n. 25900/2022; Cass. n. 18546/202; Cass. n.
16807/2018; Cass. n. 18956/2017).
Anche recentemente i giudici di legittimità hanno ribadito che a partire dalla Sezioni Unite n.
12310/2015 “si è avuto il superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè pagina 16 di 22 quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti” (Cass. n. 23975 del 6.9.2024).
E' opportuno, altresì, evidenziare che le Sezioni Unite, recentemente, con sentenza n. 11455 del
30.4.2025, ribadendo il principio secondo cui sono “ammissibili “le domande c.d. “complanari” , ossia quelle domande concorrenti, che viaggiano complanarmente verso una meta sostanzialmente unitaria, seppur, con oggetto del giudicato, tutt'altro che identico e che condividono, quindi, con la domanda iniziale l'identità dell'episodio socio-economico di fondo (ed ovviamente l'identità dei soggetti), assai spesso originate da concorsi di pretese ad un unico petitum o da diversi petita conseguenti a diverse qualificazioni della causa petendi”, hanno precisato che la domanda può essere modificata non solo all'udienza ex art. 183 cpc, ma anche nella successiva memoria ex art. 183, VI c., n 1, cpc.
Applicando i principi sopra illustrati al caso di specie, la Corte osserva che la complessiva vicenda sostanziale portata da all'attenzione del Tribunale era già stata delineata compiutamente in Pt_1 atto di citazione: si era scatenato un incendio dal caricabatteria della bicicletta elettrica del convenuto, collocata nella cantina, e il era chiamato a rispondere dell'incendio e dei danni CP_1 ex art. 2051 c.c.. In origine la domanda era incentrata sul fatto che il convenuto era proprietario della cantina, perché così era stato dichiarato ai Vigili del Fuoco e riportato nel loro rapporto.
Emerso che la proprietà dell'immobile era di terzi, l'attrice ha messo a punto la propria domanda evidenziando che il convenuto, comunque, utilizzava la cantina, tanto che vi ricoverava la sua bicicletta e aveva stipulato una polizza assicurativa per l'immobile in cui risultava domiciliato;
inoltre era proprietario del velocipede da cui era partito l'incendio e aveva ammesso ai VVFF che il mezzo era in carica al momento del sinistro.
Detti fatti erano stati dedotti sin dall'atto di citazione, a dimostrazione che la vicenda sostanziale
-intesa come “episodio socio economico di fondo”- era la medesima e che il convenuto era stato, sin da principio, reso edotto di tale ricostruzione in fatto, per cui non poteva profilarsi neppure una compromissione del diritto di difesa del medesimo.
Inoltre, la domanda introdotta nella prima memoria ex art. 183 cpc si sostituiva e non si aggiungeva alla richiesta di condanna del convenuto in quanto proprietario della cantina, essendo pagina 17 di 22 stata l'originaria domanda abbandonata appena appreso che la titolarità del diritto reale era in capo ad altri.
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, le modifiche alla causa petendi introdotte nella prima memoria ex art. 183 cpc, sono senz'altro ammissibili, perché concernenti fatti già dedotti sin dall'atto di citazione, inerenti la medesima vicenda sostanziale, che hanno determinato una modifica della domanda nel senso che, a quella originaria fondata sulla proprietà della cantina, se ne è sostituita un'altra facente leva vuoi sulla veste di utilizzatore della stessa, vuoi sulla qualifica di proprietario della bicicletta dalla quale si era innescato l'incendio, secondo quanto dedotto già in atto di citazione.
Considerata, pertanto, la piena ammissibilità della domanda di , deve ora valutarsene la Pt_1 fondatezza.
Come già evidenziato, in atto di citazione l'attrice aveva dedotto:
- che in data 15.4.2019 si era verificato un incendio presso il Condominio sito in Luino, via
Dante Alighieri 53/F;
- che detto incendio si era originato dalla cantina del convenuto, che risultava il locale più danneggiato, come rilevato dai Vigili del Fuoco nel loro rapporto;
- che, in particolare, l'incendio si era originato dalla bicicletta elettrica del convenuto collocata in detta cantina, che quest'ultimo aveva dichiarato agli operanti essere in carica al momento del sinistro;
- che non erano presenti altre fonti di innesco.
Nella sua comparsa di costituzione il si era limitato a negare di essere proprietario della CP_1 cantina, mentre non aveva contestato nessuno degli altri fatti dedotti da in citazione. Pt_1
Sul punto giova ricordare che il principio di non contestazione si applica ai fatti e non alle domande proposte dalle parti.
Pertanto, rispetto ai fatti storici dedotti dall'attrice nel proprio atto introduttivo, il convenuto non aveva specificamente contestato:
- che la bicicletta era di sua proprietà e si trovava in cantina collegata al caricabatteria al momento dell'incendio, come da lui dichiarato ai VVFF nell'immediatezza del sinistro;
- che l'incendio era partito dalla bicicletta e dal relativo caricatore collocati in cantina;
- che la quantificazione dei danni derivanti dall'incendio era quella indicata dall'attrice in atto di citazione.
pagina 18 di 22 Il on aveva neppure depositato memoria ex art. 183, n 1, cpc, per cui il perimetro dei fatti CP_1 contestati rispetto alle circostanze sopra indicate è rimasto quello individuato in comparsa di costituzione.
Solo con la seconda memoria ex art. 183 cpc il convenuto, per la prima volta e dunque tardivamente, avanzava dubbi sulla genesi dell'incendio. Peraltro, il perito del medesimo svolgeva considerazioni su quanto descritto in un sito internet cinese circa delle caratteristiche del carica batteria che non è certo fossero presenti in quello collegato alla bicicletta del convenuto;
senza contare che l'eventuale sistema di sicurezza contro il surriscaldamento, quantunque eventualmente presente, ben avrebbe potuto non funzionare correttamente il giorno dell'incendio.
Inoltre, dalla relazione dei Vigili del Fuoco risultavano due elementi fondamentali per comprendere la genesi dell'incendio: la cantina in esame era il locale più danneggiato e non erano presenti altri punti di innesco a parte il carica batteria della bicicletta elettrica, che lo stesso CP_1 aveva indicato ai Vigili come collegato al mezzo al momento del sinistro.
Infine, deve tenersi presente che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel caso di incendio di un bene ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando
l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto”. In particolare, “ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente accertare che il bene in custodia, nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso, rilevando, semmai, l'individuazione del punto d'innesco dell'incendio ai fini della dimostrazione del caso fortuito, sicché, ove esso rimanga ignoto, è il custode del bene - incendiato e propagatore dell'incendio - a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità. […] La circostanza, infatti, che quelle prospettate siano rimaste, appunto, mere “ipotesi” […] vale, infatti, a delineare una situazione di incertezza che, attenendo alla prova del fortuito, resta a carico del custode, impossibilitato a esonerarsi da responsabilità, e non del soggetto danneggiato (o, come nella specie, di chi si sia surrogato nei diritti risarcitori di quest'ultimo). Pertanto, ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi” (Cass. n.
17980 del 2.7.2025). pagina 19 di 22 Applicando i sopra espressi principi al caso in esame, deve evidenziarsi che, anche volendo ipotizzare che l'incendio sia scaturito da un diverso innesco, magari dall'impianto elettrico della cantina, è indubbio che il fatto che la bicicletta fosse collegata al caricatore ha, senz'altro, quantomeno favorito il propagarsi delle fiamme, alimentando ulteriormente l'incendio, trattandosi di un apparecchio elettrico collegato alla rete di alimentazione. Inoltre le stesse batterie, esposte al calore delle fiamme, possono, a loro volta, esplodere. Peraltro, proprio per tali ragioni, di norma, dovrebbe evitarsi di lasciare una bicicletta elettrica in carica, incustodita, in un locale chiuso.
Pertanto -anche prescindendo dal fatto che il convenuto sia stato indicato come custode della cantina, che utilizzava per il ricovero della sua bicicletta e per la quale aveva stipulato polizza assicurativa contro il rischio incendio con (la quale risulta aver messo a disposizione CP_4 il massimale di polizza di 75.000,00 euro per i danni derivati dall'incendio per cui è causa, come allegato dall'attrice e non contestato dal - deve rilevarsi che quest'ultimo può, senz'altro, CP_1 essere chiamato a rispondere dei danni dell'incendio come custode della bicicletta di sua proprietà, che aveva lasciato in cantina collegata al carica batteria, per sua stessa ammissione.
Posto che l'appellato mai ha sollevato contestazioni circa l'entità dei danni dedotti da , Pt_1 deve concludersi per la condanna di al pagamento dell'importo di euro 11.385,62, richiesto CP_1 in citazione dall'appellante. Quest'ultima ha documentato, infatti, di aver versato la somma di euro
10.049,98 in favore del Condominio in data 29.1.2020 e di euro 825,50 in favore dell'assicurata in data 28.1.2020, mentre risultano spese per euro 510,14 per gli accertamenti peritali di Experta srl.
Su tali importi sono dovuti, con decorrenza dai singoli pagamenti effettuati da , la Pt_1 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglia ed impiegati, posto che la surroga della compagnia non muta la natura originaria del credito, che è di valore. E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che “ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ.. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra l'istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest'ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento;
e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio” (Cass. n. 11112 del 23.12.1994; Cass. n. 8018/1993).
pagina 20 di 22 SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'accoglimento integrale delle domande di comporta la condanna di al pagamento Pt_1 CP_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), il valore della domanda, l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro
1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre al contributo unificato e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi parametri Pt_1
e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro
1.911,00 per fase decisionale, oltre al contributo unificato e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
47/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 19.01.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado, così provvede: pagina 21 di 22 1. condanna a pagare ad a somma di euro Controparte_1 Parte_1
11.385,62, quale responsabile dei danni derivati dall'incendio per cui è causa, richiesti in surroga dalla compagnia assicurativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dai singoli pagamenti eseguiti dalla compagnia assicurativa sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie operai ed impiegati;
2. condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre al contributo unificato e al 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre al contributo unificato e al 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg.2106/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maria Parte_1 P.IVA_1
Menozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in via F.lli Cervi n. 3, San
LI MI, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Controparte_1 C.F._1
LL e TI AR, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Luino, Viale
Dante n° 47/ b, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 47/2024, pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 19.01.2024.
pagina 1 di 22 OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 23.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 47/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, pubblicata il 19.01.2024, nella causa R.G. n. 1809/2022, Repert. n. 69/2024 del 19/01/2024, mai notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. (C.F.: Controparte_1
), residente a [...], nella causazione C.F._2 dell'incendio per cui vi è causa;
b) Accertare e dichiarare il diritto di surrogazione e/o regresso e/o rivalsa di Parte_1
(già , C.F.: – P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3 (20145 - MI), nei confronti di (C.F.: ), residente a [...](21010- Controparte_1 C.F._2
VA), in via Filzi n. 6, per quanto dalla stessa liquidato in seguito all'incendio per cui vi è causa, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
c) E conseguentemente, condannare (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente a [...], al pagamento in favore di Parte_1
(già , C.F.: – P.I.: , in persona del legale
[...] Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano, in P.zza Tre Torri n. 3, del complessivo importo di Euro 11.385,62 (unidicimilatrecentoottantacinque/62), o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
d) Condannare l'Avv. Andrea LL (C.F.: ), in quanto procuratore C.F._3 delegato all'incasso con studio a Luino in via Dante n. 47/b, alla restituzione in favore di
[...] delle somme versate pari ad Euro 7.407,95 per il primo grado di giudizio (doc. 3, 4), Parte_1 in esecuzione della Sentenza impugnata;
pagina 2 di 22 e) in subordine condannare (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
Grappa il 04.01.1945, residente a [...], alla restituzione in favore di delle somme versate al legale delegato all'incasso, pari ad Euro Parte_1
7.407,95 per il primo grado di giudizio (doc. 3, 4), in esecuzione della Sentenza impugnata;
f) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% per spese generali, al 4% di C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
A) Prova per interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli: Controparte_3
1) “Vero che alla data del 15.04.2019 il Sig. utilizzava il locale cantina sito Controparte_1 presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio, a Luino, proprietà di ?” Parte_2
2) “Vero che alla data del 15.04.2019 il Sig. custodiva la propria bicicletta Controparte_1 elettrica nella cantina di proprietà della Sig.ra ?” Parte_2
3) “Vero che alla data il giorno 15.04.2019 la bicicletta elettrica di proprietà si trovava all'interno della cantina di proprietà della Sig.ra in quanto ivi riposta dal Sig. Parte_2
ed era collegata alla presa elettrica a servizio della predetta cantina?” Controparte_1
4) “Vero che in data 15.04.2019 presso la cantina di proprietà della Sig.ra si è Parte_2 generato un incendio poi propagatosi ad altre parti dell'edificio condominiale?”
5) “Vero che in data 15.04.2019 presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri
53/via Sant'Onofrio a Luino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Varese che hanno conferito con il Sig. ” Controparte_1
6) “Vero che alla data del 15.04.2019 il sig. era assicurato per la Controparte_1 responsabilità con la con polizza n. 2017/10/3031034?” Controparte_4
7) “Vero che nella polizza n. 2017/10/3031034 stipulata da lo stesso ha Controparte_1 indicato come ubicazione del rischio l'abitazione della Sig. sita nel condominio Parte_2
Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio a Luino?
8) “Vero che a seguito dell'incendio del 15.04.2019 il sig. ha denunciato il Controparte_1 sinistro alla propria assicurazione ?” CP_4
9) “Vero che, successivamente al sinistro del 15.04.2019, alla denuncia dello stesso formulata da
e alle richieste avanzate in via di surrogazione da parte delle compagnia Controparte_1 assicurative coinvolte nel sinistro, ha messo a disposizione di Controparte_4 il massimale di polizza di Euro 75.000, al fine di tacitare le richieste avanzate Controparte_1 in via di surrogazione dalle predette compagnie?” pagina 3 di 22 B) Si chiede ammettersi prova per teste di c/o CLD Testimone_1 Controparte_4
Varese, via Cavour n. 6 (21100 – Va), sui seguenti capitoli di prova:
10) “Vero che alla data del 15.04.2019 il sig. era assicurato presso Controparte_1 [...] con polizza n. 2017/10/3031034?” Controparte_4
11) “Vero che la polizza n. 2017/10/3031034 comprende, tra l'altro, la responsabilità civile dell'assicurato, con rischio ubicato nel Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri
53/via Sant'Onofrio a Luino, come dallo stesso dichiarato all'atto della stipula?”
12) “Vero che la polizza n. 2017/10/3031034 prevedeva un massimale per la responsabilità civile dell'assicurato di Euro 250.000 con il limite del 30% per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato (Euro 75.000)?”
13) “Vero che in seguito all'incendio occorso in data 15.04.2019 il Sig. ha Controparte_1 formulato la relativa denuncia al fine dell'attivazione delle garanzie di polizza?”
14) “Vero che, a fronte della denuncia da parte di e delle richieste avanzate Controparte_1 anche in via di surrogazione dalle compagnia assicurative coinvolte nel sinistro del 15.04.2019, ha messo a disposizione e versato al Sig. il Controparte_4 Controparte_1 massimale di polizza pari ad Euro 75.000?”
15) “Vero che a fronte della liquidazione dell'indennizzo equivalente al massimale di polizza il
Sig. ha rilasciato quietanza e liberatoria nei confronti di Controparte_1 [...]
” CP_4
16) “Vero che in data 06.02.2023 l'avv. Michele Maria Menozzi ha formulato richiesta a
[...] al fine di acquisire la perizia tecnica dello relativa Controparte_4 CP_5 all'incendio del 15.04.2019 e ai danni dallo stesso provocati presso il Condominio Residenza
Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio, come da documento che si rammostra (cfr. doc.
17)?”
17) “Vero che in data 16.02.2023, con mail a firma del dott. Controparte_4 Tes_1
ha negato la trasmissione della perizia tecnica dello , come da documento
[...] CP_5
18 che si rammostra?
C) Si chiede ammettersi prova per teste di c/o il Comando dei Vigili del Fuoco di Testimone_2
Varese, via Legnani n. 8 (21100-VA), sui seguenti capito di prova:
18) “Vero che, in data 15.04.2019, i Vigili del Fuoco del Comando di Varese sono intervenuti presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio, in quanto era in corso un incendio?”
pagina 4 di 22 19) “Vero che, successivamente al sinistro del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati dai
Vigili del Fuoco del Comando di Varese è stato riferito dal Sig. che la cantina Controparte_1 dalla quale si era originato l'incendio era di sua proprietà, come da documento 5 che si rammostra?”
20) “Vero che, successivamente al sinistro del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati ai
Vigili del Fuoco del Comando di Varese è stato riferito che la cantina dalla quale si era originato
l'incendio era di proprietà di ?” Controparte_1
21) “Vero che, successivamente all'incendio del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Varese, gli stessi hanno appurato che la causa principale e più probabile di innesco dell'incendio è stata la batteria della bicicletta elettrica collegata alla corrente all'interno della cantina utilizzata da come da rapporto di intervento Controparte_1 che si rammostra (cfr. doc. 5)?”
22) “Vero che, successivamente all'incendio del 15.04.2019, nel corso degli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Varese, gli stessi hanno appurato che la batteria della bicicletta elettrica di stante la sua collocazione rispetto all'origine delle Controparte_1 fiamme, era l'unico punto di possibile innesco dell'incendio?”
23) “Vero che il Sig. ha relazionato nel rapporto di intervento del 15.04.2019 che Testimone_2
“la causa principale dell'incendio potrebbe essere una batteria di una bici elettrica in carica che potrebbe avere causato un sovrariscaldamento o un cortocircuito” e che “tale ipotesi è rafforzata dal fatto che nelle immediate vicinanze non si trovavano né vi erano presenti altri punti di inneschi, confermata dai nostri successivi sopraluoghi”, come da documento 5 che si rammostra?”
24) “Vero che in base rilievi esperiti dai Vigili del Fuoco del comando di Varese in merito all'incendio del 15.04.2019 è stato relazionato che “la cantina più interessata ed anche più danneggiata, punto di origine dell'incendio, è risultata essere” quella ove ricoverata la bicicletta elettrica di proprietà di ?” Controparte_3
25) “Vero che il sig. ha confermato ai Vigili del fuoco intervenuti che in Controparte_3 occasione dell'incendio del 15.04.2019 nella cantina da lui utilizzata vi era la sua bicicletta elettrica sotto carica, come da relazione di intervento che si rammostra (cfr. doc. 5)?
D) Si precisa che l'attrice ha inoltrato a richiesta di produzione della Controparte_4 perizia dello (doc. 17), ricevendo tuttavia diniego (doc. 18). CP_5
pagina 5 di 22 Si chiede pertanto al Giudice Ill.mo di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a
[...]
l'esibizione/produzione della perizia dello , rif. Sin. Reale Mutua n. CP_4 CP_5
2019.213284.00
E) Si precisa altresì che l'attrice ha richiesto ai Carabinieri della Stazione di Luino la produzione del Rapporto di intervento relativo all'incendio occorso in data 15.04.2019 presso il Condominio
Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio (doc. 19). I Carabinieri hanno rinviato alla Procura (doc. 20), la quale Procura non ha mai riscontrato la relativa richiesta
(doc. 21).
Si chiede pertanto al Giudice Ill.mo di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Procura di
Varese, l'esibizione/produzione del rapporto di intervento relativo all'incendio occorso in data
15.04.2019 presso il Condominio Residenza Lacustre via Dante Alighieri 53/via Sant'Onofrio.
F) Disporsi, se del caso, CTU tecnica, anche su base documentale, al fine di accertare i danni derivati dall'incendio per cui vi è causa.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate. salvis iuribus.”.
PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, respingere
l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
La società (di seguito per brevità “ ”), già conveniva in Parte_1 Pt_1 Controparte_2 giudizio il sig. esponendo: Controparte_1
- che, in data 15.4.2019, si era verificato un incendio presso il Condominio sito in Luino, via Dante
Alighieri 53/F;
- che, secondo il rapporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti insieme al personale del 118, l'incendio si era propagato a partire dalla cantina di proprietà del convenuto e la sua probabile causa era da pagina 6 di 22 ricondursi alla batteria di una bicicletta elettrica, collocata in carica nella predetta cantina;
- che aveva stipulato con una polizza abitazione (mod. A708B CP_2 Controparte_6
n. 60314113) per l'immobile di proprietà della sig.ra sito nel Condominio Controparte_7 di via Dante Alighieri, in cui si era verificato l'incendio;
- che, a sua volta, il Condominio aveva stipulato con una polizza condominiale Parte_1
“globale fabbricati” (contratto n. 04935425);
- che la polizza relativa all'immobile della sig.ra con copriva il rischio CP_7 Controparte_2 incendio, con massimale di euro 10.000,00 per il fabbricato e di euro 60.000,00 per il contenuto;
- che, a seguito della denuncia di sinistro presentata dall'assicurata la società attrice CP_7 aveva incaricato un perito di svolgere le necessarie valutazioni tecniche per valutare i danni subiti dalle parti comuni del condominio e dall'unità immobiliare privata dell'assicurata;
- che, all'esito delle operazioni di stima dei danni e al riparto degli stessi in coassicurazione con
, aveva liquidato il complessivo importo di euro 10.875,48, di cui Parte_1 Controparte_2 euro 10.049,98 in favore del Condominio ed euro 825,50 in favore dell'assicurata;
- che tale importo era stato richiesto in surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., al convenuto, quale responsabile del sinistro;
- che, inoltre, risultavano dovute le spese tecniche per gli accertamenti peritali di quantificazione dei danni, pari ad euro 510,14.
Pertanto, l'attrice chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_1 dell'incendio ex art. 2051 c.c., di dichiarare il suo diritto di surroga ex art. 1916 c.c. e, conseguentemente, di condannare il convenuto a pagare il complessivo importo di euro 11.385,62.
Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non proprietario della cantina oggetto di causa. Ritenuta assorbente detta eccezione preliminare, il non svolgeva altre difese e concludeva per il rigetto della CP_1 domanda attorea.
In sede di prima memoria ex art. 183 cpc, precisava che, pur non essendo il convenuto Pt_1 proprietario della cantina, ne risultava essere comunque l'utilizzatore, come risultava dal fatto che vi ricoverava la propria bicicletta e aveva anche stipulato per l'immobile sito nel condominio in cui era domiciliato, e di cui la cantina era pertinenza, una polizza assicurativa con Inoltre, CP_4 risultava che il era proprietario della bicicletta elettrica da cui era scaturito l'incendio e tali CP_1 circostanze non era state contestate da parte convenuta. Pertanto, la responsabilità del er i danni CP_1 conseguenti all'incendio era comunque riconducibile all'art. 2051 c.c., perché il medesimo aveva un pagina 7 di 22 rapporto di custodia sia con la cantina che utilizzava, sia con la bicicletta di cui era proprietario e rispetto alla quale non aveva contestato che il mezzo collegato al caricatore era stato l'origine dell'incendio.
Il convenuto non depositava la prima memoria ex art. 183 cpc e nella propria seconda memoria evidenziava che il fatto che ricoverasse la propria bicicletta nella cantina oggetto di causa non consentiva di qualificarlo custode di quest'ultima, rivestendo detta qualità solo la proprietaria dell'immobile
; contestava la novità ed inammissibilità della nuova domanda svolta dall'attrice nella Parte_2 sua prima memoria ex art. 183 cpc che lo individuava come custode della bicicletta;
inoltre affermava che non vi era alcuna prova sulla genesi dell'incendio, essendo quelle dei Vigili del Fuoco nient'altro che mere ipotesi, per cui non era dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Depositava perizia tecnica di parte da cui emergeva che era improbabile che l'innesco fosse stato determinato dal caricabatteria della bicicletta, perché dal sito cinese che produceva detto caricatore emergeva che quest'ultimo sarebbe stato dotato di un sistema di sicurezza che evitava i surriscaldamenti;
pertanto, era più ragionevole ipotizzare un corto circuito lungo la linea di alimentazione del contatore
Enel. Nella terza memoria ex art. 183 cpc, a fronte dell'allegazione attorea del fatto che la compagnia assicurativa del convenuto aveva messo a disposizione il massimale di polizza di 75.000,00 CP_4 euro, per tacitare le richieste in via di surrogazione avanzate dalle compagnie assicurative coinvolte nell'incendio per cui è causa, il replicava che la decisione della propria compagnia assicurativa CP_1 di indennizzare i danneggiati dall'incendio derivava dall'opportunità di evitare ingenti spese legali nell'eventualità che molti condomini intentassero azioni giudiziarie, pur nell'incertezza sulle cause dell'incendio. Si era trattato, quindi, solo di una valutazione di convenienza economica di CP_4 che non poteva essere considerata una prova della responsabilità del convenuto.
Rigettate tutte le istanze istruttorie, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 47/2024 pubblicata il
19.01.2024, così statuiva:
“1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15, IVA e CPA come per legge”.
In sostanza, il Tribunale -respinta l'eccezione sollevata dal convenuto di difetto di legittimazione passiva, dovendosi piuttosto discorrere di titolarità dal lato passivo della posizione soggettiva sostanziale azionata in giudizio, che è questione attinente al merito- ha rilevato che la domanda attorea era stata impostata sull'assunto che il convenuto fosse proprietario della cantina da cui sarebbe originato l'incendio e quest'ultimo aveva tempestivamente eccepito di non rivestire tale qualità; detta circostanza pagina 8 di 22 era stata, peraltro, riconosciuta dalla stessa parte attrice nel corso del giudizio. Nessuna responsabilità poteva, dunque, essere imputata al in quanto proprietario della cantina. CP_1
Il primo giudice ha, poi, ritenuto domande nuove e, dunque, inammissibili quelle introdotto dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc, fondate sul fatto che il fosse, comunque, utilizzatore e CP_1 dunque custode della cantina, nonché proprietario della bicicletta elettrica ricoverata al suo interno, il cui caricabatteria sarebbe stato causa dell'incendio. Dette domande avrebbero dovute essere proposte sin dall'atto introduttivo, non essendo diretta conseguenza delle difese del convenuto.
In ogni caso il Tribunale osservava che l'attrice non aveva assolto all'onere della prova sulla medesima gravante in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., che prevede che sia il danneggiato a dimostrare il fatto storico e il nesso causale tra la res e l'evento dannoso, prova che non era stata fornita da parte attrice. Secondo il primo giudice, infatti, non era stato dimostrato che l'incendio si era originato effettivamente dal caricabatterie della bicicletta del convenuto. Nessuna ctu era stata chiesta sul punto e le prove orali erano inammissibili, in quanto sarebbero state volte a far esprimere ai testimoni indebite valutazioni tecniche;
neppure il verbale dei Vigili del Fuoco permetteva di colmare tali lacune, in quanto la fede privilegiata che lo assisteva consentiva infatti di individuare la cantina come il luogo maggiormente danneggiato dall'incendio, ma non che lo stesso si fosse generato da tale vano, né quale ne era stata la causa effettiva.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza Controparte_1 impugnata.
All'esito della prima udienza del 10.12.2024 il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 04.03.2025 -poi rinviata d'ufficio al 23.09.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava, altresì, termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 23.09.2025 e decisa nella camera di consiglio dell' 1.10.2025.
pagina 9 di 22 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha escluso la titolarità passiva del convenuto rispetto al diritto sostanziale fatto valere da uest'ultima evidenzia, infatti, come sia pacifico, in quanto mai contestato, che il osse Pt_1 CP_1
l'esclusivo utilizzatore, detentore ed esercente una signoria di fatto sulla cantina da cui ebbe origine l'incendio, con conseguente sussistenza di un rapporto di custodia ai fini dell'applicazione dell'art. 2051
c.c..
Sottolinea, inoltre, che la responsabilità da cosa in custodia non presuppone la coincidenza tra proprietario e custode, gravando su colui che abbia il pieno controllo e la disponibilità materiale della res.
L'indicazione in atto di citazione del ome proprietario derivava unicamente da quanto risultante CP_1 dal verbale dei Vigili del Fuoco, che riportava sul punto le dichiarazioni del convenuto, come allegato in atti e mai contestato.
In ogni caso, secondo l'appellante, la circostanza che il fosse proprietario o meno della cantina CP_1 non mutava il fondamento della domanda, basata sulla qualità di custode del convenuto.
Pertanto, assume che il Giudice di prime cure ha errato nel negare la titolarità passiva del Pt_1 rapporto in capo al convenuto, il quale, in quanto custode ed esercente la signoria di fatto sul bene, deve ritenersi responsabile ex art. 2051 c.c..
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che aveva introdotto una domanda nuova nella prima memoria ex art. 183 cpc, Pt_1 indicando il responsabile dell'incendio ex art. 2051 c.c., non come proprietario della CP_1 cantina, ma come custode e detentore della stessa, oltre che proprietario della bicicletta che aveva causato l'incendio.
Secondo l'appellante, tale qualificazione non integra affatto una domanda nuova, essendo rimasta invariata la responsabilità invocata ex art. 2051 c.c. e, conseguentemente, sia il petitum, che la causa petendi del diritto sostanziale fatto valere, fondato sui medesimi fatti costitutivi già allegati sin dall'atto introduttivo, senza introduzione di elementi ulteriori o diversi.
censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che, da un lato, Pt_1 afferma che l'attrice aveva modificato la propria domanda alla luce delle difese del convenuto, mentre in un successivo passaggio esclude che tale mutamento fosse conseguenza delle deduzioni difensive di controparte. Tale contrasto tra affermazioni inconciliabili, a detta dell'appellante, configurerebbe una pagina 10 di 22 nullità della sentenza.
Infine, l'appellante evidenzia che sono rimasti invariati tutti i profili della vicenda sostanziale e richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la modifica consentita dall'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. comprende anche l'introduzione di una domanda diversa che non si aggiunga alla prima, ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cass. civ., Sez. 3,
26/06/2018, n. 16807).
Col terzo motivo di gravame l'appellante contesta la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che, anche qualora si fosse ritenuta ammissibile la domanda svolta da nella Pt_1 prima memoria ex art. 183, n. 1, cpc, la stessa sarebbe comunque infondata, dal momento che l'attrice non avrebbe dimostrato che l'incendio si era generato dal caricabatteria della bicicletta elettrica di proprietà del convenuto. Inoltre, secondo il primo giudice non sarebbe provato che l'incendio si era originato nella cantina, essendo rimasta incerta l'effettiva causa dello stesso, avendo fornito dei Pt_1 meri indizi che non avevano raggiunto la dignità di prova.
L'appellante evidenzia sul punto che secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., non rileva che l'incendio abbia avuto origine dalla res, essendo sufficiente che la stessa si sia inserita, con apporto concausale, nella dinamica dell'evento, anche solo alimentando, con accentuato dinamismo, la propagazione dell'incendio (Cass. civ. n. 2962/2011; Cass. civ. n. 6121/1999).
assume che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza del rapporto dei Vigili del Pt_1
Fuoco e rigettato le istanze istruttorie, non tenendo neppure conto dell'art 115 c.p.c. con riferimento ai fatti non contestati. Evidenzia che il non aveva specificamente contestato che l'incendio aveva CP_1 avuto origine all'interno della cantina, di cui il medesimo era custode, e dalla bicicletta elettrica di sua proprietà; l'attrice, pertanto, non era gravata dalla prova dei fatti non contestati.
Inoltre, costituivano prova privilegiata, ex art. 2700 c.c., le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco relative sia all'individuazione della cantina del come il locale più danneggiato dall'incendio, sia alla CP_1 mancanza di altre fonti di innesco nelle vicinanze. Tali circostanze erano state obbiettivamente accertate dai verbalizzanti, trattandosi di situazione concrete ed oggettive cadute sotto la loro diretta percezione.
Con il quarto motivo d'appello lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 Pt_1
c.p.c. in relazione al fatto che il Tribunale aveva stigmatizzato la mancata richiesta da parte dell'attrice di una consulenza tecnica d'ufficio sull'origine dell'incendio, avendo domandato solo pagina 11 di 22 una CTU sulla congruità dei danni.
Secondo l'appellante, l'espletamento di una perizia volta ad accertare le cause dell'incendio sarebbe stato, di fatto, pressoché impossibile, stante l'intervenuto mutamento dei luoghi, ed in ogni caso superfluo, sia perché il convenuto non aveva contestato l'origine dell'incendio dedotta dall'attrice, sia perché in atti erano già disponibili elementi sufficienti a dimostrare che l'incendio si era generato nella cantina in uso al convenuto e, in particolare, dalla bicicletta elettrica di sua proprietà. Infatti, i Pt_3 avevano accertato, come fatti coperti da fede privilegiata:
- che la cantina risultava il locale maggiormente danneggiato all'interno del condominio, mentre gli altri presentavano soltanto danni da fumo;
- che non erano individuabili altri punti di innesco, se non il collegamento elettrico della bicicletta ivi custodita.
Le circostanze in esame, a detta di , erano sufficienti per dedurre che l'incendio si era generato Pt_1 dal caricatore della bicicletta, posto nella cantina in uso al convenuto. Tuttavia, qualora il primo Giudice avesse ritenuto di non poter trarre autonome conclusioni, ben avrebbe potuto e dovuto disporre d'ufficio una CTU, in quanto strumento rimesso alla sua discrezionalità e non dipendente da un'espressa istanza di parte.
Con il quinto motivo l'appellante contesta il rigetto delle proprie istanze istruttorie, già sancito con ordinanza del 5.06.2023. In particolare, lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e per interrogatorio sulle circostanze capitolate in memoria istruttoria, nonché il rigetto dell'istanza ex art. 210 cpc con riferimento al rapporto di intervento relativo all'incendio per cui è causa, risultante nella disponibilità della Procura di Varese.
L'appellante conclude affermando che:
- l'origine dell'incendio nella cantina del è stata dimostrata e non era stata neppure CP_1 tempestivamente contestata dal convenuto;
- secondo il principio del “più probabile che non” risulterebbe provato che l'incendio era partito dalla cantina, dal momento che la stessa era stata la più colpita dalle fiamme e nelle immediate vicinanze non erano presenti altre fonti di innesco, come confermato anche dai successivi sopralluoghi;
- è da censurarsi l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. fornita dal giudice di prime cure, che non ha tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., non è richiesto che la res coincida con l'origine fisica dell'incendio, pagina 12 di 22 essendo sufficiente che la stessa abbia avuto un ruolo nella produzione dell'evento anche solo concausale, avendo contribuito al processo dannoso -alimentandolo con accentuato dinamismo- pur non rappresentandone la causa primaria;
non sarebbe, pertanto, richiesto che la res in custodia abbia avuto per forza un ruolo genetico ed esclusivo nella causazione dell'evento.
I motivi di appello -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente trattati- sono fondati e meritano accoglimento.
In primo luogo deve esaminarsi la questione dell'ammissibilità o meno delle domande formulate da nella sua prima memoria ex art. 183 cpc. Pt_1
, sin dall'atto di citazione in primo grado, aveva allegato che, come emergeva dal Pt_1 rapporto dei Vigili del Fuoco, la causa dell'incendio era stata individuata in un sovra riscaldamento o in un corto circuito della batteria della bicicletta elettrica sita nella cantina del convenuto;
quest'ultimo aveva confermato ai verbalizzanti che il mezzo era in carica al momento dell'incendio.
La cantina risultava essere il locale più danneggiato e nelle vicinanze non erano presenti altre fonti di innesco.
Ciò dedotto in fatto, nella parte in diritto l'attrice argomentava in citazione circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale proprietario della cantina, dove si trovava la CP_1 bicicletta in carica, e concludeva chiedendo al Tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incendio e per i relativi danni.
In sede di comparsa di costituzione il si limitava a contestare di essere proprietario CP_1 della cantina indicata dall'attrice e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea per il proprio difetto di legittimazione passiva. Il convenuto non contestava nessuno degli altri fatti allegati dall'attore.
nella prima memoria ex art. 183 cpc, preso atto che il non era proprietario Pt_1 CP_1 della cantina, insisteva comunque nella domanda volta all'accertamento della responsabilità del medesimo nella causazione dell'incendio, evidenziando che lo stesso era domiciliato nell'immobile della signora , di cui la cantina era una pertinenza, e aveva, di fatto, la disponibilità Parte_2 di quest'ultima sia perché vi ricoverava la sua bicicletta, sia perché aveva stipulato con CP_4 un contratto di assicurazione per detto immobile. Inoltre il era proprietario della bicicletta CP_1 indicata sin dall'atto di citazione come causa dell'incendio. L'attrice, pertanto, concludeva che il convenuto era, comunque, responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incendio e dei relativi danni.
pagina 13 di 22 Sul punto la Corte non condivide l'affermazione del convenuto e del Tribunale secondo cui
, in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, avrebbe introdotto una domanda nuova Pt_1 inammissibile.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. n.
13091 del 25.5.2018; Cass. n. 4322 del 14.2.2019; Cass. n. 26782 del 2016; Cass. n. 28385 del 2017;
Cass. SU n. 12310 del 2015).
In particolare, nel 2015 le Sezioni Unite (Cass. n. 12310 del 15.6.2015) hanno abbandonato il principio in passato indiscusso secondo il quale non era ammessa la proposizione di domande nuove nel corso dell'udienza di cui all'art. 183 cpc e dovevano ritenersi "nuove" le domande che differivano da quella iniziale anche solo per uno degli elementi identificativi sul piano oggettivo - ossia per il petitum o la causa petendi- con la conseguenza che doveva ritenersi inammissibile la modifica della domanda iniziale che incideva su uno dei suddetti elementi, per cui si affermava abitualmente che la modificazione consentita era qualcosa di meno della vera e propria "mutatio" e si identificava con la "emendatio libelli", non meglio definita se non in negativo, nel senso che non poteva consistere nella vietata "mutatio".
Le Sezioni Unite del 2015 hanno osservato che, in realtà, l'art. 183 cpc non contiene un divieto di domande nuove, come quello invece ad esempio riscontrabile nell'art. 345 cpc. Inoltre “l'art. 189
c.p.c., in tema di rimessione della causa al collegio, prevede che il giudice istruttore invita le parti
a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.", in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell'art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell'atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio)”. A giudizio delle Sezioni Uniti, “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o
"aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a pagina 14 di 22 quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art.
183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere
l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, evidenziato che “ d'altro canto una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all'esito dell'udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l'ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo
[…] È perciò da ritenersi che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti … al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
Diversamente opinando si finirebbe per […] costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente: sulla "giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l'effetto di determinarne una visione pagina 15 di 22 parziale); sul rischio di giudicati contrastanti;
sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice”.
Ammessa pertanto in sede di udienza ex art. 183 cpc la modifica anche del petitum o della causa petendi, le Sezioni Unite hanno chiarito tuttavia che “la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata”; inoltre la domanda modificata deve presentarsi “connessa a quella originaria quantomeno per alternatività, rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Nè l'interpretazione proposta rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che: la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa;
la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove”. Le Sezioni Unite osservano che la soluzione così adottata è quella maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo in cui la modificazione interviene, “in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi”.
Nella giurisprudenza successiva delle sezioni semplici della Corte di Cassazione il nesso di alternatività è divenuto presupposto costante nell'applicazione delle preclusioni ex art. 183, essendo stato sempre sottolineato che il diverso diritto può essere fatto valere oltre la barriera preclusiva della prima udienza, nelle prime memorie, purché sia in rapporto di «logica complanarità» con il diritto fatto valere inizialmente, perché corre tra le stesse parti, tende alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e si rivela di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato: oltre la prima udienza di trattazione, in altri termini, «la domanda può essere anche modificata, ma non può essere affiancata» (Cass. n. 2064/2023; Cass. n. 25900/2022; Cass. n. 18546/202; Cass. n.
16807/2018; Cass. n. 18956/2017).
Anche recentemente i giudici di legittimità hanno ribadito che a partire dalla Sezioni Unite n.
12310/2015 “si è avuto il superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè pagina 16 di 22 quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti” (Cass. n. 23975 del 6.9.2024).
E' opportuno, altresì, evidenziare che le Sezioni Unite, recentemente, con sentenza n. 11455 del
30.4.2025, ribadendo il principio secondo cui sono “ammissibili “le domande c.d. “complanari” , ossia quelle domande concorrenti, che viaggiano complanarmente verso una meta sostanzialmente unitaria, seppur, con oggetto del giudicato, tutt'altro che identico e che condividono, quindi, con la domanda iniziale l'identità dell'episodio socio-economico di fondo (ed ovviamente l'identità dei soggetti), assai spesso originate da concorsi di pretese ad un unico petitum o da diversi petita conseguenti a diverse qualificazioni della causa petendi”, hanno precisato che la domanda può essere modificata non solo all'udienza ex art. 183 cpc, ma anche nella successiva memoria ex art. 183, VI c., n 1, cpc.
Applicando i principi sopra illustrati al caso di specie, la Corte osserva che la complessiva vicenda sostanziale portata da all'attenzione del Tribunale era già stata delineata compiutamente in Pt_1 atto di citazione: si era scatenato un incendio dal caricabatteria della bicicletta elettrica del convenuto, collocata nella cantina, e il era chiamato a rispondere dell'incendio e dei danni CP_1 ex art. 2051 c.c.. In origine la domanda era incentrata sul fatto che il convenuto era proprietario della cantina, perché così era stato dichiarato ai Vigili del Fuoco e riportato nel loro rapporto.
Emerso che la proprietà dell'immobile era di terzi, l'attrice ha messo a punto la propria domanda evidenziando che il convenuto, comunque, utilizzava la cantina, tanto che vi ricoverava la sua bicicletta e aveva stipulato una polizza assicurativa per l'immobile in cui risultava domiciliato;
inoltre era proprietario del velocipede da cui era partito l'incendio e aveva ammesso ai VVFF che il mezzo era in carica al momento del sinistro.
Detti fatti erano stati dedotti sin dall'atto di citazione, a dimostrazione che la vicenda sostanziale
-intesa come “episodio socio economico di fondo”- era la medesima e che il convenuto era stato, sin da principio, reso edotto di tale ricostruzione in fatto, per cui non poteva profilarsi neppure una compromissione del diritto di difesa del medesimo.
Inoltre, la domanda introdotta nella prima memoria ex art. 183 cpc si sostituiva e non si aggiungeva alla richiesta di condanna del convenuto in quanto proprietario della cantina, essendo pagina 17 di 22 stata l'originaria domanda abbandonata appena appreso che la titolarità del diritto reale era in capo ad altri.
Pertanto, deve ritenersi che, nel caso di specie, le modifiche alla causa petendi introdotte nella prima memoria ex art. 183 cpc, sono senz'altro ammissibili, perché concernenti fatti già dedotti sin dall'atto di citazione, inerenti la medesima vicenda sostanziale, che hanno determinato una modifica della domanda nel senso che, a quella originaria fondata sulla proprietà della cantina, se ne è sostituita un'altra facente leva vuoi sulla veste di utilizzatore della stessa, vuoi sulla qualifica di proprietario della bicicletta dalla quale si era innescato l'incendio, secondo quanto dedotto già in atto di citazione.
Considerata, pertanto, la piena ammissibilità della domanda di , deve ora valutarsene la Pt_1 fondatezza.
Come già evidenziato, in atto di citazione l'attrice aveva dedotto:
- che in data 15.4.2019 si era verificato un incendio presso il Condominio sito in Luino, via
Dante Alighieri 53/F;
- che detto incendio si era originato dalla cantina del convenuto, che risultava il locale più danneggiato, come rilevato dai Vigili del Fuoco nel loro rapporto;
- che, in particolare, l'incendio si era originato dalla bicicletta elettrica del convenuto collocata in detta cantina, che quest'ultimo aveva dichiarato agli operanti essere in carica al momento del sinistro;
- che non erano presenti altre fonti di innesco.
Nella sua comparsa di costituzione il si era limitato a negare di essere proprietario della CP_1 cantina, mentre non aveva contestato nessuno degli altri fatti dedotti da in citazione. Pt_1
Sul punto giova ricordare che il principio di non contestazione si applica ai fatti e non alle domande proposte dalle parti.
Pertanto, rispetto ai fatti storici dedotti dall'attrice nel proprio atto introduttivo, il convenuto non aveva specificamente contestato:
- che la bicicletta era di sua proprietà e si trovava in cantina collegata al caricabatteria al momento dell'incendio, come da lui dichiarato ai VVFF nell'immediatezza del sinistro;
- che l'incendio era partito dalla bicicletta e dal relativo caricatore collocati in cantina;
- che la quantificazione dei danni derivanti dall'incendio era quella indicata dall'attrice in atto di citazione.
pagina 18 di 22 Il on aveva neppure depositato memoria ex art. 183, n 1, cpc, per cui il perimetro dei fatti CP_1 contestati rispetto alle circostanze sopra indicate è rimasto quello individuato in comparsa di costituzione.
Solo con la seconda memoria ex art. 183 cpc il convenuto, per la prima volta e dunque tardivamente, avanzava dubbi sulla genesi dell'incendio. Peraltro, il perito del medesimo svolgeva considerazioni su quanto descritto in un sito internet cinese circa delle caratteristiche del carica batteria che non è certo fossero presenti in quello collegato alla bicicletta del convenuto;
senza contare che l'eventuale sistema di sicurezza contro il surriscaldamento, quantunque eventualmente presente, ben avrebbe potuto non funzionare correttamente il giorno dell'incendio.
Inoltre, dalla relazione dei Vigili del Fuoco risultavano due elementi fondamentali per comprendere la genesi dell'incendio: la cantina in esame era il locale più danneggiato e non erano presenti altri punti di innesco a parte il carica batteria della bicicletta elettrica, che lo stesso CP_1 aveva indicato ai Vigili come collegato al mezzo al momento del sinistro.
Infine, deve tenersi presente che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel caso di incendio di un bene ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando
l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto”. In particolare, “ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., è sufficiente accertare che il bene in custodia, nel prendere fuoco, abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso, rilevando, semmai, l'individuazione del punto d'innesco dell'incendio ai fini della dimostrazione del caso fortuito, sicché, ove esso rimanga ignoto, è il custode del bene - incendiato e propagatore dell'incendio - a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità. […] La circostanza, infatti, che quelle prospettate siano rimaste, appunto, mere “ipotesi” […] vale, infatti, a delineare una situazione di incertezza che, attenendo alla prova del fortuito, resta a carico del custode, impossibilitato a esonerarsi da responsabilità, e non del soggetto danneggiato (o, come nella specie, di chi si sia surrogato nei diritti risarcitori di quest'ultimo). Pertanto, ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi” (Cass. n.
17980 del 2.7.2025). pagina 19 di 22 Applicando i sopra espressi principi al caso in esame, deve evidenziarsi che, anche volendo ipotizzare che l'incendio sia scaturito da un diverso innesco, magari dall'impianto elettrico della cantina, è indubbio che il fatto che la bicicletta fosse collegata al caricatore ha, senz'altro, quantomeno favorito il propagarsi delle fiamme, alimentando ulteriormente l'incendio, trattandosi di un apparecchio elettrico collegato alla rete di alimentazione. Inoltre le stesse batterie, esposte al calore delle fiamme, possono, a loro volta, esplodere. Peraltro, proprio per tali ragioni, di norma, dovrebbe evitarsi di lasciare una bicicletta elettrica in carica, incustodita, in un locale chiuso.
Pertanto -anche prescindendo dal fatto che il convenuto sia stato indicato come custode della cantina, che utilizzava per il ricovero della sua bicicletta e per la quale aveva stipulato polizza assicurativa contro il rischio incendio con (la quale risulta aver messo a disposizione CP_4 il massimale di polizza di 75.000,00 euro per i danni derivati dall'incendio per cui è causa, come allegato dall'attrice e non contestato dal - deve rilevarsi che quest'ultimo può, senz'altro, CP_1 essere chiamato a rispondere dei danni dell'incendio come custode della bicicletta di sua proprietà, che aveva lasciato in cantina collegata al carica batteria, per sua stessa ammissione.
Posto che l'appellato mai ha sollevato contestazioni circa l'entità dei danni dedotti da , Pt_1 deve concludersi per la condanna di al pagamento dell'importo di euro 11.385,62, richiesto CP_1 in citazione dall'appellante. Quest'ultima ha documentato, infatti, di aver versato la somma di euro
10.049,98 in favore del Condominio in data 29.1.2020 e di euro 825,50 in favore dell'assicurata in data 28.1.2020, mentre risultano spese per euro 510,14 per gli accertamenti peritali di Experta srl.
Su tali importi sono dovuti, con decorrenza dai singoli pagamenti effettuati da , la Pt_1 rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglia ed impiegati, posto che la surroga della compagnia non muta la natura originaria del credito, che è di valore. E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che “ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ.. Detto pagamento attiene infatti al rapporto tra l'istituto assicuratore ed il danneggiato assicurato, non a quello fra quest'ultimo ed il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento;
e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto quindi di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio” (Cass. n. 11112 del 23.12.1994; Cass. n. 8018/1993).
pagina 20 di 22 SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
L'accoglimento integrale delle domande di comporta la condanna di al pagamento Pt_1 CP_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. 13 agosto
2022 n. 147), il valore della domanda, l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro
1.680,00 per fase di trattazione, euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre al contributo unificato e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi parametri Pt_1
e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 3.966,00 di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro
1.911,00 per fase decisionale, oltre al contributo unificato e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
47/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 19.01.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado, così provvede: pagina 21 di 22 1. condanna a pagare ad a somma di euro Controparte_1 Parte_1
11.385,62, quale responsabile dei danni derivati dall'incendio per cui è causa, richiesti in surroga dalla compagnia assicurativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dai singoli pagamenti eseguiti dalla compagnia assicurativa sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie operai ed impiegati;
2. condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre al contributo unificato e al 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare ad a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre al contributo unificato e al 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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